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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7293 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art.1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art.1669 c.c.)
DA
(P.IVA. ) in persona del suo presidente, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Cariulo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sant'Arpino alla via Garibaldi 51;
-ATTORE -
CONTRO
(P. IVA ) con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Succivo (CE) in via Roma n. 15, in persona del suo curatore, elett.te dom.to presso il suo studio in Caserta alla Via Turati n. 55 e rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Rodolfo Cuomo
-CONVENUTO-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi nonché dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata e istruita.
Premessa sistematica
2. Ciò premesso e passando, dunque, alla disamina della res controversa, si osserva quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 30.8.2019, la ha convenuto in Parte_1 giudizio il esponendo quanto segue: Controparte_1
-con contratto di appalto del 6.6.2006 la commissionava alla la costruzione Pt_1 P_ di n.44 alloggi per i propri soci su un'area del piano di zona PEEP Zona CI S.S. 7 bis del Comune di San
Tammaro (CE) identificata in lotto 9-12-14 e ottenuta in assegnazione a seguito di convenzione stipulata tra il Comune di San Tammaro e il lavori da eseguire venivano appaltati a forfait Controparte_2 globale per un importo complessivo di euro 5.050.000,00 (cfr. allegato in produzione parte attrice);
-in data 26.9.2007 le parti sottoscrivevano un contratto di appalto integrativo nel quale venivano rideterminate le caratteristiche dei materiali costruttivi e delle finiture architettoniche degli alloggi per un importo aggiuntivo al contratto originario per complessivi euro 1.900.000,00, lasciando invariato il resto
(cfr. allegato in produzione parte attrice);
-nel corso dei lavori emergevano delle problematiche riconducibili a difetti di costruzione degli alloggi già realizzati, determinando un ritardo nel completamento dei lavori;
- a distanza di circa due anni dall'inizio dei lavori, questi ultimi subivano lunghi periodi di sospensione da parte dell'appaltatore; dunque, in data 28.7.2009 parte attrice sollecitava il completamento delle opere per il lotto 9-12 in quanto non risultavano ancora ultimati i lavori di pavimentazione e rivestimento interno degli alloggi, gli infissi esterni, gli impianti elettrici, gli impianti meccanici e le opere di pittura interni (cfr. allegato in produzione parte attrice); esponeva ancora l'attrice che in data 30.7.2019
l'appaltatore rassicurava il committente circa la ripresa dei lavori in tempi brevi, negando vizi dell'opera, ma rinviando a un sopralluogo per la verifica di quanto denunciato;
-in data 7.9.2009 l'impresa appaltatrice inviava fattura n.248 del 1.9.2009 afferente al per Parte_2 euro 1.954.337,00 che veniva immediatamente contestata dalla committente con nota del 11.9.2009 (cfr. allegato in produzione parte attrice) in ragione non solo dei vizi già denunciati, ma anche del precoce invecchiamento, con lesioni, dell'intonaco della facciate esterne dei fabbricati oggetto dei lotti, problemi di coibentazione in alcuni punti dei tetti condominiali, infiltrazioni lungo il soffitto dei piani garage, erronea esecuzione impianto fognario e dele relative vaschette di raccolta piovana;
inoltre, la committente contestava l'importo richiesto in quanto superiore rispetto ai lavori eseguiti;
- con nota del 14.9.2009, l'appaltatore comunicava di voler procedere alla verifica di quanto lamentato in contraddittorio e in presenza dei rispettivi tecnici e il giorno 6.10.2009, le parti procedevano alla sottoscrizione di un verbale di contestazione dei vizi di costruzione delle opere eseguite e delle opere rimaste inadempiute (cfr. allegato in produzione parte attrice). Più nel dettaglio, venivano accertati: fenomeni di fissurazione e esfoliazione delle tinteggiature e dell'intonaco delle facciate esterne dei fabbricati dei lotti 9-12 e 14; fenomeni di coibentazione dei terrazzi e interrati nei lotti 9,12 e 14; vizi dell'impianto fognario;
infiltrazioni lungo i piani garages lotti 9,12 e 14; problemi alle rampe di accesso ai garages del lotto 9 e 12; problemi nella verniciatura delle persiane metalliche lotti 9,12 e 14; rifacimento delle opere di lattoneria dei lotti 9,12 e 14;
- l'impresa si impegnava all'eliminazioni di tali vizi nel termine di due mesi;
inoltre, nel verbale si dava atto che le opere ancora da realizzare ammontavano a euro 1.197.678, 96 e si riconosceva alla committente euro 150.000,00 (rectius, 50.000,00) - cifra inferiore a quanto stabilito nel contratto - a titolo di penale ex art.13 del contratto di appalto;
l'appaltatore si impegnava a realizzare quanto descritto nel verbale entro sei mesi dalla sottoscrizione dello stesso;
- nondimeno, dalla data del 6.10.2009 trascorreva quasi un anno senza che l'appaltatore adempisse, nonostante il sollecito;
conseguentemente, la provvedeva con mezzi propri e a proprie spese agli Pt_1 opportuni adeguamenti per l'eliminazione dei difetti delle opere realizzate sui primi 40 alloggi, mentre rimanevano incompiute le opere su altri 4 alloggi ricadenti sui lotti 9-12;
-nelle more, in data 29.9.2015, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza 43/2015, dichiarava il fallimento della Controparte_1
La adiva quindi l'intestato Tribunale per sentir accertare il grave inadempimento della Pt_1
e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto del 6.6.2006 e del contratto P_ di appalto integrativo del 26.9.2007 ai sensi e per gli effetti degli artt.1453-1455 c.c.; condannare il al risarcimento dei danni, così come quantificati dal verbale di Controparte_1 contestazione dei vizi del 6.6.2006, nella misura pari a euro 1.347.678,96; condannare parte convenuta al pagamento delle penali ex art.13 del contratto di appalto nella misura dell'uno per mille dell'ammontare contrattuale appaltato, pari a euro 15.220.500,00, calcolato dalla data del riconoscimento dei vizi del
6.10.19 al dichiarato fallimento dell'appaltatore, o in quella ritenuta di giustizia;
operare la compensazione dei crediti eventualmente vantati dal convenuto.
