Sentenza 26 marzo 2014
Massime • 1
Quando il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di archiviazione e ordina di formulare l'imputazione per un reato compreso tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta, il pubblico ministero conserva il potere di emettere direttamente il decreto senza dover chiedere la fissazione dell'udienza preliminare, poiché la legge non prevede alcuna deroga espressa rispetto ai criteri generali per la distinzione fra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a citazione diretta, né tale schema procedimentale priva l'imputato della facoltà di domandare una verifica della propria posizione prima del rinvio a giudizio, essendo comunque doverosa la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha rilevato l'abnormità dell'ordinanza del giudice del dibattimento che aveva dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio emessi dal pubblico ministero senza richiesta di previa fissazione dell'udienza preliminare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2014, n. 20563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20563 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 26/03/2014
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 364
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 30018/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e da LL MA, nato ad [...] il [...];
quale parte civile nel procedimento nei confronti di:
SI PA, nata ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 18/06/2013 del Tribunale di Avellino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZAZA Carlo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Avellino, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio nei confronti di SI PA, rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 612 c.p., premesso che con ordinanza dell'11/04/2012 il Giudice per le indagini preliminari, rigettata a seguito di opposizione della persona offesa la richiesta di archiviazione del procedimento contro ignoti, aveva disposto l'identificazione, l'iscrizione del registro degli indagati e la formulazione dell'imputazione a carico dell'imputato, dichiarava la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'SI, in quanto emessi senza richiedere la previa fissazione, nel termine di due giorni dalla formulazione dell'imputazione, dell'udienza camerale dinanzi allo stesso Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5, e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Il Procuratore della Repubblica e la parte civile ricorrenti deducono abnormità del provvedimento in quanto estraneo ai poteri del giudice del dibattimento e tale da determinare un'insuperabile stasi processuale, nel momento in cui lo stesso imponeva al pubblico ministero di presentare una richiesta di fissazione di udienza camerale che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe potuto che dichiarare inammissibile in quanto diretta ad instaurare un contraddittorio sull'inoppugnabile disposizione coattiva dell'imputazione emessa dallo stesso giudice, laddove il citato art. 409 c.p.p., comma 5, fa invece riferimento all'udienza preliminare,
da celebrarsi ove prevista e non per i reati a citazione diretta come quello per cui si procede nel caso in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
È opportuno chiarire preliminarmente come nel provvedimento impugnato fosse espressamente escluso che la declaratoria di nullità per la mancata richiesta di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice per le indagini preliminari avesse il senso di ritenere tale udienza funzionale all'instaurazione di un contraddittorio sulla disposizione coattiva dell'impugnazione, senza dubbio inoppugnabile in forza del principio di tassatività dei mezzi di gravame (Sez. 1^, n. 21060 del 12/05/2010, Charon, Rv. 247577). Il Tribunale ravvisava invece la necessità della celebrazione di detta udienza ritenendola imposta dalla previsione dell'art. 409 c.p.p., comma 5, a seguito della formulazione dell'imputazione ordinata dal giudice per le indagini preliminari al pubblico ministero con il rigetto della richiesta di archiviazione.
La norma appena citata, tuttavia, non contiene un richiamo generico ad un'udienza camerale da fissarsi dinanzi al giudice per le indagini preliminari, che la farebbe intendere come specificamente prevista per la procedura in esame;
ma fa invece esplicito riferimento alla fissazione, a seguito della formulazione dell'imputazione, dell'udienza preliminare. Il problema che a questo punto si pone è se tale previsione operi anche nei procedimenti a citazione diretta;
quesito la cui soluzione affermativa presupporrebbe che la norma venga intesa come implicitamente introduttiva dell'udienza preliminare anche nei procedimenti che, ove non caratterizzati dalla particolare vicenda del rigetto della richiesta di archiviazione e della coattiva formulazione dell'imputazione, non contemplerebbero tale passaggio, nei quali sarebbe in altre parole interdetta al pubblico ministero la possibilità della diretta emissione del decreto di citazione.
Orbene, pur non ignorando questa Corte l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale in tal senso (Sez. 4^, n. 33285 del 26/02/2002, Cheli, Rv. 222737), deve ritenersi che, a seguito della formulazione dell'imputazione coattivamente imposta dal giudice per le indagini preliminari, permanga in capo al pubblico ministero il potere di disporre la citazione diretta a giudizio, nei procedimenti ove la stessa è prevista;
derivando dalla richiamata disposizione dell'art. 409 c.p.p., comma 5, la sola necessità che, nei procedimenti nei quali è invece imposta la celebrazione dell'udienza preliminare, la stessa venga fissata entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione. Principio, questo, affermato laddove è stato ritenuto sussistente l'obbligo del pubblico ministero, al quale il giudice per le indagini preliminare abbia imposto di formulare l'imputazione 4% seguito del rigetto della richiesta di archiviazione, di emettere il decreto di citazione diretta ove ricorrano i casi di cui all'art. 550 c.p.p., (Sez. 6^, n. 22138 del 21/03/2002, Costa, Rv. 222235; Sez. 5^, n. 19494 del 16/03/2004, Maglione, Rv.227752).
Contrariamente opinando, si dovrebbe invero ammettere l'esistenza di una deroga, rispetto ai criteri generali in tema dì previsione di distinzione fra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a citazione diretta, di incidenza tale da non potersi ritenere introdotta in via indiretta e non esplicita da una norma della quale, come si è detto, è invece possibile una lettura compatibile con il rispetto di tale distinzione anche nel caso in esame. Nè una diversa lettura può essere autorizzata dalla considerazione, svolta nella difforme pronuncia citata, per la quale la mancata celebrazione dell'udienza preliminare priverebbe l'imputato, raggiunto da un'imputazione coattivamente formulata dal pubblico ministero che aveva precedentemente richiesto l'archiviazione del procedimento, di alcuno spazio per sottoporre a verifica la propria posizione processuale. Tale verifica è infatti adeguatamente garantita dalla comunque dovuta emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., in effetti avvenuta anche nel caso di specie, e dalle facoltà conseguentemente consentite alla difesa.
Alla luce di queste osservazioni, il provvedimento impugnato, nell'imporre un passaggio procedurale non previsto quale la celebrazione dell'udienza preliminare in un procedimento a citazione diretta, si risolveva in un'indebita regressione del procedimento, che determinava un'insuperabile stasi processuale nel momento in cui obbligava il pubblico ministero a formulare un'inammissibile richiesta al giudice per le indagini preliminari di fissazione di detta udienza;
essendone di conseguenza integrati i presupposti per la qualificazione del provvedimento come abnorme, secondo i noti principi stabiliti da questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).
L'ordinanza oggetto di ricorso deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2014