Art. 2.
L'Azienda delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200.000.000 all'Opera di previdenza di cui al precedente articolo 1.
L'Azienda delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200.000.000 all'Opera di previdenza di cui al precedente articolo 1.