3. La convenuta costituitasi in giudizio, resisteva alle avverse Controparte_1 deduzioni, chiedendo il rigetto delle domande.
Nel dettaglio, parte convenuta rappresentava che, a seguito del ricorso depositato presso il
Tribunale di S. Maria C.V. il 3.12.2012, la stessa veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo
“misto” in continuità (cui era assegnato il n. 14/2012) che veniva iscritta presso la CCIAA in data
6.12.2012. (cfr. allegato n.5 in produzione parte convenuta) e che, a seguito della risoluzione del concordato preventivo, così come omologato dal Tribunale, veniva resa la sentenza dichiarativa di fallimento del 29.9.2015 (cfr. allegato n.17 in produzione parte convenuta). A tal proposito, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità delle domande spiegate da parte attrice con l'atto di citazione notificato in data 30.8.2019. In particolare, a norma dell'art. 52 della legge fallimentare “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito… deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V”. Sono soggette al procedimento di accertamento del passivo di cui agli artt. 93 e ss. della legge fallimentare anche le domande volte ad ottenere la pronuncia di sentenze costitutive o di mero accertamento. Eccepiva che la parte attrice non aveva proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento della entro il 29.12.2015, né in via tardiva a norma P_ dell'art. dell'art. 101 della legge fallimentare (“…non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo” reso in data 26.01.2017 – allegato n.23 in produzione parte convenuta).
Inoltre, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità anche della richiesta di compensazione, presupponendo tale domanda comunque l'accertamento del debito del fallito in sede concorsuale.
Quanto al grave inadempimento lamentato dalla committente, la rappresentava di P_ aver esattamente adempiuto alle obbligazioni di cui al contratto di appalto del 6.6.2006 e di quello integrativo del 26.9.2007 che - contrariamente a quanto assunto dalla società attrice - prevedeva una modifica del corrispettivo in aumento di euro 1.900.000,00 per le maggiori opere e un ulteriore incremento di euro 250.000,00 “per oneri di prestazioni tecniche e permessi” con un corrispettivo complessivo concordato pari a euro 6.700.000,00.
Più nel dettaglio, come accertato dall'arch. nella relazione tecnica a seguito di Persona_1 sopralluogo effettuato al fine di verificare le condizioni di manutenzione nonché il grado di completamento delle opere, “si constatava che tutti gli edifici in questione erano completi e atti all'uso.
Ictu oculi non si riscontravano difetti costruttivi e/o particolari problematiche come si evince anche dalla documentazione fotografica cfr all.
4. Si constatava inoltre che gran parte degli alloggi risultava abitato. Pertanto, i vizi e difetti lamentati non sembrano sussistere” (cfr. allegato n.8 in produzione parte convenuta). Parte convenuta contestava l'assunto attoreo secondo cui sarebbero rimaste
“totalmente incompiute le opere su altri 4 alloggi ricadenti sui lotti 9-12” perché dall'accertamento del consulente tecnico incaricato dalla curatela fallimentare era risultato che “dalla visura storica catastale per soggetto si rileva che la data 7.1.2010 la (ditta catastale) viene in Controparte_3 possesso di tutte le unità della p.lla 2048 (lotti 9 e 12) cfr. all. 2). È verosimile che tale data corrisponda alla data di prima denuncia catastale degli immobili. Pertanto, considerando che, ai sensi dell'art. 34 quinquies, L. 80/2006, la dichiarazione catastale dei nuovi edifici deve essere prodotta entro 30 giorni dal completamento degli stessi, si presume che tutti i 44 alloggi (e non solo 40) siano stati ultimati nello stesso periodo ed in data antecedente la prima denuncia catastale” (n.d.r. novembre e dicembre del 2009). E infatti, a fronte delle lavorazioni eseguite regolarmente dalla società appaltatrice, venivano emessi dalla Direzione Lavori e dalla Committenza i vari stati di avanzamento lavori (nn. 1, 2, 3,
4 e 5) a fronte dei quali venivano rimesse dalla le seguenti fatture risultate non P_ integralmente pagate dalla committente: - fattura n. 278 del 29.10.2007 dell'importo di Euro 876.220,00
(cfr. allegato n.9 in produzione parte convenuta); - fattura n. 434 del 31.12.2007 dell'importo di euro
797.231,76 (cfr. allegato n.10 in produzione parte convenuta); - fattura n. 107 del 30.4.2008 dell'importo di euro 651.821,04 (cfr. allegato n.11 in produzione parte convenuta); - fattura n. 362 del 31.12.2008 dell'importo di euro 889.353,92 (cfr. allegato n.12 in produzione parte convenuta;
-fattura n. 363 del 31.12.2008 dell'importo di euro 1.001.068,64 (cfr. allegato n.13 in produzione parte convenuta).
