Versione
23 aprile 2008
23 aprile 2008
>
Versione
30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 66-sexies. ((( Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo )) (( 1. Il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:
a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilita' di una revisione;
b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attivita';
c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, e' calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno;
d) il livello minimo assoluto e' pari a 3.600.000 euro per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' essere inferiore a 1.200.000 euro.
2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) ne' superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa, calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III.
4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facolta' di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II.
5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilita' su base trimestrale.
7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo dell'impresa coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, tale impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si e' verificata tale coincidenza. ))
a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilita' di una revisione;
b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attivita';
c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, e' calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno;
d) il livello minimo assoluto e' pari a 3.600.000 euro per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' essere inferiore a 1.200.000 euro.
2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) ne' superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa, calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III.
4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facolta' di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II.
5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilita' su base trimestrale.
7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo dell'impresa coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, tale impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si e' verificata tale coincidenza. ))
Commentari • 4
- 1. Requisiti e procedurahttps://www.brocardi.it/ · 1
1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea; b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66 sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese …
Leggi di più…