Sentenza 18 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero, pur essendo vincolante in ordine alla misura finale della pena, non impedisce al giudice di esercitare i necessari poteri correttivi, modificandone il relativo calcolo. Ne consegue che, nel caso di reato continuato, è legittima, purché non modifichi l'entità della pena concordata, l'individuazione da parte del giudice di appello di un diverso reato base rispetto a quello indicato dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2005, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 18/10/2005
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1267
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 36742/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC EF, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari 28 giugno 2004 n. 457;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Dr. Giuseppe FEBBRARO, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari 28 giugno 2004 n. 457 - con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari 28 aprile 2003 n. 279, è stato dichiarato colpevole dei reati previsti dall'art. 56 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commessi dal 1
settembre 2000 al 31 maggio 2001 - EF IA ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 509 c.p.p., comma 4 e 5 (art. 606 c.p.p., lett. c) perché le parti si erano accordate per considerare quale reato-base quello di cui al capo 3) e la Corte Territoriale ha disatteso l'accordo e, invece di rifiutare la richiesta e spedire la causa a dibattimento piuttosto che modificare i punti su cui si era formato il consenso, ha provveduto alla modifica del reato-base;
2. violazione dell'art. 81 c.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) perché il Giudice, seguendo l'accordo delle parti, avrebbe dovuto considerare più grave il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in quanto aggravato dalla circostanza prevista dal decreto citato, art. 80, eseguendo dopo la comparazione delle circostanze. L'impugnazione è inammissibile.
In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal Giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento con riguardo alla disciplina della continuazione tra i reati, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, poiché il Giudice è tenuto in proposito a verificare soltanto la corretta quantificazione della pena per il reato ritenuto più grave, tenuto conto di eventuali circostanze, ed il contenimento entro il triplo dell'aumento applicato per i reati satellite (Cass., Sez. 6^, 10 aprile 2003 n. 32004, ric. P.G. in proc. Valetta). Questo principio vale evidentemente anche nel ed patteggiamento in appello, allorché la rinuncia ai motivi di gravame concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p. comma 4, comporti una nuova determinazione della pena, perché è l'ammontare di questa l'oggetto dell'accordo e non la correttezza formale del calcolo della continuazione fra i reati.
Ne deriva che l'individuazione da parte del Giudice d'appello di un diverso reato-base rispetto a quello indicato dalle parti non incide sull'accordo intervenuto fra loro, perché non modifica l'entità della pena concordata che costituisce l'oggetto e lo scopo del patteggiamento.
Nella specie è stato posto come base della continuazione il reato associativo, invece che quello di traffico di stupefacenti indicato nel progetto concordato fra le parti, lasciando tuttavia inalterata e applicando all'imputato la pena concordata che è il risultato dell'accordo stipulato.
Pertanto la violazione di legge eccepita col primo motivo è manifestamente priva di fondamento.
Il secondo motivo è manifestamente erroneo.
La tesi su cui si fonda prescinde, infatti, dalla considerazione che il reato più grave da prendere a base per l'applicazione della continuazione è quello che risulta più gravemente punito dopo l'applicazione e, quindi, il giudizio di comparazione delle circostanze, che precede l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p..
Nel caso concreto l'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, è stata compensata dalle attenuanti generiche, che secondo l'accordo delle parti sono state dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, per cui il reato più grave non era quello indicato dalle parti, ma il reato associativo. Il Giudice d'appello ha riparato all'errore, senza tuttavia influire sull'accordo concluso dalle parti, lasciando inalterata la pena concordata.
Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2006