Sentenza 19 dicembre 1997
Massime • 1
Il principio della c.d. domanda cautelare, stabilito dall'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., è rispettato quando l'adozione della nuova misura, conseguita alla scarcerazione disposta per scadenza termini ex art. 307, comma 1, cod. proc. pen., è intervenuta a seguito di richiesta del P.M. di proroga dei termini di durata della custodia cautelare. In tal caso, infatti, vi è, da parte del P.M., una iniziativa diretta ad ottenere, sub specie di proroga, l'applicazione della misura cautelare di massima afflittività; onde il Gip, chiamato e legittimato a provvedere da tale richiesta, ben può, accogliendola in termini ridotti, disporre l'applicazione di una misura cautelare meno gravosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/1997, n. 5179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5179 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 19.12.1997
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2 " Adalberto Albamonte " N.5179
3. " Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.32603/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CH AT, n. 15.09.1957
avverso l'ordinanza emessa il giorno 09.07.1997 dal Tribunale di AN;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 09.07.1997 il Tribunale di AN rigettava l'appello proposto da CH AT, indagato per i reati ex artt. 416, 624 e 625 cp avverso l'ordinanza del 31.05.1997 del GIP del Tribunale di Lecco con cui gli veniva applicata, a seguito di cessazione di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere, la misura dell'obbligo di dimora.
Rilevava in particolare il Tribunale che non poteva essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale dell'A.G. di Lecco in favore dell'A.G. di AN, e infondata era anche l'eccezione relativa alla illegittimità dell'adozione della misura dell'obbligo di dimora per mancata richiesta del P.M.
Ha proposto ricorso il CH.
Col primo motivo eccepisce la violazione delle norme preposte alla individuazione del giudice naturale, essendo il Tribunale di AN incorso sostanzialmente in una omessa pronuncia circa la richiesta declaratoria di incompetenza, su cui viene quindi chiamata a pronunciare questa Corte.
Col secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 178, lett. b), cpp., per avere il GIP applicato l'obbligo di dimora, all'atto della scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, senza che tale vincolo fosse stato richiesto dal P.M., che si era limitato ad instare per la protrazione del vincolo coercitivo in atto.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Relativamente all'eccezione di incompetenza, invero, dalle stesse affermazioni del ricorso si evince l'assenza di qualsiasi attuale interesse alla doglianza. Premesso infatti che l'accoglimento dell'eccezione non comporterebbe altro che la declaratoria di incompetenza dell'A.G. di Lecco con trasmissione degli atti all'A.G. di AN (ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 cpp.), tale situazione viene indicata nel ricorso come già realizzatasi, affermandosi ivi testualmente che nelle more la stessa A.G. di Lecco "si è ritenuta incompetente" e preannunciandosi ai riguardo la produzione di "documento attestante la competenza per territorio dell'Autorità Giudiziaria di AN".
Privo di validità è poi il secondo motivo del ricorso. Se, invero, non c'è dubbio che in materia di misure cautelari vige il principio della c.d. domanda cautelare (art. 291 cpp.), in forza del quale il giudice non può disporre l'applicazione di alcuna delle dette misure in mancanza di richiesta del P.M., deve ritenersi, come ha esattamente osservato il Tribunale, che esso è rispettato quando, come nella specie, l'adozione della nuova misura, conseguita alla scarcerazione disposta per scadenza termini ex art.307, comma 1, cpp., intervenuta a seguito di richiesta del P.M. di proroga dei termini di durata della custodia cautelare. In tal caso, infatti, vi è, da parte del P.M., una iniziativa diretta ad ottenere l'applicazione, sub specie di proroga, della misura cautelare di massima afflittività; onde il GIP, chiamato e legittimato a provvedere da tale richiesta, ben può, accogliendola in termini ridotti, disporre l'applicazione di una misura cautelare meno gravosa, nessun limite venendogli al riguardo, anche in conseguenza dell'abrogazione del comma 1 bis dell'art. 291 cpp. (operata dalla legge 8-8-1995, n. 332), posto dall'ordinamento.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 1997.
Depositato in cancelleria il 10 marzo 1998