Sentenza 13 maggio 2002
Massime • 1
La differenza tra licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo soggettivo attiene alla gravità dell'inadempimento del lavoratore e non alla diversa consistenza temporale del requisito dell'immediatezza, il quale connota in misura analoga le due ipotesi di licenziamento disciplinare (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di rinvio - cui era stato demandato di accertare se esistessero i presupposti per la conversione del licenziamento per giusta causa, dichiarato illegittimo per mancato rispetto del principio dell'immediatezza, in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, come domandato in via subordinata - con cui era stato affermato il difetto del requisito dell'immediatezza anche per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6889 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Scognamiglio presso il cui studio è elettivamente domicili Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 326, giusta procura per notar Vieri Grillo del 25 maggio 1999 (repertorio n. 124330);
- ricorrente -
contro
IN CA, rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Ingangi e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma alla via Otranto n. 36 (presso lo studio dell'avv. Mario Massano), giusta procura per notar Vincenzo Barletta in data 26 luglio 1999 (repertorio n. 83044);
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento-Sezione Lavoro n. 393/99 del 27 aprile 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 35/1998).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2002 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Claudio Scognamiglio (per delega dell'avv. Renato Scognamiglio);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 aprile 1993 il Pretore-Giudice del Lavoro di Caserta, in accoglimento del ricorso presentato da GO LO, dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa a questi intimato dalla "Banca Monte dei Paschi di Siena" s.p.a. in data 4 dicembre 1992 per mancato rispetto del principio di immediatezza e ne ordinava la reintegra nel posto di lavoro, condannando nel contempo detta "Banca" al risarcimento dei danni nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione oltre rivalutazione ed interessi, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento alla reintegrazione ed al rimborso delle spese processuali.
Su impugnativa della "Banca Monte dei Paschi di Siena" il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - con sentenza n. 170 del 27 gennaio 1994 - rigettava l'appello. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la "Banca Monte dei Paschi di Siena" e la Corte di Cassazione - con sentenza n. 2579 del 24 maggio 1997 - "accoglie(va) il secondo motivo di ricorso, rigettando il primo;
cassa(va) la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia(va), anche per le spese, al Tribunale di Benevento".
Con ricorso depositato il 30 gennaio 1998 la "Banca Monte dei Paschi di Siena" provvedeva alla riassunzione del giudizio dinanzi al designato giudice di rinvio e il Tribunale di Benevento (quale giudice del Lavoro di secondo grado come giudice di rinvio) - ricostituitosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio del GO - "rigetta(va) l'appello e dichiara(va) interamente compensate le spese sia del giudizio di cassazione che del presente grado di giudizio" (sentenza n. 393 del 27 aprile 1999). Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di rinvio ha rimarcato che: a) "il difetto del requisito dell'immediatezza ha una sua autonoma valenza anche nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo"; b) "è del tutto evidente che il comportamento tenuto dalla Banca alla luce dei fatti emersi nel processo era chiaramente volto a non licenziare il GO"; c) "la Cassazione nel rinviare davanti al Tribunale di Benevento il processo si è limitata a sostenere che andava motivato se esisteva o no il giustificato motivo soggettivo senza perimetrare o circoscrivere la valutazione del giudice di merito"; d) "nella valutazione del giudice di merito dei fatti emersi nel processo rientra senza alcun dubbio la mancanza di immediatezza tra la contestazione e il licenziamento". Per la cassazione di quest'ultima sentenza la "Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a." propone ricorso, affidato a due motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resiste con controricorso LO GO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 384 cod. proc. civ. e 2099 cod. civ. in relazione all'art. 3 della legge n. 604/1966 sul giustificato motivo soggettivo di licenziamento e carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia" - ha rilevato che l'accoglimento (da parte della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2597/1997) del motivo di ricorso (con il quale era stato addebitato al Tribunale di S. Maria Capua Vetere di avere completamente trascurato la richiesta subordinata "di valutare la possibilità di convertire il licenziamento intimato per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo") "nel quadro di una controversia che investiva pregiudizialmente la violazione o no del principio dell'immediatezza, implicava, a tutta evidenza, il giudizio della Corte di legittimità che, a seguito della conversione, pienamente ammissibile, tra licenziamento in tronco per giusta causa e licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo, doveva cadere l'eccezione di tardività del provvedimento" ed ha rimarcato che "la Corte Suprema ha censurato la sentenza di appello per la mancata considerazione del mezzo di gravame che prospettava la ricorrenza di un giustificato motivo soggettivo, ma, così statuendo, non intendeva certo lasciare aperto lo spazio al giudice di rinvio per riaffermare la tardività del licenziamento" e, inoltre, che "non occorreva che la Corte delimitasse esplicitamente l'ambito della valutazione riservata al giudice del merito in quanto, annullando la sentenza per non aver considerato che il comportamento del GO poteva configurare un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, aveva escluso per implicito che il licenziamento, così qualificato, potesse risultare tardivo".
