TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/05/2025, n. 6511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6511 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
RGAC 60564 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 60564 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2025, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, via Paolo Emilio n. 34 presso lo studio dell'avv. Maurizio Primavera che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
(cf ), in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio bn. 28 presso lo studio dell'avv.
Giampaolo Fantozzi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16 presso lo studio dell'avv. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Francesco Rodilosso Consolo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta conferita da , Controparte_3
procuratore speciale della società.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2925 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio la società
nella qualità di titolare dello stabilimento balneare Shilling sito in Ostai, Controparte_1
Piazzale Cristoforo Colombo n. 25 al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 24 maggio 2019, verso le ore
15,30 mentre all'interno dello stabilimento stava uscendo dal locale, dirigendosi verso la zona all'aperto, aveva posto il piede su di un gradino in mattoni ed era caduta essendo ina parte del gradino priva di una parte finale del mattone e che tale alterazione non era visibile a causa del colore dei mattoni e della mancanza di segnalazione.
A seguito della caduta aveva subito lesioni per le quali aveva chiesto il risarcimento del danno alla società convenuta che aveva aperto il sinistro presso la Assicurazione che la garantiva per la responsabilità civile che, dopo aver espletato l'istruttoria ed averla sottoposta a visita, aveva respinto il risarcimento ritenendo non sussistente la responsabilità della società assicurata.
Ritenendo che l'incidente fosse stato causato dalla omessa custodia della pavimentazione esterna del locale da parte dello Stabilimento e per la insidia costituita dalla alterazione del gradino, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento ritenuto dovuto.
ritenuto dovuto.
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 2 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita la società contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Controparte_1
attrice in quanto la stessa, cliente abituale dello stabilimento balneare aveva perso l'equilibrio per propria disattenzione tenuto conto la conoscenza e la piena visibilità dei luoghi e che la piccola alterazione del gradino non era tale da costituire un pericolo, come visibile dalle fotografie depositate.
Ha evidenziato come dovesse l'attrice dimostrare il fatto ed il nesso di causalità tra la alterazione della pavimentazione del gradino e la caduta..
Ha contestato anche la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento evidenziando come la attrice avesse subito nella caduta una lieve lesione e che la stessa,
come risultava dalla documentazione social della stesso era tornata alla vita ordinaria benm prima della scadenza del periodo indicato dai sanitari al fine della guarigione..
Ha chiesto, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa la Assicurazione che la garantiva per la responsabilità civile.
Si è costituita la società chiamata in causa contestando la ricostruzione del Controparte_2
sinistro non avendo la stessa provato il fatto ed il nesso di causalità.
Ha dedotto, infatti, che la caduta della attrice, frequentatrice dello Stabilimento, aveva perso autonomamente l'equilibrio mentre camminava nella zona esterna del locale adibita alla ristorazione, ed in particolare che la presenza del gradino era chiaramente visibile ed era stata l'attrice a non porre la necessaria attenzione nello scendere o salire il gradino stesso.
Ha escluso la sussistenza del fatto delle caratteristiche necessarie per la configurazione dell'insidia tenuto conto la presenza della luce del giorno e la piena visibilità della pavimentazione.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 3 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Raccolto l'interrogatorio formale della attrice ed escusso un teste, la causa è stata rinviata per la precisazione della conclusioni alla udienza del 6 febbraio 2025 ove l stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attrice, e proseguita dagli eredi, è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 24 maggio 2019, verso le ore 15,30 mentre all'interno dello stabilimento stava uscendo dal locale, dirigendosi verso la zona all'aperto destinata alla ristorazione, aveva posto il piede su di un gradino in mattoni ed era caduta essendo ina parte del gradino priva di una parte finale del mattone e che tale alterazione non era visibile a causa del colore dei mattoni e della mancanza di segnalazione, ponendo a base della domanda risarcitoria la responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc e da insidia ex articolo 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore.
Per quanto riguarda la responsabilità da custodia quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto della attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass.
Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005).
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 4 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In relazione alla insidia, invece, occorre verificare la prova degli elementi richiesti dall'articolo 2043 e dei due ulteriori requisiti richiesti per la configurazione della insidia ed in particolare la invisibilità e la non prevedibilità.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del gradino al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 5 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che ha determinato la caduta o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 6 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia è di per sé
sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, si deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale
situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità dell'Ente proprietario (Cass.
Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375).
Secondo tale orientamento l'ente responsabile della custodia – essendo una strutura insediata su terreno demaniale ed oggetto di concessione che comporta il trasferimento delle opere stabili realizzate allo al termine della concessione - risponde ai sensi Pt_2
dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene, salvo che si accerti la concreta
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 7 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass.
Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché
venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa,
ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 8 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775) e successivamente riconfermato in quanto è stato ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attore, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 9 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
(Cass. Sez. VI-III, 30 ottobre 2018, n. 27724).
D'altra parte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. Sez. VI-III, ord. 3 aprile 2019, n. 9315)
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare i fatti del presente giudizio.
L'attrice ha dedotto che il 24 maggio 2019, verso le ore 15,30 mentre all'interno dello stabilimento stava uscendo dal locale, dirigendosi verso la zona all'aperto, aveva posto il piede su di un gradino in mattoni ed era caduta essendo ina parte del gradino priva di una parte finale del mattone e che tale alterazione non era visibile a causa del colore dei mattoni e della mancanza di segnalazione.
In atti è stata depositata documentazione fotografica che da un lato ha confermato che l'attrice frequentava lo stabilimento balneare già dall'anno rima e nel primo pomeriggio del d4 maggio la stessa era presente alle ore 15,30 nella parte interna dello stabilimento
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 10 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
adibita a somministrazione di cibi e bevande, come visibile dalla presenza di tavoli con sedie ed ombrelloni nello spazio in questione.
Le fotografie evidenziano che la pavimentazione dello spazio esterno era composta da mattoni disposti a spina di pesce della stessa dimensione mentre il gradino era costituito da una fila di mattoni di dimensioni più che doppie rispetto alla larghezza dei mattoni utilizzati per la pavimentazione, disposti in fila con inclinazione diversa rispetta ai mattoni del pavimento.
Tale “gradino” costituito da una fila di mattoni tutti uguali per le caratteristiche e le dimensioni appare chiaramente visibile.
Le fotografie prodotte mostrano uno dei mattoni che presentava la mancanza di una piccola porzione finale con un dislivello di meno di un centimetro, alterazione visibile con la ordinaria attenzione che, nel caso di specie, era particolarmente necessaria essendo presente nello spazio per la ristorazione, sedie, tavoli e ombrelloni, anche in prossimità del
“gradino” di conseguenza era necessaria una attenzione nel camminare per passare tra gli arredi presenti ed il gradino, chiaramente visibile come si è detto, di dimensioni peraltro che consentivano un agevole superamento nel camminare, senza bisogno di salirvi sopra e comunque, nel caso che si scegliesse di salirvi sopra era necessario che venisse posta attenzione in considerazione della larghezza di tale gradino.
La attrice h riconosciuto di aver frequentato qualche volta lo stabilimento precisndo che andava in spiaggio e quella era la prima volta che entrava nello spazio destinato alla ristorazione
Il teste ha dichiarato che si trovava circa tee metri più indietro rispetto alla attrice e Tes_1
la aveva vista mettere il piede sulla parte sbreccata del mattone e cadere ed ha indicato che non ricordava altre volte in cui fosse andato allo stabilimento in questione.
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 11 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In realtà il teste da tre metri di distanza e stando dietro alla attrice che quindi occupava parte dello spazio con il suo corpo ha indicato di aver visto la stessa che poneva il piede sulla piccola parte del mattone a cui mancava al massimo un centimetro di spigolo, segno che comunque la alterazione era chiaramente visibile e che, come la aveva vista lui a tre metri di distanza e con l'attrice davanti, tale alterazione era perfettamente visibile da parte della attrice con la ordinaria attenzione mentre si avvicinava e che poteva quindi posizionare il piede in modo più oculato – non è chiaro se stesse salendo o scendendo dal mattone che peraltro, per le sue dimensioni, poteva essere sormontato senza problemi – o tranquillamente evitato.
La documentazione fotografica prodotta dai convenuti ha confermato la presenza della attrice nello Stabilimento già nell'anno precedente a quello del sinistro, nella zona pavimentata e non solo nella spiaggia confermando quindi la circostanza che l'attrice conosceva la conformazione della pavimentazione esterna, peraltro chiaramente visibile.
Di conseguenza occorre affermare che la caduta è avvenuta a causa della disattenzione della attrice nel salire o nello scendere il gradino, modalità peraltro non precisata.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice risultando interrotto il nesso di causalità
tra lo scalino e la caduta, dalla negligenza nel passare oltre lo stesso malgrado fosse chiaramente visibile sia il gradino sia la piccola alterazione del bordo di uno solo mattone di essi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla attrice nei confronti della società e da Controparte_1
parte di quest'ultima della società chiamata in causa Controparte_2
*rigetta la domanda proposta dalla attrice;
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 12 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
* condanna a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.764,00, di cui euro 3.500 per gli onorari delle fasi di giudizio, euro 264 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
* condanna a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_2
spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.500, di cui euro 3.500 per gli onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 30 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 13 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 60564 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2025, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, via Paolo Emilio n. 34 presso lo studio dell'avv. Maurizio Primavera che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
(cf ), in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio bn. 28 presso lo studio dell'avv.
Giampaolo Fantozzi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16 presso lo studio dell'avv. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Francesco Rodilosso Consolo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta conferita da , Controparte_3
procuratore speciale della società.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2925 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio la società
nella qualità di titolare dello stabilimento balneare Shilling sito in Ostai, Controparte_1
Piazzale Cristoforo Colombo n. 25 al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 24 maggio 2019, verso le ore
15,30 mentre all'interno dello stabilimento stava uscendo dal locale, dirigendosi verso la zona all'aperto, aveva posto il piede su di un gradino in mattoni ed era caduta essendo ina parte del gradino priva di una parte finale del mattone e che tale alterazione non era visibile a causa del colore dei mattoni e della mancanza di segnalazione.
A seguito della caduta aveva subito lesioni per le quali aveva chiesto il risarcimento del danno alla società convenuta che aveva aperto il sinistro presso la Assicurazione che la garantiva per la responsabilità civile che, dopo aver espletato l'istruttoria ed averla sottoposta a visita, aveva respinto il risarcimento ritenendo non sussistente la responsabilità della società assicurata.
Ritenendo che l'incidente fosse stato causato dalla omessa custodia della pavimentazione esterna del locale da parte dello Stabilimento e per la insidia costituita dalla alterazione del gradino, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento ritenuto dovuto.
ritenuto dovuto.
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 2 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita la società contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Controparte_1
attrice in quanto la stessa, cliente abituale dello stabilimento balneare aveva perso l'equilibrio per propria disattenzione tenuto conto la conoscenza e la piena visibilità dei luoghi e che la piccola alterazione del gradino non era tale da costituire un pericolo, come visibile dalle fotografie depositate.
Ha evidenziato come dovesse l'attrice dimostrare il fatto ed il nesso di causalità tra la alterazione della pavimentazione del gradino e la caduta..
Ha contestato anche la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento evidenziando come la attrice avesse subito nella caduta una lieve lesione e che la stessa,
come risultava dalla documentazione social della stesso era tornata alla vita ordinaria benm prima della scadenza del periodo indicato dai sanitari al fine della guarigione..
Ha chiesto, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa la Assicurazione che la garantiva per la responsabilità civile.
Si è costituita la società chiamata in causa contestando la ricostruzione del Controparte_2
sinistro non avendo la stessa provato il fatto ed il nesso di causalità.
Ha dedotto, infatti, che la caduta della attrice, frequentatrice dello Stabilimento, aveva perso autonomamente l'equilibrio mentre camminava nella zona esterna del locale adibita alla ristorazione, ed in particolare che la presenza del gradino era chiaramente visibile ed era stata l'attrice a non porre la necessaria attenzione nello scendere o salire il gradino stesso.
Ha escluso la sussistenza del fatto delle caratteristiche necessarie per la configurazione dell'insidia tenuto conto la presenza della luce del giorno e la piena visibilità della pavimentazione.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 3 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Raccolto l'interrogatorio formale della attrice ed escusso un teste, la causa è stata rinviata per la precisazione della conclusioni alla udienza del 6 febbraio 2025 ove l stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attrice, e proseguita dagli eredi, è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 24 maggio 2019, verso le ore 15,30 mentre all'interno dello stabilimento stava uscendo dal locale, dirigendosi verso la zona all'aperto destinata alla ristorazione, aveva posto il piede su di un gradino in mattoni ed era caduta essendo ina parte del gradino priva di una parte finale del mattone e che tale alterazione non era visibile a causa del colore dei mattoni e della mancanza di segnalazione, ponendo a base della domanda risarcitoria la responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc e da insidia ex articolo 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore.
Per quanto riguarda la responsabilità da custodia quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto della attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass.
Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005).
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 4 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In relazione alla insidia, invece, occorre verificare la prova degli elementi richiesti dall'articolo 2043 e dei due ulteriori requisiti richiesti per la configurazione della insidia ed in particolare la invisibilità e la non prevedibilità.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del gradino al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 5 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che ha determinato la caduta o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 6 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia è di per sé
sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, si deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale
situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità dell'Ente proprietario (Cass.
Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375).
Secondo tale orientamento l'ente responsabile della custodia – essendo una strutura insediata su terreno demaniale ed oggetto di concessione che comporta il trasferimento delle opere stabili realizzate allo al termine della concessione - risponde ai sensi Pt_2
dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene, salvo che si accerti la concreta
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 7 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass.
Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché
venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa,
ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 8 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775) e successivamente riconfermato in quanto è stato ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attore, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 9 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
(Cass. Sez. VI-III, 30 ottobre 2018, n. 27724).
D'altra parte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. Sez. VI-III, ord. 3 aprile 2019, n. 9315)
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare i fatti del presente giudizio.
L'attrice ha dedotto che il 24 maggio 2019, verso le ore 15,30 mentre all'interno dello stabilimento stava uscendo dal locale, dirigendosi verso la zona all'aperto, aveva posto il piede su di un gradino in mattoni ed era caduta essendo ina parte del gradino priva di una parte finale del mattone e che tale alterazione non era visibile a causa del colore dei mattoni e della mancanza di segnalazione.
In atti è stata depositata documentazione fotografica che da un lato ha confermato che l'attrice frequentava lo stabilimento balneare già dall'anno rima e nel primo pomeriggio del d4 maggio la stessa era presente alle ore 15,30 nella parte interna dello stabilimento
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 10 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
adibita a somministrazione di cibi e bevande, come visibile dalla presenza di tavoli con sedie ed ombrelloni nello spazio in questione.
Le fotografie evidenziano che la pavimentazione dello spazio esterno era composta da mattoni disposti a spina di pesce della stessa dimensione mentre il gradino era costituito da una fila di mattoni di dimensioni più che doppie rispetto alla larghezza dei mattoni utilizzati per la pavimentazione, disposti in fila con inclinazione diversa rispetta ai mattoni del pavimento.
Tale “gradino” costituito da una fila di mattoni tutti uguali per le caratteristiche e le dimensioni appare chiaramente visibile.
Le fotografie prodotte mostrano uno dei mattoni che presentava la mancanza di una piccola porzione finale con un dislivello di meno di un centimetro, alterazione visibile con la ordinaria attenzione che, nel caso di specie, era particolarmente necessaria essendo presente nello spazio per la ristorazione, sedie, tavoli e ombrelloni, anche in prossimità del
“gradino” di conseguenza era necessaria una attenzione nel camminare per passare tra gli arredi presenti ed il gradino, chiaramente visibile come si è detto, di dimensioni peraltro che consentivano un agevole superamento nel camminare, senza bisogno di salirvi sopra e comunque, nel caso che si scegliesse di salirvi sopra era necessario che venisse posta attenzione in considerazione della larghezza di tale gradino.
La attrice h riconosciuto di aver frequentato qualche volta lo stabilimento precisndo che andava in spiaggio e quella era la prima volta che entrava nello spazio destinato alla ristorazione
Il teste ha dichiarato che si trovava circa tee metri più indietro rispetto alla attrice e Tes_1
la aveva vista mettere il piede sulla parte sbreccata del mattone e cadere ed ha indicato che non ricordava altre volte in cui fosse andato allo stabilimento in questione.
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 11 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In realtà il teste da tre metri di distanza e stando dietro alla attrice che quindi occupava parte dello spazio con il suo corpo ha indicato di aver visto la stessa che poneva il piede sulla piccola parte del mattone a cui mancava al massimo un centimetro di spigolo, segno che comunque la alterazione era chiaramente visibile e che, come la aveva vista lui a tre metri di distanza e con l'attrice davanti, tale alterazione era perfettamente visibile da parte della attrice con la ordinaria attenzione mentre si avvicinava e che poteva quindi posizionare il piede in modo più oculato – non è chiaro se stesse salendo o scendendo dal mattone che peraltro, per le sue dimensioni, poteva essere sormontato senza problemi – o tranquillamente evitato.
La documentazione fotografica prodotta dai convenuti ha confermato la presenza della attrice nello Stabilimento già nell'anno precedente a quello del sinistro, nella zona pavimentata e non solo nella spiaggia confermando quindi la circostanza che l'attrice conosceva la conformazione della pavimentazione esterna, peraltro chiaramente visibile.
Di conseguenza occorre affermare che la caduta è avvenuta a causa della disattenzione della attrice nel salire o nello scendere il gradino, modalità peraltro non precisata.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice risultando interrotto il nesso di causalità
tra lo scalino e la caduta, dalla negligenza nel passare oltre lo stesso malgrado fosse chiaramente visibile sia il gradino sia la piccola alterazione del bordo di uno solo mattone di essi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla attrice nei confronti della società e da Controparte_1
parte di quest'ultima della società chiamata in causa Controparte_2
*rigetta la domanda proposta dalla attrice;
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 12 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
* condanna a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.764,00, di cui euro 3.500 per gli onorari delle fasi di giudizio, euro 264 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
* condanna a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_2
spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.500, di cui euro 3.500 per gli onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 30 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 60568 ANNO 2022 Pag. 13 di 13 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale