Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., di quindici giorni che decorrono dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l'esistenza di un'obbligazione pecuniaria nei confronti dell'interessato, si applicano le norme del codice di rito penale.
Commentario • 1
- 1. Riparazione per ingiusta detenzione anche via PEC? (Cass. 7033/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2023
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2013, n. 45409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45409 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 16/10/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - rel. Consigliere - N. 1429
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 4542/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IA LU N. IL 27.12.1966;
nei confronti di:
MINISTERO DELLE FINANZE;
avverso la ordinanza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 12/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO IA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del Dott. Luigi Riello che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza resa all'udienza camerale del giorno 12.10.2010 dichiarava inammissibile per difetto di procura l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di EL RI SA, ingiusta detenzione asseritamente subita dal 3 agosto 2002 al 30 aprile 2003 nel corso di un procedimento instaurato nei suoi confronti per reati di cui agli artt. 81, 609 octies, 110 e 605 c.p., art. 61 c.p., n. 2, procedimento successivamente definito con sentenza del Tribunale di Santa RI Capuavetere del 5 marzo 2008, divenuta irrevocabile il 25 luglio 2008.
2. La EL proponeva quindi ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di cui sopra per difetto e/o illogicità della motivazione.
3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva memoria chiedendo di voler dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il proposto ricorso è tardivo. L'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata è stato infatti notificato alla parte istante e al suo difensore rispettivamente il 19 ed il 21 aprile 2011, mentre il ricorso risulta essere stato depositato solo in data successiva al 18 maggio 2011 (data di redazione del ricorso), oltre quindi la scadenza del termine di quindici giorni previsto dalla legge. Come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, sentenza n. 48484 del 22/10/2003, Rv. 228441) infatti, il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, per quanto relativo ad una controversia circa l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti dell'interessato, è regolato dalle norme di rito penale delineate all'art. 646 c.p.p. (alle quali fa rinvio, in quanto compatibili, l'art. 315 c.p.p.). Ne consegue che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda - in applicazione dell'art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) - deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.
5. Il ricorso deve essere pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost, sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in Euro cinquecento, in favore della cassa delle ammende.
In considerazione del tenore della pronuncia adottata e della circostanza che il Ministero non aveva rilevato costituendosi la causa di inammissibilità, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra la ricorrente ed il suddetto Ministero le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende;
dichiara compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2013