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14 dicembre 2024
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Art. 590-bis.
(Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime).
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. ((Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali)) .
((Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime)) .
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all' articolo 186-bis, comma 1, lettere b) , c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , o di un'unita' da diporto di cui all' articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unita' da diporto sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo o unita' da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unita' da diporto cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.
(Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime).
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. ((Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali)) .
((Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime)) .
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all' articolo 186-bis, comma 1, lettere b) , c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , o di un'unita' da diporto di cui all' articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unita' da diporto sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo o unita' da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unita' da diporto cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.
Commentari • 399
- 1. Lesioni stradali: ripensare al regime della procedibilitàAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 26 marzo 2017 · 69.69051
Procedibilità a querela per le lesioni stradali non aggravate Violati gli articoli 3 e 24 della Costituzione Ripensare alla procedibilità per le lesioni stradali non aggravate Procedibilità a querela per le lesioni stradali non aggravate Per la Corte Costituzionale, che si è espressa con la sentenza n. 248/2020 (sotto allegata) l'art. 590 bis c.p., […] L'inserimento nel codice penale della fattispecie delittuosa di cui all'art. 590-bis cod. pen. mira a sanzionare severamente chi cagiona lesioni gravi o gravissime per effetto di condotte di guida poste in essere sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, […] previste dal primo comma dell'art 590-bis cod. pen., […]
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- violazione art. 85 d.lgs. 150/2022·
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