Articolo 3 della Legge 11 dicembre 1985, n. 760
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 dicembre 1985
Art. 3. 1. Il contributo annuo di lire 150.000.000 a favore dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 672 , viene elevato a lire 300.000.000 annui per il triennio 1985-1987.
2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potra' essere rideterminato con le modalita' previste dal comma 14 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .
Entrata in vigore il 28 dicembre 1985