Art. 6. Agevolazioni per le imprese strutturate 1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritte da almeno tre anni nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e siano titolari di almeno tre autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, nonche' le cooperative ed i consorzi iscritti nel medesimo albo, possono essere autorizzati a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale e interessi a totale carico dello Stato, nel limite globale di lire 1 miliardo per ciascuna impresa ovvero, nel caso di cooperative o di consorzi, per ciascuna cooperativa o consorzio, per investimenti in:
a) attrezzature per la meccanizzazione dello stoccaggio e delle movimentazioni delle merci;
b) strumenti e sistemi informatici e telematici;
c) complessi omologati per trasporto combinato in sostituzione di autocarri e di autotreni gia' in disponibilita', gru e carrelli per la movimentazione delle unita' di carico di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , nonche' attrezzature permanenti per i veicoli stradali destinati al trasporto delle unita' di carico suddette;
d) immobili negli interporti, ovvero immobili per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci ove non siano presenti interporti.
2. I mutui di cui al comma 1 non possono essere di importo superiore al 25 per cento dell'investimento complessivo.
Note all'art. 6:
- Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3.
- Il comma 2 dell'art. 11 della legge n. 240/1990 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto di merci ed in favore dell'intermodalita'), e' il seguente:
"2. La concessione del contributo di cui al comma 1 e' subordinata alla condizione che le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi:
a) (omissis);
b) siano proprietarie al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, di un numero, non inferiore a 100, di unita' di carico idonee al trasporto combinato strada-rotaia del seguente tipo: semirimorchi con presa per pinze, sovrastrutture amovibili tipo UIC, carrozzerie intercambiabili per semirimorchi scomponibili, carri ferroviari atti al trasporto combinato, complessi bimodali".
a) attrezzature per la meccanizzazione dello stoccaggio e delle movimentazioni delle merci;
b) strumenti e sistemi informatici e telematici;
c) complessi omologati per trasporto combinato in sostituzione di autocarri e di autotreni gia' in disponibilita', gru e carrelli per la movimentazione delle unita' di carico di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , nonche' attrezzature permanenti per i veicoli stradali destinati al trasporto delle unita' di carico suddette;
d) immobili negli interporti, ovvero immobili per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci ove non siano presenti interporti.
2. I mutui di cui al comma 1 non possono essere di importo superiore al 25 per cento dell'investimento complessivo.
Note all'art. 6:
- Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3.
- Il comma 2 dell'art. 11 della legge n. 240/1990 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto di merci ed in favore dell'intermodalita'), e' il seguente:
"2. La concessione del contributo di cui al comma 1 e' subordinata alla condizione che le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi:
a) (omissis);
b) siano proprietarie al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, di un numero, non inferiore a 100, di unita' di carico idonee al trasporto combinato strada-rotaia del seguente tipo: semirimorchi con presa per pinze, sovrastrutture amovibili tipo UIC, carrozzerie intercambiabili per semirimorchi scomponibili, carri ferroviari atti al trasporto combinato, complessi bimodali".