Con certificato di pagamento n. 6 del 30.6.2009 sottoscritto dalla committente (cfr. allegato n.14 in produzione parte convenuta) -riportante anche tutti i precedenti SAL e certificati di pagamento nn
1, 2, 3, 4 e 5 per il complessivo importo di euro 4.054.034,00 -la riconosceva l'ulteriore credito Pt_1 dell'impresa appaltatrice di euro 1.879.171,00 e veniva autorizzata ad emettere fattura n. 284 del 1.9.2009 per tale importo, oltre Iva al 4% per l'importo complessivo di euro 1.954.337,84 (cfr. allegato n.15 in produzione parte convenuta)
Inoltre, nel bilancio chiuso al 31.12.2014 (cfr. allegato n.16 in produzione parte convenuta), così come in quelli precedenti, la appostava la propria debitoria nei confronti della per Pt_1 P_
l'importo di euro 2.896.813,00, seppure inferiore a quella dovuta (pari ad euro 2.916.813,20, oltre interessi maturati ex d.lgs. n. 231/2002 dal dì delle singole fatture emesse).
Il credito vantato da parte convenuta veniva verificato dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e dagli organi della procedura di concordato, anche in ambito di omologazione del piano concordatario, nonché dal curatore fallimentare in seguito alla sentenza di fallimento (cf. allegato n.25 in produzione parte convenuta)
Parte convenuta rappresentava l'assenza di contestazioni in ordine ai lavori eseguiti. In particolare, eccepiva l'assenza di prova circa la spedizione e la ricezione delle lettere del 28.7.2009, del
11.9.2009 e del 8.4.2010. Quanto alle comunicazioni del 30.7.2009 e del 14.9.2009, la P_ disconosceva la loro conformità con gli inesistenti originali, nonché evidenziava la mancanza di sottoscrizione da parte del legale rappresentante p.t. della società fallita.
Secondo parte convenuta, la committente –che aveva accettato le lavorazioni di cui ai rispettivi
S.A.L. senza mai muovere contestazioni di sorta e che aveva emesso il certificato di pagamento n. 6 del
30.6.2009 - era decaduta, ai sensi dell'art 1667 commi 1 e 2 c.c., dalla garanzia per pretesi vizi e difformità dell'opera; vizi e difformità che, secondo l'assunto attoreo, sarebbero stati ben riconoscibili e riscontrabili quanto meno sin dal mese di ottobre dell'anno 2009.
Eccepiva comunque la prescrizione dell'azione avanzata ai sensi dell'art. 1667 co.3 c.c. essendo decorso il termine biennale dalla consegna delle opere pacificamente avvenuta con l'ultimo SAL n. 6 del
30.6.2009. Inoltre, anche con riferimento alla pretesa azione risarcitoria, parte attrice sarebbe decaduta dall'azione e, comunque, la stessa risulta prescritta, tenuto conto che “i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire una opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore a un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione”.
Parte convenuta evidenziava, da ultimo, che i pretesi vizi e difformità riscontrati nel verbale del
6.10.2009 riguarderebbero opere non oggetto del contratto intercorso con la e non riferibili P_ alle opere effettivamente commissionate ed eseguite dalla convenuta, bensì ad opere diverse eseguite direttamente dalla committente anche tramite altre imprese dalla stessa incaricate. Infine, evidenziava la irrilevanza, da un punto di vista probatorio, del verbale del 6.10.2009 in quanto privo di data certa opponibile al fallimento ex art 2704 c.c. e non sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della società. Pertanto, sotto tale ultimo profilo, disconosceva sia la conformità della copia prodotta rispetto al suo preteso -ed inesistente-originale, quanto la sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore della Controparte_4
Parte convenuta eccepiva inoltre il chiaro conflitto di interessi sussistente in ragione del fatto che i soci della società attrice risultano anche soci della , così come diversi amministratori della P_ società committente risultavano ricoprire cariche sociali anche nella (cfr. allegati nn. 4,5 e P_
28 in produzione parte convenuta), con conseguente inattendibilità del “verbale di constatazione dei vizi” del 6.10.2009. Eccepiva l'infondatezza della domanda di risoluzione, tenuto conto che i gravi inadempimenti ascrivibili alla committente in ordine al mancato pagamento delle fatture sopra indicate, nonostante il certificato di pagamento n. 6 emesso, avrebbero giustificato, comunque, la sospensione delle ulteriori lavorazioni da parte dell'impresa appaltatrice.
La rappresentava di essere creditrice nei confronti di parte attrice dell'importo di P_ euro 2.916.813,20, per i lavori eseguiti, contabilizzati e oggetto della fattura n. 363 del 31.12.2008; dell'importo di euro 1.001.068,64 e della fattura n. 284 del 1.9.2009 per l'importo complessivo di euro
1.954.337,84 come da certificato di pagamento n. 6 del 30.6.2009, oltre interessi maturati ex d.lgs. n.
