Sentenza 1 giugno 2001
Massime • 1
In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, oggi prevista dall'art.8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, il regime derogatorio previsto dal successivo art.9, se esclude la possibilità di concorso reciproco fra i reati previsti dagli artt.2 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), non introduce per questa seconda ipotesi delittuosa alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato fissati dall'art.110 cod.pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva configurato il concorso ex art.110 cod.pen. tra il commercialista e l'emittente delle fatture).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 28341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28341 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 01/06/2001
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 2056
3. Dott. ALFREDO M. LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 3002/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR BR n. a Roma in data 1 febbraio 1942
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in sede di riesame del 2 ottobre 2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Mario Favalli che ha concluso per rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
TO RU ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in sede di riesame, emessa in data 2 ottobre 2000, con la quale veniva confermata l'ordinanza di custodia cautelare del 26 luglio 2000, sostituita dal G.i.p. il 13 settembre in arresti domiciliari, deducendo quali motivi l'erronea applicazione della legge processuale penale e dell'art. 18 d.lvo n. 74 del 2000 per essere incompetente il G.i.p. di Bologna, giacché competenti sarebbero o i giudici di confine dove è stato bloccato l'argento preteso oggetto di contrabbando o quelli del domicilio fiscale dei vari compartecipi, l'errata applicazione dell'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 292 e 295 lett. d) d.P.R. n. 43 del 1973,
poiché non sarebbe configurabile la violazione dell'I.V.A. ed il delitto di contrabbando, in quanto la merce proviene da paesi dell'Unione Europea, giacché la società svizzera funge da semplice intermediaria, mentre il delitto di contrabbando sarebbe depenalizzato, la violazione dell'art. 8 del d.lvo n. 74 del 2000, perché la frode fiscale mediante emissione di fatture per operazioni inesistente sarebbe stata depenalizzata, la violazione degli artt. 9 d.lvo ult. cit. e 110 c.p., poiché non sarebbe ammissibile il concorso del ricorrente, commercialista, nel delitto contestato sub d.lvo cit., l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura a norma dell'art. 273 c.p.p., poiché il ricorrente ha svolto solo il suo lavoro di tributarista, e l'illogicità manifesta della motivazione al riguardo, giacché le intercettazioni telefoniche e le altre risultanze processuali erano state mal apprezzate e la violazione dell'art. 274 c.p.p. per insussistenza di esigenze probatorie e di altre cautelari ed il difetto di motivazione al riguardo.
All'udienza del 10 aprile 2001 il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo per consentire l'unitaria trattazione con altro già rinviato il 30 marzo e relativo alla stessa vicenda ed alla medesima ordinanza cautelare, risultando il ricorrente rimesso in libertà il 19 ottobre 2000.
Motivi della decisione
I motivi addotti non sono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto, nonostante l'intervenuta rimessione in libertà, sussiste l'interesse ad impugnare, poiché alcune censure attengono alla configurabilità dei reati ed altre alla legittimità, in via generale, della misura adottata.
Ed invero, in ordine all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di riesame, è erronea l'impostazione preliminare dell'ordinanza impugnata circa l'impossibilità da parte dello stesso di rilevarla in sede di riesame, giacché la giurisprudenza delle sezioni unite (Cass. sez. un. 12 dicembre 1994 n. 19, De Lorenzo rv. 199393 e Cass. sez. un. 12 aprile 1996 n. 1, Fazio rv. 204164 quest'ultima relativa all'efficacia provvisoria dell'ordinanza applicativa della misura anche nel caso in cui l'incompetenza territoriale sia stata dichiarata in sede di legittimità), ed altre decisioni dello stesso organo (Cass. sez. un. 11 maggio 1995 n. 6, conflitto in proc. Marchese rv. 200821) presuppongono la declaratoria pure in tema di incompetenza territoriale, soprattutto riguardo a misure cautelari personali ed in tal senso è il prevalente orientamento delle sezioni semplici (cfr. Cass. sez. 6^ 6 ottobre 1999 n. 914, P.M. in proc. Archidiacono rv. 214783 fra tante). Peraltro, l'ordinanza impugnata conscia del minoritario indirizzo di legittimità affronta detta questione in maniera corretta sia perché nel caso in cui come nella fattispecie non sia individuato allo stato il luogo di commissione del reato associativo occorre riferirsi ai reati fine (Cass. sez. 6^ 14 dicembre 1999 n. 3067, P.M. e Piersanti rv. 214944) sia perché, ove non sia possibile accertare il luogo di commissione del reato più grave, nella specie svolgentesi in parte in territori esteri, trova applicazione, in uno con l'art.16 c.p.p., la regola suppletiva dell'art. 9 c.p.p. (Cass. sez. 2^ 9 giugno 1993 n. 5771, Giorgi rv. 194047 cui adde Cass. sez. 1^ 9 dicembre 1996 n. 6171, conflitto Competenza in proc. Chierchia ed altri) sia perché avuto riguardo al reato più grave, dopo il primo, il cui luogo di commissione non è individuabile per la complessità
dell'associazione a delinquere, operante in campo sovranazionale ed in vari luoghi del territorio, deve considerarsi quello contemplato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, le cui regole di competenza sono dettate dall'art. 18 d.lvo cit., il quale al terzo comma prevede appunto che "nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335" c.p.p.. Tale ultima disposizione serve appunto per escludere l'indicazione a pioggia di diversi giudici competenti in relazione ai differenti luoghi di emissione delle fatture come invece vorrebbe il ricorrente. Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, appaiono infondati i motivi attinenti alle violazioni della legge doganale e dell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, perché la prevalente giurisprudenza di questa Corte, confermata da una decisione delle sezioni unite, alle cui argomentazioni si rinvia (Cass. sez. un. 17 luglio 1995 n. 7930, P.M. in proc. Zouine rv. 201550) ha escluso, in base alla legge n. 689 del 1981, la depenalizzazione dei reati sanzionati anche con pena detentiva nelle ipotesi aggravate come per quelli di contrabbando, mentre un indirizzo assolutamente prevalente, se non costante, (Cass. sez. 3^ 11 ottobre 1997 n. 2832, P.G. in proc. Abbatista rv. 209966 cui adde Cass. sez. 3^ 19 giugno 1998, Trane tra tante) ritiene non costituire illecito amministrativo l'evasione dell'I.V.A., neppure dopo le modificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 74 del 2000, che non concerne detta disposizione.
