Sentenza 24 gennaio 2002
Massime • 1
Dai principi generali in tema di procura alle liti (artt. 83 e 365 cod. proc. civ.) e di mandato (art. 1716 cod. civ., disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari) discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi è autonomamente legittimato alla sottoscrizione dell'eventuale ricorso per cassazione in assenza di una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità dell'atto dovuto all'eventuale mancanza della firma degli altri difensori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2002, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. MA M. CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO Vito, elettivamente domiciliato in Roma, via Tibullo n. 10, presso l'avv. Marcello Furitano, difeso dagli avv. Alessandro Algonzini e Carmelo Madonia, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UA MA ES, elettivamente domiciliata in Roma, via Cechov n. 13, presso l'avv. Monica Montanari, difesa dall'avv. Salvatore Mangiapane, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, sezione specializzata agraria, n. 101/00 del 21 gennaio - 28 febbraio 2000 (R.G. 1141/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. S. Mangiapane, per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 15 giugno 1995 UA MA ES conveniva in giudizio, innanzi alla sezione specializzata agraria presso il tribunale di Agrigento CO Vito.
Premesso di essere proprietaria di un fondo rustico in comune di San Giovanni Gemini condotto a mezzadria dal CO, che questi da circa quattro anni aveva rilasciato gran parte del terreno, trattenendone una parte estesa circa ha 2. 62. con il fabbricato ivi esistente, l'attrice faceva presente che il rapporto inter partes era venuto alla sua naturale scadenza per cui chiedeva che l'adita sezione, accertata la cessazione del rapporto mezzadrile, condannasse il CO al rilascio del fondo nonché al risarcimento dei danni da liquidare in lire 5 milioni.
Costituitosi in giudizio il CO resisteva alle avverse pretese facendo presente che in data 7 marzo 1990 esso concludente aveva raggiunto un accordo transattivo con la UA, accordo in forza del quale, da un lato, esso CO si era impegnato a rilasciare anticipatamente (prima della naturale scadenza del contratto) la maggior parte dei fondi concessigli a mezzadria, dall'altro, la UA si era impegnata a trasferirgli in proprietà lo spezzone di terreno esteso ha 2.68. descritto nel ricorso introduttivo e di cui era chiesto il rilascio.
Esponeva, ancora, il convenuto, da un lato, che controparte aveva sempre, con vari pretesti, rinviato la sottoscrizione della transazione, ancorché avesse dato incarico a un tecnico di sua fiducia di predisporre un progetto di frazionamento del fondo, e che la stessa dal marzo 1990 si era sempre astenuta dal chiedergli la corresponsione del canone o dei prodotti relativi alla parte di fondo in contestazione, rafforzando, con tale suo comportamento, la convenzione di esso concludente di essere divenuto proprietario del fondo stesso, dall'altro, che esso concludente, fidando nella validità degli accordi conclusi con controparte aveva anticipatamente rilasciato la maggior parte del fondo detenuto a mezzadria, denunziando la condotta della CO al Procuratore della Repubblica di Agrigento, integrante il reato di truffa aggravata.
Tutto ciò premesso il convenuto chiedeva, in limine, la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del processo penale instauratosi a carico della attrice, in via principale il rigetto delle avverse domande, in via riconvenzionale, l'accertamento che nel marzo 1990 tra le parti era intervenuto un valido negozio transattivo in forza del quale esso concludente aveva acquistato la proprietà del fondo in contestazione o, in via subordinata, la condanna di controparte all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con l'accordo del 7 marzo 1990 e al risarcimento dei danni patiti da liquidare in lire cento milioni.
In via di ulteriore subordine il convenuto chiedeva che fosse pronunziata la risoluzione della descritta transazione per grave inadempimento della UA con conseguente ripristino del contratto di mezzadria relativamente all'intero fondo e condanna della stessa attrice al risarcimento dei danni da liquidare in lire cento milioni.
