Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2003, n. 11940
CASS
Sentenza 8 agosto 2003

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In tema di condominio, la mancata disponibilità della documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo da parte dei condomini comporta la violazione, da parte dell'amministratore, dell'obbligo di rendiconto e la conseguente invalidità della delibera di approvazione, ciò che non si verifica quando la disponibilità della documentazione manchi in sede di approvazione del preventivo dove, normalmente, l'approvazione della previsione di spesa viene fatta sulla base della gestione dell'anno precedente, e dove, soprattutto, la documentazione sulle spese potrà essere conseguita una volta che esse siano state effettuate, e non in via preventiva.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2003, n. 11940
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11940
Data del deposito : 8 agosto 2003

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