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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27384 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: DE SE AN IA nato a [...] il [...] NZ GI nato a [...] il [...] DE AR PI nato a [...] il [...] IU DA nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi e di IN GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti in relazione alle posizioni di SC De AS e IU PA e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla posizione di ER De RO limitatamente al trattamento sanzionatorio, nonché l'inammissibilità dei ricorsi di DA UM e IU TA. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27384 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/02/2023 L' Avv. Francesco Gambardella e l'Avv. Massimiliano Carnovale in difesa di DA UM chiedevano raccoglimento del ricorso;
L'Avv. Tiziana D'Agosto in difesa di IU TA chiedeva raccoglimento del ricorso;
L'Avv. Aldo Ferraro, in difesa di NI SC De SE chiedeva l'accoglimento del ricorso;
L'Avv. Lucio Canzoniere, in difesa di IU PA e ER De RO chiedeva il rigetto del ricorso del procuratore generale e l'accoglimento di quello proposto nell'interesse di De RO. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di TA (a) confermava la condanna di IU TA per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per tre condotte di detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana e cocaina;
(b) confermava la condanna di DA UM per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e per due condotte di detenzione a fini di spaccio di marijuana;
(c) confermava la condanna di ER de RO per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e, segnatamente, alla cosca "Cerra- RC-Gualtieri", facente capo all'associazione mafiosa storica denominata 'ndrangheta; (d) confermava la condanna di SC NI De SE per detenzione e cessione di sostanza stupefacente di tipo marijuana, escludendo la circostanza aggravante della finalità agevolativa;
(e) assolveva IU PA dal reato di concorso esterno all'associazione mafiosa storica facente capo alla 'ndrangheta denominata cosca "Cerra- RC- Gualtieri". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di DA UM che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 74 D.p.r. 309\90) e vizio di motivazione: il coinvolgimento in un solo reato fine non sarebbe sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo della partecipazione al reato associativo;
nel caso in esame sarebbe solo emerso che il ricorrente in un ristretto arco temporale, ed in due sole occasioni, aveva acquistato stupefacente, circostanza che sarebbe insufficiente per dimostrare la partecipazione;
le condotte emerse sarebbero solo sintomatiche dello svolgimento 2 occasionale di un'attività di spaccio, che non dimostrerebbe la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, condotta che implica un consapevole e volontario contributo alla realizzazione degli scopi della consorteria;
2.2. violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione in ordine due episodi di spaccio contestati ai capi 47) e 100): la responsabilità sarebbe stata ritenuta sulla base di contenuti probatori ricavati dalle intercettazioni, senza che fosse stata identificata la natura e la qualità della sostanza stupefacente;
a ciò si aggiungeva che gli operatori di polizia giudiziaria presenti allo scambio contestato al capo 100) non erano intervenuti per arrestare ricorrente nella flagranza di reato, il che faceva sorgere dei dubbi in ordine all'evidenza della illiceità della transazione. 3.Ricorreva per cassazione il difensore di ER De RO che deduceva: 3.1. Violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità del De RO per la partecipazione al reato di associazione mafiosa: la responsabilità sarebbe stata desunta senza che fosse provata la consapevolezza del ricorrente in ordine alla partecipazione alle attività della cosca;
inoltre si riscontrerebbe un deficit motivazionale in ordine alla rilevanza della condotta contestata, che avrebbe dovuto essere inquadrata quale mero concorso di persone;
la motivazione non darebbe conto della ragione per la quale le condotte contestate al ricorrente sarebbero state agite a vantaggio dell'associazione e non in proprio. Contrariamente a quanto ritenuto, dal compendio probatorio raccolto emergerebbe che il ricorrente avrebbe avuto rapporti rilevanti solo con IC. In sintesi, si deduceva che la episodicità dei suoi apporti, l'assenza di condivisione degli scopi associativi, e la totale assenza di affectio societatis e, quindi, di una messa a disposizione incondizionata, impediva di ritenere integrata la responsabilità per il reato contestato. 3.2. Vizio di motivazione in ordine all'identificazione del ricorrente come uno degli interlocutori delle conversazioni intercettate poste alla base dell'affermazione di responsabilità; 3.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla identificazione della natura esplodente della polvere pirica in ipotesi trasportata dal De RO: mancherebbe ogni accertamento e, dunque, ogni valutazione in ordine alla micidialità dell'esplosivo; 3.4. violazione di legge (artt. 69, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della "prevalenza" delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti: mancherebbe la valutazione del ruolo marginale del ricorrente e delle complessive modalità della condotta che avrebbe dovuto condurre alla invocata mitigazione della pena. 3 4. Ricorreva per cassazione il difensore di IU TA che deduceva: 4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione alla associazione prevista dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: mancherebbe la prova della partecipazione del ricorrente all'associazione contestata, in quanto dagli elementi raccolti non emergerebbe alcuna indicazione in ordine all'inserimento dello stesso nella struttura associativa, né alcuna prova della affectio societatis;
non sarebbe stato considerato che nessun collaboratore di giustizia aveva indicato il ricorrente quale partecipe e che la polizia giudiziaria non aveva segnalato frequentazioni tra IU TA e le persone che facevano parte del consorzio criminale. A ciò si aggiungeva che TA era stato vittima di numerosi atti intimidatori e che dagli atti relativi al procedimento penale denominato "Filo rosso" emergerebbe che lo stesso aveva acquistato sostanza stupefacente dai Giampà, gruppo criminale contrapposto alla cosca "Cerra-RC- Gualtieri"; 4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta associativa nella fattispecie prevista dall'articolo 74, comma 6, d.P.R. 309/90 si deduceva che l'impegno nelle attività di spaccio, non fosse occasionale non era incompatibile con l'inquadramento invocato e che si trattava infatti di un'organizzazione dedita allo spaccio minuto, che avveniva "su strada", in una zona territoriale circoscritta. 4.3. Violazione di legge (art.73 d. P.R. n. 309\90) e vizio di motivazione in relazione ai singoli episodi di spaccio: si tratterebbe di accertamenti fondati sul contenuto di conversazioni che, invero, sarebbero criptici, e mancherebbe qualunque riscontro oggettivo. Dalla lettura delle conversazioni valorizzate dalla sentenza impugnata l'unico elemento da cui i giudici avevano desunto la responsabilità di TA sarebbe il fatto che IC e LA si erano recati presso il bar gestito dal ricorrente: detta circostanza, in assenza di altri elementi, sarebbe insufficiente per provare la responsabilità; le stesse argomentazioni valevano anche per il capo 611), tenuto conto che dalle conversazioni traspariva che il soggetto indicato con il nome di "Beppe" poteva identificarsi con una persona diversa dal ricorrente e che la stessa localizzazione tramite GPS non era certa. In conclusione si deduceva che quand' anche il "bar del vino" fosse il luogo in cui si recavano i soggetti dediti all'attività di spaccio, non per questo il ricorrente poteva essere ritenuto responsabile di ogni attività illecita svolta in tale luogo. 4.4.Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: il trattamento sanzionatorio sarebbe eccessivo rispetto alle concrete modalità della condotta anche con riferimento ai criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen.. 4 5.Ricorreva per cassazione anche il difensore di SC NI De SE che deduceva: 5.1. violazione di legge (art. 15 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato assorbimento della condotta descritta nel capo 547) in quella descritta nel capo 550); si deduceva che gli elementi di prova raccolti indicavano che la ricorrente aveva avuto in custodia un' "unica fornitura" di sostanza stupefacente, che poi aveva consegnato al LA in occasioni diverse;
si deduceva che le ragioni che la Corte di appello aveva posto alla base dell'assorbimento del reato di cui all'articolo 549) in quello indicato nel capo 550) avrebbero dovuto sostenere anche l'assorbimento - illegittimamente denegato - della condotta indicata nel capo 547) in quella descritta nel capo 550): mancherebbe infatti la prova della sussistenza di una diversa fornitura di stupefacente, che avrebbe potuto giustificare la scelta della Corte territoriale di denegare l'assorbimento. 5.2.violazione di legge (art. 649 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla violazione del divieto di ne bis in idem: la stessa condotta per cui si procede, in relazione alla quale la richiesta di rinvio a giudizio era stata proposta dalla Direzione distrettuale di TA (in ragione della contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991) sarebbe stato oggetto di un ulteriore processo avviato dalla Procura "ordinaria" presso il Tribunale di Lamezia Terme: si trattava di due processi davanti allo stesso Tribunale, nei confronti della stessa imputata, per lo stesso fatto storico;
il procedimento 2013\2016 RGNR - tutt'ora pendente- sarebbe quello in cui si sarebbe stata esercitata per la prima volta l'azione penale, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità per il fatto contestato nel presente procedimento, nulla rilevando che lo stesso fosse giunto in sede di legittimità. 6. Ricorreva il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di TA, che impugnava la sentenza nella parte in cui aveva assolto PA IU che deduceva 6.1. Violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato inquadramento della condotta contestata nella fattispecie prevista dall'art. 416- ter cod. pen.: si allegava a sostegno del riconoscimento dell'illegittimità dell'omessa riqualificazione della condotta contestata che PA VA - concorrente di IU PA - era stato condannato nel procedimento "parallelo", celebratosi con il rito abbreviato proprio per il reato previsto dall'articolo 416-ter cod. pen. e che il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata pur riconoscendo esplicitamente l'accordo politico-mafioso tra IU PA e la cosca "Cerra-RC-Gualtieri non effettuava la doverosa riqualificazione (si citavano a riguardo i passaggi motivazionali rinvenibili alle pagg. 179 e 180 della sentenza impugnata). 5 6.2. Violazione di legge (artt. 110, 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata identificazione del contributo causale di IU PA all'associazione mafiosa di riferimento: contrariamente a quanto ritenuto, l'impegno preso da IU PA con la consorteria avrebbe prodotto un aumento di prestigio della stessa, attraverso la predisposizione di un sicuro punto di riferimento nell'amministrazione pubblica locale. Si deduceva che dal percorso motivazionale tracciato dalle due sentenze emergeva la concretezza e serietà dell'impegno assunto da IU PA, che contraddiceva la valutazione in ordine alla "carenza di specificità" dell'impegno assunto a favore del clan. Si allegava che le prove raccolte indicavano che IU PA si era reso disponibile a favorire la cosca in diverse occasioni (si citava, al riguardo, l'intervento a favore di MA NI). In conclusione si riteneva che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, le prove raccolte indicassero che la condotta del PA integrasse un effettivo e concreto rafforzamento del potere criminale della cosca "Cerra-RC- Gualtieri", della quale invece si alimentava immediatamente il prestigio e, in proiezione, il potere, visto che PA costituiva per il caln un sicuro punto di riferimento all'interno della pubblica amministrazione locale. 7.Con memoria depositata il 14 gennaio 2023 il difensore di IU PA instava per il rigetto del ricorso del pubblico ministero tenuto conto del fatto che il ricorrente non indicava illogicità manifeste ma si limitava a "preferire" l'interpretazione offerta dal Tribunale. 8. L'Avv. Caterina Flora Restuccia depositava conclusioni scritte e nota spese per la parte civile Comune di Lamezia Terme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di DA UM è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione il collegio riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero 6 travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 1.1.1.Si premette che il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Sermone, Rv. 282122 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440). 1.1.2.Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, emergeva che NI IC si serviva di diverse persone per riscuotere i proventi dello spaccio, persone dalle quali, tuttavia, non si faceva coadiuvare quando doveva rifornirsi di stupefacente;
infatti in occasione dell'acquisto di stupefacente da Muscimarro, IC si era fatto accompagnare da persone veramente fidate, con le quali aveva organizzato l'approvvigionamento di un quantitativo elevato di sostanza, tenuto conto delle esigenze del circoscritto territorio nel quale operava l'associazione. Secondo la Corte di appello la partecipazione di UM all'approvvigionamento risulta indicativa della fiducia in lui riposta da IC e della condivisione di un programma comune, oltre che del suo coinvolgimento nelle più rilevanti dinamiche operative del gruppo criminale;
il contributo del ricorrente riguardava, infatti, una attività essenziale per la vita dell'associazione ovvero quella dell'acquisto di una consistente partita di droga da distribuire agli spacciatori. A fronte di tale elemento rappariva recessivo il dato dell'arco temporale non esteso in cui erano state intercettate le conversazioni durante le quali gli interlocutori avevano fatto riferimento al UM (pag. 109 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.2. Anche il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolg. nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove. Invero dal compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze di merito non emergono criticità logiche in ordine all'accertamento di responsabilità per i capi 47) e 100) dato che la condotta illecita emergeva con chiarezza dal contenuto delle conversazioni e dai servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria (pagg. 99- 103 della sentenza impugnata). La sostanza ceduta veniva pacificamente indentificata nella marijuana, ovvero nella drtga leggera cui è riservato un trattamento sanzionatorio favorevole: la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede, tenuto conto della consistenza del ricorso che si limita a reiterare le doglianze proposte con la prima impugnazione, senza identificare 7 eventuali illogicità manifeste e decisive del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza di appello. Il collegio ribadisce infatti che il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, AR , Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507); 2. Il ricorso proposto nell'interesse di ER De RO è inammissibile. 2.1. Il primo motivo che contesta la legittimità della conferma di responsabilità in relazione al reato di associazione mafiosa non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove (cfr. giurisprudenza citata sub § 1.1). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una esaustiva e completa motivazione in ordine alla conferma di responsabilità per la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa contestata. Venivano ritenuti indicativi della partecipazione di De RO al consorzio criminale sia il suo impegno nel trasporto degli esplosivi, sia il fatto che il reggente della cosca si era impegnato a mandare del denaro al ricorrente in occasione del suo arresto. A ciò si aggiungeva che De RO, secondo quanto emergeva dalle conversazioni intercettate, in data 17 settembre 2016 si era recato insieme a IN a riscuotere da IU TA il denaro provento del traffico di sostanze stupefacenti: la Corte rilevava che, anche se dalle intercettazioni emergeva che TA aveva dialogato solo con IN, la presenza di De RO non appariva un dato neutro. Infatti, poco dopo avere ricevuto il denaro, sia IN che De RO, lo contavano e, constatando un'eccedenza, decidevano di riferirne a IC;
il che rendeva evidente che anche questa attività era funzionale agli scopi del sodalizio. La Corte di merito, con motivazione ineccepibile, rilevava che tutte le circostanze accertate erano univocamente indicative della partecipazione del ricorrente all'associazione, nulla rilevando l'arco temporale limitato durante il quale erano state captate le conversazioni. Quanto al contestato elemento psicologico, la Corte rilevava che lo stesso si ricavava dalla emersione di un'attività di sostegno al capo, sia nel riscuotere i proventi di droga, sia nel recarsi a Napoli per reperire gli ordigni esplosivi;
a ciò si aggiungeva l'emersione dell'impegno manifestato da De RO per assicurare la predisposizione di un fondo cassa per l'eventualità in cui i componenti del sodalizio fossero stati tratti in arresto: si tratta- come correttamente rilevato dalla Corte territoriale - di elementi univocamente indicativi 8 della responsabilità del ricorrente per il reato contestato (pagg. 151- 153 della sentenza impugnata). 2.2.11 secondo motivo di ricorso che contesta la logicità della motivazione relativa all'identificazione della voce registrata nelle conversazioni intercettate in quella di De RO è manifestamente infondato: la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, rilevava come tale identificazione derivasse dal fatto che in diverse conversazioni il ricorrente era stato indicato con il nome di "ER"; De RO veniva poi tratto in arresto il 26 settembre del 2016 ed in tale occasione gli agenti di polizia giudiziaria che avevano effettuato le indagini riconoscevano la voce dello stesso proprio in quella del "ER" emergente dalle intercettazione, sicché nessun dubbio poteva esservi in ordine al riconoscimento vocale (pag. 147 della motivazione contestata). 2.3. Nessuna censura può infine rivolgersi nei confronti della identificazione della natura esplodente della polvere pirica trasportata dal ricorrente. La Corte, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, rilevava come quanto riferito dai testi di polizia giudiziaria - che avevano constatato direttamente al momento della perquisizione la natura della sostanza trasportata - non poteva essere smentito sostenendo che non era stata effettuata una perizia. La censura, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, si risolve nella contestazione della credibilità della testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria non sostenuta da dati idonei a supportare l'assunto. 