CASS
Sentenza 2 marzo 2021
Sentenza 2 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2021, n. 8256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8256 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: FI IS RO, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza della Corte di Appello di Milano del 26-27.8.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26-27.8.2020 la Corte di Appello di Milano ha respinto la istanza di restituzione del termine per la presentazione della domanda di rescissione del giudicato proposta dal difensore e procuratore speciale nell'interesse di IS RO FI;
2. ricorre per cassazione il difensore dello FI lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 175 e 625 cod. proc. pen.: richiamato il tenore del provvedimento impugnato e la scansione temporale degli eventi, osserva come nel caso di specie sia indubbio che la mancata presentazione della richiesta di rescissione del giudicato nel rispetto del termine non fosse imputabile allo FI ma ad un insieme di circostanze indipendenti dalla sua volontà e certamente riconducibili alla ipotesi di cui all'art. 175 cod. proc. pen.; sottolinea che analoga istanza era stata accolta con riferimento al coimputato sicché non si sarebbe determinato alcun aggravamento di attività processuale;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8256 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 08/01/2021 3. in data 30.11.2020 il PG ha trasmesso la requisitoria scritta con cui ha concluso per la inammissibilità del ricorso: richiamati i termini ed il contenuto del provvedimento impugnato, la Procura Generale sottolinea come la Corte di Appello avesse chiarito che non si era in presenza di un caso di "forza maggiore" e, evidenziando come fossero ampiamente spirati i termini di decadenza stabiliti sia per la rimessione in termini che per la istanza di rescissione del giudicato, segnala che non sono ravvisabili profili di violazione di legge suscettibili di esser fatti valere in questa sede CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano ha fatto presente che la istanza di remissione in termini e contestuale rescissione era stata fondata sulle seguenti circostanze: a) la condanna alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.100 di multa emessa dal Tribunale di Milano con sentenza dell'8.11.2019, irrevocabile il successivo 24.12.2019, all'esito del giudizio ordinario in cui l'imputato era risultato assente e difeso da un legale nominato di ufficio;
b) le notifiche eseguite presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. nominato in sede di identificazione avvenuta il 27.4.2017; c) la notizia della sentenza intervenuta soltanto con la notifica dell'ordine di esecuzione in data 19.5.2020; d) la nomina, contestuale alla notifica dell'ordine di esecuzione, dell'Avv. Francesca Cramis di fiducia e, il 10.6.2020, dell'Avv. AN RU, di fiducia;
e) la dedotta impossibilità del difensore di fiducia di interloquire con l'imputato per concomitanti e diversi impegni professionali. La Corte ha richiamato il disposto di cui all'art. 629bis cod. proc. pen. e di cui all'art. 175 cod. proc. pen. ed ha precisato che la istanza di restituzione nel termine era stata avanzata in data 31.7.2020. Fatta questa premessa, ha rilevato che l'Avv. Francesca Cramis, nominata il 19.5.2020 e mai revocata nemmeno contestualmente alla nomina dell'Avv. AN RU, ben avrebbe potuto proporre istanza di rescissione nel termine di cui all'art. 629bis cod. proc. pen.; in ogni caso, ha sottolineato la genericità dell'impedimento relativo al difensore di fiducia con conseguente rigetto della istanza di restituzione nel termine e inammissibilità della istanza di rescissione del giudicato. 2. L'istanza di rescissione del giudicato va presentata, ai sensi dell'art. 629bis, comma 2, cod. proc. pen., nel termine perentorio ("a pena di 2 inammissibilità") di "trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento". L'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce a sua volta che "il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore"; la richiesta deve essere presentata nel termine di 10 giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di specie la istanza di restituzione nel termine era stata inoltrata dal difensore di fiducia Avv. AN RU a mezzo PEC soltanto in data 31.7.2020 ovvero, pacificamente, ben oltre il trentesimo giorno dalla notizia del procedimento penale (intervenuta il 19.5.2020 con la notifica dell'ordine di esecuzione); per altro verso, il fatto impeditivo che, ricondotto ad una situazione di caso fortuito o forza maggiore, avrebbe fondato l'istanza di restituzione nel termine, non poteva certamente essere ravvisato nella generica difficoltà del difensore di fiducia di interloquire con il ricorrente al quale, peraltro, già alla data del 19.5.2020, era stato nominato un difensore di fiducia;
l'Avv. RU era stata infatti ed a sua volta nominata di fiducia sin dal 10.6.2020 e, correttamente, la Corte di Appello ha sottolineato come non fosse stato nemmeno allegato un reale ed effettivo impedimento all'esercizio del suo mandato difensivo da quel giorno e sino al 31.7.2020. È noto che in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (cfr., recentemente, Cass. Pen., 1, 28.2.2020 n. 12.712, Giglio;
cfr., anche, Cass. Pen., 6, 24.3.2015 n. 26.833, Manzara;
Cass. Pen., 1, 9.12.2010 n. 44.568, Perini). Per altro verso, più volte la Corte ha avuto modo di ribadire che l'inesatto o superficiale adempimento da parte di un difensore di fiducia dell'incarico di proporre l'impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non integra le condizioni previste dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine (cfr., Cass. Pen., 6, 31.3.2016 n. 18.716 Saracinelli;
Cass. Pen., 2, 2.4.2015 n. 16.066, Costica;
Cass. Pen., 4, 14.3.2012 n. 20.655, Feriali;
