Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 5944 01 IN 4 /01 REPUBBLICA ITALIAN LA CONTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2518/99 Dott. Michele ANNUNZIATA Rel. Consigliere Cron. 12864 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere Dott. Natale CAPITANIO - Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere- Ud. 27/02/01 -- Consigliere- Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE,, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legiş;
- ricorrente -
contro
IA IU, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 922 avverso la sentenza n. 286/98 del Tribunale di -1- FIRENZE, depositata il 23/09/98 R.G.N. 12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SE NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso, e per il rigetto degli altri motivi. -2- 1 Svolgimento del processo. Il Pretore di Arezzo accertava che SE BA era invalido nella misura del 46-47% e dichiarava, pertanto, il suo diritto all'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento per l'assunzione obbligatoria. Il Ministero del Lavoro, nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza, proponeva appello, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'AGO, ovvero l'incompetenza del giudice del lavoro o la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione del Lavoro e, in subordine, il rigetto della domanda. Il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 23 9 98, rigettava il gravame. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione. Il BA ha depositato controricorso. Motivi della decisione. Col primo motivo di ricorso si è affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Detto motivo è già stato rigettato dalle S.U.con sentenza n.522/99. Col secondo motivo si deduce la violazione delle norme sulla competenza e degli artt.409 e 442 cpc. In relazione all'art. 360 n. 2 e 5 cpc. In proposito il tribunale ha ritenuto "che in materia di assunzioni obbligatorie si discute dei requisiti prodromici all'eventuale costituzione di un rapporto di lavoro nel quadro di un sistema di provvidenze assicurate agli inabili in modo tale che la relativa controversia appartiene proprio a quelle indicate dall'art. 442 cpc". Col presente motivo si afferma, invece, che, nella presente causa, si discute di una vicenda- l'iscrizione nell'elenco speciale- che è a monte dell'assunzione e che nessun pregiudizio procura al Ministero, che deve, soltanto, avviare al lavoro il disoccupato A invece che il disoccupato B, per cui, non trattandosi di prestazioni dovute da istituzioni di previdenza e di assistenza al prestatore di lavoro, non si tratterebbe di prestazioni assistenziali. Il motivo è infondato. Halı 2 Esso parte dal presupposto inesatto che le prestazioni assistenziali debbano avere contenuto economico nel senso che comportino un pregiudizio economico all'ente o istituzione di " assistenza. All'opposto sono prestazioni assistenziali tutte quelle che agevolano l'invalido nel suo inserimento nella vita sociale consentendogli di coltivare la propria personalità sia, , eventualmente, con soccorsi economici, sia con adeguata assistenza medica, sia con chiare e particolari agevolazioni ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro: a tale ultimo fine soccorre l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, che assicura all'invalido l'avviamento ad attività lavorative confacenti al suo stato, che altrimenti, al di fuori dei canali obbligati, gli sarebbe impossibile o estremamente difficile conseguire, se dovesse competere alla pari con i lavoratori sani. Dunque, l'iscrizione nelle liste speciali, che comporta la situazione così vantaggiosa di cui si è detto, costituisce indubbiamente una prestazione assistenziale, nascente dalla condizione protetta assicurata all'invalido, tale, perciò, da determinare la competenza, ex art. 442 cpc, del giudice del lavoro. Ne consegue il rigetto del motivo. Col terzo motivo, si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della 1. 2 aprile 1968 n. 482, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc. Si afferma risultare dalla perizia del consulente tecnico d'ufficio nominato dal Pretore di Arezzo che l'attore "dal 1972 è impiegato tecnico del Ministero della P.I.”. Che tale circostanza, pur chiaramente segnalata in appello, era stata trascurata dal Tribunale. Che, invece, dall'art. 19 comma 1 della L. 482/68, ai fini delll'iscrizione negli elenchi speciali, è richiesto il requisito della disoccupazione , inesistente nel caso in esame e al momento della domanda amministrativa e in quello del ricorso introduttivo del presente giudizio. 3 Il motivo è fondato. Non è contestata, cioè è pacifica (cfr. controricorso), la condizione di dipendente del Ministero della P.I. dell'attore. All'opposto, l'art. 19 1° co. della 1. 2 aprile 68 n. 482 impone che chi chiede l'iscrizione in parola sia disoccupato. L'attore (cfr. controricorso) invoca l'art. 20,1° co. L. 482/68, ma esso si limita a prevedere la facoltà di sottoporre l'invalido occupato ad esame per accertare che la sua invalidità non sia di pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e, quindi, non ha alcuna attinenza con la questione esaminata. Ne consegue che il motivo vada accolto. Non occorrendo ulteriori indagini, la causa va decisa nel merito col rigetto della domanda. Nulla va disposto per le spese dell'intero giudizio ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Accoglie il terzo motivo di ricorso. Rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese di ogni grado e fase del giudizio. 27 febbraio 2001 I D Il Presidente: M.Амишином Il Cons. est.: , A S O 0 S L 1 L G ylichu wauth A 3 . T O 3 , T B 5 R A I S 'A . D E L P N A S L T E I 3 S N D Hill -7 O G I P S 8 O - M N I 1 A E 1 D S A IL CANCELLIERE E D I E , A E G O T Depositato in Cancelleria O R G N T T E E IS IT 21 APR. 2001 L S E G IR E A R D L oggi, L O E D IL CANCELLIERE