Sentenza 27 settembre 2017
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la trasmissione integrale alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado ex art. 590 cod. proc. pen., e la conseguente emissione del decreto di citazione in appello ex art. 601 cod. proc. pen., deve essere effettuata immediatamente a seguito della presentazione del gravame e non dopo l'intero decorso dei termini di impugnazione, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2017, n. 47840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47840 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2017 |
Testo completo
47840-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2041 Dott. Franco Fiandanese -Presidente - Dott. Luciano Imperiali UP -27.9.2017 Dott. Stefano Filippini R.G.N. 19223/2017 Dott. Alberto Pazzi Relatore - Dott. Fabio Di Pisa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO MO AM, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza n. 94/2016 del 24.2.2016 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 24 febbraio 2016 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cuneo del 18 novembre 2015, escludeva che per il reato di cui all'art. 10-bis d. lgs. 286/1998 potesse essere applicata una pena detentiva, rideterminava di conseguenza nella misura ritenuta di giustizia la pena inflitta in primo grado a MO AM BO in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 c.p. e 10-bis d. lgs. 286/1998, sostituiva l' interdizione perpetua dai pubblici uffici già disposta con l' interdizione temporanea per la durata di cinque anni, eliminava l' interdizione legale durante l'esecuzione della pena in precedenza prevista e confermava nel resto la decisione impugnata.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell' imputato deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell' Obera art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. e con riferimento all' ordinanza emessa dalla corte territoriale in data 24 febbraio 2016, connessa alla statuizione di condanna in seguito assunta, l' inosservanza della legge penale con particolare riferimento agli artt. 601 e 590 c.p.p., in quanto il Tribunale di Cuneo aveva trasmesso gli atti al giudice dell' impugnazione e la Corte d'Appello di Torino aveva fissato l' udienza di appello in anticipo rispetto alla scadenza dei termini utili per proporre gravame. Più precisamente a seguito della decisione del Tribunale di Cuneo del 18 novembre 2015 l' imputato aveva personalmente proposto appello avverso la statuizione di condanna, iniziativa che aveva indotto il precedente difensore di fiducia a rinunciare al proprio mandato. Il Tribunale di Cuneo, dopo la presentazione del gravame, aveva immediatamente trasmesso gli atti alla Corte d' Appello di Torino, senza attendere il decorso dell' intero termine per proporre impugnazione, che sarebbe spirato il 1 febbraio 2016; la corte territoriale, commettendo analoga violazione, aveva successivamente fissato l'udienza dibattimentale d' appello per il 24 febbraio 2016. Nelle more l' imputato aveva nominato, in data 12 gennaio 2016, un nuovo difensore di fiducia, il quale, il successivo 26 gennaio 2016, aveva depositato autonomi motivi di appello. Ciò nonostante la Corte d'Appello di Torino aveva respinto l'eccezione con cui la difesa aveva lamentato il mancato rispetto dei termini di impugnazione e l' omesso invio al difensore dell' avviso dell' udienza fissata;
in questo modo era stato patentemente violato il diritto di difesa, poichè il legale investito del mandato difensivo aveva avuto modo di presentare autonomi motivi di appello ma non di discuterli in udienza. Oltre a ciò risultava evidente la violazione dell' art. 590 c.p.p., in quanto la locuzione "senza ritardo" in esso contenuta doveva essere intesa come volta a sollecitare una pronta trasmissione degli atti del procedimento non al momento della presentazione di un atto di gravame, ma soltanto una volta decorsi i termini per proporre impugnazione. In forza di questi motivi la difesa ha sollecitato l' annullamento dell' ordinanza emessa il 24 febbraio 2016 dalla Corte d' Appello di Torino e della sentenza di condanna pronunziata lo stesso giorno ad essa connessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'art. 590 c.p.p. prevede un obbligo di trasmissione senza ritardo del provvedimento impugnato, dell' atto di impugnazione e degli atti del 2 Ockert procedimento al giudice dell' impugnazione;
questo obbligo diviene attuale "in seguito all' impugnazione", come spiega espressamente la rubrica della norma in parola, dovendosi di conseguenza ritenere che la cancelleria dell' autorità giudiziaria di primo grado sia tenuta a provvedere immediatamente a seguito della presentazione del gravame. Questa interpretazione è corroborata da chiare ragioni sistematiche, atteso che la norma è all' evidenza finalizzata ad evitare ritardi ed eliminare tempi morti negli intervalli tra il termine di una fase di giudizio e l'avvio della successiva, nell' intento di dare concreta attuazione al precetto costituzionale volto ad assicurare la ragionevole durata del processo. L' interpretazione proposta dalla difesa, orientata ad attualizzare l'obbligo di trasmissione degli atti a partire dal completo decorso dei termini di impugnazione in attesa di eventuali nuovi gravami (come se fosse necessario coordinare gli stessi per non recare pregiudizi di sorta all' ultimo impugnante), si pone dunque in contrasto con il dato letterale della norma e con la finalità con essa perseguita dal legislatore.