Cass. Pen., 2, 24.1.2012 n. 18.886, Dennaoui). 2. Il provvedimento impugnato si è conformato a questi principi assolutamente consolidati. 3 3. Consegue l'inammissibilità del ricorso che comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 da versare alla Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 1'8.1.2021
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26-27.8.2020 la Corte di Appello di Milano ha respinto la istanza di restituzione del termine per la presentazione della domanda di rescissione del giudicato proposta dal difensore e procuratore speciale nell'interesse di IS RO FI;
2. ricorre per cassazione il difensore dello FI lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 175 e 625 cod. proc. pen.: richiamato il tenore del provvedimento impugnato e la scansione temporale degli eventi, osserva come nel caso di specie sia indubbio che la mancata presentazione della richiesta di rescissione del giudicato nel rispetto del termine non fosse imputabile allo FI ma ad un insieme di circostanze indipendenti dalla sua volontà e certamente riconducibili alla ipotesi di cui all'art. 175 cod. proc. pen.; sottolinea che analoga istanza era stata accolta con riferimento al coimputato sicché non si sarebbe determinato alcun aggravamento di attività processuale;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8256 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 08/01/2021 3. in data 30.11.2020 il PG ha trasmesso la requisitoria scritta con cui ha concluso per la inammissibilità del ricorso: richiamati i termini ed il contenuto del provvedimento impugnato, la Procura Generale sottolinea come la Corte di Appello avesse chiarito che non si era in presenza di un caso di "forza maggiore" e, evidenziando come fossero ampiamente spirati i termini di decadenza stabiliti sia per la rimessione in termini che per la istanza di rescissione del giudicato, segnala che non sono ravvisabili profili di violazione di legge suscettibili di esser fatti valere in questa sede CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano ha fatto presente che la istanza di remissione in termini e contestuale rescissione era stata fondata sulle seguenti circostanze: a) la condanna alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.100 di multa emessa dal Tribunale di Milano con sentenza dell'8.11.2019, irrevocabile il successivo 24.12.2019, all'esito del giudizio ordinario in cui l'imputato era risultato assente e difeso da un legale nominato di ufficio;
b) le notifiche eseguite presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. nominato in sede di identificazione avvenuta il 27.4.2017; c) la notizia della sentenza intervenuta soltanto con la notifica dell'ordine di esecuzione in data 19.5.2020; d) la nomina, contestuale alla notifica dell'ordine di esecuzione, dell'Avv. Francesca Cramis di fiducia e, il 10.6.2020, dell'Avv. AN RU, di fiducia;
e) la dedotta impossibilità del difensore di fiducia di interloquire con l'imputato per concomitanti e diversi impegni professionali. La Corte ha richiamato il disposto di cui all'art. 629bis cod. proc. pen. e di cui all'art. 175 cod. proc. pen. ed ha precisato che la istanza di restituzione nel termine era stata avanzata in data 31.7.2020. Fatta questa premessa, ha rilevato che l'Avv. Francesca Cramis, nominata il 19.5.2020 e mai revocata nemmeno contestualmente alla nomina dell'Avv. AN RU, ben avrebbe potuto proporre istanza di rescissione nel termine di cui all'art. 629bis cod. proc. pen.; in ogni caso, ha sottolineato la genericità dell'impedimento relativo al difensore di fiducia con conseguente rigetto della istanza di restituzione nel termine e inammissibilità della istanza di rescissione del giudicato. 2. L'istanza di rescissione del giudicato va presentata, ai sensi dell'art. 629bis, comma 2, cod. proc. pen., nel termine perentorio ("a pena di 2 inammissibilità") di "trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento". L'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce a sua volta che "il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore"; la richiesta deve essere presentata nel termine di 10 giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di specie la istanza di restituzione nel termine era stata inoltrata dal difensore di fiducia Avv. AN RU a mezzo PEC soltanto in data 31.7.2020 ovvero, pacificamente, ben oltre il trentesimo giorno dalla notizia del procedimento penale (intervenuta il 19.5.2020 con la notifica dell'ordine di esecuzione); per altro verso, il fatto impeditivo che, ricondotto ad una situazione di caso fortuito o forza maggiore, avrebbe fondato l'istanza di restituzione nel termine, non poteva certamente essere ravvisato nella generica difficoltà del difensore di fiducia di interloquire con il ricorrente al quale, peraltro, già alla data del 19.5.2020, era stato nominato un difensore di fiducia;
l'Avv. RU era stata infatti ed a sua volta nominata di fiducia sin dal 10.6.2020 e, correttamente, la Corte di Appello ha sottolineato come non fosse stato nemmeno allegato un reale ed effettivo impedimento all'esercizio del suo mandato difensivo da quel giorno e sino al 31.7.2020. È noto che in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (cfr., recentemente, Cass. Pen., 1, 28.2.2020 n. 12.712, Giglio;
cfr., anche, Cass. Pen., 6, 24.3.2015 n. 26.833, Manzara;
Cass. Pen., 1, 9.12.2010 n. 44.568, Perini). Per altro verso, più volte la Corte ha avuto modo di ribadire che l'inesatto o superficiale adempimento da parte di un difensore di fiducia dell'incarico di proporre l'impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non integra le condizioni previste dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine (cfr., Cass. Pen., 6, 31.3.2016 n. 18.716 Saracinelli;
Cass. Pen., 2, 2.4.2015 n. 16.066, Costica;
Cass. Pen., 4, 14.3.2012 n. 20.655, Feriali;
Cass. Pen., 2, 24.1.2012 n. 18.886, Dennaoui). 2. Il provvedimento impugnato si è conformato a questi principi assolutamente consolidati. 3 3. Consegue l'inammissibilità del ricorso che comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 da versare alla Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 1'8.1.2021