2.4 Infine anche le doglianze relative alla legittimità del bilanciamento tra circostanze eterogenee sono manifestamente infondate. La Corte territoriale riconoscendo il ruolo di "manovalanza" del ricorrente concedeva le circostanze attenuanti bilanciandole in equivalenza con la aggravante dell'associazione armata: si tratta di una valutazione equitativa che si sottrae ad ogni censura in questa sede in quanto coerente con le indicazioni fornite dalla Corte di legittimità in ordine alla utilizzo del potere discrezionale del giudice di merito nel definire il trattamento sa nzionatorio. Si ribadisce sul punto che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). 3. Il Ricorso proposto nell'interesse di IU TA è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine la conferma della responsabilità per la partecipazione all'associazione prevista dall'articolo 74 d.P.R. n. 3091 9 1990 non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimoostrativa delle prove raccolte, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (cfr: giurisprudenza citata al § 1.1). Contrariamente a quanto dedotto - con doglianze, in larga misura, reiterative rispetto a quelle proposte con la prima impugnazione-, la Corte d'appello rilevava che l'insieme delle circostanze accertate consentiva di ritenere IU TA fosse sicramente partecipe dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte di merito valorizzava, al riguardo, le prove che indicavano che TA aveva costantemente operato per conto del sodalizio provvedendo a smerciare quantitativi molto elevati di droga e si era relazionato non solo con IC, capo dell'associazione, ma anche con tutte le persone che, per conto dello stesso, si occupavano di riscuotere i considerevoli proventi dello spaccio e veicolavano a IC anche le richieste di fornitura ulteriore di droga: tale molteplicità di contatti, secondo la Corte territoriale, era un indicatore evidente del fatto che il ricorrente fosse perfettamente consapevole di operare per conto di un sodalizio organizzato al quale prestava il proprio contributo. Inoltre la Corte d'appello prendeva in analitica considerazione anche le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ritenendo che le stesse confermassero, piuttosto che smentire, la partecipazione contestata (pag. 80 della sentenza impugnata). Per quanto riguarda l'ipotetica affiliazione del ricorrente ad altro clan - il sodalizio facente capo ai Giampà - la Corte territoriale rilevava come quanto emerso dal dialogo tra IC e IO, intercettato il 12 ottobre 2016 confermasse il costante impegno di IU TA per il sodalizio a lui contestato (pag. 81 delle sentenza impugnata). Si tratta di valutazioni effettuate attraverso l'esame accurato delle prove raccolte, che si risolve nella conferma delle analoghe valutazioni effettuate dal primo giudice e che non presenta alcuna frattura logica o incoerenza qualificabile come travisamento: la motivazione contestata si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, che reitera la doglianza relativa al mancato inquadramento dell'associazione contestata nella fattispecie prevista dall'articolo 74 comma 6, d.P.R. n. 309 90 è manifestamente infondata, in quanto non si confronta con la motivazione della Corte d'appello secondo cui tale invocata riqualifica era incompatibile con le elevate quantità di stupefacente movimentato (pag. 80 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 10 309 del 1990 (tra le altre: Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 - 01). Nel caso in esame non si rinviene nessuno degli indici che consentirebbero l'invocato - più favorevole - inquadramento. 3.3. Le censure proposte nei confronti della conferma della responsabilità per i singoli episodi di spaccio non superano soglia di ammissibilità, in quanto si risolvono, ancora una volta, nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a sostegno della decisione. Segnatamente la Corte d'appello, con riguardo al capo 603), con motivazione ineccepibile, rilevava come dai dialoghi intercettati emergesse chiaramente che IU TA fosse debitore nei confronti di IC di tremila euro per una precedente fornitura di sostanza stupefacente e che, nonostante ciò, IC gli avesse consegnato ulteriore sostanza del valore di millecinquecento euro. Del pari, dai dialoghi relativi al capo 611) emergeva come TA avesse consegnato a RC RI quattrocento euro per una fornitura di droga (che rappresentava solo una parte del debito) e come IC gli avesse fornito quantitativi di sostanza da quali ricavava - mediamente - dai mille ai duemila euro ogni sera: si tratta di prove che documentavano univocamente sia l'elevata diffusione della droga gestita dai sodali, sia il fatto che si trattasse di quantitativi elevati di sostanza (pag. 62 della sentenza impugnata). Infine, con riguardo al capo 656), relativo allo spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina, la Corte territoriale offriva - ancora una volta - una motivazione ineccepibile effettuando un'accurata analisi delle prove e, segnatamente, dei decisivi esiti dell'attività di perquisizione, che aveva condotto al sequestro della sostanza contestata. La Corte rilevava che il considerevole dato ponderale - pari a 341,9 grammi di cocaina - non necessitava di perizia volta ad accertare il grado di purezza della sostanza, tenuto conto trattandosi di una quantità sicuramente eccedente quella di un fabbisogno personale. Emergeva dunque che il "bar del vino" gestito dal ricorrente fosse un sicuro punto di riferimento per lo spaccio della sostanza (pag. 67 della sentenza impugnata). La motivazione contestata, logica ed aderente alle emergenze processuali, non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.4. Infine non possono essere accolte le doglianze proposte con l'ultimo motivo di ricorso nei confronti della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di "prevalenza". Si richiama al riguardo la giurisprudenza indicata sub § 2.4. 11 In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello limitava il bilanciamento alla sola "equivalenza" il ragione dell'apporto fornito all'associazione da IU TA che, con la costante attività di spaccio presso il "Bar del vino" luogo privilegiato per lo smercio, aveva consentito di accrescere in modo considerevole i guadagni del sodalizio (pag. 207 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche aderenti con le emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 4.11 ricorso proposto nell'interesse di SC NI De SE è fondato. 4.1. E' fondato il primo motivo nella parte in cui lamenta la carenza di motivazione circa la "rilevanza" della mancata emersione di episodi di spaccio attribuibili ad NI LA nel periodo intercorrente tra la cessione indicata nel capo 547), risalente al 20 novembre 2016, e la detenzione contestata al capo 550), accertata il 24 dicembre 2016 nel corso di una perquisizione. Invero il Tribunale aveva già ritenuto assorbita nella detenzione contestata al capo 550) il reato ascritto al capo 548) provato - quest'ultimo - sulla scorta di una conversazione intercettata il 19/12/2016 tra IC e LA durante la quale quest'ultimo asseriva che a casa della ricorrente nascondeva 600 grammi di sostanza stupefacente. La Corte d'appello aveva esteso l'assorbimento anche all'episodio contestato al capo 549) risalente al 23 dicembre 2026, in quanto prossimo alla data della perquisizione, ma non quello contestato al capo 547): la Corte riteneva che poiché tale ultima condotta risaliva ad un mese prima della perquisizione, tale lasso temporale, unitamente al dimostrato costante impegno di LA nello spaccio, impedisse di ritenere che la sostanza indicata nel capo 547) fosse la stessa rinvenuta nel corso della perquisizione che aveva condotto alla contestazione del capo 550). Tale motivazione risulta carente in quanto pone a sostegno del mancato assorbimento elementi indiziari e non si confronta né con la rilevante circostanza, allegata dalla difesa, che nel periodo intercorrente tra il 20 novembre 2016 e la data della perquisizione non si registravano episodi di spaccio;
né con il contenuto della conversazione intercettata il 19 dicembre 2019 durante la quale LA il 19 dicembre 2016 affermava di avere consegnato lo stupefacente alla ricorrente per custodirlo, senza ulteriori specificazioni temporali o quantitative. La Corte di appello in sede di annullamento con rinvio dovrà rivalutare tali circostanze unicamente alle altre prove disponibili per verificare se l'episodio la condotta contestata al capo 547) possa essere ritenuta assorbito in quella contestata al capo 550). 4.2. E' fondato anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione del divieto del ne bis in idem in relazione alla condotta contestata al capo 550), ovvero la 12 detenzione di 667 grammi di marijuana rinvenuti in seguito alla perquisizione avvenuta il 24 dicembre 2016. Il ricorrente contesta che l'azione penale è stata avviata due volte per lo stesso fatto: una prima dalla Procura ordinaria di Lamezia Terme in occasione dell'arresto della ricorrente all'esisto del rinvenimento dei 667 grammi di marijuana ed il secondo, avviato dalla Procura distrettuale di TA, per il medesimo fatto aggravato dall'allora vigente art. 7 d.l. n. 152 del 1991. 