Peraltro, ove si volesse ritenere applicabile il regime comunitario pure alla Svizzera, unanime giurisprudenza di questa Corte, conforme alla Convenzione esistente tra questo Stato e l'U.E., lo ha escluso (cfr. Cass. sez. 3^ 13 aprile 1994, Antoci e Cass. sez. 3^ 3 maggio 1996 n. 2048, Valsangiacomo rv. 205824 non massimata sul punto ma su una questione procedurale, pur riguardando un caso simile a quello oggetto del presente ricorso di c.d. triangolazione impropria cui adde Cass. sez. 3^ 22 maggio 1998 n. 6049, Rossini rv. 210956). Infine, nell'asserire che la merce è proveniente da Stati comunitari il ricorrente propone una differente ricostruzione dei fatti e delle risultanze processuali quali uniformemente risultano dall'ordinanza cautelare e da quella impugnata del Tribunale di riesame, poiché il preteso intermediario svizzero "è il vero artefice dei passaggi della merce preziosa", sicché detta censura appare inammissibile, in quanto non è possibile in sede di legittimità dedurre censure in fatto.
Del pari infondata è la pretesa violazione dell'art. 8 d.lvo n. 74 del 2000 sia perché il delitto di cui all'art. 4 lett. d) l. n. 516 del 1982, relativo alla frode fiscale mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti è stato trasfuso nella disciplina di cui all'art. 8 d.lvo cit., sicché esiste continuità normativa fra le due disposizioni, che tutelano lo stesso interesse e non situazioni prodromiche, secondo quanto ammesso dalla unanime dottrina, compresa quella più permissiva, e dalla stessa giurisprudenza delle sezioni unite (Cass. sez. un. 7 novembre 2000 n. 27, Di Mauro rv. 217031) sia pure in maniera indiretta, giacché attiene al differente delitto di frode fiscale mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui, invece, asserisce la natura prodromica. Peraltro anche il fatto è lo stesso di quello contemplato nella pregressa normativa e consiste nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, sicché ogni dubbio sulla persistente volontà punitiva deve essere fugato.
Infine la deroga prevista dall'art. 9 d.lvo cit. riguarda "l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo" ed esclude la punibilità "a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2" cioè in quello relativo alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sicché, in maniera, fin troppo evidente, la norma ammette il concorso del commercialista nel delitto di emissione ex art. 8 d.lvo cit., onde detta censura è manifestamente infondata.
Tali sono anche il riesame delle intercettazioni telefoniche e della documentazione acquisita effettuata già in maniera ineccepibile dal Tribunale in sede di riesame e non deducibile in sede di legittimità, neppure prospettando una violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p.. Infatti, occorre ribadire che, anche in sede di giudizio incidentale, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).
L'inconferenza del richiamo alla legge n. 7 del 2000, dovuto forse a qualche allegazione difensiva in sede di discussione, non fa venir meno l'impianto motivazionale, tanto più che le considerazioni su detta legge sono svolte per evidenziare che "tale nuova normativa non ha reso lecito il meccanismo utilizzato dai coindagati per violare la disciplina sull'I.V.A., bensì lo ha soltanto vanificato, rendendone più rischiosa la realizzazione."
La concessione degli arresti domiciliari sulla base di una differente valutazione di ulteriori emergenze processuali, infine, non esclude che l'ordinanza impugnata motivi in maniera esente da vizi logici e giuridici sull'originaria applicazione della custodia in carcere, unica misura all'epoca ritenuta idonea in considerazione di una globale valutazione della vicenda e del ruolo, non marginale, svolto dal ricorrente, tanto più che per organizzare un'evasione dell'I.V.A. con un meccanismo così complesso quale evidenziato nell'ordinanza cautelare ed in quella del Tribunale in sede di riesame devono soccorrere adeguate conoscenze nella materia tributaria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001