Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2014, n. 20563
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Sentenza 26 marzo 2014

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Quando il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di archiviazione e ordina di formulare l'imputazione per un reato compreso tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta, il pubblico ministero conserva il potere di emettere direttamente il decreto senza dover chiedere la fissazione dell'udienza preliminare, poiché la legge non prevede alcuna deroga espressa rispetto ai criteri generali per la distinzione fra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a citazione diretta, né tale schema procedimentale priva l'imputato della facoltà di domandare una verifica della propria posizione prima del rinvio a giudizio, essendo comunque doverosa la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha rilevato l'abnormità dell'ordinanza del giudice del dibattimento che aveva dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio emessi dal pubblico ministero senza richiesta di previa fissazione dell'udienza preliminare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2014, n. 20563
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20563
    Data del deposito : 26 marzo 2014

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