4.2.1. Il collegio ribadisce che per verificare l'ídem factum alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 è necessario che l'autorità giudiziaria confronti i fatti contestati «sulla base della triade condotta-nesso causale- evento naturalistico»: solo la coincidenza di questi elementi consente di affermare che si procede per fatti identici (Corte cost n. 200 del 2016). Con specifico riferimento al tema oggetto del procedimento, ovvero l'avvio di due procedimenti diversi per fatti identici, ma diversamente circostanziati la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che l'operatività del divieto di un secondo giudizio, previsto dall'art. 649 cod. proc. pen., non è preclusa dalla configurazione di circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo, in quanto la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all'evento e al relativo nesso causale (tra le altre: Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687 - 01). La ratio del divieto sta nella illegittimità della "persecuzione" di un presunto autore di reato più volte per lo stesso fatto. Il divieto, secondo l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, è operativo ogni volta che sia stata esercitata l'azione penale. In via preliminare il collegio rileva che la Cassazione ha esteso anche ai casi di litispendenza l'ambito di applicazione del divieto di secondo giudizio espressamente previsto dall'art. 649 cod. pen. in relazione alle condotte "giudicate" con sentenza irrevocabile. E' stato infatti autorevolmente affermato che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal pubblico ministero, ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto 13 processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800). Il fatto che l'operatività del principio rilevi anche quando l' idem factum sia oggetto cvI anchey'procedimenti avviati, ma non conclusi con sentenza passata in giudicato, si ricava in modo chiaro dalle fonti sovranazionali e, segnatamente dalla formulazione letterale dell'art. 7 del prot. 4 allegato alla Convenzione Edu e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che sanciscono il diritto fondamentale della persona a non essere "perseguito", oltre che "condannato", due volte per lo stesso fatto. Il divieto del ne bis in idem, che trova un preciso correlato codicistico nell'art. 649 cod. porc. pen. ha - dunque - una matrice costituzionale: lo stesso è infatti tutelato da norme di rango sovralegislativo e, segnatamente, dall'art. 4 del prot. 7 della Convenzione Edu e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ovvero da norme sovranazionali che attraverso la "finestra" dell'art. 117 della Carta fondamentale entrano nel nostro sistema con rango superiore alla legge, contribuendo ad individuare i parametri di legalità costituzionale il cui rispetto è sottoposto al controllo officioso e diffuso del giudice comune (Sez. 2, n. 35126 del 21/05/2019, Ungaro, R v. 277071). La natura generale e sovraordinata del divieto consente di ritenere che la preclusione sia operativa anche se la anomalia non venga sollevata attraverso il conflitto di competenza previsto dall'art. 28 cod. proc. pen, rimedio adatto a risolvere dubbi sulla esatta identificazione del giudice competente, ma non a tutelare l'imputato dall'esrcizio illegittimo di una "nuova azione penale" per il medesimo fatto (contra: Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422). Deve cioè ritenersi che, quando non vi sia dubbio sulle regole che governano la competenza, ma si verta in un caso di duplicazione dell'azione penale, sia operativa la preclusione del ne bis in idem, che le Sezioni unite, riconoscendo la natura "generale" del principio hanno esteso anche ai casi in cui non via alcuna sentenza irrevocabile, ma via sia una mera situazione di litispendenza. E' incontestato che nel caso di duplicazione dell'azione penale la preclusione deve essere dichiarata nel procedimento iniziato per secondo, nulla rilevando la fase processuale in cui gli stessi si trovano quando viene eccepita la preclusione. Nel caso in esame i due procedimenti venivano avviati da due articolazioni dell'ufficio di procura - quello presso il tribunale di Lamezia Terme per il fatto non aggravato e quello distrettuale di TA per il fatto aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Dirimente per l'applicazione della preclusione processuale è le rilevazione dell'idem factum, che con giurisprudenza che si condivide riguarda anche i fatti "diversamente circostanziati". 14 Si è infatti affermato che qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, C., Rv. 279113 - 01). 4.2.2.Nel caso in esame si è proceduto due volte per la condotta di detenzione di 667 grammi di marijuana investendo il giudice monocratico per il fatto non aggravato e quello collegiale per il fatto aggravato. Sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio: la Corte di appello verificherà quale dei due procedimenti è stato avviato per primo, verifica da effettuare in relazione alla data in cui è stata esercitata l'azione penale e, nel caso in cui rilevi la "attuale pendenza" di un procedimento per la detenzione dei di 667 grammi di marijuana risalente al 24 dicembre 2016 che sia stato avviato in epoca anteriore a quello che ci occupa dichiarerà l'improcedibilità ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.. 5. Il ricorso proposto dal Procuratore generale di TA nei confronti della parte della sentenza che assolve IU PA è fondato. La Corte di appello, come rilevato dal ricorrente offriva una motivazione carente ed in parte illogica in relazione ad entrambi i profili contestati, ovvero la sussistenza delle responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa o, per la condotta descritta dall'art. 416-ter cod. pen. 5.1. Con riguardo alla assoluzione dal c.d. concorso esterno in associazione mafiosa il collegio riafferma che in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell' affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01). Nel caso in esame, con motivazione contraddittoria, la Corte d'appello, da un lato, rilevava la sussistenza di un patto concreto tra IU PA e la cosca "Cena RC- Gualtieri" e, dall'altro, rilevava che i termini dell'accordo non avevano carattere di specificità, in quanto non avrebbero potuto avere alcuna incidenza immediata sugli interessi concreti del sodalizio. L'accordo era infatti destinato a produrre i suoi effetti 15 se e quando il PA avesse concretizzato la sua carriera politica. A sostegno si richiamava la conversazione nel corso della quale IC, dialogando con IO, descriveva PA come una persona che "poteva" crescere politicamente, definendo il patto con lo stesso come un investimento" futuro". Si tratta di una motivazione carente ed, in parte, contraddittoria, in quanto non valuta approfonditamente il tema del contributo effettivo ed immediato offerto da PA all'associazione: il patto, sulla cui concretezza e serietà non vi erano dubbi, avrebbe dovuto essere valutato anche alla luce della sua incidenza sul prestigio dell'associazione e del fatto che era prodromico alla predisposizione di una rete di contatti compiacenti utili per la diffusione del potere della cosca nei gangli vitali della pubblica amministrazione. 5.2. Del pari, 59f10- fondate sono le censure proposte in ordine all'intrinseca contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si riconosceva la sussistenza del patto tra PA e la cosca "Cerra-Torquato-Gualtieri", senza valutare la possibilità di inquadrare la condotta nella fattispecie prevista dall'art. 416-ter cod. pen. Il collegio ribadisce, infatti, che i fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale, sicché, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere a sostegno degli interessi dell'associazione assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 19092 del 09/03/2021, Zambetti, Rv. 281410 - 01). Ancora più specificamente è stato affermato, con giurisprudenza che anche in questo caso si condivide, che, ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico- mafioso (art. 416-ter cod. pen.) è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere dal predetto a sostegno degli interessi dell'associazione che gli ha promesso o procurato i voti assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 43107 del 09/11/2011, Pizzo, Rv. 251370 - 01). 16 Nel caso in esame,r2n la Corte di appello rilevava che non si poteva dubitare del fatto che vi fosse stato un accordo tra IU PA e la cosca "Cerra-RC-Gualtieri" e che tale accordo e la sua «pertinenza agli interessi della cosca era attestata univocamente dalle conversazioni intercettate, che non dimostravano l'accettazione da parte di IC di un mero incarico fine a se stesso volto esclusivamente a promuovere la campagna elettorale del PA, atteso che nel dialogo captato il 27/07/2015 IC descriveva a DO IO «una vera e propria alleanza nella prospettiva di una futura crescita politica del PA che parallelamente era destinata a riverberare effetti positivi sul sodalizio secondo un preciso progetto di espansione della cosca» (pag .178 della sentenza impugnata) Si tratta di affermazione che, alla luce delle linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità e sopra richiamate imponeva la valutazione della possibilità di qualificare le condotte contestata a IU PA nella fattispecie prevista dall'ad- 416-ter cod. pen. 5.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla posizione di IU PA, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di TA, che rivaluterà gli elementi di prova alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, al fine di verificare se gli stessi siano eventualmente indicativi della responsabilità dell'imputato per concorso esterno in associazione mafiosa o per il reato previsto dall'articolo 416-ter cod. pen. 6. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi di TA IU, De RO ER e UM DA consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Gli stessi devono inoltre essere condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Lamezia Terme, che - tenuto conto dei parametri vigenti - si liquidano in complessivi euro 4.600\00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De SE SC NI e PA IU con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di TA. Dichiara inammissibili i ricorsi di TA IU, De RO ER e UM DA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, TA IU, De RO ER e UM DA in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla 17 parte civile Comune di Lamezia Terme, che liquida in complessivi euro 4.600\00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti in relazione alle posizioni di SC De AS e IU PA e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla posizione di ER De RO limitatamente al trattamento sanzionatorio, nonché l'inammissibilità dei ricorsi di DA UM e IU TA. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27384 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/02/2023 L' Avv. Francesco Gambardella e l'Avv. Massimiliano Carnovale in difesa di DA UM chiedevano raccoglimento del ricorso;
L'Avv. Tiziana D'Agosto in difesa di IU TA chiedeva raccoglimento del ricorso;
L'Avv. Aldo Ferraro, in difesa di NI SC De SE chiedeva l'accoglimento del ricorso;
L'Avv. Lucio Canzoniere, in difesa di IU PA e ER De RO chiedeva il rigetto del ricorso del procuratore generale e l'accoglimento di quello proposto nell'interesse di De RO. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di TA (a) confermava la condanna di IU TA per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per tre condotte di detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana e cocaina;
(b) confermava la condanna di DA UM per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e per due condotte di detenzione a fini di spaccio di marijuana;
(c) confermava la condanna di ER de RO per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e, segnatamente, alla cosca "Cerra- RC-Gualtieri", facente capo all'associazione mafiosa storica denominata 'ndrangheta; (d) confermava la condanna di SC NI De SE per detenzione e cessione di sostanza stupefacente di tipo marijuana, escludendo la circostanza aggravante della finalità agevolativa;
(e) assolveva IU PA dal reato di concorso esterno all'associazione mafiosa storica facente capo alla 'ndrangheta denominata cosca "Cerra- RC- Gualtieri". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di DA UM che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 74 D.p.r. 309\90) e vizio di motivazione: il coinvolgimento in un solo reato fine non sarebbe sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo della partecipazione al reato associativo;
nel caso in esame sarebbe solo emerso che il ricorrente in un ristretto arco temporale, ed in due sole occasioni, aveva acquistato stupefacente, circostanza che sarebbe insufficiente per dimostrare la partecipazione;
le condotte emerse sarebbero solo sintomatiche dello svolgimento 2 occasionale di un'attività di spaccio, che non dimostrerebbe la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, condotta che implica un consapevole e volontario contributo alla realizzazione degli scopi della consorteria;
2.2. violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione in ordine due episodi di spaccio contestati ai capi 47) e 100): la responsabilità sarebbe stata ritenuta sulla base di contenuti probatori ricavati dalle intercettazioni, senza che fosse stata identificata la natura e la qualità della sostanza stupefacente;
a ciò si aggiungeva che gli operatori di polizia giudiziaria presenti allo scambio contestato al capo 100) non erano intervenuti per arrestare ricorrente nella flagranza di reato, il che faceva sorgere dei dubbi in ordine all'evidenza della illiceità della transazione. 3.Ricorreva per cassazione il difensore di ER De RO che deduceva: 3.1. Violazione di legge (art. 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità del De RO per la partecipazione al reato di associazione mafiosa: la responsabilità sarebbe stata desunta senza che fosse provata la consapevolezza del ricorrente in ordine alla partecipazione alle attività della cosca;
inoltre si riscontrerebbe un deficit motivazionale in ordine alla rilevanza della condotta contestata, che avrebbe dovuto essere inquadrata quale mero concorso di persone;
la motivazione non darebbe conto della ragione per la quale le condotte contestate al ricorrente sarebbero state agite a vantaggio dell'associazione e non in proprio. Contrariamente a quanto ritenuto, dal compendio probatorio raccolto emergerebbe che il ricorrente avrebbe avuto rapporti rilevanti solo con IC. In sintesi, si deduceva che la episodicità dei suoi apporti, l'assenza di condivisione degli scopi associativi, e la totale assenza di affectio societatis e, quindi, di una messa a disposizione incondizionata, impediva di ritenere integrata la responsabilità per il reato contestato. 3.2. Vizio di motivazione in ordine all'identificazione del ricorrente come uno degli interlocutori delle conversazioni intercettate poste alla base dell'affermazione di responsabilità; 3.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla identificazione della natura esplodente della polvere pirica in ipotesi trasportata dal De RO: mancherebbe ogni accertamento e, dunque, ogni valutazione in ordine alla micidialità dell'esplosivo; 3.4. violazione di legge (artt. 69, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della "prevalenza" delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti: mancherebbe la valutazione del ruolo marginale del ricorrente e delle complessive modalità della condotta che avrebbe dovuto condurre alla invocata mitigazione della pena. 3 4. Ricorreva per cassazione il difensore di IU TA che deduceva: 4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la partecipazione alla associazione prevista dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: mancherebbe la prova della partecipazione del ricorrente all'associazione contestata, in quanto dagli elementi raccolti non emergerebbe alcuna indicazione in ordine all'inserimento dello stesso nella struttura associativa, né alcuna prova della affectio societatis;
non sarebbe stato considerato che nessun collaboratore di giustizia aveva indicato il ricorrente quale partecipe e che la polizia giudiziaria non aveva segnalato frequentazioni tra IU TA e le persone che facevano parte del consorzio criminale. A ciò si aggiungeva che TA era stato vittima di numerosi atti intimidatori e che dagli atti relativi al procedimento penale denominato "Filo rosso" emergerebbe che lo stesso aveva acquistato sostanza stupefacente dai Giampà, gruppo criminale contrapposto alla cosca "Cerra-RC- Gualtieri"; 4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta associativa nella fattispecie prevista dall'articolo 74, comma 6, d.P.R. 309/90 si deduceva che l'impegno nelle attività di spaccio, non fosse occasionale non era incompatibile con l'inquadramento invocato e che si trattava infatti di un'organizzazione dedita allo spaccio minuto, che avveniva "su strada", in una zona territoriale circoscritta. 4.3. Violazione di legge (art.73 d. P.R. n. 309\90) e vizio di motivazione in relazione ai singoli episodi di spaccio: si tratterebbe di accertamenti fondati sul contenuto di conversazioni che, invero, sarebbero criptici, e mancherebbe qualunque riscontro oggettivo. Dalla lettura delle conversazioni valorizzate dalla sentenza impugnata l'unico elemento da cui i giudici avevano desunto la responsabilità di TA sarebbe il fatto che IC e LA si erano recati presso il bar gestito dal ricorrente: detta circostanza, in assenza di altri elementi, sarebbe insufficiente per provare la responsabilità; le stesse argomentazioni valevano anche per il capo 611), tenuto conto che dalle conversazioni traspariva che il soggetto indicato con il nome di "Beppe" poteva identificarsi con una persona diversa dal ricorrente e che la stessa localizzazione tramite GPS non era certa. In conclusione si deduceva che quand' anche il "bar del vino" fosse il luogo in cui si recavano i soggetti dediti all'attività di spaccio, non per questo il ricorrente poteva essere ritenuto responsabile di ogni attività illecita svolta in tale luogo. 4.4.Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: il trattamento sanzionatorio sarebbe eccessivo rispetto alle concrete modalità della condotta anche con riferimento ai criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen.. 4 5.Ricorreva per cassazione anche il difensore di SC NI De SE che deduceva: 5.1. violazione di legge (art. 15 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato assorbimento della condotta descritta nel capo 547) in quella descritta nel capo 550); si deduceva che gli elementi di prova raccolti indicavano che la ricorrente aveva avuto in custodia un' "unica fornitura" di sostanza stupefacente, che poi aveva consegnato al LA in occasioni diverse;
si deduceva che le ragioni che la Corte di appello aveva posto alla base dell'assorbimento del reato di cui all'articolo 549) in quello indicato nel capo 550) avrebbero dovuto sostenere anche l'assorbimento - illegittimamente denegato - della condotta indicata nel capo 547) in quella descritta nel capo 550): mancherebbe infatti la prova della sussistenza di una diversa fornitura di stupefacente, che avrebbe potuto giustificare la scelta della Corte territoriale di denegare l'assorbimento. 5.2.violazione di legge (art. 649 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla violazione del divieto di ne bis in idem: la stessa condotta per cui si procede, in relazione alla quale la richiesta di rinvio a giudizio era stata proposta dalla Direzione distrettuale di TA (in ragione della contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991) sarebbe stato oggetto di un ulteriore processo avviato dalla Procura "ordinaria" presso il Tribunale di Lamezia Terme: si trattava di due processi davanti allo stesso Tribunale, nei confronti della stessa imputata, per lo stesso fatto storico;
il procedimento 2013\2016 RGNR - tutt'ora pendente- sarebbe quello in cui si sarebbe stata esercitata per la prima volta l'azione penale, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità per il fatto contestato nel presente procedimento, nulla rilevando che lo stesso fosse giunto in sede di legittimità. 6. Ricorreva il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di TA, che impugnava la sentenza nella parte in cui aveva assolto PA IU che deduceva 6.1. Violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato inquadramento della condotta contestata nella fattispecie prevista dall'art. 416- ter cod. pen.: si allegava a sostegno del riconoscimento dell'illegittimità dell'omessa riqualificazione della condotta contestata che PA VA - concorrente di IU PA - era stato condannato nel procedimento "parallelo", celebratosi con il rito abbreviato proprio per il reato previsto dall'articolo 416-ter cod. pen. e che il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata pur riconoscendo esplicitamente l'accordo politico-mafioso tra IU PA e la cosca "Cerra-RC-Gualtieri non effettuava la doverosa riqualificazione (si citavano a riguardo i passaggi motivazionali rinvenibili alle pagg. 179 e 180 della sentenza impugnata). 5 6.2. Violazione di legge (artt. 110, 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata identificazione del contributo causale di IU PA all'associazione mafiosa di riferimento: contrariamente a quanto ritenuto, l'impegno preso da IU PA con la consorteria avrebbe prodotto un aumento di prestigio della stessa, attraverso la predisposizione di un sicuro punto di riferimento nell'amministrazione pubblica locale. Si deduceva che dal percorso motivazionale tracciato dalle due sentenze emergeva la concretezza e serietà dell'impegno assunto da IU PA, che contraddiceva la valutazione in ordine alla "carenza di specificità" dell'impegno assunto a favore del clan. Si allegava che le prove raccolte indicavano che IU PA si era reso disponibile a favorire la cosca in diverse occasioni (si citava, al riguardo, l'intervento a favore di MA NI). In conclusione si riteneva che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, le prove raccolte indicassero che la condotta del PA integrasse un effettivo e concreto rafforzamento del potere criminale della cosca "Cerra-RC- Gualtieri", della quale invece si alimentava immediatamente il prestigio e, in proiezione, il potere, visto che PA costituiva per il caln un sicuro punto di riferimento all'interno della pubblica amministrazione locale. 7.Con memoria depositata il 14 gennaio 2023 il difensore di IU PA instava per il rigetto del ricorso del pubblico ministero tenuto conto del fatto che il ricorrente non indicava illogicità manifeste ma si limitava a "preferire" l'interpretazione offerta dal Tribunale. 8. L'Avv. Caterina Flora Restuccia depositava conclusioni scritte e nota spese per la parte civile Comune di Lamezia Terme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di DA UM è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione il collegio riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero 6 travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 1.1.1.Si premette che il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Sermone, Rv. 282122 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440). 1.1.2.Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, emergeva che NI IC si serviva di diverse persone per riscuotere i proventi dello spaccio, persone dalle quali, tuttavia, non si faceva coadiuvare quando doveva rifornirsi di stupefacente;
infatti in occasione dell'acquisto di stupefacente da Muscimarro, IC si era fatto accompagnare da persone veramente fidate, con le quali aveva organizzato l'approvvigionamento di un quantitativo elevato di sostanza, tenuto conto delle esigenze del circoscritto territorio nel quale operava l'associazione. Secondo la Corte di appello la partecipazione di UM all'approvvigionamento risulta indicativa della fiducia in lui riposta da IC e della condivisione di un programma comune, oltre che del suo coinvolgimento nelle più rilevanti dinamiche operative del gruppo criminale;
il contributo del ricorrente riguardava, infatti, una attività essenziale per la vita dell'associazione ovvero quella dell'acquisto di una consistente partita di droga da distribuire agli spacciatori. A fronte di tale elemento rappariva recessivo il dato dell'arco temporale non esteso in cui erano state intercettate le conversazioni durante le quali gli interlocutori avevano fatto riferimento al UM (pag. 109 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.2. Anche il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolg. nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove. Invero dal compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze di merito non emergono criticità logiche in ordine all'accertamento di responsabilità per i capi 47) e 100) dato che la condotta illecita emergeva con chiarezza dal contenuto delle conversazioni e dai servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria (pagg. 99- 103 della sentenza impugnata). La sostanza ceduta veniva pacificamente indentificata nella marijuana, ovvero nella drtga leggera cui è riservato un trattamento sanzionatorio favorevole: la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede, tenuto conto della consistenza del ricorso che si limita a reiterare le doglianze proposte con la prima impugnazione, senza identificare 7 eventuali illogicità manifeste e decisive del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza di appello. Il collegio ribadisce infatti che il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, AR , Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507); 2. Il ricorso proposto nell'interesse di ER De RO è inammissibile. 2.1. Il primo motivo che contesta la legittimità della conferma di responsabilità in relazione al reato di associazione mafiosa non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove (cfr. giurisprudenza citata sub § 1.1). Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una esaustiva e completa motivazione in ordine alla conferma di responsabilità per la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa contestata. Venivano ritenuti indicativi della partecipazione di De RO al consorzio criminale sia il suo impegno nel trasporto degli esplosivi, sia il fatto che il reggente della cosca si era impegnato a mandare del denaro al ricorrente in occasione del suo arresto. A ciò si aggiungeva che De RO, secondo quanto emergeva dalle conversazioni intercettate, in data 17 settembre 2016 si era recato insieme a IN a riscuotere da IU TA il denaro provento del traffico di sostanze stupefacenti: la Corte rilevava che, anche se dalle intercettazioni emergeva che TA aveva dialogato solo con IN, la presenza di De RO non appariva un dato neutro. Infatti, poco dopo avere ricevuto il denaro, sia IN che De RO, lo contavano e, constatando un'eccedenza, decidevano di riferirne a IC;
il che rendeva evidente che anche questa attività era funzionale agli scopi del sodalizio. La Corte di merito, con motivazione ineccepibile, rilevava che tutte le circostanze accertate erano univocamente indicative della partecipazione del ricorrente all'associazione, nulla rilevando l'arco temporale limitato durante il quale erano state captate le conversazioni. Quanto al contestato elemento psicologico, la Corte rilevava che lo stesso si ricavava dalla emersione di un'attività di sostegno al capo, sia nel riscuotere i proventi di droga, sia nel recarsi a Napoli per reperire gli ordigni esplosivi;
a ciò si aggiungeva l'emersione dell'impegno manifestato da De RO per assicurare la predisposizione di un fondo cassa per l'eventualità in cui i componenti del sodalizio fossero stati tratti in arresto: si tratta- come correttamente rilevato dalla Corte territoriale - di elementi univocamente indicativi 8 della responsabilità del ricorrente per il reato contestato (pagg. 151- 153 della sentenza impugnata). 2.2.11 secondo motivo di ricorso che contesta la logicità della motivazione relativa all'identificazione della voce registrata nelle conversazioni intercettate in quella di De RO è manifestamente infondato: la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, rilevava come tale identificazione derivasse dal fatto che in diverse conversazioni il ricorrente era stato indicato con il nome di "ER"; De RO veniva poi tratto in arresto il 26 settembre del 2016 ed in tale occasione gli agenti di polizia giudiziaria che avevano effettuato le indagini riconoscevano la voce dello stesso proprio in quella del "ER" emergente dalle intercettazione, sicché nessun dubbio poteva esservi in ordine al riconoscimento vocale (pag. 147 della motivazione contestata). 2.3. Nessuna censura può infine rivolgersi nei confronti della identificazione della natura esplodente della polvere pirica trasportata dal ricorrente. La Corte, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, rilevava come quanto riferito dai testi di polizia giudiziaria - che avevano constatato direttamente al momento della perquisizione la natura della sostanza trasportata - non poteva essere smentito sostenendo che non era stata effettuata una perizia. La censura, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, si risolve nella contestazione della credibilità della testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria non sostenuta da dati idonei a supportare l'assunto. 2.4 Infine anche le doglianze relative alla legittimità del bilanciamento tra circostanze eterogenee sono manifestamente infondate. La Corte territoriale riconoscendo il ruolo di "manovalanza" del ricorrente concedeva le circostanze attenuanti bilanciandole in equivalenza con la aggravante dell'associazione armata: si tratta di una valutazione equitativa che si sottrae ad ogni censura in questa sede in quanto coerente con le indicazioni fornite dalla Corte di legittimità in ordine alla utilizzo del potere discrezionale del giudice di merito nel definire il trattamento sa nzionatorio. Si ribadisce sul punto che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). 