231/2002 dal dì delle singole fatture emesse. La inoltre, risultava tenuta al pagamento Pt_1 dell'ulteriore credito vantato dal per l'importo di euro 732.575,20, oltre Controparte_5
IVA, per i lavori eseguiti al 31.12.2011 e non ancora fatturati, come da al 31.12.2011 che Parte_3 si deposita (cfr. allegato n.24 in produzione parte convenuta).
Pertanto, domandava la condanna in riconvenzionale della al pagamento del complessivo Pt_1 importo di euro 3.649.388,4 (2.916.813,20+732.575,20), oltre IVA sull'importo di Euro 732.575,20; il tutto oltre gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dì delle singole fatture emesse ed oltre il maggior danno subito dalla per il ritardato pagamento ai sensi dell'art. 1224 c.c. , chiedendo emettersi P_ ordinanza di ingiunzione di pagamento della somma di euro 2.916.813,20, oltre interessi maturati ex d.lgs. n. 231/2002 dal dì delle singole fatture emesse (n. 363 del 31.12.2008 e n. 284 del 1.9.2009) in favore del da dichiararsi provvisoriamente esecutiva. Parte_4
Con ordinanza del 28.6.2021 veniva denegata la richiesta ex art. 186 ter c.p.c. in ragione delle eccezioni sollevate da controparte necessitanti di adeguata istruttoria, nel quadro complessivo delle emergenze processuali.
Veniva dunque nominato come ctu il dott. All'udienza del 23.5.2022 veniva Persona_2 revocato l'incarico e contestualmente nominato come ctu il dott. che, in data 18.9.2023, Persona_3 depositava l'elaborato peritale.
All'udienza del 02.05.2024, parte attrice rappresentava a verbale di essere venuta a conoscenza che “agli atti del concordato preventivo (R.G. 14/2012 trib. S.M.C.V.), in allegato alla relazione definitiva del Commissario Giudiziale, la perizia del consulente nominato dal Giudice del Concordato ing. veniva acquisito il 2012 ed il bilancio 2012 (nella sola Per_4 Parte_3 P_ disponibilità di parte convenuta ma strumentalmente non depositati) dai quali si rileva che dal presunto credito della veniva stralciato quello di €1.985.090,80 P_ riconducibili, si legge nella relazione, alle numerose contestazioni, con ritardi e non corrette esecuzioni di opere, alcune peraltro ammesse dalla stessa Ciò dimostra, non solo che CP_6 il debito definitivamente stimato in sede di concordato, sia notevolmente più basso a quello contabilizzato nel 2011 (per il quale parte convenuta agisce in riconvenzionale), ma anche il grave inadempimento contrattuale, con l'applicazione delle penali, per il quale parte attrice ha chiesto che venisse accertato. Dimostra, altresì, le gravi criticità rilevate nella CTU espletata nel presente procedimento. Ciò posto, chiede di autorizzare, in via principale, il CTU all'acquisizione, presso la cancelleria del Tribunale di SMCV – procedimento n. RG 14/2012 - la relazione del dott. al Per_4 concordato preventivo. In via subordinata, rimettere in termini, ex art. 153 c.p.c., parte attrice per la produzione del documento sopra richiamato”.
Con ordinanza del 16.05.2024, il Tribunale accoglieva l'istanza di rimessione in termini e autorizzata l'acquisizione agli atti del presente procedimento della documentazione. Inoltre, veniva fissata per la comparizione del ctu l'udienza del 19.09.2024 ad integrazione dell'incarico affidato, al fine Per_3 di valutare la rilevanza della documentazione acquisita nell'ambito delle indagini conferite e dei quesiti già demandati. In data 31.03.2025, il ctu depositava la consulenza tecnica suppletiva. Per_3
Con ordinanza del 050.6.2025, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Profili preliminari
4. Va innanzitutto affrontata la preliminare eccezione proposta dal convenuto;
invero, P_ va affermata sin da subito l'irritualità delle domande di condanna proposte nei confronti del , P_ dovendo esse essere accertate nelle forme della verifica dello stato passivo.
E' noto al riguardo che “nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 l.f., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare”, essendo la formazione dello stato passivo del fallimento nel contraddittorio plurimo degli interessati lo snodo processuale attraverso il quale si realizza la par condicio creditorum (Cass. 5 agosto
2011, n. 17035, Cass. 27 marzo 2008, n. 7967, Cass. 21 settembre 2013, n. 21669).
Dalle regole generali dell'inammissibilità o improcedibilità delle azioni individuali esecutive e cautelari iniziate o proseguite dopo il fallimento (articolo 51 legge fallimentare) e della soggezione dei creditori al procedimento di accertamento del passivo (articolo 52, secondo comma, legge fallimentare), discende la concentrazione in sede fallimentare, entro l'ambito del procedimento di verificazione del passivo, di tutti gli accertamenti, ivi compresi quelli in corso alla data di apertura della procedura, suscettibili di ricadute sul patrimonio del fallito compreso nel fallimento, con conseguente onere per i creditori che intendano far valere pretese patrimoniali nei confronti della procedura di presentare domanda di ammissione al passivo nei modi e nelle forme di cui agli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare (v. nel regime antecedente alla riforma, tra le tante, in diverse fattispecie: Cass. 19 agosto
2003, n. 12114; Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2004, n. 23077; Cass. 2 aprile 2004, n. 6502; Cass. 27 marzo
2008, n. 7967; Cass. 24 novembre 2011, n. 24847; Cass. 4 settembre 2014, n. 18691; successivamente Cass.
