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Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2023, n. 37472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37472 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/02/2023 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 luglio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'opposizione, avanzata da GA SE, avverso il provvedimento del 19 febbraio 2020 di cumulo e contestuale ordine di carcerazione per la pena dell'ergastolo, emesso ex art. 73, comma 2, cod. pen. e relativo a due sentenze Penale Sent. Sez. 5 Num. 37472 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 21/06/2023 della Corte di assise di appello di Catania, pronunciate il 6 dicembre 2000 e il 25 luglio 2001. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che, nel caso in questione, in cui erano in esecuzione due sentenze che avevano inflitto la pena di anni trenta di reclusione, non trovasse applicazione il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., ma la norma speciale e derogatoria prevista dall'art. 73, comma 2, cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, il GA aveva proposto ricorso per cassazione, sviluppando tre motivi di censura. 2.1. Con un primo, aveva dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p.„ comma 3, lamentando il fatto che l'ordinanza impugnata era stata «vergata a mano». 2.2. Con un secondo motivo, deduceva l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 2, cod. pen., sostenendo che sarebbero mancati i presupposti per l'applicazione dell'art. 73, comma 2, cod. pen. 2.3. Con un terzo motivo, aveva dedotto, con riferimento al calcolo del presofferto e alla determinazione del fine pena, la totale mancanza di motivazione e l'erronea interpretazione degli artt. 73, 78 e 184 cod. pen. Nel considerare la misura delle pene inflitte con le due sentenze in esecuzione, il giudice non avrebbe computato, così come imposto dalla giurisprudenza di legittimità, le detrazioni per liberazione anticipata, per l'indulto e per il presofferto. 3. La Prima sezione penale di questa Corte aveva annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, ritenendo il secondo e il terzo motivo parzialmente fondati. Aveva rilevato che l'art. 73, comma 2, cod. pen. impone al giudice della cognizione - che ritenga di determinare per ciascuno dei più delitti concorrenti la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni - di applicare la sola pena dell'ergastolo anziché procedere alla somma aritmetica di esse. Tale disposizione, aveva osservato, per il rinvio operato dall'art. 80 cod. pen. allo stesso art. 73, è applicabile anche in sede esecutiva, laddove vengano cumulate una pluralità di pene separatamente inflitte per più delitti, ciascuno dei quali sanzionato con una pena non inferiore a ventiquattro anni. Richiamando i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, aveva posto in rilievo che l'art. 73, comma 2, cod. pen. «si pone in termini di specialità rispetto a quanto dettato dal successivo art. 78 cod. pen. in materia di limiti all'aumento di pena, poiché, se in sede cognitiva, esclude l'irrogazione della reclusione, determinando l'applicazione diretta dell'ergastolo in luogo di più pene di ventiquattro anni di reclusione per più delitti, in sede di esecuzione realizza una vera e propria sostituzione delle pene originariamente inflitte con quella, di specie 2 diversa, dell'ergastolo, operando sempre, tuttavia, nell'ambito del concorso di pene temporanee non inferiori al suddetto limite per ciascun reato (Sez. 1, n. 38052 del 17/7/2017, Alfiero;
Sez. 1, n. 5784 del 21/10/2015, dep. 2016, Ficara;
Sez. 1, n. 6560 del 18/1/2011, Cono)». Tanto premesso in diritto, la Prima sezione di questa Corte, aveva osservato che, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata aveva escluso l'applicabilità dell'art. 78, ritenendo prevalente la disciplina dell'art. 73, comma 2, muovendo dal presupposto che le due sentenze in esecuzione avevano separatamente inflitto pene non inferiori a ventiquattro anni di reclusione. Nel verificare la sussistenza di tale presupposto, però, il giudice dell'esecuzione non si era confrontato con i rilievi difensivi sul provvedimento di cumulo impugnato. Con l'opposizione, il ricorrente aveva, infatti, evidenziato una pluralità di errori del pubblico ministero, che non avrebbe attribuito rilevanza, ai fini della determinazione della misura di pena in concreto eseguibile, alle detrazioni per liberazione anticipata, indulto e presofferto nonché alle sopravvenute cause estinzione della pena di cui all'art. 184 cod. pen. Nessuna delle denunziate censure al provvedimento di cumulo e di esecuzione di pene concorrenti, pur astrattamente idonee a incidere sull'applicazione degli artt. 73 e 78 cod. pen., era stata esaminata dal giudice dell'esecuzione. A questo proposito, aveva richiamato la giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che - in tema di esecuzione di concorrenti pene detentive temporanee, ai fini dell'applicazione della regola di cui all'art. 73, comma 2, cod. pen. ovvero del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. - il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'entità delle pene inflitte con più sentenze di condanna e l'eventuale superamento della soglia di ventiquattro anni di reclusione prevista dall'art. 73 c.p., comma 2, deve fare riferimento alle pene che devono essere concretamente espiate dal condannato (cfr. Sez. 1, n. 41641 del 15/4/2019, Farinella, Rv. 276878; Sez. 1, n. 13042 del 9/1/2015, Farina, Rv. 263093). Aveva, pertanto, annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con rinvio per un nuovo esame. 