Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01434/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14803/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14803 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Domenica Gigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Salute, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. - Servizio Concorsi 3 Divisione - Centro Psicotecnico del 13.09.2022 con il quale si dichiara il ricorrente “non idoneo” sotto il profilo attitudinale ai fini del concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai VFP ed indetto con decreto del Capo della Polizia del 16.05.2022;
2) del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, per esami e titoli per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai VFP ed indetto con decreto del Capo della Polizia del 16.05.2022, mai comunicato, qualora esistente;
3) per quanto occorra, di ogni atto comunque richiamato nel provvedimento impugnato sub 1 non conosciuto;
4) delle prove e degli accertamenti attitudinali svolti in relazione al sig. Passero; per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute della Commissione per gli accertamenti attitudinali e, segnatamente, della “Scheda di profilo individuale” , della “Ripetizione del colloquio collegiale” , dell' “Immagine speculare – osservazioni dello sperimentatore” , del Tachistoscopio, del Test nr. 017 e di tutti i relativi allegati compresi i test, ulteriori verbali, referti, relazioni mediche e psicoattitudinali e rapporti, nella sola parte lesiva per gli interessi del ricorrente;
5) per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute della Commissione per gli accertamenti attitudinali e, segnatamente, del verbale preliminare con il quale venivano fissati i criteri da seguire negli accertamenti attitudinali nonché di ogni altro eventuale verbale, non conosciuto, con il quale vengono fissati ulteriormente i criteri di valutazione, nella sola parte lesiva degli interessi del ricorrente;
6) per quanto occorra, del decreto del Capo della Polizia del 19.08.2022 di nomina e composizione della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali, ove lesivo degli interessi del ricorrente;
7) per quanto occorra, del bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai VFP ed indetto con decreto del Capo della Polizia del 16.05.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 20.05.2022, nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente; 8) per quanto occorra, delle “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali” del 23.08.2022 a firma del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente;
9) di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, con riserva di motivi aggiunti;
10) con riserva di impugnazione, nei termini di legge, anche della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esami e titoli, a 1381 posti da allievo agente della P.S pubblicata sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/39 ter del 4.11.2022, con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed Esami" in pari data, poiché in attesa di riscontro della comunicazione di residenza dell'ultimo vincitore da parte dell'Amministrazione, più volte sollecitata,
e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo sotto il profilo attitudinale ai fini del concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai VFP ed indetto con decreto del Capo della Polizia del 16.05.2022, con ogni statuizione consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 9 gennaio 2023:
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Per Gli Affari Generali e Le Politiche del Personale della P.S. con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame e titoli, a 1381 posti da allievo agente della Polizia di Stato, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/39 ter del 4.11.2022, con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed Esami" in pari data.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Salute, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con atto depositato in data 4 gennaio 2026 la parte ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Considerato che al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Ritenuto che l’esito del contenzioso giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR VO, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | AR VO |
IL SEGRETARIO