21 dicembre 2015, n. 25674; Cass. 10 marzo 2017, n. 5255).
Dunque, le domande a contenuto patrimoniale proposte in sede ordinaria nei confronti della
Curatela dopo la dichiarazione di fallimento sono devono essere dichiarate improcedibili.
La superiore statuizione vale non solo per la richiesta di pagamento di somme di denaro, ma anche per la domanda di risoluzione che costituisce antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, la quale deve essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare (cfr. Cassazione civile, sez.
I, 07 Febbraio 2020, n. 2991), nonché per tutti i crediti aventi per oggetto prestazioni diverse, atteso che anche questi ultimi, per effetto del fallimento, si convertono in crediti pecuniari secondo il loro valore alla data dell'apertura del concorso fra creditori (art. 59 l.f.).
E va anche chiarito che alcuna valutazione è possibile in questa sede, neppure ai fini della prospettata compensazione: “in tema di fallimento, l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali poiché il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto soltanto in sede fallimentare e, anche se dedotto solo in via di eccezione, presuppone l'accertamento del debito del fallito” (Cass. civ. Sez. II, 04-09-2014, n. 18691).
Ancora: “In tema di fallimento, l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo, al pari di quello dei crediti concorsuali, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. della legge fall., non assumendo alcun rilievo l'eventualità che il credito sia stato opposto in compensazione in un giudizio ordinario promosso dal fallimento per la riscossione di un credito del fallito, in quanto la compensazione, oltre a presupporre l'accertamento del credito, può essere riconosciuta soltanto in sede fallimentare;
pertanto, ove per l'accertamento di detto credito sia in corso un giudizio di insinuazione tardiva o di opposizione allo stato passivo, il giudizio ordinario deve essere sospeso o riunito a quello pendente dinanzi al tribunale fallimentare (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal promissario acquirente che, convenuto in giudizio per la restituzione di un immobile a seguito dello scioglimento di un contratto preliminare di compravendita stipulato dal fallito, aveva eccepito la compensazione tra il credito del fallimento per il risarcimento dei danni da ritardata restituzione del bene ed il proprio credito per i miglioramenti apportati allo stesso)” (Cass. civ. Sez. I Sent., 27-03-2008, n. 7967).
Ne consegue che sia la richiesta risarcitoria, sia la richiesta di pagamento delle penali, quanto la chiesta condanna con riferimento alla compensazione dei crediti vantati devono essere dichiarate improcedibili in quanto proposte nei confronti di società in stato di fallimento.
Dunque, tutti i crediti vantati nei confronti del fallito devono essere esaminati in sede concorsuale
(vedi ex plurimis Cass. 1994 n. 7993; Cass. 1990 n. 11319).
La domanda di risoluzione - le risultanze della ctu
5. Passando all'esame della domanda riconvenzionale riconvenzionale di condanna al pagamento del corrispettivo per le opere realizzate in adempimento del contratto di appalto, parte attrice ha sollevato eccezione di nullità della domanda riconvenzionale perché la discordanza tra le fatture indicate nella domanda riconvenzionale e le risultanze contabili del bilancio determinerebbe l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o la carenza dei fatti costitutivi, configurando così un vizio della editio actionis. Tale eccezione non è fondata. La domanda riconvenzionale difatti presenta sufficiente determinatezza del petitum e della causa petendi, essendo munita della esposizione del proprio oggetto e dei fatti costituenti le ragioni della domanda (art.164, quarto comma, c.p.c.); e pertanto in grado di consentire al convenuto l'individuazione dei fatti costitutivi posti a fondamento del diritto azionato. Ed invero,
l'esposizione dei fatti ha raggiunto pienamente lo scopo di consentire all'altra parte di prendere posizione, in maniera precisa in ordine agli stessi, consentendole di proporre tutte le difese in fatto ed in diritto.
5.1. Ciò posto, preliminarmente occorre richiamare i criteri regolatori ai quali deve attenersi il giudice del merito nel giudicare la fattispecie caratterizzata, secondo quanto prospettato dalle parti, da contrapposti e reciproci inadempimenti ai fini della decisione sulla risoluzione del contratto di appalto in lite, e che possono essere riassunti nei termini che sin andranno ad esporre.
Poiché la "non scarsa" importanza dell'inadempimento è elemento attinente al fondamento della domanda di risoluzione, il giudice è tenuto a verificare, anche officiosamente, ma sempre sulla base delle contrapposte deduzioni delle parti e delle risultanze degli atti, se e quale tra i contrapposti asseriti inadempimenti si presenti caratterizzato dalla connotazione di importanza che giustifichi, alla stregua della considerazione dell'interesse dell'altra parte, la richiesta di risoluzione, e a dare ragione dell'esito di tale valutazione con adeguata motivazione.
La valutazione della gravità dell'inadempimento esige di essere effettuata con riferimento al momento del verificarsi dell'alterazione dell'equilibrio del rapporto sinallagmatico.
La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che “Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice deve procedere alla valutazione del comportamento di entrambe le parti, compiendo una indagine globale e unitaria coinvolgente nell'insieme tutto il comportamento di ciascuna delle parti, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, in quanto l'unitarietà del rapporto obbligatorio cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute, non tollera una valutazione frammentaria e settoriale del comportamento del contraente, ma esige un comportamento complessivo” (vedi Cass. 1997,
n. 2799).