4. Con ordinanza emessa il 4 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in sede di rinvio, ha rigettato l'opposizione proposta dal GA. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'unica questione «lasciata aperta» dalla sentenza di annullamento era quella relativa alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 73, comma 2, cod. peri, e, in particolare, 3 alla sussistenza di due o più condanne irrevocabili a pena pari o superiore ad anni ventiquattro di reclusione. Partendo dal presupposto che le due sentenze avevano condannato il GA alla pena di anni trenta di reclusione, ha osservato che si trattava solo di verificare se e in che misura le successive vicende avevano inciso sulle pene da eseguire. In tal senso, ha ritenuto che il solo indulto, concesso nella misura di anni tre, avesse un effettivo rilievo, senza incidere, però, in maniera determinante, atteso che non abbassava la misura della pena al di sotto della soglia di ventiquattro anni di reclusione. Ha escluso, invece, che potessero avere rilievo il presofferto e la liberazione anticipata, atteso che questi sarebbero istituti che non atterrebbero all'originaria eseguibilità dei titoli, bensì al corso dell'esecuzione, incidendo giorno per giorno sulla durata della pena da eseguire, mentre, invece, l'art. 73, comma 2, cod. pen. farebbe riferimento alla pena inflitta e non a quella da eseguire. 5. Avverso la "nuova" ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, il GA ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo, senza articolare separati motivi, il vizio di motivazione, l'inosservanza dei principi in materia di esecuzione della pena e la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe palesemente violato le prescrizioni della sentenza di annullamento. Al riguardo, osserva che la Prima sezione della Corte di cassazione, nell'annullare il provvedimento impugnato, aveva espressamente affermato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto calcolare la pena eseguibile in concreto, tenendo conto dei rilievi difensivi, relativi a eventuali detrazioni per liberazione anticipata, per indulto, per presofferto e per sopravvenute cause di estinzione della pena di cui all'art. 184 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione, invece, si sarebbe limitato a prendere in considerazione il solo provvedimento di indulto, ritenendo dei tutto irrilevanti, ai fini dell'applicazione dell'art. 73, comma 2, cod. pen., le eventuali detrazioni legate alla liberazione anticipata, al presofferto e alle sopravvenute cause di estinzione della pena di cui all'art. 184 cod. pen., non confrontandosi con le specifiche questioni che la difesa aveva dedotto in relazione a tali profili. 6. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti, con i quali ha dedotto che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che il cumulo materiale concernerebbe delle pene rideterminate in anni trenta di reclusione, in sede esecutiva. In particolare, per ciascuna delle due sentenze, non avrebbe tenuto 4 conto del fatto che il precedente giudice dell'esecuzione - sulla base della circostanza che il condannato aveva formulato la richiesta di rito abbreviato nella vigenza della legge n. 479 del 1999 - avrebbe applicato la pena di detentiva temporanea nella misura di anni trenta, ritenendo illegittima l'applicazione dell'ergastolo senza isolamento diurno, in virtù dell'art. 7 decreto-legge n. 341 del 2000, poi dichiarato incostituzionale. 7. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nella censura relativa al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella sentenza di annullamento. Nella sentenza, infatti, la Prima sezione di questa Corte aveva rilevato che il giudice dell'esecuzione non si era confrontato con i rilievi difensivi relativi al provvedimento di cumulo impugnato e, in particolare, non aveva valutato i presunti errori del pubblico ministero, che non avrebbe attribuito rilevanza, ai fini della concreta determinazione della pena eseguibile, alle detra2:ioni per liberazione anticipata, per indulto e per presofferto nonché alle sopravvenute cause di estinzione della pena di cui all'art. 184 cod. pen. Aveva espressamente affermato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto far riferimento alla pena che doveva essere concretamente espiata, valutando le "detrazioni" dedotte dal ricorrente e colmando le lacune motivazionali del precedente provvedimento. Il giudice del rinvio, invece, si è limitato a prendere in considerazione il solo provvedimento di indulto, ritenendo del tutto irrilevanti, ai fini dell'applicazione dell'art. 73, comma 2, cod. pen., le altre dedotte detrazioni. In tal modo, ha palesemente disatteso le prescrizioni contenute nella sentenza di annullamento. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che, attenendosi ai principi già affermati dalla precedente sentenza di annullamento, terrà conto della pena che concretamente deve essere espiata dal condannato, previa verifica dell'effettiva sussistenza delle circostanze idonee a incidere sulla determinazione di essa. 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, ufficio del Giudice delle indagini preliminari. Così deciso, il 21 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 luglio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'opposizione, avanzata da GA SE, avverso il provvedimento del 19 febbraio 2020 di cumulo e contestuale ordine di carcerazione per la pena dell'ergastolo, emesso ex art. 73, comma 2, cod. pen. e relativo a due sentenze Penale Sent. Sez. 5 Num. 37472 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 21/06/2023 della Corte di assise di appello di Catania, pronunciate il 6 dicembre 2000 e il 25 luglio 2001. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che, nel caso in questione, in cui erano in esecuzione due sentenze che avevano inflitto la pena di anni trenta di reclusione, non trovasse applicazione il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., ma la norma speciale e derogatoria prevista dall'art. 73, comma 2, cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, il GA aveva proposto ricorso per cassazione, sviluppando tre motivi di censura. 2.1. Con un primo, aveva dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p.„ comma 3, lamentando il fatto che l'ordinanza impugnata era stata «vergata a mano». 2.2. Con un secondo motivo, deduceva l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 2, cod. pen., sostenendo che sarebbero mancati i presupposti per l'applicazione dell'art. 73, comma 2, cod. pen. 2.3. Con un terzo motivo, aveva dedotto, con riferimento al calcolo del presofferto e alla determinazione del fine pena, la totale mancanza di motivazione e l'erronea interpretazione degli artt. 73, 78 e 184 cod. pen. Nel considerare la misura delle pene inflitte con le due sentenze in esecuzione, il giudice non avrebbe computato, così come imposto dalla giurisprudenza di legittimità, le detrazioni per liberazione anticipata, per l'indulto e per il presofferto. 3. La Prima sezione penale di questa Corte aveva annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, ritenendo il secondo e il terzo motivo parzialmente fondati. Aveva rilevato che l'art. 73, comma 2, cod. pen. impone al giudice della cognizione - che ritenga di determinare per ciascuno dei più delitti concorrenti la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni - di applicare la sola pena dell'ergastolo anziché procedere alla somma aritmetica di esse. Tale disposizione, aveva osservato, per il rinvio operato dall'art. 80 cod. pen. allo stesso art. 73, è applicabile anche in sede esecutiva, laddove vengano cumulate una pluralità di pene separatamente inflitte per più delitti, ciascuno dei quali sanzionato con una pena non inferiore a ventiquattro anni. Richiamando i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, aveva posto in rilievo che l'art. 73, comma 2, cod. pen. «si pone in termini di specialità rispetto a quanto dettato dal successivo art. 78 cod. pen. in materia di limiti all'aumento di pena, poiché, se in sede cognitiva, esclude l'irrogazione della reclusione, determinando l'applicazione diretta dell'ergastolo in luogo di più pene di ventiquattro anni di reclusione per più delitti, in sede di esecuzione realizza una vera e propria sostituzione delle pene originariamente inflitte con quella, di specie 2 diversa, dell'ergastolo, operando sempre, tuttavia, nell'ambito del concorso di pene temporanee non inferiori al suddetto limite per ciascun reato (Sez. 1, n. 38052 del 17/7/2017, Alfiero;
Sez. 1, n. 5784 del 21/10/2015, dep. 2016, Ficara;
Sez. 1, n. 6560 del 18/1/2011, Cono)». Tanto premesso in diritto, la Prima sezione di questa Corte, aveva osservato che, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata aveva escluso l'applicabilità dell'art. 78, ritenendo prevalente la disciplina dell'art. 73, comma 2, muovendo dal presupposto che le due sentenze in esecuzione avevano separatamente inflitto pene non inferiori a ventiquattro anni di reclusione. Nel verificare la sussistenza di tale presupposto, però, il giudice dell'esecuzione non si era confrontato con i rilievi difensivi sul provvedimento di cumulo impugnato. Con l'opposizione, il ricorrente aveva, infatti, evidenziato una pluralità di errori del pubblico ministero, che non avrebbe attribuito rilevanza, ai fini della determinazione della misura di pena in concreto eseguibile, alle detrazioni per liberazione anticipata, indulto e presofferto nonché alle sopravvenute cause estinzione della pena di cui all'art. 184 cod. pen. Nessuna delle denunziate censure al provvedimento di cumulo e di esecuzione di pene concorrenti, pur astrattamente idonee a incidere sull'applicazione degli artt. 73 e 78 cod. pen., era stata esaminata dal giudice dell'esecuzione. A questo proposito, aveva richiamato la giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che - in tema di esecuzione di concorrenti pene detentive temporanee, ai fini dell'applicazione della regola di cui all'art. 73, comma 2, cod. pen. ovvero del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. - il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'entità delle pene inflitte con più sentenze di condanna e l'eventuale superamento della soglia di ventiquattro anni di reclusione prevista dall'art. 73 c.p., comma 2, deve fare riferimento alle pene che devono essere concretamente espiate dal condannato (cfr. Sez. 1, n. 41641 del 15/4/2019, Farinella, Rv. 276878; Sez. 1, n. 13042 del 9/1/2015, Farina, Rv. 263093). Aveva, pertanto, annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con rinvio per un nuovo esame. 