3. Il Ricorso proposto nell'interesse di IU TA è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine la conferma della responsabilità per la partecipazione all'associazione prevista dall'articolo 74 d.P.R. n. 3091 9 1990 non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimoostrativa delle prove raccolte, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (cfr: giurisprudenza citata al § 1.1). Contrariamente a quanto dedotto - con doglianze, in larga misura, reiterative rispetto a quelle proposte con la prima impugnazione-, la Corte d'appello rilevava che l'insieme delle circostanze accertate consentiva di ritenere IU TA fosse sicramente partecipe dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte di merito valorizzava, al riguardo, le prove che indicavano che TA aveva costantemente operato per conto del sodalizio provvedendo a smerciare quantitativi molto elevati di droga e si era relazionato non solo con IC, capo dell'associazione, ma anche con tutte le persone che, per conto dello stesso, si occupavano di riscuotere i considerevoli proventi dello spaccio e veicolavano a IC anche le richieste di fornitura ulteriore di droga: tale molteplicità di contatti, secondo la Corte territoriale, era un indicatore evidente del fatto che il ricorrente fosse perfettamente consapevole di operare per conto di un sodalizio organizzato al quale prestava il proprio contributo. Inoltre la Corte d'appello prendeva in analitica considerazione anche le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ritenendo che le stesse confermassero, piuttosto che smentire, la partecipazione contestata (pag. 80 della sentenza impugnata). Per quanto riguarda l'ipotetica affiliazione del ricorrente ad altro clan - il sodalizio facente capo ai Giampà - la Corte territoriale rilevava come quanto emerso dal dialogo tra IC e IO, intercettato il 12 ottobre 2016 confermasse il costante impegno di IU TA per il sodalizio a lui contestato (pag. 81 delle sentenza impugnata). Si tratta di valutazioni effettuate attraverso l'esame accurato delle prove raccolte, che si risolve nella conferma delle analoghe valutazioni effettuate dal primo giudice e che non presenta alcuna frattura logica o incoerenza qualificabile come travisamento: la motivazione contestata si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, che reitera la doglianza relativa al mancato inquadramento dell'associazione contestata nella fattispecie prevista dall'articolo 74 comma 6, d.P.R. n. 309 90 è manifestamente infondata, in quanto non si confronta con la motivazione della Corte d'appello secondo cui tale invocata riqualifica era incompatibile con le elevate quantità di stupefacente movimentato (pag. 80 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 10 309 del 1990 (tra le altre: Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 - 01). Nel caso in esame non si rinviene nessuno degli indici che consentirebbero l'invocato - più favorevole - inquadramento. 3.3. Le censure proposte nei confronti della conferma della responsabilità per i singoli episodi di spaccio non superano soglia di ammissibilità, in quanto si risolvono, ancora una volta, nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale posto a sostegno della decisione. Segnatamente la Corte d'appello, con riguardo al capo 603), con motivazione ineccepibile, rilevava come dai dialoghi intercettati emergesse chiaramente che IU TA fosse debitore nei confronti di IC di tremila euro per una precedente fornitura di sostanza stupefacente e che, nonostante ciò, IC gli avesse consegnato ulteriore sostanza del valore di millecinquecento euro. Del pari, dai dialoghi relativi al capo 611) emergeva come TA avesse consegnato a RC RI quattrocento euro per una fornitura di droga (che rappresentava solo una parte del debito) e come IC gli avesse fornito quantitativi di sostanza da quali ricavava - mediamente - dai mille ai duemila euro ogni sera: si tratta di prove che documentavano univocamente sia l'elevata diffusione della droga gestita dai sodali, sia il fatto che si trattasse di quantitativi elevati di sostanza (pag. 62 della sentenza impugnata). Infine, con riguardo al capo 656), relativo allo spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina, la Corte territoriale offriva - ancora una volta - una motivazione ineccepibile effettuando un'accurata analisi delle prove e, segnatamente, dei decisivi esiti dell'attività di perquisizione, che aveva condotto al sequestro della sostanza contestata. La Corte rilevava che il considerevole dato ponderale - pari a 341,9 grammi di cocaina - non necessitava di perizia volta ad accertare il grado di purezza della sostanza, tenuto conto trattandosi di una quantità sicuramente eccedente quella di un fabbisogno personale. Emergeva dunque che il "bar del vino" gestito dal ricorrente fosse un sicuro punto di riferimento per lo spaccio della sostanza (pag. 67 della sentenza impugnata). La motivazione contestata, logica ed aderente alle emergenze processuali, non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.4. Infine non possono essere accolte le doglianze proposte con l'ultimo motivo di ricorso nei confronti della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di "prevalenza". Si richiama al riguardo la giurisprudenza indicata sub § 2.4. 11 In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello limitava il bilanciamento alla sola "equivalenza" il ragione dell'apporto fornito all'associazione da IU TA che, con la costante attività di spaccio presso il "Bar del vino" luogo privilegiato per lo smercio, aveva consentito di accrescere in modo considerevole i guadagni del sodalizio (pag. 207 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche aderenti con le emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 4.11 ricorso proposto nell'interesse di SC NI De SE è fondato. 4.1. E' fondato il primo motivo nella parte in cui lamenta la carenza di motivazione circa la "rilevanza" della mancata emersione di episodi di spaccio attribuibili ad NI LA nel periodo intercorrente tra la cessione indicata nel capo 547), risalente al 20 novembre 2016, e la detenzione contestata al capo 550), accertata il 24 dicembre 2016 nel corso di una perquisizione. Invero il Tribunale aveva già ritenuto assorbita nella detenzione contestata al capo 550) il reato ascritto al capo 548) provato - quest'ultimo - sulla scorta di una conversazione intercettata il 19/12/2016 tra IC e LA durante la quale quest'ultimo asseriva che a casa della ricorrente nascondeva 600 grammi di sostanza stupefacente. La Corte d'appello aveva esteso l'assorbimento anche all'episodio contestato al capo 549) risalente al 23 dicembre 2026, in quanto prossimo alla data della perquisizione, ma non quello contestato al capo 547): la Corte riteneva che poiché tale ultima condotta risaliva ad un mese prima della perquisizione, tale lasso temporale, unitamente al dimostrato costante impegno di LA nello spaccio, impedisse di ritenere che la sostanza indicata nel capo 547) fosse la stessa rinvenuta nel corso della perquisizione che aveva condotto alla contestazione del capo 550). Tale motivazione risulta carente in quanto pone a sostegno del mancato assorbimento elementi indiziari e non si confronta né con la rilevante circostanza, allegata dalla difesa, che nel periodo intercorrente tra il 20 novembre 2016 e la data della perquisizione non si registravano episodi di spaccio;
né con il contenuto della conversazione intercettata il 19 dicembre 2019 durante la quale LA il 19 dicembre 2016 affermava di avere consegnato lo stupefacente alla ricorrente per custodirlo, senza ulteriori specificazioni temporali o quantitative. La Corte di appello in sede di annullamento con rinvio dovrà rivalutare tali circostanze unicamente alle altre prove disponibili per verificare se l'episodio la condotta contestata al capo 547) possa essere ritenuta assorbito in quella contestata al capo 550). 4.2. E' fondato anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione del divieto del ne bis in idem in relazione alla condotta contestata al capo 550), ovvero la 12 detenzione di 667 grammi di marijuana rinvenuti in seguito alla perquisizione avvenuta il 24 dicembre 2016. Il ricorrente contesta che l'azione penale è stata avviata due volte per lo stesso fatto: una prima dalla Procura ordinaria di Lamezia Terme in occasione dell'arresto della ricorrente all'esisto del rinvenimento dei 667 grammi di marijuana ed il secondo, avviato dalla Procura distrettuale di TA, per il medesimo fatto aggravato dall'allora vigente art. 7 d.l. n. 152 del 1991. 4.2.1. Il collegio ribadisce che per verificare l'ídem factum alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 è necessario che l'autorità giudiziaria confronti i fatti contestati «sulla base della triade condotta-nesso causale- evento naturalistico»: solo la coincidenza di questi elementi consente di affermare che si procede per fatti identici (Corte cost n. 200 del 2016). Con specifico riferimento al tema oggetto del procedimento, ovvero l'avvio di due procedimenti diversi per fatti identici, ma diversamente circostanziati la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che l'operatività del divieto di un secondo giudizio, previsto dall'art. 649 cod. proc. pen., non è preclusa dalla configurazione di circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo, in quanto la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all'evento e al relativo nesso causale (tra le altre: Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687 - 01). La ratio del divieto sta nella illegittimità della "persecuzione" di un presunto autore di reato più volte per lo stesso fatto. Il divieto, secondo l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, è operativo ogni volta che sia stata esercitata l'azione penale. In via preliminare il collegio rileva che la Cassazione ha esteso anche ai casi di litispendenza l'ambito di applicazione del divieto di secondo giudizio espressamente previsto dall'art. 649 cod. pen. in relazione alle condotte "giudicate" con sentenza irrevocabile. E' stato infatti autorevolmente affermato che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal pubblico ministero, ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto 13 processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800). Il fatto che l'operatività del principio rilevi anche quando l' idem factum sia oggetto cvI anchey'procedimenti avviati, ma non conclusi con sentenza passata in giudicato, si ricava in modo chiaro dalle fonti sovranazionali e, segnatamente dalla formulazione letterale dell'art. 7 del prot. 4 allegato alla Convenzione Edu e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che sanciscono il diritto fondamentale della persona a non essere "perseguito", oltre che "condannato", due volte per lo stesso fatto. Il divieto del ne bis in idem, che trova un preciso correlato codicistico nell'art. 649 cod. porc. pen. ha - dunque - una matrice costituzionale: lo stesso è infatti tutelato da norme di rango sovralegislativo e, segnatamente, dall'art. 4 del prot. 7 della Convenzione Edu e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ovvero da norme sovranazionali che attraverso la "finestra" dell'art. 117 della Carta fondamentale entrano nel nostro sistema con rango superiore alla legge, contribuendo ad individuare i parametri di legalità costituzionale il cui rispetto è sottoposto al controllo officioso e diffuso del giudice comune (Sez. 2, n. 35126 del 21/05/2019, Ungaro, R v. 277071). La natura generale e sovraordinata del divieto consente di ritenere che la preclusione sia operativa anche se la anomalia non venga sollevata attraverso il conflitto di competenza previsto dall'art. 28 cod. proc. pen, rimedio adatto a risolvere dubbi sulla esatta identificazione del giudice competente, ma non a tutelare l'imputato dall'esrcizio illegittimo di una "nuova azione penale" per il medesimo fatto (contra: Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422). Deve cioè ritenersi che, quando non vi sia dubbio sulle regole che governano la competenza, ma si verta in un caso di duplicazione dell'azione penale, sia operativa la preclusione del ne bis in idem, che le Sezioni unite, riconoscendo la natura "generale" del principio hanno esteso anche ai casi in cui non via alcuna sentenza irrevocabile, ma via sia una mera situazione di litispendenza. E' incontestato che nel caso di duplicazione dell'azione penale la preclusione deve essere dichiarata nel procedimento iniziato per secondo, nulla rilevando la fase processuale in cui gli stessi si trovano quando viene eccepita la preclusione. Nel caso in esame i due procedimenti venivano avviati da due articolazioni dell'ufficio di procura - quello presso il tribunale di Lamezia Terme per il fatto non aggravato e quello distrettuale di TA per il fatto aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Dirimente per l'applicazione della preclusione processuale è le rilevazione dell'idem factum, che con giurisprudenza che si condivide riguarda anche i fatti "diversamente circostanziati". 14 Si è infatti affermato che qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, C., Rv. 279113 - 01). 4.2.2.Nel caso in esame si è proceduto due volte per la condotta di detenzione di 667 grammi di marijuana investendo il giudice monocratico per il fatto non aggravato e quello collegiale per il fatto aggravato. Sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio: la Corte di appello verificherà quale dei due procedimenti è stato avviato per primo, verifica da effettuare in relazione alla data in cui è stata esercitata l'azione penale e, nel caso in cui rilevi la "attuale pendenza" di un procedimento per la detenzione dei di 667 grammi di marijuana risalente al 24 dicembre 2016 che sia stato avviato in epoca anteriore a quello che ci occupa dichiarerà l'improcedibilità ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.. 5. Il ricorso proposto dal Procuratore generale di TA nei confronti della parte della sentenza che assolve IU PA è fondato. La Corte di appello, come rilevato dal ricorrente offriva una motivazione carente ed in parte illogica in relazione ad entrambi i profili contestati, ovvero la sussistenza delle responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa o, per la condotta descritta dall'art. 416-ter cod. pen. 5.1. Con riguardo alla assoluzione dal c.d. concorso esterno in associazione mafiosa il collegio riafferma che in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell' affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01). Nel caso in esame, con motivazione contraddittoria, la Corte d'appello, da un lato, rilevava la sussistenza di un patto concreto tra IU PA e la cosca "Cena RC- Gualtieri" e, dall'altro, rilevava che i termini dell'accordo non avevano carattere di specificità, in quanto non avrebbero potuto avere alcuna incidenza immediata sugli interessi concreti del sodalizio. L'accordo era infatti destinato a produrre i suoi effetti 15 se e quando il PA avesse concretizzato la sua carriera politica. A sostegno si richiamava la conversazione nel corso della quale IC, dialogando con IO, descriveva PA come una persona che "poteva" crescere politicamente, definendo il patto con lo stesso come un investimento" futuro". Si tratta di una motivazione carente ed, in parte, contraddittoria, in quanto non valuta approfonditamente il tema del contributo effettivo ed immediato offerto da PA all'associazione: il patto, sulla cui concretezza e serietà non vi erano dubbi, avrebbe dovuto essere valutato anche alla luce della sua incidenza sul prestigio dell'associazione e del fatto che era prodromico alla predisposizione di una rete di contatti compiacenti utili per la diffusione del potere della cosca nei gangli vitali della pubblica amministrazione. 5.2. Del pari, 59f10- fondate sono le censure proposte in ordine all'intrinseca contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si riconosceva la sussistenza del patto tra PA e la cosca "Cerra-Torquato-Gualtieri", senza valutare la possibilità di inquadrare la condotta nella fattispecie prevista dall'art. 416-ter cod. pen. Il collegio ribadisce, infatti, che i fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale, sicché, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere a sostegno degli interessi dell'associazione assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 19092 del 09/03/2021, Zambetti, Rv. 281410 - 01). Ancora più specificamente è stato affermato, con giurisprudenza che anche in questo caso si condivide, che, ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico- mafioso (art. 416-ter cod. pen.) è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere dal predetto a sostegno degli interessi dell'associazione che gli ha promesso o procurato i voti assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 43107 del 09/11/2011, Pizzo, Rv. 251370 - 01). 16 Nel caso in esame,r2n la Corte di appello rilevava che non si poteva dubitare del fatto che vi fosse stato un accordo tra IU PA e la cosca "Cerra-RC-Gualtieri" e che tale accordo e la sua «pertinenza agli interessi della cosca era attestata univocamente dalle conversazioni intercettate, che non dimostravano l'accettazione da parte di IC di un mero incarico fine a se stesso volto esclusivamente a promuovere la campagna elettorale del PA, atteso che nel dialogo captato il 27/07/2015 IC descriveva a DO IO «una vera e propria alleanza nella prospettiva di una futura crescita politica del PA che parallelamente era destinata a riverberare effetti positivi sul sodalizio secondo un preciso progetto di espansione della cosca» (pag .178 della sentenza impugnata) Si tratta di affermazione che, alla luce delle linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità e sopra richiamate imponeva la valutazione della possibilità di qualificare le condotte contestata a IU PA nella fattispecie prevista dall'ad- 416-ter cod. pen. 5.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla posizione di IU PA, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di TA, che rivaluterà gli elementi di prova alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, al fine di verificare se gli stessi siano eventualmente indicativi della responsabilità dell'imputato per concorso esterno in associazione mafiosa o per il reato previsto dall'articolo 416-ter cod. pen. 6. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi di TA IU, De RO ER e UM DA consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Gli stessi devono inoltre essere condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Lamezia Terme, che - tenuto conto dei parametri vigenti - si liquidano in complessivi euro 4.600\00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De SE SC NI e PA IU con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di TA. Dichiara inammissibili i ricorsi di TA IU, De RO ER e UM DA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, TA IU, De RO ER e UM DA in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla 17 parte civile Comune di Lamezia Terme, che liquida in complessivi euro 4.600\00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2023.