Ne consegue che occorre esaminare il comportamento tenuto da ciascuna delle parti anche indipendentemente dalla collocazione cronologica dei singoli fatti.
Inoltre, “l'importanza dell'inadempimento deve essere valutata tenendo conto dell'economia generale del contratto e degli interessi sostanziali che le parti aspirano a vedere soddisfatti con l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali secondo le modalità previste, con criterio idoneo a realizzare la coordinazione tra l'elemento oggettivo (la condotta) e l'elemento soggettivo (le finalità concretamente perseguite), nel cui ambito l'inadempimento assume rilevanza, al di là di una valutazione strettamente economica, quale causa di turbamento della prevista corrispettività, anche sotto il profilo del venir meno della fiducia nell'ulteriore corretta esecuzione” (vedi in motivazione Cass. 1997, n. 2799 cit.).
Perciò il giudice nel valutare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento deve tener conto delle contrapposte deduzioni delle parti e, quindi, sia di quanto dedotto dall'attore a fondamento della propria domanda di risoluzione, sia delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra parte.
Solo attraverso siffatta considerazione totale può risultare soddisfatta l'esigenza di completezza di quell'apprezzamento relativo e comparativo della gravità dei reciproci inadempimenti che il giudice deve porre a fondamento della propria opzione valutativa ai fini della decisione.
A tanto aggiungasi che il giudice non è tenuto, in sede motivazionale, ad analizzare ogni singolo dato acquisito al processo, potendo ritenersi assolto l'obbligo della motivazione con la esauriente giustificazione delle ragioni della decisione in base a quelle risultanze che siano in concreto ritenute determinanti ai fini della soluzione adottata;
tuttavia non si può prescindere dalla necessità che dal contesto complessivo della motivazione emerga che il giudice abbia comunque considerato gli elementi suscettibili di incidere in maniera rilevante sull'equilibrio del contratto, rendendo conoscibile il fondamento logico e giuridico del proprio convincimento.
Infine, come accennato, l'importanza dell'inadempimento deve essere valutata tenendo conto dell'economia generale del contratto e degli interessi sostanziali che entrambe le parti aspirano a vedere soddisfatti con l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al di là di una valutazione strettamente economica degli addebiti, che rimane comunque circostanza da considerare poiché di certo caratterizza quello che può essere inteso quale interesse di ciascuna delle parti all'adempimento che, laddove gravemente insoddisfatto, giustifica la risoluzione del contratto.
Tanto premesso, in applicazione dei suesposti principi, occorre prendere le mosse dai seguenti
(non controversi) dati di fatto.
6. Per quanto riguarda la descrizione dei luoghi e la verifica dei lavori effettuati dalla ditta convenuta in esecuzione del contratto con l'accertamento del completamento dei lavori secondo le prescrizioni progettuali, il ctu nominato dal Tribunale nell'elaborato peritale finale depositato in data
18.9.2023 ha rappresentato che i lavori di cui al contratto d'appalto non erano mai stati ultimati dalla società poi fallita, avendo parte attrice dovuto procedere direttamente al completamento dei lavori sostenendo dei costi in economia dall'anno 2012 al luglio 2019 pari a € 496.523,00 oltre i.v.a. (in tal modo asserendo che la documentazione depositata successivamente dalla parte attrice non rivestiva rilevanza).
Nondimeno, il ctu ha precisato che “analizzando gli allegati alla relazione depositata dal
Dr. si evince che il 28/07/2009 (all. 25) parte attrice chiedeva il completamento di Persona_5 alcune lavorazioni non eseguite da parte convenuta successivamente l'11/09/2009 (all.26) veniva inoltrata una nuova diffida ad adempiere agli obblighi contrattuali, denunciando alcune lavorazioni non eseguite a regola d'arte e paventando la redazione di un computo metrico da parte del Direttore dei
Lavori per il completamento delle lavorazioni, oltre alla risoluzione del contratto nel caso di reiterato inadempimento. Parte attrice ha contestato la mancata eliminazione dei vizi ed il mancato completamento delle opere appaltate con la missiva del 08/04/2010 (all.27), mentre con la missiva del
12/07/2010 (all.28) ha comunicato la risoluzione contrattuale con la contestuale richiesta al Direttore dei Lavori dell'accertamento dell'adempimento contrattuale e la determinazione dei rapporti economici tra le parti. Successivamente il 04/11/2010 (all.29) parte attrice ha diffidato la società poi fallita all'eliminazione non completamente eseguita di alcuni dei vizi già riscontrati ed ulteriori richieste relative ad altri vizi sono state corrisposte il 04/05/2011 (all.30), il 17/05/2011 (all.31), il
22/06/2011 (all.32), il 30/09/2011 (all.33). Infine, con la missiva del 13/03/2012 (all.34) è stato contestato il mancato completamento di alcune lavorazioni, mentre di 15/07/2013 (all.35) il direttore tecnico della società poi fallita comunicava al Consiglio di Amministrazione della P_
l'istituzione di un fondo rischi per la commessa 363CE relativa agli alloggi in San Tammaro a seguito del mancato completamento dei lavori come dal computo metrico e dei vizi denunciati con dieci missive, quelle di cui agli allegati 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 della presente integrazione peritale” (cfr.
p.
