Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2013, n. 45409
CASS
Sentenza 16 ottobre 2013

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Massime1

Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., di quindici giorni che decorrono dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l'esistenza di un'obbligazione pecuniaria nei confronti dell'interessato, si applicano le norme del codice di rito penale.

Commentario1

  • 1Riparazione per ingiusta detenzione anche via PEC? (Cass. 7033/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2023

    La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2013, n. 45409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45409
Data del deposito : 16 ottobre 2013

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