Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, è inammissibile l'intervento spiegato in appello - e, a maggior ragione, la proposizione di ricorso principale per cassazione - da parte di associazione, la quale non solo si affermi portatrice di interessi generali (nelle specie, alla diffusione della cultura dell'adozione e alla difesa degli interessi materiali e morali delle famiglie adottive e affidatarie) difficilmente ipotizzabili con riferimento a un processo volto a realizzare unicamente l'interesse del singolo minore all'inserimento in un valido nucleo familiare, ma abbia, altresì, in concreto operato nella qualità di mero sostituto processuale degli affidatari, ossia di soggetti i quali possono rivestire unicamente la posizione di interventori adesivi dipendenti nel giudizio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2002, n. 7180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7180 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.N.F.A.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDARARIE - SEZIONE DI GENOVA, in persona del legale rappresentante Giovanni ST Minuto, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana, n. 257, presso l'avv. Gianfranco Dosi, che unitamente all'avv. Giorgio Bruzzone del foro di Genova la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CO NA, elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Calcagno, con studio in Genova, alla Via Galata, n. 24/4, per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e nei confronti di MI ER, curatore speciale del minore NU RA;
- intimato -
e del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova - Sezione Specializzata per i Minorenni n. 166 pubblicata il 12 marzo 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Gianfranco DOSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 aprile 1999 il Tribunale per i Minorenni di Genova rigettava l'opposizione proposta da NA RA contro il decreto di adottabilità emesso il 16 aprile 1999 nei confronti del figlio minore NU RA.
Su gravame dell'opponente, la Corte d'Appello di Genova - Sezione Specializzata per i Minorenni, dato atto dell'intervento spiegato dall'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, con sentenza del 23 novembre 2000 - 12 marzo 2001 riformava la decisione impugnata e annullava il decreto di adottabilità pur rimettendo al tribunale per i minorenni la valutazione dei tempi e dei modi più opportuni per un riavvicinamento del minore alla sua famiglia di origine.
Contro la sentenza ricorre per cassazione con un solo motivo l'A.N.F.A.A. - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie - sede di Genova.
Resiste con controricorso NA RA.
Non hanno presentato difese l'avv. Roberto Mina, curatore speciale del minore NU RA e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi tempestivo non risultando dagli atti l'avvenuta notifica del testo integrale della sentenza impugnata alla ricorrente, notifica peraltro non richiesta dalla legge. Va peraltro esaminata preliminarmente 11 eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente il quale ha dedotto la carenza di legittimazione dell'A.N.F.A.A. ai sensi dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che accorda il potere d'impugnazione contro il decreto di adottabilità al pubblico ministero, ai genitori e ai parenti indicati nell'art. 12, co. 1^, della legge predetta, e la legittimazione alla proposizione dell'appello contro la sentenza di primo grado che decide sull'opposizione unicamente all'opponente, al pubblico ministero e al curatore speciale del minore.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Va premesso in punto di fatto che l'associazione ricorrente ha giustificato il suo intervento in appello facendo riferimento al proprio statuto, che indica come scopo sociale la diffusione della cultura dell'adozione e la difesa degli interessi materiali e morali delle famiglie adottive e affidatarie, ed ha affermato che tale interesse, nella specie, si concretizzava nella tutela della coppia affidataria che, per evidenti ragioni di riservatezza, non intendeva palesare la propria identità ai parenti naturali del minore che era stato loro affidato in considerazione dell'eventualità che l'adozione venisse a perfezionarsi nei loro confronti. Ciò premesso, va considerato innanzi tutto che non è
ammissibile l'intervento spiegato in appello da un'associazione la quale, non solo si afferma portatrice di interessi generali difficilmente ipotizzabili con riferimento a un processo che è volto a realizzare unicamente l'interesse del singolo minore all'inserimento in un valido nucleo familiare, ma che inoltre ha operato - per sua specifica ammissione - nella qualità di mero sostituto processuale degli affidatari e a tutela del loro specifico interesse alla riservatezza, e cioè in luogo di soggetti i quali possono rivestire unicamente la posizione di interventori adesivi dipendenti nel giudizio di primo grado e, come tali, non sono legittimati a spiegare intervento in grado di appello. Le ragioni che escludono l'ammissibilità dell'intervento in appello della sede di Genova dell'A.N.F.A.A. precludono, a maggior ragione, il ricorso per cassazione proposto in via principale dalla predetta associazione nei confronti della sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal genitore contro la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio minore.
In conclusione, quindi, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e ciò preclude l'esposizione e l'esame delle censure articolate dalla ricorrente contro la sentenza impugnata. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi E. 22,83 oltre E. 700,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2002