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 2909 cod. civ., con riferimento al principio dell'immediatezza del licenziamento disciplinare comminato con preavviso ai sensi dell'art. 3 legge n. 604/1966, e carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia" - ha addebitato al Giudice di rinvio di non avere esaminato tutte le circostanze processualmente evidenziate "proprio considerando che non si trattava più del licenziamento in tronco, bensì con preavviso per giustificato motivo soggettivo, riguardo al quale la regola dell'immediatezza e la relativa tardività del provvedimento andavano riguardate con occhio ben diverso e più comprensivo".
2 - Il primo motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato in quanto il Tribunale di Benevento ha correttamente adempiuto al suo compito di "giudice di rinvio" attenendosi a quanto statuito nella sentenza n. 2579/1997 con cui questa Corte aveva cassato la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere per "avere completamente trascurato di decidere sulla richiesta subordinata dell'istituto di credito nell'atto di appello di valutare la possibilità di convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, incorrendo così nel vizio di omessa pronunzia".
Al riguardo è, anzitutto, da rimarcare che, in base al sistema di diritto positivo, il giudizio di rinvio si presenta come un "processo chiuso" destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito in sostituzione di quella cassata;
in particolare, la determinazione dei poteri del giudice di rinvio deve essere desunta attraverso l'esame dei limiti entro i quali la Corte di cassazione ha esercitato i suoi poteri di censura sulla sentenza impugnata - a tale proposito è stato incisivamente rimarcato in dottrina che appare del tutto inutile chiedersi se il giudizio di rinvio sia un nuovo giudizio o se sia la continuazione del precedente giudizio: il giudizio di rinvio non è più ne' meno che quello che le singole norme stabiliscono, e se è vero che la cassazione non è che la riapertura del giudizio concluso, non è meno vero che questo giudizio è riaperto nei limiti stabiliti dalle norme - e, in tale ambito, il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione per le questioni già risolte e pronunziarsi in proposito sugli altri aspetti della controversia rimasti non definiti nelle pregresse fasi di merito. Tanto precisato, si evidenzia che, nella fase rescindente svoltasi in sede di legittimità, questa Corte con la cennata sentenza n. 2597/1997 aveva anche - e prioritariamente - statuito che "la decisione impugnata si era correttamente uniformata, nel valutare la vicenda sottoposta al suo esame, ai consolidati principi giurisprudenziali sulla immediatezza quale requisito essenziale del licenziamento, ritenendo ingiustificato l'intervallo trascorso tra la presentazione delle giustificazioni da parte del GO (19 giugno 1992) e l'irrogazione della sanzione disciplinare (4 dicembre 1992) e rilevando conclusivamente che l'accertamento relativo alla immediatezza della contestazione costituiva una indagine di fatto riservata al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se la relativa decisione è sorretta da motivazione congrua e priva di illogicità e contraddizioni".
2/b - Su quest'ultimo punto - per valutare, cioè, se la sentenza del Tribunale di Benevento sia stata congruamente e correttamente motivata in ordine all'accertata mancata immediatezza nel licenziamento disciplinare de quo - occorre esaminare il secondo motivo di ricorso perché con esso la ricorrente ha addebitato al Giudice di rinvio di non avere valutato compiutamente tutte le circostanze in relazione alla fattispecie "che non si trattava più del licenziamento in tronco, bensì con preavviso per giustificato motivo soggettivo, riguardo al quale la regola dell'immediatezza e la relativa tardività del provvedimento andavano riguardate con occhio ben diverso e più comprensivo".
Anche tale motivo di ricorso appare infondato in quanto la differenza tra "licenziamento per giusta causa" e "licenziamento per giustificato motivo soggettivo" non attiene - sulla base di una corretta interpretazione della normativa applicabile in materia - alla diversa consistenza temporale del requisito della immediatezza:
requisito che deve connotare in misura analoga le cennate due ipotesi di licenziamento disciplinare (come, d'altronde, tutte le sanzioni disciplinari con riferimento al principio ex art. 7 della legge n. 300/1970 a mente del quale la contestazione disciplinare è
l'irrogazione della sanzione debbono avvenire in immediata connessione temporale, rispettivamente, con il fatto addebitato o con la comunicazione delle giustificazioni da parte del lavoratore- incolpato, sì da evitare che il datore di lavoro possa ritardare detta contestazione o sanzione in modo da rendere difficile la difesa da parte del dipendente (Cass. n. 3845/1987) ovvero utilizzare l'eventuale reiterazione dell'infrazione come elemento di maggiore gravità da porre a fondamento di una più grave sanzione disciplinare (Cass. n. 5309/1987, Cass. n. 6691/1982)), atteso che l'elemento temporale connesso (sotto diverso e non sostanziale profilo) alla immediatezza del provvedimento estintivo riguarda, propriamente ed esclusivamente, gli effetti solo conseguenti all'irrogazione della sanzione espulsiva. Infatti, a norma degli artt. 2119 cod. civ. e 1 e 3 (primo alinea) della legge n. 604/1966, è ammessa la prosecuzione del rapporto nel periodo di preavviso per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, mentre, per il licenziamento per giusta causa, il rapporto di lavoro viene immediatamente estinto non essendo consentita la sua prosecuzione "neppure provvisoria".
Per quanto concerne la reale differenza tra i due tipi di licenziamento disciplinare in relazione al "contenuto", il profilo distintivo attiene alla maggiore gravità della violazione contrattuale addebitato al dipendente nel licenziamento per giusta causa, mentre tale gravità è di minore entità per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, anche se è innegabile che pure in questa seconda ipotesi la sanzione espulsiva deve fondarsi su comportamenti di grave entità che possano scuotere la fiducia - posta a fondamento del rapporto di lavoro - e legittimamente far ritenere che la continuazione del rapporto stesso si risolva in un pregiudizio per il conseguimento degli scopi aziendali. Il legislatore parla infatti di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, intendendo che l'inadempimento deve presentarsi come fonte potenziale di danno all'azienda, cioè che esso deve incidere sull'affidamento che il datore di lavoro faceva sulla collaborazione del proprio dipendente, il quale abbia dato prova di non essere più in grado o di non volere assolvere nei termini contrattuali gli obblighi connessi al rapporto di lavoro (che, conseguentemente, non ha ragione di protrarsi ulteriormente). Allorché l'art. 3 della legge n. 604/1966. richiede che l'inadempimento sia notevole, in realtà rafforza un requisito già risultante dal disposto dell'art. 1455 cod. civ., che legittima la risoluzione del contratto quando l'inadempimento non sia di scarsa importanza avuto riguardo per l'interesse di una parte valutato nell'intera economia contrattuale. Nel rapporto di lavoro, che di norma si attua nell'impresa, l'inadempimento deve quindi essere riguardato in funzione dell'interesse dell'imprenditore al buon andamento aziendale, che può essere compromesso dalla violazione, in grado notevole, dei doveri contrattuali cui è tenuto il lavoratore.
Conclusivamente su tale punto vale ribadire che la diversità dei criteri di valutazione, ai quali unicamente occorre rifarsi in ordine alla gravità dell'inadempimento del lavoratore per l'uno o per l'altro tipo di licenziamento - che rappresentano qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato, l'altro con preavviso (Cass. n. 2204/1998, Cass. n. 9803/1991, Cass. n. 5513/1987) -, comporta che il notevole inadempimento a base del licenziamento per giustificato motivo soggettivo debba essere di minore entità rispetto alla gravità dell'inadempimento costituente una giusta causa di risoluzione in tronco del rapporto (Cass. n. 376/1987, Cass, n. 4025/1984). 2/c - Il Tribunale di Benevento - nell'evidenziare che "la Cassazione, nel rinviare il processo, si è limitata a sostenere che andava motivato se esisteva, o no, il giustificato motivo soggettivo senza perimetrare o circoscrivere la valutazione del giudice di merito" - ha motivatamente statuito che "il passaggio di un lasso di tempo così notevole tra la conoscenza dei gravi fatti di cui il GO si era reso protagonista e l'adozione del provvedimento espulsivo evidenzia che il comportamento tenuto dalla banca alla luce dei fatti emersi nel processo era chiaramente volto a non licenziare il GO per le più varie ragioni", per cui, nel caso di specie, la mancanza dell'immediatezza nel licenziamento (anche se ritenuto "per giustificato motivo soggettivo" e non "per giusta causa") è assunto "ad elemento comprovante l'acquiescenza ovvero la rinuncia del datore di lavoro al licenziamento stesso".
La sentenza impugnata appare, pertanto, congruamente e compiutamente motivata e immune da vizi logico-giuridici anche in relazione a quanto dinanzi rimarcato nel precedente "capo" in applicazione dei principi in materia di licenziamento disciplinare. In ogni caso - con riferimento all'inammissibilità (comunque) delle doglianze proposte in sede di legittimità dalla ricorrente - vale sintetim rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse ripetutamente nella specie dalla ricorrente quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento dei fatti e delle risultanze effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Benevento - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994).
3 - In definitiva il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannata al rimborso, a favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la "Banca Monte dei Paschi di Siena" s.p.a. al pagamento, in favore di LO GO, delle spese del presente giudizio liquidate in euro 15,50, oltre a euro 2.500 per onorario.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002