4. Con ordinanza emessa il 4 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in sede di rinvio, ha rigettato l'opposizione proposta dal GA. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'unica questione «lasciata aperta» dalla sentenza di annullamento era quella relativa alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 73, comma 2, cod. peri, e, in particolare, 3 alla sussistenza di due o più condanne irrevocabili a pena pari o superiore ad anni ventiquattro di reclusione. Partendo dal presupposto che le due sentenze avevano condannato il GA alla pena di anni trenta di reclusione, ha osservato che si trattava solo di verificare se e in che misura le successive vicende avevano inciso sulle pene da eseguire. In tal senso, ha ritenuto che il solo indulto, concesso nella misura di anni tre, avesse un effettivo rilievo, senza incidere, però, in maniera determinante, atteso che non abbassava la misura della pena al di sotto della soglia di ventiquattro anni di reclusione. Ha escluso, invece, che potessero avere rilievo il presofferto e la liberazione anticipata, atteso che questi sarebbero istituti che non atterrebbero all'originaria eseguibilità dei titoli, bensì al corso dell'esecuzione, incidendo giorno per giorno sulla durata della pena da eseguire, mentre, invece, l'art. 73, comma 2, cod. pen. farebbe riferimento alla pena inflitta e non a quella da eseguire. 5. Avverso la "nuova" ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, il GA ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo, senza articolare separati motivi, il vizio di motivazione, l'inosservanza dei principi in materia di esecuzione della pena e la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe palesemente violato le prescrizioni della sentenza di annullamento. Al riguardo, osserva che la Prima sezione della Corte di cassazione, nell'annullare il provvedimento impugnato, aveva espressamente affermato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto calcolare la pena eseguibile in concreto, tenendo conto dei rilievi difensivi, relativi a eventuali detrazioni per liberazione anticipata, per indulto, per presofferto e per sopravvenute cause di estinzione della pena di cui all'art. 184 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione, invece, si sarebbe limitato a prendere in considerazione il solo provvedimento di indulto, ritenendo dei tutto irrilevanti, ai fini dell'applicazione dell'art. 73, comma 2, cod. pen., le eventuali detrazioni legate alla liberazione anticipata, al presofferto e alle sopravvenute cause di estinzione della pena di cui all'art. 184 cod. pen., non confrontandosi con le specifiche questioni che la difesa aveva dedotto in relazione a tali profili. 6. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti, con i quali ha dedotto che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che il cumulo materiale concernerebbe delle pene rideterminate in anni trenta di reclusione, in sede esecutiva. In particolare, per ciascuna delle due sentenze, non avrebbe tenuto 4 conto del fatto che il precedente giudice dell'esecuzione - sulla base della circostanza che il condannato aveva formulato la richiesta di rito abbreviato nella vigenza della legge n. 479 del 1999 - avrebbe applicato la pena di detentiva temporanea nella misura di anni trenta, ritenendo illegittima l'applicazione dell'ergastolo senza isolamento diurno, in virtù dell'art. 7 decreto-legge n. 341 del 2000, poi dichiarato incostituzionale. 7. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nella censura relativa al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella sentenza di annullamento. Nella sentenza, infatti, la Prima sezione di questa Corte aveva rilevato che il giudice dell'esecuzione non si era confrontato con i rilievi difensivi relativi al provvedimento di cumulo impugnato e, in particolare, non aveva valutato i presunti errori del pubblico ministero, che non avrebbe attribuito rilevanza, ai fini della concreta determinazione della pena eseguibile, alle detra2:ioni per liberazione anticipata, per indulto e per presofferto nonché alle sopravvenute cause di estinzione della pena di cui all'art. 184 cod. pen. Aveva espressamente affermato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto far riferimento alla pena che doveva essere concretamente espiata, valutando le "detrazioni" dedotte dal ricorrente e colmando le lacune motivazionali del precedente provvedimento. Il giudice del rinvio, invece, si è limitato a prendere in considerazione il solo provvedimento di indulto, ritenendo del tutto irrilevanti, ai fini dell'applicazione dell'art. 73, comma 2, cod. pen., le altre dedotte detrazioni. In tal modo, ha palesemente disatteso le prescrizioni contenute nella sentenza di annullamento. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che, attenendosi ai principi già affermati dalla precedente sentenza di annullamento, terrà conto della pena che concretamente deve essere espiata dal condannato, previa verifica dell'effettiva sussistenza delle circostanze idonee a incidere sulla determinazione di essa. 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, ufficio del Giudice delle indagini preliminari. Così deciso, il 21 giugno 2023.