In via ulteriormente subordinata il resistente chiedeva, ancora, sia la condanna dell'attrice a corrispondergli la somma di lire cento milioni, a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. nonché l'equo indennizzo di cui all'art. 43, l. n. 203 del 1982
e, ancora, la somma di lire cento milioni (o quella accertata in causa) a titolo di indennità per i miglioramenti apportati al fondo) sia, in via di estremo subordine, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di lire cento milioni, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 29 giugno - 24 luglio 1999, escluso che tra le parti fosse mai stato stipulato un valido accordo transattivo (non essendo stata firmata dalla UA la scrittura del 7 marzo 1990), dichiarava cessato il rapporto di mezzadria inter partes alla data del 10 novembre 1993, anche per il fondo in contestazione ordinandone il rilascio. Quanto alla domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente con riferimento al ritardato rilascio di tale parte del fondo quei giudici ritenevano che detta perdita potesse compensarsi con la correlativa perdita economica subita dal conduttore per l'anticipato rilascio della maggior parte dei terreni detenuti a mezzadria. Rigettate le atre domande riconvenzionali la sezione adita, ancora, riteneva indennizzabili le migliorie apportata dal CO sul fondo tra il 1990 e il 10 novembre 1993 e, sulla scorta delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, quantificava in lire 16.600.000 l'indennità spettante al mezzadro, in relazione all'incremento di valore del fondo, con condanna della UA al pagamento di tale somma maggiorata di interessi e rivalutazione. Gravata tale pronunzia, in via principale dal CO e in via incidentale dalla UA la corte di appello di Palermo, sezione specializzata agraria, con sentenza 21 gennaio - 28 febbraio 2000 rigettava entrambi i gravami.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, CO Vito.
Resiste, con controricorso, UA MA ES. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deduce, in limine parte controricorrente che il ricorso avversario è inammissibile atteso che la procura ex art. 365 c.p.c. è stata rilasciata (a margine del ricorso) agli avvocati ALGONZINI e MADONIA ma che quest'ultimo, pur avendo autenticato la firma del CO non ha sottoscritto il ricorso.
"La mancanza della firma del ricorso da parte dell'avv. MADONIA - evidenzia parte ricorrente - essendo stato il ricorso predisposto e firmato dal solo avv. ALGONZINI, rende inammissibile o nullo il ricorso medesimo", atteso che l'art. 83 c.p.c. "prescrive che l'autografia della sottoscrizione della parte della procura deve essere certificata dal difensore che nella specie non è l'avv. MADONIA, ma l'avv. ALGONZINI".
2. L'eccezione è manifestamente infondata.
Nella prima facciata del ricorso, a margine dello stesso, il CO ha nominato suoi difensori gli avvocati Alessandro ALGONZINI del foro di Palermo e Carmelo MADONIA, del foro di Agrigento.
La sottoscrizione apposta dal CO è stata certificata come autentica da entrambi i nominati difensori, che, hanno apposto la loro sottoscrizione di seguito all'annotazione "è autentica". Certo quanto sopra, non risultando, dal tenore del mandato, che i predetti difensori per adempiere allo stesso dovessero, a pena di nullità, agire congiuntamente è palesemente irrilevante, al fine del decidere, che il ricorso risulti sottoscritto da uno solo dei predetti difensori (anche per l'altro) (cfr., ad esempio, Cass. 14 settembre 2000 n. 12149, nonché Cass. 4 luglio 2000 n. 8931).
3. Dichiarato, dai primi giudici, cessato il contratto di mezzadria inter partes - sia relativamente ai fondi rilasciati in precedenza, sia con riguardo a quelli ancora nel godimento del CO - alla data del 10 novembre 1993 ai sensi dell'art. 34, lett. b) della l. 3 maggio 1982, n. 203 (trattandosi di contratto di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa non trasformato in affitto) e deducendo parte UA che, in realtà, il contratto era cessato al 10 novembre 1989, in applicazione dell'art. 34, lett. a) della ricordata legge n. 203 del 1982 i giudici di appello hanno disatteso tale censura della appellante incidentale affermando, testualmente che "la più breve durata di sei anni (con scadenza, quindi, al 10 novembre 1989) cui ha fatto riferimento la difesa della UA nel censurare, sul punto, la sentenza di primo grado, opera esclusivamente nei casi in cui le parti non abbiano chiesto la conversione in affitto ovvero qualora detta conversione non possa avere luogo in presenza della causa di esclusione prevista dall'art. 29, lett. a) della stessa fonte normativa.
