Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2002, n. 846
CASS
Sentenza 24 gennaio 2002

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Dai principi generali in tema di procura alle liti (artt. 83 e 365 cod. proc. civ.) e di mandato (art. 1716 cod. civ., disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari) discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi è autonomamente legittimato alla sottoscrizione dell'eventuale ricorso per cassazione in assenza di una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità dell'atto dovuto all'eventuale mancanza della firma degli altri difensori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2002, n. 846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 846
    Data del deposito : 24 gennaio 2002

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