Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/1997, n. 5179
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Sentenza 19 dicembre 1997

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Il principio della c.d. domanda cautelare, stabilito dall'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., è rispettato quando l'adozione della nuova misura, conseguita alla scarcerazione disposta per scadenza termini ex art. 307, comma 1, cod. proc. pen., è intervenuta a seguito di richiesta del P.M. di proroga dei termini di durata della custodia cautelare. In tal caso, infatti, vi è, da parte del P.M., una iniziativa diretta ad ottenere, sub specie di proroga, l'applicazione della misura cautelare di massima afflittività; onde il Gip, chiamato e legittimato a provvedere da tale richiesta, ben può, accogliendola in termini ridotti, disporre l'applicazione di una misura cautelare meno gravosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/1997, n. 5179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5179
    Data del deposito : 19 dicembre 1997

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