"Nessuna di tali ipotesi - peraltro, hanno evidenziato i giudici di secondo grado - ricorre nella presente fattispecie, in cui risulta documentalmente provato che il CO, con lettera dell'11 ottobre 1985 aveva tempestivamente chiesto alla concedente la conversione della mezzadria in affitto e che, nei suoi confronti, non era ipotizzabile la causa di esclusione di cui all'art. 29, lett. a) in quanto egli aveva all'epoca, meno di 60 anni, essendo nato nel 1951".
4. Tale capo, della pronunzia gravata è censurata dall'attuale ricorrente con il primo motivo con il quale denunzia, nell'ordine:
- "violazione degli artt. 25 ss. della l. 3 maggio 1982, n. 203 e degli artt. 1 ss. della legge 14 febbraio 1990, n. 29 (art. 360 , n. 3, c.p.c.)";
- "violazione dell'art. 4 della l. 3 maggio 1982 n. 203, (art. 360, n. 3, c.p.c.)";
- "violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)";
- "motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360, n. 5, c.p.c.)". Si osserva, infatti, che alla luce della richiesta di conversione 11 ottobre 1985 si ricava che l'originario rapporto di mezzadria si è convertito, con decorrenza dall'annata agraria 1986 -87 in affitto e, pertanto, sarebbe cessato ex art. 2, lett. a) della l. 3 maggio 1982, n. 203 alla data del 10 novembre 1993: essendo mancata rituale disdetta da parte della concedente il rapporto stesso si è rinnovato sino al 10 novembre 2008.
5. Il motivo è inammissibile.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
5. 1. In primo luogo si osserva che la pronunzia dei primi giudici nella parte in cui questa aveva accertato la cessazione del rapporto al 10 novembre 1993 era stata oggetto censura esclusivamente da parte della UA e non anche del CO.
È palese, pertanto, che avendo i giudici di secondo grado rigettato, sul punto, l'appello incidentale della UA solo quest'ultima era legittimata, in quanto sul punto soccombente, a censurare, in sede di ricorso per cassazione la sentenza gravata nella parte de qua, e non certamente il CO, al fine di farne derivare l'accoglimento di domande in realtà mai proposte in primo grado.
5. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque si osserva che, come esposto in parte espositiva, in sede di merito non era stato mai prospettato, da parte dell'attuale ricorrente, che il rapporto di mezzadria inter partes si fosse convertito in affitto e che lo stesso si era rinnovato per altri quindici anni in assenza di una tempestiva disdetta da parte della concedente.
È palese, pertanto, che si è a fronte a delle deduzioni assolutamente nuove, precluse in questa sede atteso che non involgono - come si adombra - la mera qualificazione giuridica del rapporto inter partes ma si prospettano nuovissime tesi giuridiche, fondate su accertamenti in fatto mai sollecitati in sede di merito. Nè è rilevante, in senso contrario, il riferimento, assolutamente generico, fatto dal giudice di secondo grado alla domanda di conversione del 1985, atteso che perché possa dirsi verificato l'effetto conversione non è, palesemente, sufficiente che il giudice rinvenga in atti un documento in tesi idoneo a tale risultato, ma è indispensabile, altresì, che la parte interessata abbia, nel rispetto delle regole del contraddittorio, e quindi, del divieto dello ius novorum nei giudizi di impugnazione, manifestato la propria volontà di volersi avvalere degli effetti, giuridici, derivanti, da quel documento.
6. Quanto alla dedotta responsabilità precontrattuale della UA i giudici di secondo grado hanno affermato che le risultanze probatorie consentono di "accertare che fra le parti intercorsero delle trattative, serie e concludenti, per addivenire a un accordo in base al quale il mezzadro avrebbe rilasciato, prima della naturale scadenza del contratto di mezzadria, l'intero fondo da lui detenuto e la UA gli avrebbe trasferito la piena proprietà del piccolo appezzamento di terreno sul quale oggi si controverte". "La serietà delle trattative - proseguono quei giudici - è comprovata ..." e "dalle medesime risultanze istruttorie ... è poi possibile desumere che gli accordi di massima raggiunti dalle parti, ed ai quali il CO aveva già dato attuazione mediante l'anticipato rilascio della maggiore parte del fondo, non vennero mai formalizzati mediante stesura di un contratto di transazione a causa del rifiuto opposto dalla UA in dipendenza dell'esistenza, sul fondo in questione, di una discarica comunale".
Precisato quanto sopra, la corte di appello, peraltro, ha rigettato la domanda di risarcimento danni sul rilievo che il CO non aveva "dedotto, ne' tantomeno provato, di avere sostenuto particolari spese in previsione della conclusione del contratto transattivo .. non potendosi ritenere tali le spese da lui sostenute per migliorare l'appezzamento di terreno del quale egli riteneva di essere oramai divenuto proprietario (in relazione alle quali la sentenza di primo grado - con statuizione avente autorità di giudicato - gli ha, comunque, riconosciuto il diritto ai c.d. miglioramenti agrari)". Quanto, ancora, al pregiudizio subito dal CO per avere rilasciato fin dal marzo 1990 e quindi con un anticipo di oltre tre anni e mezzo rispetto alla naturale scadenza del contratto (10 novembre 1993) la maggior parte delle terre concessegli in mezzadria, la domanda risarcitoria è stata disattesa per assoluta carenza di prova, anche quanto ad eventuali elementi rilevanti al fine di una liquidazione equitativa del danno stesso.
7. Con il secondo motivo il ricorrente censura tale capo, della sentenza gravata, denunziando:
- "violazione degli artt. 1337 e 2058 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)";
- "violazione dell'art. 421 c.p.c.) (art. 360, n. 3, c.p.c.)";
- "nuova violazione degli art. 25 ss. della l. 3 maggio 1982, n. 203, e degli artt. 1 ss. della l. 14 febbraio 1990, n. 29 (art. 360, n. 3, c.p.c.)";
- "motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360, n. 5, c.p.c.)". Si osserva, infatti, che i principi di cui all'art. 1226 c.c. devono essere armonizzati e coordinati con la normativa sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, delle quali, come è noto fanno parte esperti perfettamente in grado di valutare il lucro cessante, conseguente all'anticipato rilascio dei terreni, che l'art. 421 c.p.c. consente al giudice di disporre d'ufficio ogni mezzo di prova, superando il formalismo che regola il processo ordinario, che le spese sostenute da esso ricorrente per il fabbricato rientravano nel danno emergente di cui all'art. 1335 c.c., che l'art. 2058 c.c. consente di chiedere il risarcimento del danno in forma specifica, come verificatosi nella specie, in cui detto danno era stato chiesto domandando la ricostituzione del rapporto agrario venuto anticipatamente e illegittimamente meno.
8. Il motivo non può trovare accoglimento.
Lo stesso, infatti, da una parte è inammissibile, dall'altra totalmente infondato, sotto tutti i profili in cui si articola. 8. 1. Quanto al primo aspetto (inammissibilità) deve ribadirsi che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, parte ricorrente pur denunziando che i giudici del merito sono incorsi in violazione, o, comunque, in falsa applicazione, di numerose disposizioni, puntualmente richiamate nell'intestazione del motivo (artt. 1337 e 2058 c.c., nonché art. 421 c.p.c. e artt. 25 e ss. l. 3 maggio 1982, n. 203 e, ancora, artt. 1 ss. della l. 14 febbraio 1990, n. 29), omette sia di indicare, puntualmente (cfr. art. 366, n. 4, c.p.c.), quali siano le affermazioni, in diritto, contenute nella sentenza gravata in contrasto con le ricordate disposizioni, sia i motivi per cui le stesse non possono essere accettate, sia, ancora, quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 8. 2. Deve escludersi, ancora, che la sentenza impugnata sia censurabile sotto il profilo di cui all' art. 360 n. 5 per avere, da un lato, affermato che "che il ricorrente avrebbe diritto al risarcimento del danno sofferto per avere .. accettato di rilasciare fin dal marzo 1990 e quindi con un anticipo di oltre tre anni e mezzo rispetto alla naturale scadenza del contratto, la maggior parte delle terre concessegli in mezzadria" e, dall'altro, rigettato la domanda di risarcimento del danno.