2. La tesi difensiva risulta allo stesso modo non condivisibile laddove pretende di far conseguire dall' asserita violazione dell' art. 590 c.p.p. I' annullamento dei provvedimenti assunti dalla Corte d' Appello di Torino in data 24 febbraio 2016, dato che la norma non prevede alcuna conseguenza di tal genere, di modo che in ogni caso nessun vizio potrebbe affliggere il procedimento a causa della trasmissione degli atti dalla cancelleria del giudice di primo grado alla Corte d' Appello a seguito dell' impugnazione proposta dall' imputato. In vero questa Corte ha in più occasioni ribadito che la mancata trasmissione integrale alla Corte d' Appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui la parte interessata deve fornire prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti (Sez. 5, n. 7331 del 07/01/2015 dep. 18/02/2015, Palmonella e altro, Rv. 26231801; Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011 - dep. 17/10/2011, Bianchi e altri, Rv. 25049001); ciò in quanto il mancato invio al giudice di appello di atti processuali contenenti elementi favorevoli all' imputato, idonei a consentire una diversa e più favorevole valutazione, ha un rilievo decisivo a beneficio della posizione dell' impugnante. Per converso nessun vizio può mai affliggere un' attività, quale la sollecita trasmissione dell' intero incarto processuale, che, oltre a essere rispettosa dell' esigenza di sollecita definizione del processo, non arrechi pregiudizi di sorta alla posizione dell' imputato. 3 Akirti Il motivo di ricorso si rivela perciò, oltre che disancorato dalla lettera e dallo spirito della norma evocata, all' evidenza inammissibile, risolvendosi in sostanza nella denuncia dell' inosservanza di norme processuali non stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.. 3. Risulta altrettanto corretta la pronta emissione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, che è stata disposta "senza ritardo", per le medesime ragioni sistematiche sopra evocate, dal Presidente della Corte d' Appello a mente del disposto dell'art. 601, comma 1, c.p.p.. A questo proposito bisogna correggere la cronologia delle vicende processuali riportata dalla difesa, poiché dall' esame dell' incarto processuale emerge che il decreto di citazione in dibattimento per il giudizio di appello risale al 20 gennaio 2016, giorno in cui fu effettuata la notifica del medesimo decreto al difensore d'ufficio, mentre la nomina dell' Avv. Giacomo Pace avvenne il 22 gennaio 2016. Il decreto di citazione per il giudizio di appello non doveva quindi essere notificato, per costante giurisprudenza di questa Corte, al difensore che non risultava ancora nominato al momento della sua emissione ("Una volta eseguita ritualmente la notifica del decreto di citazione relativo al giudizio d'appello al difensore di fiducia, la nomina successiva di un nuovo difensore da parte dell'imputato non determina a carico dell'ufficio alcun obbligo di notificarlo anche a quest'ultimo e conseguentemente la sua omissione non è causa di nullità" Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009 - dep. 28/12/2009, Izzo, Rv. 24563901; nello stesso senso Sez. 2, n. 9230 del 04/08/1994 - dep. 26/08/1994, Feola, Rv. 20139701).
4. Per le considerazioni sopra esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
ne consegue, a norma dell' art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 27 settembre 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Franco Fiandanese Alberta Bir Alberto Pazzi pronco DEPOSITATO IN CANCELLERIA fandany SECONDA SEZIONE PENALE IL 1 7 OTT. 2017 CancelliereCANCELLIERE Claudia Pianelli ther