Sentenza 5 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LEZIONE LAVORO05378 /03 Lavoro compostComposta dag! Dott. Ettore MERCURIO te R.G. N. 12619/01 стоп. ндолCron Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO MINICHIELLODott. Florindo Consigliere - Rep. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ua.29/11/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. S.P.A,- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso 10 studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar Paolo Castellini di Roma del 23/02799, repertorio 56911; vmath - ricorrente
contro
ALIOTTA CONCETTA, CORSARO LAURA;
2002 intimati 4993 avverso la sentenza n. 58/00 della Corte d'Appello di -1- CATANIA, depositata il 18/05/00 R.G.N. 200/00; + udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Tia Corte di appello di Catania, con la sentenza in epigrafe specificata, ha rigettato l'appello proposto dalla 6.p.a. Ferrovie dello Stato (ora 5.p. . Rete Ferroviaria Italiana) avverso la decisione di primo grado di accoglimento delia domanda proposta da Santo RS, per ottenere la condanna della stessa società alla corresponsione di differenze fra quanto ritenuto spettante a titolo di indennità di buonuscita, previo computo in essa di una maggior quota dell'indennità integrativa speciale, e quanto, per il medesimo titolo, effettivamente percepito. I giudici ći appelle, in particolare, hanno ritenuto che, avendo la legge 87 del 1991 disposto, ai fini della Liquidazione dell'indennità di 21. bonuscita, la computabilità dell'indennità integrativa speciale nella misura del 60%, re risulta precluso l'assoggettamento di tale quota alla riduzione prevista dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973, che tissa la base contributiva della prima delle dette indennità nell'80% degli emolumenti compresi nella base di computo, poiché, in caso contrario, la misura suddetta verrebbe ad essere illegittimamente ridotta a¨ 498. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione, notificato alle eredi del RS, TT IO e RA OR, culla base di un solo motivo, illustrato da memoria. Non v'è controricorso. Motivi della decisione La societá ricorrente, denunciando violazione degli art. 1 e 3 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, degli art. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nonché dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 629, sostiene 1 3 L che la prevista computabilità parziale dell'indennità integrativa speciale, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, non esclade che la quota computabile venga utilizzata nella sola misura dell'80%, al pari di ogni altro emolumento utile, per la determinazione della base contributiva di quest'ullima indennità. Nella memoria illustrativa la società ricorrente si riferisce altresi alla ulteriore questione, sollevata nelle fasi di merito, della computabilità, nell'indennità di buonuscita, del c.d. premio di esercizio, ma tale questione esula dal thema decidendum del presente giudizio di legittimità che, cosi Conte delimitato dal ricorso, resta circoscritto Al motivo di censura sopra sintetizzato. Tale motive è fondato. L'art. 1 della legye 25 gennaio 1994 n. 67 è stato emanato à seguito della pronuncia della Corte costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle disposizioni concernenti il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, dei dipendenti pubblici e delle Ferrovie dello Stato (per questi ultimi, gli art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210 , nella parte in cui non prevedono meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale. La norma stabilisce che "in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati...l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959 It" 324 successive modificazioni, viene computata, а decorrere dal 1° dicembre 1994, nella 2. 31- base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle Torme già vigenti соп riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi utili al per 70 e successive i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. dell'indennità modificazioni, nella misura di una quota pori al 308 integrative speciale annua in godimento alla data della cessazione dal Servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; b) per i dipendenti dalle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza ė assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60% dell'indennità integraliva speciale angua in godimento alia data di çessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dall'indennità di buonuscita o analogo trattamento". La questione, oggetto del presente giudizio, della interpretazione della norma ora riportata è stata sottoposta per la prima volta all'esame di questa Corte in altra controversia, relative ai dipendenti dell'Erie Poste Italiane, e in tale occasione la Corte, con sentenza 12 ottobre 2000 IL. 13624, ha affermato il principio di diritto, secondo cui la suddetta disposizione "nello stabilire 1' inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissure la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere rel ccacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza 3 di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata а tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d. P. R. п. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio". Tale principio è stato confermato da Cass. 16 novembre 2000 n. 14836, in altra fattispecie riguardante sempre i dipendenti postali, e poi da Cass. 18 marzo 2000 n. 14926, 24 maggio 2001 n. 7090, 17 maggio 2002 n. 7220, 22 giugno 2002 n. 9134, relative ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, e deve essere qui ulteriormente rihadito per le persuasive ragioni che lo sostengono. Deve essere sottolineato, in particolare, con riferimento al dato testuale, così come è già stato rilevato da questa Corte nelle richiamate sentenze, che la legge del 1994 si è limitata ad inserire l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita che per quanto concerne i ferrovieri, Secordo la disciplina dell'art. 14 della Legge n. 829 del 1973, doveva essere corrisposta dall'OPAFS in una somma pari alla "risultante del prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento de' totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del senze fare alcun cennc ad autonomi sistemi di compenso ex combattenti " quota fissata dalcalcolo dell'indennità integrativa speciale, per la legislatore, rispetto a quella concernente Lutti gli altri elementi da considerare, nella percentuale valorizzata, per legge, dell'ottanta per pe= la quotacento. [Ina volta posta l'indennità integrativa speciale, specificatu {sassanto per cento), sallo stesso piano delle altre voci Tetributive (fra cui essa pure rientra), da considerare ai fini della determinazione della buonuscita, non si potrebbe assolutamente giustificare il frazionamento di uno schema che, ir assenza di contrarie disposizioni, non può che rimanere unitario, così come previsto dal logislatore. Non va infatti tralasciato che il richiamo contenuto nell'art. 1 della legge n. 37 del 1994 al computo dell'indennità integrativa speciale "nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita е di analoghi trattamenti di fine Servizio determinati in applicazione delle norme vigenti con riferimento allo stipendic ed agli altri elementi retributivi considerati utili" deve essere intess come scttoposizione deila voce aggiuntiva, nella quota precisata, alla parziale utilizzazione prevista per le altre componenti. Ne deriva. in conclusione, che il I icorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non CBеendo necessari ulteriori accertamenti in falto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art.384 c.p.c., con il ricetto della domanda proposta dal lavoratore, intesa ad ottenere la corresponsione di differenze dell'indennità di buonuscita imputabili al computo di ипа maggior quota dell'indennità integrativa speciale. Riccrrcno giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricors , cassa la sentenza impugnato cy decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal lavoratore intesa ad ottenere la corresponsione di differenze dell'indennità di buonuscita imputabili al 5 и 6 E R L E E C N L A M c p D e o s i t t a o i n A N C C I E L L E l e l a M a t c e V ч с и и и е н l C o n s i g l i e r e e s t e n s o r e I l P r e s i d e n t e I o s ì d e c i s o i n R o m a , 1 1 1 0 g e n n a i o 2 0 0 3 , C C o m p e n s a t e l e s p e s e d e l l ' i n t e r o p r o c e s s o . c o m p u t o Ц П а q u o t a d i a g g i o r m e l l ' i n d e n n i t à d n t e g r a t i v a i s p e c i a l e .