Come osservato dai giudici del merito, infatti, il potere del giudice di procedere a una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso, al fine della precisa determinazione del danno.
"Nella specie, hanno evidenziato quei giudici, il CO non ha offerto ne' in primo grado, ne' in questa fase del giudizio, alcun elemento in base al quale procedere a una valutazione equitativa del delle perdite da lui subite per l'anticipato rilascio del fondo, non essendosi curato di precisare quale fosse l'utile che egli, in qualità di mezzadro, avrebbe potuto ritrarre dalla coltivazione dello stesso, ne' quale la redditività del fondo stesso negli anni fino al 1989, e neppure a quali coltivazioni il terreno in questione fosse stato di fatto destinato, o potesse esserlo in relazione alla sua natura e vocazione colturale" "Benché dunque la censura fin qui esaminata possa ritenersi fondata in punto di diritto - hanno concluso quei giudici - il relativo motivo di gravame non può trovare accoglimento per le carenze probatorie sopra evidenziate". Pacifico quanto precede è palese che la dedotta contraddizione di motivazione non sussiste, essendosi i giudici del merito limitati a evidenziare la impossibilità di fare ricorso al potere di liquidare i danni in via equitativa per assoluta carenza di elementi probatori al riguardo, elementi che era onere del CO addurre e dimostrare.
8. 3. Parte ricorrente, ben lungi dal contraddire le conclusioni, in linea di fatto, cui è prevenuta la sentenza in questa sede gravata, quanto alla carenza di qualsiasi elemento di prova che giustificasse il ricorso ai poteri equitativi del giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oppone che in realtà i giudici potevano ex officio compiere indagini in tale senso, tenuta presente, da un lato, la presenza, nella sezione specializzata agraria di esperti in materia agraria, dall'altro, la previsione di cui all'art. 421 c.p.c. Come anticipato l'assunto è manifestamente infondato. Dispone l'art. 111, comma 2, Cost. che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale".
Certo quanto sopra è palese che la particolare esperienza degli esperti che compongono la sezione specializzata agraria può essere utilizzata esclusivamente al fine di valutare e apprezzare gli elementi di fatto già acquisiti al processo e non - certamente - come invoca l'attuale ricorrente, al fine di acquisire nuovi elementi di giudizio, così esonerando una delle parti dall'onere probatorio sulla stessa incombente.
È evidente, infatti, che ove la sezione specializzata agraria utilizzasse le cognizioni tecniche degli "esperti" per sopperire all'inosservanza della regola di cui all'art. 2697, comma 1, c.c. (secondo la quale, in particolare, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento) la stessa verrebbe meno al dovere, costituzionalmente imposto, di "terzietà" e "imparzialità".
Nè, ancora, è pertinente il richiamo all'art. 421 c.p.c., certo che - come è giurisprudenza pressoché consolidata di questa Corte - la regola dell'onere della prova, intesa come ripartizione tra l'attore e il convenuto del rischio della prova, vige anche nel processo del lavoro.
Il giudice, infatti, non può porre a fondamento delle sue decisioni fatti non specificatamente affermati dalle parti, salvo l'esercizio del potere - dovere, ex art. 421 comma 1 c.p.c., di indicare alle parti stesse le irregolarità sanabili e di assegnare ad esse un termine per provvedervi (Cass. 20 aprile 1998 n. 4012). Nelle controversie soggette al rito del lavoro, comunque, la facoltà del giudice del merito di avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge (art. 421 e 437 c.p.c.) costituisce espressione di un potere discrezionale.
Ne segue, pertanto, da un lato, che l'omesso esercizio, da parte del giudice, dei poteri in questione non esige espressa motivazione, dovendosi ritenere che lo stesso giudice abbia, per implicito, considerato sufficienti le risultanze probatorie già acquisite (Cass. 15 gennaio 1999 n. 370), dall'altro, che comunque, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio involge un giudizio di mera opportunità rimesso ad un apprezzamento discrezionale del giudice che si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. 27 settembre 1999 n. 10658). 8. 4. Correttamente, infine, le spese affrontate nel fabbricato di proprietà della UA sono state ritenute estranee al concetto di danno emergente di cui all'art. 1337 c.c. È sufficiente, al riguardo, considerare che nell'ipotesi di responsabilità precontrattuale i danni sono quelli contenuti nei limiti del cosiddetto interesse negativo, comprendente le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto nonché delle perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni. La responsabilità precontrattuale - infatti - non può essere utilizzata per chiedere il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto (Cass. 14 febbraio 2000 n. 1632). 8. 5. Quanto, ancora, al mancato accoglimento della domanda di ricostituzione del rapporto agrario venuto meno anticipatamente, sotto il profilo del risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. la deduzione è inammissibile.
Si osserva, infatti, che la questione specifica non risulta in alcun modo esaminata dalla sentenza di appello e il ricorrente ha omesso di indicare - come era suo preciso onere - in quali scritti, del giudizio di merito aveva, nel rispetto del contraddittorio, e del divieto dello ius novum in appello, prospettato tale richiesta. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che lo stesso ricorrente ammette di avere formulato - in primo grado - una domanda in tale senso solo in relazione alla domanda di risoluzione della transazione (senza ombra di dubbio non accolta e che non risulta riproposta in appello).
Solo per completezza di esposizione, infine, si osserva che la richiesta era, comunque contra legem, atteso il divieto di stipulazione di contratti di mezzadria (cfr., art. 45, comma 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203) e, quindi, anche per il giudice di imporre la "ricostituzione" di un rapporto siffatto (dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 34 della stessa legge n. 203 del 1982).
9. Con il terzo e ultimo motivo il ricorrente denunzia, infine, "violazione dell'art. 196 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)" nonché "motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360, n. 5, c.p.c.)" atteso che la difesa tecnica e legale di esso concludente aveva condotto, in sede di appello, una serrata critica avverso le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, quanto al valore dei miglioramenti apportati al fondo.
10. La deduzione è inammissibile, sia sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., sia sotto quello di cui all'art. 360, n. 5, stesso codice.
10. 1. Quanto al primo profilo non possono non richiamarsi le considerazioni svolte in precedenza, in sede di esame del precedente motivo, circa l'onere di allegazione della parte che con il ricorso per cassazione denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Anche a prescindere da quanto precede si osserva che l'art. 196 c.p.c. dispone che "il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini" svolte dal consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, trattasi di esercizio di un potere discrezionale, come tale non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 giugno 1998 n. 5777; Cass. 4 agosto 1995 n. 5611). 10. 2. Sotto il secondo profilo, si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente -che il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado. Il motivo di ricorso ex art 360, n. 5, c.p.c., mediante il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, inoltre, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Recentemente, in termini, Cass. 21 marzo 2001 n. 4025, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960). Pacifico quanto precede è palese che nella specie non è consentito a questa Corte procedere a una nuova "valutazione" delle risultanze della consulenza in atti, come invocato dal ricorrente. Specie considerato che la Corte del merito non solo ha puntualmente motivato la propria decisione sul punto ma - proprio in conformità con le richieste dalla attuale ricorrente (cfr., quanto osservato sopra, in sede di esame del primo motivo) - ha affermato che "appare condivisibile la stima dell'aumento di valore del fondo determinato dal c.t.u. in lire 16.600.000 somma che gli esperti componenti di questa Sezione hanno, in base alla loro specifica competenza professionale, reputato congrua e determinata semmai in eccesso rispetto alla effettiva entità dei miglioramenti". Nè, ancora, al riguardo, è pertinente quanto dedotto nel motivo in ordine "al tasso di capitalizzazione del reddito", attesa l'estrema genericità della deduzione, tale da non consentire di apprezzare la rilevanza della questione (cfr. art. 366, n. 4, c.p.c.). 11. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in lire 310.000 (euro 160,11) oltre lire 4.000.000 per onorari (pari ad euro 2.065,83).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 22 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2002