Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. (cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (V. Corte cost., ordd. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491).
Commentario • 1
- 1. Richiesta di archiviazione: abnorme l'imputazione coatta per reato diversoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 18 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2014, n. 45126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45126 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
45 126 / 14 26 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 1650 N. Dott. GUGLIELMO LEO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ORLANDO VILLONI N. 3961/2014 - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE nei confronti di: LD IU AR N. IL 08/09/1983 avverso l'ordinanza n. 948/2013 TRIBUNALE di PORDENONE, del 12/12/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MARIO FRATICELLI ele for l'inensemissibilità dil ricors ha concluso Udit i difensor Avv.; Ли RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2013 il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, visto l'art. 552, comma secondo, cod. proc. pen., ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di DI LI RI per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., perché non preceduto dall'avviso di chiusura delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., ed ha conseguentemente disposto la restituzione degli atti al P.M. .
2. Avverso la su indicata ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Pordenone, denunciandone l'abnormità per violazione dell'art. 409 cod. proc. pen., attesa l'intervenuta regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari al di fuori delle ipotesi previste dall'ordinamento (ex art. 521, comma secondo, cod. proc. pen.), e in presenza di un caso nel quale era invece pacifica l'insussistenza di tale onere per il P.M.. All'udienza preliminare dell'11 gennaio 2011, infatti, il G.u.p. aveva restituito gli atti al P.M. per la posizione stralciata del DI, ritenendo che i fatti contestati fossero diversi da quelli descritti nel capo d'imputazione. Successivamente il P.M. aveva formulato la richiesta di archiviazione ed il G.i.p., a seguito dell'udienza fissata ex art. 409, cpv., c.p.p., l'aveva respinta con ordinanza del 17 luglio 2011, ordinando al P.M. di formulare l'imputazione per il reato di favoreggiamento personale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Emerge dagli atti che il decreto di citazione diretta a giudizio è stato emesso a seguito di un'udienza camerale al cui esito il G.I.P. presso il Tribunale di Pordenone, esaminata la richiesta di archiviazione, pronunciava un'ordinanza in data 15 luglio 2011, con la quale disponeva che il P.M. formulasse l'imputazione nei confronti di DI LI RI per il reato di favoreggiamento personale. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 48033 del 19/11/2009, dep. 16/12/2009, Rv. 245795; v., inoltre, Sez. 1, n. 9222 del 03/02/2009, dep. 02/03/2009, Rv. 243837), deve ritenersi abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso per effetto dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. (cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il principio è stato reiteratamente affermato sulla base di una linea interpretativa pacificamente tracciata nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (ex multis, v. Sez. 6, n. 5369 del 08/10/2002, dep. 04/02/2003, Rv. 223690; Sez. 5, n. 12376 del 03/02/2003, dep. 17/03/2003, Rv. 224784; Sez. 3, n. 9205 del 21/01/2003, dep. 27/02/2003, Rv. 223744; Sez. 6, n. 21438 del 26/03/2003, dep. 15/05/2003, Rv. 225901). Me 1 3. La stessa Corte costituzionale, del resto, ha da tempo chiarito (v. ordd. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491) che la funzione dell'incombente procedurale ex art. 415-bis c.p.p. deve individuarsi nell'esigenza di assicurare una fase di contraddittorio tra l'indagato ed il P.M. in ordine alla completezza delle indagini, con la conseguenza che tale avviso, per espressa previsione normativa, deve essere notificato solo nella ipotesi in cui il P.M. non debba formulare una richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p., e cioè quando intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale che giustifichi detta fase ed uno specifico ius ad loquendum (1) dell'indagato. Nel caso in esame, invece, la garanzia del contraddittorio ES trova necessariamente la sua sede nella udienza di camera di consiglio che il giudice è tenuto a fissare, per cui, ove la citazione diretta sia imposta dal giudice, va esclusa qualsiasi ipotesi di nullità derivante dal mancato avviso di conclusione delle indagini.
4. Il provvedimento impugnato, conclusivamente, si connota di abnormità, tale essendo non solo l'atto che per la singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al di là di ogni ragionevole limite, comportando, nella specie, anche la indebita e non consentita regressione del procedimento ad una fase precedente (Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Rv. 215094).
5. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, lì, 22 ottobre 2014 Il Consigliere estensore Il Presiden dr. Gaetano De AmicisDe Amics dr. Francesco Ippolito DEPOSITATO IN CANCELLERIA 31 OTT 2014 REMADICIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E TI Piera Esposito T O R N E O C 2