8-9 dell'elaborato peritale).
Il ctu ha rappresentato che dalla documentazione ammessa non aveva rinvenuto alcun elemento per provvedere alla quantificazione dei vizi denunciati da parte attrice e che risultava impossibilitato al loro accertamento, rilevazione e determinazione, essendo decorsi oltre 14 anni dalla loro denuncia, apprendendo della loro esistenza solamente dalle suddette missive, in cui vi era solamente una effimera descrizione (cfr. p. 11 dell'elaborato peritale). Basandosi comunque sulla documentazione contabile ammessa e tenuto conto di quanto già prodotto in atti, il ctu è riuscito a risalire a una stima dei vizi secondo un ragionamento logico, immune da vizi, senza errori di coerenza o fondatezza che ne invalidino la verità.
Più nel dettaglio, il ctu ha esposto che “nel rendiconto (SIL) dell' al 06/12/2012 P_
(all.36) è riportato che l'importo dei lavori contrattualizzati è pari a € 6.700.000,00, mentre l'importo dei lavori eseguiti fino al 6° SAL è pari a € 5.936.524,80 comprensivi delle contestazioni che ammontano ad € 1.850.000,00. Orbene, alla luce dei siffatti conteggi puramente economici e tenendo conto della documentazione agli atti, è stato possibile risalire alla quantificazione dei vizi detraendo dalle contestazioni pari a € 1.850.000,00 le opere di completamento di cui al verbale del 06//10/2009
(all.11) pari a € 1.197.678,96 ed anche le penali ex art. 13 di cui al contratto di appalto concordate in
€ 150.000,00 sempre nel verbale del 06//10/2009 (all.11). Pertanto, la quantificazione dei vizi mai eliminati dalle lavorazioni eseguite dalla parte convenuta ammonta ad € 502.321,04. Infine, avendo appurato che le lavorazioni necessarie per il completamento dell'appalto sono state concordate in €
1.197.678,96, è stato possibile stabilire il saldo delle lavorazioni effettivamente eseguite dalla parte convenuta come differenza tra l'importo di tutte le lavorazioni contenuto nel contratto di appalto integrativo pari a € 6.700.000,00 e l'importo dei lavori necessari per il completamento di quanto appaltato pari a € 1.197.678,96, ovvero il saldo delle lavorazioni eseguite dalla parte convenuta è di € 5.502.321,04. Pertanto, decurtando dal saldo delle lavorazioni eseguite di € 5.502.321,04 le lavorazioni fino al 4° SAL eseguite e già pagate pari a € 3.091.468,00 (all.9), oltre ai vizi quantificati in € 502.321,04 ed alle penali di cui all'art.13 concordate in € 150.000,00 è stato possibile ottenere le somme ancora spettanti alla società convenuta al 06/10/2009 (data di redazione del verbale concordato) pari a € 1.758.532,00, ovvero: -somme alla convenuta = lavori eseguiti – lavori già pagati fino al 4° SAL – vizi – penali: somme alla convenuta = € 5.502.321,04 - € 3.091.468,00 - €
502.321,04 - € 150.000,00 = € 1.758.532,00. Il sottoscritto, tuttavia, dalla documentazione autorizzata dal Magistrato, ha riscontrato che la consegna dei lavori è avvenuta il 05/03/2007 ed il fine lavori era previsto per il 23/09/2008 (all.36); tuttavia, secondo il verbale del 06/10/2009
(all.11), stilato dopo oltre un anno dalla prevista consegna dei lavori, le parti del contratto di appalto hanno concordato una penale di € 150.000,00 per il ritardo della consegna degli alloggi in applicazione dell'art.13 del contratto di appalto, oltre alla proroga di sei mesi dalla sottoscrizione del suddetto verbale per il completamento delle lavorazioni mancanti;
successivamente la parte attrice, avendo riscontrato il mancato completamento dei lavori, con la missiva del 12/07/2010 (all.28) comunicava la risoluzione contrattuale e, pertanto, lo scrivente ritiene opportuno applicare la penale di cui all'art.13 del contratto di appalto a decorrere dal 05/04/2010 (scadenza della proroga di 6 mesi) fino al
12/07/2010 (comunicazione della risoluzione contrattuale), ovvero la penale dell'1‰ dell'ammontare contrattuale dell'appalto pari a € 6.700.000,00 deve essere applicata per ciascun giorno dei 98 giorni di ritardo naturali e consecutivi. Pertanto, la penale da ritardo successiva alle pattuizioni di cui al verbale del 06/10/2009 è complessivamente pari a € 6.700,00 x 98 giorni = € 656.600,00. In definitiva le somme che ancora spettano al fallimento ammontano ad € 1.101.932,00 oltre iva al 4%, ovvero: -somme spettanti al fallimento = € 1.758.532,00 - € 656.600,00 = € 1.101.932,00 oltre iva al 4%.” (cfr. p.11-13 dell'elaborato peritale).
Dunque, il ctu ha accertato l'esistenza di un credito residuo a favore della impresa convenuta pari a euro 1.101.932,00 oltre Iva al 4%.
Nondimeno, come detto, sia la richiesta di pagamento delle penali, quanto la chiesta condanna con riferimento alla compensazione dei crediti vantati devono essere dichiarate improcedibili in quanto proposte nei confronti di società in stato di fallimento in quanto tutti i crediti vantati nei confronti del fallito devono essere esaminati in sede concorsuale (vedi ex plurimis Cass. 1994 n. 7993; Cass. 1990 n.
