CASS
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2025, n. 12733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12733 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento a carico di IA IN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/10/2024 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di IN IA e NI NA in relazione ai reati di cui agli artt. 646, 640, 493-ter e 110-640 cod. pen., in ragione del diverso contenuto delle imputazioni contestate nell'avviso di conclusione delle indagini e nel decreto di citazione. 9t/ Penale Sent. Sez. 2 Num. 12733 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 20/02/2025 2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero procedente, deducendo l'abnormità dell'ordinanza, dal momento che la riscontrata difformità consisteva soltanto nella diversa qualificazione giuridica dell'episodio di spendita abusiva di moneta elettronica (inizialmente ascritto ex art. 640, secondo comma, cod. pen. e rubricato come capo 2, e poi ai sensi del successivo art. 493-ter, come capo 3), senza alcuna modifica del fatto contestato. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. 2. È opportuno premettere, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094-01; Sez. 2, n. 32035 del 17/06/2019, Formicola, Rv. 277069-01; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275- 01; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259158-01), è affetto da abnormità il provvedimento che, per la eccentricità sistematica del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, che ne giustifica l'impugnabilità, può riguardare tanto il profilo strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale), quanto il profilo funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo). 3. Sulla scorta di tali premesse generali, può procedersi alla disamina della fattispecie processuale oggetto del ricorso, come evincibile dagli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, essendo stato dedotto un error in procedendo;
cfr. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01). 3.1. Nell'avviso di conclusione delle indagini, al capo 2, è stato provvisoriamente contestato ad IN IA di avere «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto per sé ovvero per altri, indebitamente utilizza[to], le carte postepay n. 2 533317114031533 e n. 5333171137101081 intestata a AS LU AN, sulle quali si faceva [sic] la somma di 100 euro, quale corrispettivo per la vendita di un telefono cellulare mai consegnato alla p.o., provento di una truffa per lq au [sic] per poi prelevarla e utilizzarle personalmente;
la carta postepay n. 402360101312 intestata a VE RL, sulla quale si faceva [sic] la somma di 200 euro, quale corrispettivo per la vendita di un telefono cellulare mai consegnato alla p.o. In Bergamo in data anteriore e prossima al 03/09/2022». Il fatto era ricondotto alla fattispecie di cui agli artt. 81, secondo comma, 640 e 61, n. 7, cod. pen. Nel decreto di citazione diretta a giudizio, era riproposta la medesima descrizione delle condotte contestate, salva la correzione di alcuni refusi tipografici e minime modifiche redazionali: «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto per sé ovvero per altri, indebitamente utilizzava, le carte postepay n. 533317114031533 e n. 5333171137101081 intestata a AS LU AN, sulle quali si faceva accreditare la somma di 100 euro, quale corrispettivo per la vendita di un telefono cellulare, mai consegnato alla p.o., per poi prelevarle e utilizzarle personalmente;
la carta postepay n. 402360101312 intestata a VE RL, con il modus operandi di cui sopra, sulla quale si faceva accreditare la somma di 200 euro, quale corrispettivo per la vendita di un telefono cellulare, mai consegnato alla p.o., per poi prelevarla e utilizzarla personalmente. In Bergamo in data anteriore e prossima al 03/09/2022». L'indicazione delle norme penali che si assumevano violate era mutata, richiamandosi gli artt. 81, secondo comma, e 493-ter cod. pen. 3.2. All'udienza del 1/10/2024, il difensore di IA «ha eccepito la nullità del decreto di citazione sulla scorta della non corrispondenza tra la contestazione di cui all'avviso di chiusura indagini e quelle del decreto di citazione a giudizio Li. Il Giudice, preso atto dell'effettiva difformità tra i capi di imputazione contenuto nell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione dichiara la nullità del decreto di citazione e dispone restituzione degli atti al PM». 4. Nessuna norma prevede il potere di cui il Giudice predibattimentale ha fatto concreto esercizio con il provvedimento impugnato. Nello specifico, secondo l'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., «il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed t) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis [...]». L'art. 554-bis, commi 5-6, cod. proc. pen. prevede, poi, che, nell'udienza camerale di comparizione predibattimentale, in caso di violazione della 3 disposizione di cui alla citata lett. c) del precedente art. 552 (che ha per oggetto «l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge»), «il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero [—l». 5. A fronte di tali previsioni ordinatorie, ed eventualmente sanzionatorie, in caso di vizi inficianti la completezza e correttezza dell'imputazione, nella vicenda processuale che qui occupa, non è ravvisabile alcuna nullità. Al contrario, in primo luogo, è opinione costante della giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende dare seguito, che la genericità del capo di imputazione suscettibile di viziare il decreto di citazione a giudizio, rendendolo nullo ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., non possa essere desunta dal mero confronto con il fatto descritto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Quest'ultimo atto, invero, non può essere ritenuto un termine di paragone omogeneo, come evidente, innanzitutto, alla luce della chiara lettera codicistica, che distingue l'obbligo di «enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, [...] con l'indicazione dei relativi articoli di legge» (art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), previsto per l'esercizio dell'azione penale nei casi di citazione diretta a giudizio, dalla solo «sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede [e] delle norme di legge che si assumono violate» (art. 415-bis, comma 2, cod. proc. pen.), richiesta per la ritualità dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Considerazioni di ordine sistematico confermano definitivamente questa conclusione: nel secondo caso, la funzione dell'atto è quella di stimolare, prima dell'esercizio dell'azione penale, un anticipato contraddittorio endo- procedimentale, onde mettere l'indagato nella condizione, se lo ritiene, di proporre argomenti, temi difensivi ed elementi di prova a discarico, così da consentire all'ufficio inquirente di assumere le più ampie determinazioni sul punto ed evitare, anche con la collaborazione del diretto interessato, la celebrazione di processi 4 inutili;
nel primo caso, invece, il pubblico ministero esercita l'azione penale, cristallizzando nella rubrica imputativa la pretesa punitiva statuale, in maniera tendenzialmente definitiva. La fisiologia dell'ordinamento processuale postula, dunque, che il fatto descritto nel decreto di citazione a giudizio ben possa essere diverso da quello sommariamente enunciato nell'avviso di conclusione delle indagini, purché la divergenza non risulti tanto radicale da precludere la possibilità di un reale ed effettivo contraddittorio;
peraltro, la nullità del decreto di citazione a giudizio (o della richiesta di rinvio a giudizio) è prevista per i soli casi in cui il fatto descritto nell'imputazione, rispetto a quello enunciato nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non sia connesso o sia del tutto "nuovo" ai sensi dell'art. 518, cod. proc. pen.: in altre parole quanto si tratti di un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, naturalisticamente e giuridicamente autonomo (cfr. Sez. 3, n. 17181 del 14/10/2015, dep. 2016, Bertolotti, non mass. Questo assunto è conforme anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui il diritto dell'imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, sancito dall'art. 6, comma 3, lett. a), della Convenzione, deve intendersi funzionale alla possibilità di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese, ai sensi della successiva lett. b), e del più generale diritto a un processo equo;
pertanto, l'ampiezza dell'informazione "dettagliata" deve essere parametrata a seconda delle particolari circostanze della causa, ferma restando l'indicazione degli elementi necessari per permettere la piena comprensione della accuse e il completo dispiegamento delle prerogative di difesa, cfr. Corte EDU, Previti
contro
Italia, 08/12/2009, Drassich
contro
Italia, 11/12/2007, Mattoccia
contro
Italia, 25/07/2000, Ciardelli
contro
Italia, 15/12/1998). In conclusione, non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (cfr. ex pluribus, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023-01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455-01; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, S., Rv. 265825-01; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772-01; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264877-01; Sez. F. n. 43481 del 07/08/2012, Ecelestino, Rv. 253582-01; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758). Non è, dunque, configurabile, in particolare, alcuna nullità neppure del decreto di citazione che faccia riferimento ad un fatto diversamente qualificato rispetto a quello contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari 5 (Sez. 4, n. 962 del 14/12/2022, dep. 2033, Austerlitz, non mass.; Sez. 2, n. 3018 del 12/12/2017, dep. 2018, Monti, non mass.; Sez. 5, n. 1705 del 06/10/2016, dep. 2017, Franchini, Rv. 268909-01, in tema di richiesta di rinvio a giudizio). È, pertanto, abnorme il provvedimento con cui il tribunale annulla il decreto di citazione a giudizio sull'assunto che il fatto contestato appare diverso da quello indicato nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 2451 del 10/12/2024, dep. 2025, Turra, non mass.; Sez. 2, n. 53808 del 26/10/2017, Mezzina, non mass.; Sez. 5, n. 28548 del 14/06/2007, Mitrano, Rv. 237568-01. Cfr. anche, in termini, Sez. 1, n. 11405 del 30/01/2004, Marastoni, Rv. 227820- 01, in tema di declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari). 6. Nel caso di specie, come chiaramente evincibile dalla lettura in sinossi delle due descrizioni del fatto, non sussisteva alcuna incertezza sull'imputazione, poiché il fatto da cui l'imputato era chiamato a difendersi risultava contestato in termini di palmare sovrapponibilità, quanto a condotta, oggetto materiale del reato, persona offesa, luogo e data del delitto. A fronte di una contestazione sufficientemente chiara e precisa nei suoi elementi strutturali e sostanziali, l'imputato, che aveva già avuto pieno accesso agli atti, non risulta minimamente leso nelle sue possibilità di contrastare l'accusa ascrittagli. 7. Peraltro, la declaratoria di nullità della citazione a giudizio conseguirebbe soltanto, come visto, all'inutile sollecitazione alla riformulazione dell'imputazione insufficiente, ai sensi dell'art. 554-bis, commi 5-6, cod. proc. pen., ma, nella vicenda che qui occupa, il Giudice non ha mai proceduto a tale incombente, così dando luogo a un ulteriore profilo di abnormità (Sez. 2, n. 6800 del 13/02/2025, Mazzocchi, non mass.; Sez. 5, n. 36056 del 09/07/2024, Samb, Rv. 286933-01). 8. In conclusione, deve essere considerato abnorme, per la sua attitudine a determinare un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento impugnato, con il quale il giudice dell'udienza predibattimentale ha annullato il decreto di citazione a giudizio, sull'erroneo assunto che il fatto contestato appariva diverso da come indicato nell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., vieppiù in difetto della prescritta attività di impulso della interlocuzione sul punto delle parti in contraddittorio. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, in ragione di tale abnormità, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il prosieguo del giudizio. 6
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. Così deciso il 20 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bergamo, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di IN IA e NI NA in relazione ai reati di cui agli artt. 646, 640, 493-ter e 110-640 cod. pen., in ragione del diverso contenuto delle imputazioni contestate nell'avviso di conclusione delle indagini e nel decreto di citazione. 9t/ Penale Sent. Sez. 2 Num. 12733 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 20/02/2025 2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero procedente, deducendo l'abnormità dell'ordinanza, dal momento che la riscontrata difformità consisteva soltanto nella diversa qualificazione giuridica dell'episodio di spendita abusiva di moneta elettronica (inizialmente ascritto ex art. 640, secondo comma, cod. pen. e rubricato come capo 2, e poi ai sensi del successivo art. 493-ter, come capo 3), senza alcuna modifica del fatto contestato. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. 2. È opportuno premettere, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094-01; Sez. 2, n. 32035 del 17/06/2019, Formicola, Rv. 277069-01; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275- 01; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259158-01), è affetto da abnormità il provvedimento che, per la eccentricità sistematica del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, che ne giustifica l'impugnabilità, può riguardare tanto il profilo strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale), quanto il profilo funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo). 3. Sulla scorta di tali premesse generali, può procedersi alla disamina della fattispecie processuale oggetto del ricorso, come evincibile dagli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, essendo stato dedotto un error in procedendo;
cfr. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01). 3.1. Nell'avviso di conclusione delle indagini, al capo 2, è stato provvisoriamente contestato ad IN IA di avere «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto per sé ovvero per altri, indebitamente utilizza[to], le carte postepay n. 2 533317114031533 e n. 5333171137101081 intestata a AS LU AN, sulle quali si faceva [sic] la somma di 100 euro, quale corrispettivo per la vendita di un telefono cellulare mai consegnato alla p.o., provento di una truffa per lq au [sic] per poi prelevarla e utilizzarle personalmente;
la carta postepay n. 402360101312 intestata a VE RL, sulla quale si faceva [sic] la somma di 200 euro, quale corrispettivo per la vendita di un telefono cellulare mai consegnato alla p.o. In Bergamo in data anteriore e prossima al 03/09/2022». Il fatto era ricondotto alla fattispecie di cui agli artt. 81, secondo comma, 640 e 61, n. 7, cod. pen. Nel decreto di citazione diretta a giudizio, era riproposta la medesima descrizione delle condotte contestate, salva la correzione di alcuni refusi tipografici e minime modifiche redazionali: «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto per sé ovvero per altri, indebitamente utilizzava, le carte postepay n. 533317114031533 e n. 5333171137101081 intestata a AS LU AN, sulle quali si faceva accreditare la somma di 100 euro, quale corrispettivo per la vendita di un telefono cellulare, mai consegnato alla p.o., per poi prelevarle e utilizzarle personalmente;
la carta postepay n. 402360101312 intestata a VE RL, con il modus operandi di cui sopra, sulla quale si faceva accreditare la somma di 200 euro, quale corrispettivo per la vendita di un telefono cellulare, mai consegnato alla p.o., per poi prelevarla e utilizzarla personalmente. In Bergamo in data anteriore e prossima al 03/09/2022». L'indicazione delle norme penali che si assumevano violate era mutata, richiamandosi gli artt. 81, secondo comma, e 493-ter cod. pen. 3.2. All'udienza del 1/10/2024, il difensore di IA «ha eccepito la nullità del decreto di citazione sulla scorta della non corrispondenza tra la contestazione di cui all'avviso di chiusura indagini e quelle del decreto di citazione a giudizio Li. Il Giudice, preso atto dell'effettiva difformità tra i capi di imputazione contenuto nell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione dichiara la nullità del decreto di citazione e dispone restituzione degli atti al PM». 4. Nessuna norma prevede il potere di cui il Giudice predibattimentale ha fatto concreto esercizio con il provvedimento impugnato. Nello specifico, secondo l'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., «il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed t) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis [...]». L'art. 554-bis, commi 5-6, cod. proc. pen. prevede, poi, che, nell'udienza camerale di comparizione predibattimentale, in caso di violazione della 3 disposizione di cui alla citata lett. c) del precedente art. 552 (che ha per oggetto «l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge»), «il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero [—l». 5. A fronte di tali previsioni ordinatorie, ed eventualmente sanzionatorie, in caso di vizi inficianti la completezza e correttezza dell'imputazione, nella vicenda processuale che qui occupa, non è ravvisabile alcuna nullità. Al contrario, in primo luogo, è opinione costante della giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende dare seguito, che la genericità del capo di imputazione suscettibile di viziare il decreto di citazione a giudizio, rendendolo nullo ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., non possa essere desunta dal mero confronto con il fatto descritto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Quest'ultimo atto, invero, non può essere ritenuto un termine di paragone omogeneo, come evidente, innanzitutto, alla luce della chiara lettera codicistica, che distingue l'obbligo di «enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, [...] con l'indicazione dei relativi articoli di legge» (art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), previsto per l'esercizio dell'azione penale nei casi di citazione diretta a giudizio, dalla solo «sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede [e] delle norme di legge che si assumono violate» (art. 415-bis, comma 2, cod. proc. pen.), richiesta per la ritualità dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Considerazioni di ordine sistematico confermano definitivamente questa conclusione: nel secondo caso, la funzione dell'atto è quella di stimolare, prima dell'esercizio dell'azione penale, un anticipato contraddittorio endo- procedimentale, onde mettere l'indagato nella condizione, se lo ritiene, di proporre argomenti, temi difensivi ed elementi di prova a discarico, così da consentire all'ufficio inquirente di assumere le più ampie determinazioni sul punto ed evitare, anche con la collaborazione del diretto interessato, la celebrazione di processi 4 inutili;
nel primo caso, invece, il pubblico ministero esercita l'azione penale, cristallizzando nella rubrica imputativa la pretesa punitiva statuale, in maniera tendenzialmente definitiva. La fisiologia dell'ordinamento processuale postula, dunque, che il fatto descritto nel decreto di citazione a giudizio ben possa essere diverso da quello sommariamente enunciato nell'avviso di conclusione delle indagini, purché la divergenza non risulti tanto radicale da precludere la possibilità di un reale ed effettivo contraddittorio;
peraltro, la nullità del decreto di citazione a giudizio (o della richiesta di rinvio a giudizio) è prevista per i soli casi in cui il fatto descritto nell'imputazione, rispetto a quello enunciato nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non sia connesso o sia del tutto "nuovo" ai sensi dell'art. 518, cod. proc. pen.: in altre parole quanto si tratti di un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, naturalisticamente e giuridicamente autonomo (cfr. Sez. 3, n. 17181 del 14/10/2015, dep. 2016, Bertolotti, non mass. Questo assunto è conforme anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui il diritto dell'imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, sancito dall'art. 6, comma 3, lett. a), della Convenzione, deve intendersi funzionale alla possibilità di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese, ai sensi della successiva lett. b), e del più generale diritto a un processo equo;
pertanto, l'ampiezza dell'informazione "dettagliata" deve essere parametrata a seconda delle particolari circostanze della causa, ferma restando l'indicazione degli elementi necessari per permettere la piena comprensione della accuse e il completo dispiegamento delle prerogative di difesa, cfr. Corte EDU, Previti
contro
Italia, 08/12/2009, Drassich
contro
Italia, 11/12/2007, Mattoccia
contro
Italia, 25/07/2000, Ciardelli
contro
Italia, 15/12/1998). In conclusione, non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (cfr. ex pluribus, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023-01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455-01; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, S., Rv. 265825-01; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772-01; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264877-01; Sez. F. n. 43481 del 07/08/2012, Ecelestino, Rv. 253582-01; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758). Non è, dunque, configurabile, in particolare, alcuna nullità neppure del decreto di citazione che faccia riferimento ad un fatto diversamente qualificato rispetto a quello contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari 5 (Sez. 4, n. 962 del 14/12/2022, dep. 2033, Austerlitz, non mass.; Sez. 2, n. 3018 del 12/12/2017, dep. 2018, Monti, non mass.; Sez. 5, n. 1705 del 06/10/2016, dep. 2017, Franchini, Rv. 268909-01, in tema di richiesta di rinvio a giudizio). È, pertanto, abnorme il provvedimento con cui il tribunale annulla il decreto di citazione a giudizio sull'assunto che il fatto contestato appare diverso da quello indicato nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 2451 del 10/12/2024, dep. 2025, Turra, non mass.; Sez. 2, n. 53808 del 26/10/2017, Mezzina, non mass.; Sez. 5, n. 28548 del 14/06/2007, Mitrano, Rv. 237568-01. Cfr. anche, in termini, Sez. 1, n. 11405 del 30/01/2004, Marastoni, Rv. 227820- 01, in tema di declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari). 6. Nel caso di specie, come chiaramente evincibile dalla lettura in sinossi delle due descrizioni del fatto, non sussisteva alcuna incertezza sull'imputazione, poiché il fatto da cui l'imputato era chiamato a difendersi risultava contestato in termini di palmare sovrapponibilità, quanto a condotta, oggetto materiale del reato, persona offesa, luogo e data del delitto. A fronte di una contestazione sufficientemente chiara e precisa nei suoi elementi strutturali e sostanziali, l'imputato, che aveva già avuto pieno accesso agli atti, non risulta minimamente leso nelle sue possibilità di contrastare l'accusa ascrittagli. 7. Peraltro, la declaratoria di nullità della citazione a giudizio conseguirebbe soltanto, come visto, all'inutile sollecitazione alla riformulazione dell'imputazione insufficiente, ai sensi dell'art. 554-bis, commi 5-6, cod. proc. pen., ma, nella vicenda che qui occupa, il Giudice non ha mai proceduto a tale incombente, così dando luogo a un ulteriore profilo di abnormità (Sez. 2, n. 6800 del 13/02/2025, Mazzocchi, non mass.; Sez. 5, n. 36056 del 09/07/2024, Samb, Rv. 286933-01). 8. In conclusione, deve essere considerato abnorme, per la sua attitudine a determinare un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento impugnato, con il quale il giudice dell'udienza predibattimentale ha annullato il decreto di citazione a giudizio, sull'erroneo assunto che il fatto contestato appariva diverso da come indicato nell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., vieppiù in difetto della prescritta attività di impulso della interlocuzione sul punto delle parti in contraddittorio. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, in ragione di tale abnormità, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il prosieguo del giudizio. 6
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. Così deciso il 20 febbraio 2025.