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Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 11317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11317 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AG NN LU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2025 del Tribunale della libertà di Reggio Emilia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11317 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 25/02/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Reggio Emilia, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di NN LU AG avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto il sequestro preventivo, ai fini di confisca, della somma di denaro fino all'importo di 151.598,95 euro, quale profitto del delitto tributario di cui al capo 5) dell'incolpazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza, NN LU AG, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Michelangelo Strammiello del foro di Modena, ha proposto "appello cautelare reale avverso il rigetto del riesame cautelare reale ex articolo 322 c.p.p.", depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Bologna, la quale ha trasmesso gli atti al Tribunale cautelare di Bologna. 3. Con provvedimento emesso in data 11 dicembre 2025, il Presidente della Sezione Impugnazione cautelari penali del Tribunale di Bologna, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte. 4. Ciò premesso, si osserva che l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. In particolare, l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione deve essere proposto unicamente da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione: condizione che, evidentemente, deve essere soddisfatta anche nel caso che il ricorso sia stato erroneamente qualificato quale appello, perché, diversamente opinando, l'errata qualificazione dell'impugnazione aggirerebbe il disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (in senso conforme, cfr. Sez. 1, n. 9960 del 05/07/1994, Plini, Rv. 199740 - 01). N 2 Il Preside/n' te LU RA 5. Nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore, avv. Michelangelo Strammiello, non è iscritto all'albo dei Cassazionisti, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/02/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11317 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 25/02/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Reggio Emilia, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di NN LU AG avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto il sequestro preventivo, ai fini di confisca, della somma di denaro fino all'importo di 151.598,95 euro, quale profitto del delitto tributario di cui al capo 5) dell'incolpazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza, NN LU AG, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Michelangelo Strammiello del foro di Modena, ha proposto "appello cautelare reale avverso il rigetto del riesame cautelare reale ex articolo 322 c.p.p.", depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Bologna, la quale ha trasmesso gli atti al Tribunale cautelare di Bologna. 3. Con provvedimento emesso in data 11 dicembre 2025, il Presidente della Sezione Impugnazione cautelari penali del Tribunale di Bologna, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte. 4. Ciò premesso, si osserva che l'istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. In particolare, l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione deve essere proposto unicamente da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione: condizione che, evidentemente, deve essere soddisfatta anche nel caso che il ricorso sia stato erroneamente qualificato quale appello, perché, diversamente opinando, l'errata qualificazione dell'impugnazione aggirerebbe il disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (in senso conforme, cfr. Sez. 1, n. 9960 del 05/07/1994, Plini, Rv. 199740 - 01). N 2 Il Preside/n' te LU RA 5. Nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore, avv. Michelangelo Strammiello, non è iscritto all'albo dei Cassazionisti, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/02/2026.