11319).
Ne deriva che in questa sede è possibile accartare il solo credito in favore dell'impresa pari ad euro 2.410.853,04.
7. Il Tribunale condivide e fa proprie le conclusioni del ctu , rese con valutazioni immuni da profili di censurabilità, logiche, coerenti e del tutto condivise da questo giudice che le fa proprie - a nulla rilevando le contestazioni di entrambe le parti, in parte meramente valutative, in parte carenti di elementi concreti di raffronti ed in parte fondate su circostanze indimostrate, come tali del tutto inidonee ad inficiare le suindicate conclusioni.
8. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice in relazione alle somme spettanti al . Occorrono però delle precisazioni. P_
In primo luogo, bisogna distinguere previamente se si controverte in termini di opera completa o incompleta;
la circostanza del completamento o meno delle opere commissionate non è di poco momento, poiché laddove la parte lamenti il mancato completamento dell'opera commissionata, non può proprio farsi questione di garanzia per vizi.
Infatti, secondo concorde giurisprudenza di legittimità, in caso di opera incompleta, va esclusa l'applicabilità delle norme dettate per i vizi (vedi ex plurimis Cass. 1984, n. 4120 ; cfr. Trib. di
Avellino sentenza n. 389/2018 del 28-02-2018), dovendosi applicare le regole ordinarie in materia di adempimento.
In tali ipotesi, peraltro, le deduzioni dei vizi siccome riferibili ad opera incompleta, va dal giudice riqualificata come semplice eccezione di inesatto adempimento (cfr. in tal senso Cass. 2002, n. 9517).
Ad ogni modo, parte convenuta ha depositato una diffida del 3.6.2016 idonea a interrompere la prescrizione in quanto contenente l'indicazione del soggetto e una richiesta di pagamento.
Il Tribunale ha già provveduto ad esaminare le reciproche contestazioni di inadempimento, richiamando il principio secondo cui, in caso di eccezione di inadempimento, grava sull'attore l'onere di provare il proprio adempimento (cfr. §5 - §5.1).
Sulla base della relazione del consulente tecnico d'ufficio (CTU), il Tribunale ha accertato la sussistenza di vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori, quantificando il costo delle opere di ripristino. Tale importo è stato detratto dal saldo dovuto all'appaltatore, a titolo di risarcimento del danno.
Quanto, infine, all'eccezione di parte attrice di estinzione dell'obbligazione sollevata da parte, giustificata dal fatto che la convenuta non ha completato i lavori e l'art. 8 del contratto di appalto integrativo, al paragrafo 5 (14), stabiliva che “i pagamenti saranno effettuati con l'avvenuta erogazione del mutuo da parte del AN di AP (tutto già incassato dalla ) e per la restante P_ parte dall'avvenuta vendita (ovvero assegnazione) degli alloggi”, il ctu ha accertato la sussistenza di vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori e, dunque, l'inadempimento di non scarsa importanza addebitale alla convenuta che giustifica la risoluzione del contratto oggetto di causa. Cionondimeno, parte attrice è tenuta al pagamento del corrispettivo per le lavorazioni eseguite che il ctu ha provveduto a epurare del costo delle opere di ripristino. Ne consegue, dunque, che parte attrice risulta debitrice nei confronti del di euro 1.101.932,00 oltre iva al 4% (cfr. p.11-13 dell'elaborato peritale), oltre gli Controparte_1 interessi ex dlgs n. 231/2002 dal dì delle singole fatture emesse e fino al soddisfo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate, gli ulteriori interessi di mora al tasso legale.
Le spese di lite
9. Le spese di lite vanno compensate per la metà in ragione della complessità della lite e della verifica della esistenza, in ogni caso, di un credito per l'impresa; il residuo, liquidato in dispositivo, va posto a carico della Pt_1 Stesso criterio informa la distribuzione tra le parti delle spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara risolto il contratto di appalto del 06.06.2006 e del contratto di appalto integrativo del 26 settembre 2007, stipulato tra società odierna attrice e la P_
( oggi , ai sensi e per gli effetti degli
[...] Controparte_1 artt. 1453 –1455 c.c. per inadempimento della convenuta;
Controparte_1
2. Dichiara improcedibili le domande di accertamento, compensazione e condanna proposte alla società attrice nei confronti della ( oggi Controparte_1 [...]
); Controparte_1
3. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la Parte_1 al pagamento a favore del di euro 2.410.853,04 oltre iva al 4% Controparte_1 quale corrispettivo per le lavorazioni eseguite , oltre gli interessi ex dlgs n. 231/2002 dal dì delle singole fatture emesse fino al soddisfo;
il tutto, oltre ai successivi interessi al tasso legale decorrenti dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
4. rigetta ogni altra domanda;
5. compensa per la metà le spese di lite tra e Parte_1 P_
e condanna al rimborso in favore di
[...] Parte_1 Controparte_1 della residua metà liquidata in euro 18.975,05 ed euro 259,00 per spese, oltre
[...] spese generali, IVA e Cassa Avvocati, come per legge;
6. pone in via definitiva le spese di C.T.U., separatamente liquidate, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 29.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo