Art. 3. 1. Il contributo annuo di lire 150.000.000 a favore dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 672 , viene elevato a lire 300.000.000 annui per il triennio 1985-1987.
2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potra' essere rideterminato con le modalita' previste dal comma 14 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .
2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potra' essere rideterminato con le modalita' previste dal comma 14 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .