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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9395 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31704/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 31704/2021, promossa con atto di citazione notificato in data 14.7.2021
DA
(1026167), in persona di un procuratore speciale, Parte_1
elettivamente domiciliata in Milano Piazza Filippo Meda n. 3 presso l'avv. Francesco
Maruffi, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, COroparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano Via Fontana n. 11 presso l'avv. Luisa Maresca, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti,
CONVENUTA
pagina 1 di 29 OGGETTO: cessione crediti
L'attrice ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria, istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previa ogni occorrenda declaratoria, così GIUDICARE A. Nel merito: 1) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'inadempimento di COroparte_2
ex art. 1218 e 1453 e ss. cod. civ. alle obbligazioni a suo carico derivanti
[...] dall'CO AD del 23.12.2010; conseguentemente, condannare COroparte_2 a prestare l'esatto adempimento delle seguenti obbligazioni:
[...] i) gestire, con costi e spese a proprio carico, le COroversie Passive ovvero le contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento degli oneri non maturati e non pagati da
[...] all'atto dell'estinzione anticipata dei relativi finanziamenti
COroparte_2 ciò rispetto a tutti quei finanziamenti concessi da
COroparte_2 estinti anteriormente al 14.03.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
(ii) provvedere direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari a titolo di oneri non maturati e non corrisposti da all'atto
COroparte_2 dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi da
COroparte_2 ed estinti anteriormente al 14.03.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
(iii) gestire, con costi e spese a proprio carico, le contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento e/o di restituzione di somme per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da inclusi tra quelli identificati
COroparte_2 nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
(iv) provvedere direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da
COroparte_2 inclusi tra quelli identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti. 2) In accoglimento della domanda di cui al capo 1) condannare
COroparte_2
per i motivi di cui in atti, al pagamento in favore di ex art. 614-bis,
[...] Parte_1 c.p.c. di una somma non inferiore ad Euro 90.000,00 per ogni mese di ritardo nell'adempimento di quanto disposto dall'emananda sentenza ovvero condannarla per il medesimo titolo al pagamento di quella diversa somma che sarà ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale adito. 3) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'inadempimento di COroparte_2 ex artt. 1218 e 1453 e ss. cod. civ. alle obbligazioni a suo carico derivanti
[...] Con dall'CO AD del 23.12.2010 e, conseguentemente, dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne da qualsiasi costo, spesa o danno derivanti da e/o connessi con: Pt_1 (i) la gestione delle COroversie Passive ovverosia con la gestione delle contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenzioso giudiziario ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento degli oneri non maturati e non pagati da
[...] all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi da COroparte_2 [...] ed estinti anteriormente al 14.03.2017 ed identificati COroparte_2 nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
pagina 2 di 29 (ii) il pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari a titolo di oneri non maturati e non corrisposti da all'atto dell'estinzione anticipata dei COroparte_2 finanziamenti concessi da ed estinti anteriormente al COroparte_2 14.03.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
(iii) la gestione delle contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento e/o di restituzione di somme per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da
[...] inclusi tra quelli identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
COroparte_2 (iv) il pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da inclusi tra quelli identificati
COroparte_2 nell'elenco di cui al doc. 4 in atti. 4) Condannare per i motivi di cui in atti, al
COroparte_2 risarcimento dei danni subiti e subendi da in conseguenza dell'inadempimento di Pt_1 [...] quantificabili alla data odierna come segue e, segnatamente al
COroparte_2 pagamento di: (i) Euro 1.922.326,24 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso delle somme corrisposte da ai mutuatari alla data del 15.01.2022, a seguito delle azioni dai medesimi Pt_1 proposte a mezzo di reclami/ricorsi ABF/cause e/o delle richieste di rimborso/restituzione degli oneri non maturati e non pagati da all'atto dell'estinzione
COroparte_2 anticipata dei finanziamenti concessi da ed estinti COroparte_3 anteriormente al 14.03.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti, ovvero condannare
[...] al pagamento di quella diversa, anche maggiore, somma
COroparte_2 quantificata in corso di causa, il tutto, in entrambi i casi, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma, c.p.c.; (ii) Euro 126.642,50, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti da (e corrisposti al provider Finance Evolution S.r.l.) per la gestione delle Pt_1 COroversie Passive, cioè per la gestione delle richieste di rimborso formulate dai mutuatari degli oneri non maturati e non pagati da all'atto
COroparte_2 dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi da
COroparte_2 ed estinti anteriormente al 14.03.2017 ed estinti anteriormente al 14.03.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti ovvero condannare al
COroparte_2 pagamento di quella diversa, anche maggiore somma, quantificata in corso di causa, il tutto, in entrambi i casi, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma, c.p.c.. 5) Condannare per i motivi di cui in atti:
COroparte_2
(i) a rimborsare a tutte quelle somme che sarà tenuta a corrispondere ai mutuatari Pt_1 Pt_1 in relazione ai n. 35490 finanziamenti estinti anticipatamente rispetto ai quali gli stessi mutuatari proporranno, con ragionevole certezza, reclamo/ricorso o causa avanti l'autorità giudiziaria, con un costo totale stimato per di Euro 71.383.521,30. Pt_1 (ii) a rimborsare a tutte le somme che la stessa dovrà corrispondere Finance Evolution per la Pt_1 gestione degli ulteriori reclami/ricorsi che, con ragionevole certezza, saranno proposti dai mutuatari in relazione ai n. 35490 finanziamenti estinti anticipatamente.
6) In ogni caso respingere integralmente, tutte le avversarie domande, con ogni conseguente pronuncia.
7) In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo da Parte_1 a COroparte_2
8) In ogni caso, condannare in persona del suo legale COroparte_2 rappresentante pro tempore, pagamento di spese e compensi professionali di avvocato come per legge, oltre IVA, CPA e spese forfetarie nella misura del 15%, contributo unificato e imposta di registro, costi di CTU e CTP.” pagina 3 di 29 La convenuta ha così concluso:
“
1. In via principale, per i motivi di cui in atti, 1.1. accertato e dichiarato:
1.1.1. che l'CO AD del 23 dicembre 2010 inter partes fa parte dei rapporti giuridici ceduti in blocco da a , con il contratto dell'11 ottobre 2016 avente efficacia dal Parte_1 CP_2 14 marzo 2017, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 aprile 2017 in atti e che, pertanto, difetta in capo all'attrice la posizione soggettiva di parte dell'CO AD del 23 dicembre 2010, per cui le obbligazioni da esso nascenti in capo a , per tale ragione, non CP_2 sono esigibili da parte di;
Parte_1 1.1.2. che l'CO AD del 23 dicembre 2010 ha comunque perso efficacia, rispetto ai crediti di titolarità di oggetto della presente azione, ai sensi del suo articolo n. 21; Parte_1
1.1.3. che, in ogni caso, nel corso del giudizio, parte attrice non ha dato prova del danno asseritamente subito e della sua entità;
1.2. rigettare, per i motivi esposti in atti, tutte le domande di parte attrice, infondate e temerarie.
2. In via subordinata per il caso, non creduto, in cui nonostante le evidenze documentali in atti, il Tribunale volesse ritenere ancora pendente tra le Parti l'CO AD del 23 dicembre 2010, rigettare, comunque, per i motivi esposti in atti, tutte le domande di parte attrice, infondate e temerarie, non trovando fondamento alcuna di esse nelle previsioni dell'CO AD del 23 dicembre 2010, dal quale sono totalmente avulse ed essendo, comunque, mancata la prova del danno e della sua entità.
3. In ogni caso, 3.1. condannare parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura equitativamente determinata dal Tribunale ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c., per avere agito in giudizio in mala fede o, quantomeno, con colpa grave, attese le inequivocabili pattuizioni contrattuali, sia dell'CO AD del 23 dicembre 2010 (art. 21) che del COratto dell'11 ottobre 2016 avente efficacia dal 14 marzo 2017 (allegato 6, Sezione 3) come rese pubbliche nella G.U. del 15 aprile 2017. Tale danno, in ragione della complessità della causa e della mole di documenti versata in atti dei quali la stragrande maggioranza prodotta allo scopo di provare il danno e la sua entità, è totalmente inconferente a tale scopo, ben potrebbe essere liquidato nella misura di € 100.000,00, pari a poco meno del 5% del valore della domanda;
3.2. condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di lite ivi incluso il costo della C.T.U. e il rimborso delle spese generali nella misura di legge e gli oneri fiscali.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.7.2021 ha Parte_1
convenuto in giudizio , COroparte_2
esponendo in particolare che:
-in data 23.12.2010 ha sottoscritto, in qualità di cessionaria, con la convenuta, in qualità di cedente, il contratto denominato “CO quadro di cessione crediti pro-soluto” in base al quale l'attrice concedeva un'opzione di cessione pro soluto dei crediti derivanti pagina 4 di 29 da finanziamenti erogati dalla convenuta contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
-l'opzione di cessione aveva una durata di 12 mesi, salvo rinnovo, dalla data di efficacia del predetto accordo quadro;
-le parti stabilivano dei volumi delle cessioni di un importo massimo di euro
250.000.000,00 annui;
-contestualmente le parti hanno stipulato un accordo denominato “Mandato all'incasso dei crediti ceduti nell'ambito dell'CO AD di cessione pro soluto di credito CO derivanti a contratti di finanziamento CQS”, con il quale si conferiva alla il mandato di incassare i crediti ceduti, di rimettere alla cessionaria i relativi incassi, di predisporre la rendicontazione nonché di svolgere tutte le ulteriori attività elencate sia nel mandato sia nell'accordo quadro;
-il predetto accordo quadro non implicava alcuna cessione dei contratti di finanziamento conclusi dalla banca convenuta, ma solo la cessione dei crediti sorti in capo alla stessa per effetto di tali contratti;
CO aveva già acquistato da un portafoglio di crediti, in forza di un CP_4
precedente accordo quadro in data 30.5.2008 e che anche tale portafoglio doveva essere disciplinato dalle disposizioni dell'CO AD e dal Mandato all'Incasso del 2010; CO
-in esecuzione di quanto convenuto con l'CO AD, la cedeva alla i Pt_1
crediti - derivanti da finanziamenti contro cessione del quinto - e quest'ultima provvedeva a versare alla convenuta il corrispettivo di cessione pattuito;
CO
-l'CO AD prevedeva lo svolgimento da parte di anche di altre attività, alcune delle quali afferenti il lato attivo del rapporto e altre afferenti il lato passivo del rapporto, vale a dire quelle aventi ad oggetto la gestione dei reclami, dei ricorsi all'
Arbitro Bancario Finanziario e, più in generale, dei contenziosi, promossi dai mutuatari con riferimento ai contratti di finanziamento, i cui crediti erano stati oggetto di cessione alla Pt_1
--data l'importanza del tema dei predetti rimborsi, anche rispetto ai possibili esiti pagina 5 di 29 CO contenziosi ad essi inerenti, con l'CO AD la cedente assumeva ulteriori specifiche obbligazioni verso la cessionaria e in particolare gli artt. 5, 10 e 20 dell'accordo quadro prevedono, in capo alla convenuta, precisi obblighi di garanzia
(l'impegno della convenuta a rimborsare ai mutuatari gli oneri non ancora maturati in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di possedere un modello organizzativo di implementazione dei rimborsi conforme alla normativa primaria, secondaria ed alle raccomandazioni della Banca d'Italia e del rispetto dei tassi soglia di volta in volta vigenti), di informazione (ossia, l'invio all'esponente, di un'informativa con cadenza trimestrale dell'andamento dei reclami e ricorsi all'ABF) e di gestione (ossia, costituirsi nei procedimenti innanzi all'ABF ovvero all'Autorità giudiziaria in relazione ai quali doveva anche provvedere al pagamento delle somme dovute all'esito delle predette controversie);
-l'art. 20 dell'accordo quadro prevede, inoltre, l'impegno della convenuta a manlevare e tenere totalmente indenne la cessionaria da qualsiasi costo, spesa, onere o danno ivi inclusi quelli derivanti da contestazioni da parte dei mutuatari in relazione ai rimborsi ad essi spettanti in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti;
-l'CO AD definisce i Rimborsi ai Mutuatari -sui quali non vi è completa chiarezza né a livello normativo né a livello giurisprudenziale in riferimento sia all'identificazione degli oneri sia all'entità degli stessi sia al criterio di calcolo- come i rimborsi effettuati dalla cedente ai mutuatari relativi agli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata dei finanziamenti, vale a dire commissioni, spese, costi, oneri o provvigioni, applicati e trattenuti della cedente al mutuatario al momento dell'erogazione del finanziamento;
-nonostante la convenuta garantiva e dichiarava nel predetto accordo che il TAEG dei contratti di finanziamento fosse calcolato nel rispetto delle relative norme, l'attrice ha ricevuto contestazioni dai mutuatari di pretesa usurarietà dei tassi applicati dalla stessa convenuta;
quest'ultima, essendo responsabile, deve essere condannata a risarcire e tenere indenne l'attrice da ogni costo o danno che ne potrebbe derivare;
pagina 6 di 29 -il portafoglio di crediti che rileva ai fini del presente giudizio è più ristretto di quello CO originariamente ceduto dalla alla e ciò sia per effetto della retrocessione Pt_1
CO dalla alla di talune posizioni, relative a crediti c.d. incedibili ai sensi Pt_1
CO dell'CO AD, sia per effetto del riacquisto da parte della , alla data di efficacia della c.d. Operazione di tutti quei crediti che a tale data erano ancora esistenti in Pt_2
quanto relativi a finanziamenti che non erano stati estinti dai mutuatari;
assumeva, ai sensi dell'CO AD, l'obbligo di trasmettere a con CP_2 Pt_1
facoltà di trattenerne copia, tutta la documentazione relativa ai crediti ceduti, che
Pt_1
avrebbe potuto archiviare presso di sé ovvero presso una società specializzata di suo gradimento con costi e spese a carico di stessa;
Pt_1
-al fine di archiviare tutta la documentazione relativa ai finanziamenti, l'attrice si è rivolta alla società specializzata Bucap s.p.a. che, in ottemperanza all'art. 17.3 dell'accordo quadro, ha fornito alla convenuta le credenziali di accesso al sistema di archiviazione elettronica;
-con e-mail del 20.12.2019 la responsabile dell'ufficio reclami e servizio legale della convenuta ha lamentato l'impossibilità di accedere ai documenti archiviati elettronicamente;
-nella stessa data ha risposto il servizio IT dell'esponente, che ha riferito che le utenze erano state temporaneamente disattivate poiché è stata riscontrata l'assenza di un CO account associato alle utenze , la quale è stata altresì invitata a mettersi in Pt_1
contatto con il referente al fine di consentire la creazione di tale account;
Pt_1
-successivamente ad ulteriori contatti, con la mail del 23.1.2020 la convenuta ha inviato l'elenco dei reclami e dei ricorsi gestiti negli anni dal 2017 al 2020 comprensivo di quelli definiti, di quelli in corso di definizione e di quelli in relazione ai quali ai quali era stata sottoposta una proposta transattiva non ancora accettata;
-da detta comunicazione emergono alcuni rilevanti elementi: in primo luogo, la pagina 7 di 29 convenuta ha gestito le controversie passive nel corso degli anni dal 2017 al 2020; in secondo luogo, nel periodo di riferimento, l'esponente non ha ricevuto le comunicazioni trimestrali di aggiornamento ed in terzo luogo, con riferimento alle citate controversie, vi è l'assenza di qualsiasi contestazione e/o pretesa di rimborso inviata dalla convenuta;
-successivamente in data 2.4.2020 essa ha comunicato alla convenuta l'assenza di alcun obbligo di gestione delle controversie poiché tale onere era invece a carico di quest'ultima;
-con e-mail del 2.7.2020, stante il persistente rifiuto di proseguire nella gestione delle controversie passive, ha comunicato alla convenuta che, al solo fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle posizioni dei clienti, avrebbe provveduto in via provvisoria alla gestione dei reclami individuati nel file allegato alla e-mail stessa;
-in data 3.7.2020 la convenuta, persistendo nella propria posizione, ha continuato a richiedere il pagamento di quanto aveva già rimborsato ai mutuatari per la passata gestione delle controversie, senza tuttavia quantificare l'importo;
-con e-mail del 30.7.2020 la convenuta è stata intimata a comunicare il nominativo e l'indirizzo e-mail della persona designata al fine di creare l'accesso all'archivio Bucap;
di riprendere con effetto immediato la gestione dei reclami (indicati nel file allegato alla e-mail); di astenersi dal trasmettere all'esponente reclami, ricorsi all'ABF o atti relativi a controversie giudiziali;
di proseguire la gestione delle controversie con spese ed oneri a carico di essa convenuta e, infine, di corrispondere all'esponente l'importo di euro
266.586,14 a titolo di rimborso di quanto la stessa aveva dovuto corrispondere ai mutuatari in forza dei reclami di cui all'elenco ivi allegato nonché di ogni successivo importo che sarà corrisposto ai mutuatari a causa del persistente inadempimento di
[...]
CP_1
CO
-con lettera in data 10.9.2020 negava l'esistenza di obbligazioni a suo carico non solo per la gestione futura della COroversie Passive, ma, addirittura, per la gestione pregressa vale a dire fino al gennaio 2020, reclamando il pagamento di quanto dalla stessa rimborsato ai mutuatari per complessivi euro 4.741.495,22; in particolare, la pagina 8 di 29 convenuta faceva riferimento ad un contratto dell'11.10.2016 con il quale Pt_1
CO aveva trasferito a con effetti giuridici dal 14.03.2017 - nel contesto di una più ampia operazione - un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco
(l'"Operazione Zodiac"); -per quanto riguarda i crediti trasferiti in tale contesto si CO trattava di una parte degli stessi crediti che aveva trasferito in precedenza a Pt_1
nell'ambito dell , ma rispetto ai quali i finanziamenti sottostanti non Parte_3
erano ancora stati estinti dai mutuatari;
CO
-la convenuta allegava che per effetto di tale operazione sarebbe stato trasferito a CO anche l'CO AD (di cui la stessa era già parte) e che, pertanto, a decorrere CO dal 14.3.2017 tutte le obbligazioni in capo ad derivanti dall'CO AD si sarebbero estinte per confusione, con la conseguenza che, a decorrere dal 14.3.2017, la gestione delle COroversie Passive sorte dopo tale data e relative a finanziamenti estinti prima del 14.3.2017 sarebbe dovuta ricadere su Pt_1
-la pretesa estinzione per confusione delle obbligazioni non ha giuridicamente senso, atteso che essa parte del contratto fin dall'origine e che la stessa convenuta aveva confermato la piena efficacia dell'CO AD anche successivamente all'entrata in vigore dell'operazione Zodiac avvenuta in data 14.3.2017 poiché negli anni dal 2017 al
2020 ha continuato a gestire ininterrottamente le controversie passive, senza tuttavia mai inviare i report trimestrali di aggiornamento previsti a carico di COroparte_2
Pertanto, sulla base di quanto esposto, la banca attrice chiede di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta ex artt. 1218 e 1453 c.c. alle obbligazioni a suo carico derivanti dall'CO AD del 23.12.2010 e, per l'effetto, di condannarla a prestare l'esatto adempimento delle seguenti obbligazioni: a) gestione, con costi e spese a proprio carico, delle controversie passive ricevute nella forma dei reclami e/o ricorsi all'ABF ovvero del contezioso giudiziale relativi all'estinzione anticipata dei finanziamenti avvenuta anteriormente al 14.3.2017 e conseguentemente di provvedere direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari a titolo di oneri non maturati e non corrisposti da all'atto dell'estinzione COroparte_2
pagina 9 di 29 anticipata;
b) gestione, con costi e spese a proprio carico, delle contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF ovvero contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste di pagamento e/o di restituzione di somme per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento inclusi tra quelli identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti e conseguentemente provvedere direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto.
In accoglimento della precedente domanda, chiede inoltre di condannare la convenuta al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. di una somma non inferiore ad euro 90.000,00 per ogni mese di ritardo nell'adempimento di quanto disposto dall'emananda sentenza.
Chiede, altresì, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, di dichiarare la convenuta tenuta a manlevare e tenere indenne parte attrice da qualsiasi costo, onere, spesa o danno derivante o connesso con le obbligazioni di cui alla prima domanda di condanna.
Chiede, ancora, la condanna della convenuta al pagamento delle somme così come quantificate nell'atto di citazione: a) euro 1.453.352,73, oltre interessi, a titolo di rimborso delle somme corrisposte da ai mutuatari in relazione alle richieste dei Pt_1
medesimi di pagamento degli oneri non maturati e non pagati dalla convenuta all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti avvenuti anteriormente al 14.3.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
b) euro 94.243,00, oltre interessi, a titolo di rimborso dei costi sostenuti da per la gestione delle COroversie Passive, cioè Pt_1
per la gestione delle richieste di rimborso formulate dai mutuatari degli oneri non maturati e non pagati dalla convenuta all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti avvenuti anteriormente al 14.3.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti.
Infine, chiede la declaratoria che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo da Parte_1
a
[...] COroparte_2
Si è costituita in giudizio la convenuta COroparte_2
, la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede, in via principale,
[...]
di accertare che l'CO AD del 23.12.2010 fa parte dei rapporti giuridici ceduti in pagina 10 di 29 blocco da parte attrice alla convenuta con contratto dell'11.10.2016 avente efficacia dal
14.3.2017 e, pertanto, difetta in capo all'attrice la posizione soggettiva di parte del predetto CO, rendendo inesigibili le obbligazioni nascenti dallo stesso in capo alla convenuta;
chiede, inoltre, di accertare che tale CO AD ha comunque perso efficacia ai sensi del suo art. 21; per l'effetto chiede il rigetto di tutte le domande attoree.
In via subordinata, chiede il rigetto delle domande formulate da controparte in quanto infondate e temerarie per essere incoerenti con le previsioni del medesimo CO
AD e, in ogni caso, chiede di condannare l'attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio in mala fede, attese le inequivocabili pattuizioni contrattuali.
Parte convenuta espone che:
-nel 2016 le parti hanno deciso di interrompere il rapporto contrattuale di cui all'CO AD del 23 dicembre 2010 con retrocessione alla cedente dei CP_2
crediti relativi a contratti di finanziamento ancora pendenti e dei rapporti giuridici e delle garanzie a essi connessi;
tale retrocessione è avvenuta nella forma prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) con il contratto dell'11 ottobre 2016 (contratto
“ ); Pt_2
-la predetta “Operazione Zodiac” ha segnato la fine delle attività oggetto dell'CO
AD;
-è pacifico tra le parti che la data di efficacia della cessione dei crediti e dei rapporti giuridici è stata convenzionalmente fissata al 14.3.2017; CO
-la conclusione dell'Operazione richiedeva il passaggio di consegne da a Pt_2
per la gestione del contenzioso relativo ai contratti i cui crediti erano estinti che Pt_1
CO rimanevano nella titolarità di e per i quali cessava per l'obbligazione della Pt_1
relativa gestione e veniva meno la manleva concessa con l'CO AD del 23 dicembre 2010; tale passaggio di consegne richiedeva tempo e, pur senza averne alcun CO obbligo, ha continuato temporaneamente a gestire il contenzioso in attesa che fosse in grado di provvedervi direttamente;
Pt_1
pagina 11 di 29 -tra i soggetti vigilati, soprattutto quando sono stati parti di un contratto, è d'uso, almeno in Italia, collaborare per evitare conseguenze pregiudizievoli in corrispondenza di operazioni come quella relativa alla cessione dei crediti, anche in blocco, e per evitare disagi ai clienti e sanzioni da parte della vigilanza, anche alla luce del principio generale di buona fede e correttezza;
per permettere questa gestione temporanea, fino al Pt_1
CO 20 novembre 2019, ha mantenuto attivo l'accesso di all'archivio Bucap.
Parte convenuta deduce, in particolare, che:
-il titolo giuridico sul quale l'attrice fonda le proprie pretese è l'CO quadro del
23.10.2020 del quale, tuttavia, l'attrice stessa non è più parte dal 14.3.2017, data di entrata in vigore della c.d. operazione Pt_2
-tale operazione ha ad oggetto un accordo per la vendita di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco, tra i quali vi è ricompreso anche l'CO quadro citato;
ciò risulta inoppugnabile poiché l'operazione è stata resa nota al pubblico ed al mercato attraverso la Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15.4.2017 e nel contratto in data
11.10.2016 si legge: “Ai sensi dell'SPA [Sale and Purchase Agreement, acronimo con il quale ci si riferisce al contratto il Venditore ha altresì trasferito all'Acquirente i Pt_2
seguenti contratti connessi ai Finanziamenti: (i) l'accordo quadro per la cessione di crediti pro soluto sottoscritto tra e Parte_1 COroparte_2
il 23 dicembre 2010, unitamente ai relativi rapporti giuridici, pretese monetarie,
[...]
diritti ed obbligazioni dallo stesso derivanti;
(…)”;
-l'art. 21.1 del citato CO quadro stabilisce che l'accordo avrà durata e le relative obbligazioni sottostanti saranno efficaci fino alla data in cui termina il periodo di ammortamento dell'ultimo credito ceduto ed è l'attrice stessa che conferma, circostanza pertanto pacifica, che i crediti oggetto della presente controversia sono quelli rimasti di titolarità dell'attrice stessa a seguito dell'operazione e, pertanto, già estinti;
Pt_2
-se i crediti rimasti nella titolarità di parte attrice sono estinti, il relativo piano di ammortamento è terminato;
-a prescindere dalla cessione alla convenuta dell'accordo quadro, le obbligazioni da esso pagina 12 di 29 nascenti sono comunque venute meno nel momento stesso in cui è diventata efficace l'Operazione Pt_2
-in applicazione dell'art. 12 dell'CO quadro, l'attrice aveva aperto un conto corrente, denominato conto della riserva, sul quale l'esponente ha accantonato una quota del prezzo incassato dalla cessione dei crediti all'attrice con la finalità di costituirlo in pegno in favore dell'attrice stessa in modo tale che quest'ultima, unico soggetto legittimato ad operare sul conto, avrebbe potuto ristorarsi di eventuali inadempimenti dell'esponente prelevando le somme necessarie;
-tale conto è stato chiuso dall'attrice, la quale ha versato il saldo su un altro conto corrente dell'esponente; se la volontà delle parti fosse stata quella di far sopravvivere tale contratto all'operazione mai l'attrice avrebbe rinunciato alla garanzia Pt_2
costituita da fondo della riserva;
pertanto, sono infondate le ragioni dell'attrice poiché il contratto è stato ceduto con l'operazione o comunque è giunto al termine per Pt_2
effetto dell'art. 21 citato;
-è errata la ricostruzione dei fatti ed in particolare riguardo l'asserito rifiuto della deducente di contattare l'attrice per riattivare l'account Bucap;
-è errata anche la circostanza secondo la quale l'attrice avrebbe temporaneamente assunto la gestione del contenzioso, difatti con la e-mail del 20.2.2020 Per_1
dipendente dell'attrice, ha inviato a diversi indirizzi e-mail dell'esponente il
[...]
testo della “comunicazione da trasmettere ai reclamanti di competenza , che è Pt_1
totalmente inconciliabile con le dichiarazioni contenute nelle successive comunicazioni;
-la clausola n. 10 non prevede alcun obbligo di rimborso ai mutuatari in capo alla cedente, per le transazioni, siano esse concluse a seguito di reclamo o nel corso di un giudizio, ma solo per il pagamento di quanto disposto da decisioni ABF o da sentenze di condanna che avessero accertato un'obbligazione in capo alla cedente;
per tali oneri,
l'attrice, in ipotesi di inadempimento della convenuta, avrebbe potuto sostituirsi ad essa utilizzando i fondi presenti sul c.d. conto della riserva;
-la manleva contenuta nella clausola n. 20 è concessa solo per gli oneri e le spese pagina 13 di 29 derivanti da sentenze;
-la clausola n. 7 prevede l'onere dell'esponente di rimborsare ai mutuatari, al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quanto di loro spettanza in base al conteggio estintivo redatto nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e che, qualora tanto non fosse avvenuto, l'attrice avrebbe avuto, anche in questo caso, la facoltà di sostituirsi a essa utilizzando i fondi accantonati e costituiti in pegno a suo favore;
tale obbligo è stato regolarmente assolto e non risultano eccezioni o irregolarità di sorta;
-relativamente all'usura, la cedente con la clausola n.
5.13 ha dichiarato e garantito il rispetto della normativa di riferimento nella determinazione del TAEG ed inoltre,
l'CO AD non prevede alcuna manleva per tale tipo di contestazione;
-con riferimento al quantum delle domande attoree e in particolare riguardo alla somma di euro 1.453.352,73 chiesta a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai mutuatari, i reclami e le cause passive sono fondati sulla pretesa di ottenere il rimborso degli importi che, invece, non maturano in ragione del tempo di durata del finanziamento ma che vanno a coprire attività preliminari alla concessione del finanziamento ed in relazione a tali importi, l'accordo quadro non prevede l'onere di manlevare l'attrice da costi ed oneri derivanti dalle transazioni;
-in relazione a tali costi, nulla sarebbe comunque dovuto all'attrice anche nel caso in cui l'CO quadro fosse ancora vigente;
-la debenza dell'importo di euro 94.243,00 chiesto a titolo risarcitorio per costi di gestione del contenzioso è frutto di accordi intercorsi senza il coinvolgimento della convenuta e comunque non è stata fornita la prova della congruità di tale importo in relazione all'attività espletata;
-per il caso in cui tale somma dovesse essere ritenuta come dovuta, l'importo dovrà essere ricalcolato tenendo conto del periodo dal 20.11.2019 al 30.7.2020 durante il quale l'attrice ha volutamente impedito l'accesso della convenuta all'archivio Bucap;
pagina 14 di 29 -con riferimento alle somme richieste a titolo di astreinte, la convenuta è un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia e, quindi, mai si sottrarrebbe all'esecuzione di un provvedimento giudiziario.
Orbene, il Tribunale ritiene che le domande svolte da parte attrice siano fondate nei limiti che seguono.
Preliminarmente rileva in primo luogo il Tribunale che non vengono esaminate e decise ex art. 189 c.p.c. le domande formulate da parte attrice per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e ribadite negli scritti conclusivi, poiché le stesse non sono conformi a quelle svolte negli atti introduttivi (e neppure nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) e quindi costituiscono domande nuove, inammissibili in quanto tardive.
Rileva in particolare il Tribunale che sono domande nuove la domanda attorea di condanna di a rimborsare a tutte quelle somme che sarà CP_2 Pt_1 Pt_1
tenuta a corrispondere ai mutuatari in relazione ai n. 35490 finanziamenti estinti anticipatamente rispetto ai quali gli stessi mutuatari proporranno, con ragionevole certezza, reclamo/ricorso o causa avanti l'autorità giudiziaria, con un costo totale stimato per di euro 71.383.521,30 e la domanda di condanna della medesima a Pt_1
rimborsare a tutte le somme che la stessa dovrà corrispondere Finance Pt_1
Evolution per la gestione degli ulteriori reclami/ricorsi che, con ragionevole certezza, saranno proposti dai mutuatari in relazione ai n. 35490 finanziamenti estinti anticipatamente. Tali domande sono state formulate nelle “conclusioni” per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in data 9.1.23 (v. nota di trattazione scritta) e poi ribadite in sede di successiva precisazione delle conclusioni in data 16.7.25
(v. nota di trattazione scritta) e tuttavia le stesse non compaiano nelle conclusioni rassegnate dettagliatamente dall'attrice nell'atto di citazione (e neppure, comunque, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
pagina 15 di 29 Tali domande sono inammissibili in quanto tardive poiché formulate oltre la scadenza del termine perentorio per le preclusioni assertive e, peraltro, non conseguenti a domande svolte dalla controparte.
Osserva in secondo luogo il Tribunale che, in base al condivisibile insegnamento della
Suprema Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4
c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Passando al merito della controversia, rileva il Tribunale che parte attrice ha Pt_1
proposto delle domande aventi ad oggetto l'adempimento, o meno, da parte della convenuta alle obbligazioni pattuite nell'CO AD di cessione di crediti pro soluto -e nel coevo Mandato all'incasso dei crediti ceduti nell'ambito dell'CO CO AD- stipulati con la convenuta in data 23.12.2010 (v. doc. nn. 1 e 2 attrice).
Parte attrice, evidentemente tenuto conto dei comportamenti e della corrispondenza con la convenuta anteriori al presente giudizio e in particolare della e-mail in data 10.9.2020
(v. doc. n. 9 attrice), già nell'atto di citazione ha affermato in modo chiaro (v. pp. 10 e
11 citazione) che: Con
“46. Con lettera in data 10.09.2020, negava l'esistenza di obbligazioni a suo carico non solo per la gestione futura della COroversie Passive, ma, addirittura, per la gestione pregressa vale a dire fino al gennaio 2020, reclamando il pagamento di quanto dalla stessa rimborsato ai mutuatari per complessivi Euro 4.741.495,22 (doc. 13). Con
“47. In particolare, faceva riferimento ad un contratto in data 11.10.2016 con il quale Pt_1
Con aveva trasferito a , con effetti giuridici dal 14.03.2017, - nel contesto di una più ampia operazione - un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ex art. 58 d.lgs. 385/1993 relativi a Con finanziamenti CQS erogati, tra gli altri, anche da (l'"Operazione Zodiac"). Per quanto riguarda i Con crediti trasferiti in tale contesto da a va detto che si trattava di una parte degli stessi Pt_1
pagina 16 di 29 Con crediti che aveva trasferito in precedenza a nell'ambito dell'CO AD, ma rispetto Pt_1 ai quali i finanziamenti sottostanti non erano ancora stati estinti dai mutuatari.
Con Con 48. , quindi, allegava che per effetto di tale operazione sarebbe stato trasferito a anche
Con l'CO AD (di cui la stessa era già parte!) e che, pertanto, a decorrere dal 14.03.2017 tutte
Con le obbligazioni in capo ad derivanti dall'CO AD si sarebbero estinte per confusione, con la conseguenza che, a decorrere dal 14.03.2017, la gestione delle COroversie Passive sorte dopo tale data e relative a finanziamenti estinti prima del 14.03.2017 - cioè relative a crediti non (ri)trasferiti a
Con
- sarebbe dovuta ricadere su Pt_1
Con 49. Quanto alla pretesa estinzione per confusione delle obbligazioni a carico di basti dire che
l'obiezione circa il cosiddetto trasferimento dell'CO AD citato da controparte non abbia giuridicamente alcun senso. Del resto, è evidente come non si possa seriamente sostenere che si Con sarebbe perfezionato un trasferimento - rectius, una cessione - a dell'CO AD, essendo Con
stessa già parte ab initio di tale contratto! Con 50. D'altra parte è stata poi stessa a confermare la piena efficacia dell'CO AD - nel rapporto con - e di tutte le obbligazioni a suo carico ivi contenute anche successivamente Pt_1
Con all'Operazione posto che anche successivamente al 14.03.2017, ha continuato a gestire Pt_2 ininterrottamente le COroversie Passive negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 (2), senza che peraltro Con Con abbia mai ricevuto da i report trimestrali di aggiornamento previsti a carico di Pt_1 dall'CO AD.”
Pertanto, l'attrice ha sin dall'inizio della causa affermato che con la cd. Pt_1
Operazione Zodiac intervenuta nel 2016 non vi sia stata anche la cessione dell'CO
AD e che le obbligazioni ivi previste non si siano comunque estinte o non sia decorso il termine della loro efficacia.
La convenuta, pur affermando nella comparsa di costituzione e risposta (v. p. 3) che “Nel
2016 le Parti decisero di interrompere il rapporto contrattuale di cui all'CO AD del 23 dicembre 2010 con la retrocessione alla cedente dei crediti relativi a contratti di CP_2 finanziamento ancora pendenti e dei rapporti giuridici e delle garanzie a essi connessi. Tale retrocessione avvenne nella forma prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) con il contratto dell'11 ottobre 2016 (di seguito anche contratto “ ) avente a oggetto “un accordo per Pt_2
la vendita di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco (il “Portafoglio”) relativi a finanziamenti assistiti da cessione del quinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
Testo Unico Bancario, (…)”. La complessa operazione di cessione di crediti e rapporti giuridici in pagina 17 di 29 blocco, conclusa con tale contratto, venne denominata dalle Parti “Operazione Zodiac”. Essa ha segnato la fine dell'attività oggetto dell'CO AD del 23 dicembre 2010, fino al quel momento intercorrente inter partes.”, e pur avendo proposto quale domanda riconvenzionale di accertare e dichiarare “che l'CO AD del 23 dicembre 2010 inter partes fa parte dei rapporti giuridici ceduti in blocco da a , con il contratto dell'11 ottobre Parte_1 CP_2
2016 avente efficacia dal 14 marzo 2017, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 aprile 2017 in atti e che, pertanto, difetta in capo all'attrice la posizione soggettiva di parte dell'CO AD del 23 dicembre 2010, per cui le obbligazioni da esso nascenti in capo a
[...]
per tale ragione, non sono esigibili da parte di;
”, non ha tuttavia CP_2 Parte_1
prodotto in causa il contratto di cessione in data 11.10.2016 ai sensi del quale sarebbe CO anche stato trasferito da a l'CO AD del 23.12.2010, e del quale Pt_1
cita (v. p. 22) addirittura testualmente parte dell'Allegato 6 al medesimo;
si è limitata a produrre la copia della Gazzetta Ufficiale in data 15.4.2017 (v. doc. n. 18 convenuta) in cui è pubblicizzato l'Avviso della cessione, trattandosi di una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
L'attrice ha poi di nuovo affermato nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. (v. pp. 1 e 2) che “Il teorema difensivo avversario - se così lo si può definire - muove in primis dall'assunto, peraltro del tutto infondato, che con la c.d. Operazione da un Pt_2 Pt_1
Con lato e, dall'altro, avrebbero inteso porre fine all'CO AD del 23 dicembre 2010 (di seguito
l'"CO AD 2010"), che controparte con terminologia imprecisa definisce "rapporto di collaborazione" (cfr. avv. comparsa, pag. 3, § A.1), ove, invece, trattasi, più propriamente, di un complesso contratto che regolamenta termini e condizioni per la cessione a titolo oneroso di crediti Con pro-soluto da a come meglio spiegato al capitolo II.1 dell'atto di citazione cui Pt_1 Pt_1 si rinvia per brevità. Con 3. In primo luogo, non è affatto vero, come pretende di sostenere - che "nel 2016 le Parti decisero di interrompere il rapporto contrattuale di cui all'CO AD del 23 dicembre 2010 con la retrocessione alla cedente dei crediti relativi a contratti di finanziamento ancora pendenti e CP_2 dei rapporti giuridici e delle garanzie a essi connessi" (cfr. avv. comparsa, pag. 3, § A.3) attraverso la
c.d. Operazione e che "Essa ha segnato la fine dell'attività oggetto dell'CO AD del 23 Pt_2 dicembre 2010, fino al quel momento intercorrente inter partes" (cfr. avv. comparsa, pag. 4, § A.3).
pagina 18 di 29
4. Diversamente da ciò che controparte vorrebbe far credere (cfr. avv. comparsa, pagg. 3 e 4, §§ A.3 e Con A.6), l'Operazione - che ha avuto ad oggetto, inter alia, la retrocessione da a dei Pt_2 Pt_1
Con soli crediti (peraltro già ceduti da a con l'CO AD 2010) relativi a finanziamenti Pt_1 non ancora estinti alla data del 14 marzo 2017 - non ha affatto comportato il venir meno dell'CO Con AD 2010 rispetto ai crediti non oggetto di (retro)cessione a nell'ambito dell'Operazione
né tantomeno il venir meno dell'obbligazione di gestione dei contenziosi relativi ai contratti Pt_2 afferenti tali crediti, con assunzione dei connessi costi ed oneri, né ha comportato il venir meno delle obbligazioni di indennizzo e di manleva previste dell'CO AD 2010 (cfr. doc. 1, artt. 5.11, 7,
10, 15.5 e 20).”
A fronte di tali contestazioni ribadite da parte attrice con riferimento alla predetta domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nella comparsa di costituzione e CO risposta, era preciso onere di quello produrre in causa il contratto di cessione di cessione in data 11.10.2016 al fine di verificare se l'CO AD del 2010 fosse stato realmente ceduto -e in ogni caso tale asserita cessione di contratto, che giuridicamente è un accordo tra tre soggetti, non avrebbe senso con riferimento CO all'CO AD de quo posto che era già parte di tale contratto asseritamente ceduto- modificato o sciolto per mutuo consenso delle parti o per altre cause.
Ciò, invece, non è stato fatto.
D'altro canto, a fronte delle contestazioni avversarie, non è sufficiente in alcun modo la mera produzione (v. doc. n. 18 convenuta) dell'avviso della cessione nella Gazzetta
Ufficiale ex art. 58 T.U.B., pubblicazione che di per sé è volta ad altri fini.
Peraltro, emergono dei comportamenti sia attivi sia omissivi della convenuta che inducono a ritenere che l'CO AD de quo non si sia sciolto nel 2016 a seguito della cd. Operazione Zodiac e in particolare risulta, circostanza non contestata specificamente, che la IBL addirittura per più anni e in particolare negli anni 2017,
2018, 2019 e 2020 fino alla prima metà di gennaio ha continuato a definire e pagare transattivamente oltre 4.500 tra reclami e ricorsi ABF dei clienti rispetto a finanziamenti estinti anticipatamente anni prima -precisamente dal 2008 al 2017- mediante rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute ai clienti in sede di estinzione anticipata pagina 19 di 29 CO dei relativi finanziamenti. Ciò risulta anche dalla e-mail della convenuta in data
23.1.2020 (v. doc. n. 8 attrice) con la quale essa ha trasmesso a l'elenco di Pt_1
CO migliaia di reclami e di ricorsi per rimborsi ai mutuatari gestiti, transatti e pagati da CO pur dopo la cd. Operazione e afferenti, per stessa ammissione della , a Pt_2
finanziamenti estinti prima del 18.3.2017, non rientranti quindi nel perimetro CO dell'Operazione cioè non oggetto di retrocessione a . Pt_2
E', quindi, del tutto priva di pregio la difesa della convenuta secondo cui essa ha continuato temporaneamente, pur senza averne alcun obbligo, a gestire il contenzioso in attesa che fosse in grado di provvedervi direttamente poiché il passaggio di Pt_1
consegne richiedeva del tempo.
Assume, inoltre, un significato pregante la circostanza che la convenuta, con riferimento all'effettuata gestione del contenzioso asseritamente non dovuta su base contrattuale, non abbia poi avanzato alcuna pretesa economica nei confronti di Pt_1
Ritiene, del pari, il Tribunale che sia infondata la domanda volta a dichiarare che l'CO AD del 23 dicembre 2010 ha comunque perso efficacia, rispetto ai crediti di titolarità di ai sensi dell'art. 21 del medesimo. Pt_1
In tale clausola, denominata “Durata dell'accordo”, le parti hanno pattuito che l'CO avrà durata e le relative obbligazioni sottostanti saranno efficaci fino alla data in cui termina il periodo di ammortamento -ossia il piano di rimborso delle rate- dell'ultimo credito che sia stato ceduto ai sensi dell'accordo.
E' ben chiara la clausola nello stabilire la data finale di efficacia dell'accordo in quella dell'ultima rata come da piano di rimborso dell'ultimo credito che sia stato oggetto di cessione.
Parte convenuta aveva l'onere di indicare -e provare- quale fosse l'ultimo credito che sia stato oggetto di cessione tra le parti ai sensi dell'CO AD, ovvero l'ultimo finanziamento ceduto con relativo piano di ammortamento.
Tale onere è rimasto inadempiuto, cosicché non è possibile verificare il piano di rimborso del medesimo e, di conseguenza, il termine finale dell'CO AD.
pagina 20 di 29 Peraltro, la clausola di cui all'art. 21 non prevede una riduzione di tale termine rispetto alla durata del piano di ammortamento dell'ultimo credito ceduto se per evenienza il finanziamento venga estinto anticipatamente.
Peraltro, tale disposizione sulla durata dell'CO AD, se ha senso rispetto a talune CO obbligazioni di quale quella relativa alla gestione ed amministrazione degli incassi, non può, invece, ritenersi applicabile rispetto ad altre obbligazioni destinate a perdurare ben oltre la scadenza dei relativi piani di ammortamento dei crediti ceduti e ciò per far fronte a pretese dei mutuatari che ben avrebbero potuto manifestarsi anche successivamente a tale data. D'altro canto, proprio in tema di estinzione anticipata e di oneri rimborsabili, i mutuatari anche a distanza di anni dall'estinzione anticipata del finanziamento possono proporre reclamo, ricorso ABF ovvero una causa innanzi all'Autorità giudiziaria per ottenere il rimborso delle commissioni non integralmente CO rimborsate dalla cedente in sede di estinzione anticipata. CO In tal caso le obbligazioni di relative alla gestione delle controversie passive di cui si parla nell'art. 10, che fa riferimento ad un'obbligazione della cedente accertata da sentenza di primo grado o da pronuncia ABF ovvero quelle relative alla manleva prevista dall'art. 20, che fa riferimento a sentenza provvisoriamente esecutiva, non possono che avere efficacia -in base all'interpretazione complessiva ex art. 1363 c.c. delle clausole dell'CO AD, per cui le stesse si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascun il senso che risulta dal complesso dell'atto- oltre la scadenza del piano di ammortamento dell'ultimo credito ceduto in base all'CO
AD.
D'altro canto, l'art. 17.3 dell'CO stabilisce che "la Cessionaria si obbliga a dare accesso
a favore della Cedente alla documentazione originale in qualsiasi tempo e momento e sino al termine di prescrizione legale e ove richiesto, a rilasciare copie autenticate della stessa documentazione che si rendessero necessarie": ed invero, posto che i mutuatari potrebbero avanzare pretese in punto rimborsi entro il termine decennale di prescrizione decorrente dall'anticipata estinzione del finanziamento, le parti hanno previsto che, benché possa essere cessata pagina 21 di 29 l'efficacia dell'CO AD, la cessionaria è obbligata a dare accesso al Pt_1
CO
alla documentazione originale sino al termine di prescrizione.
D'altro canto, come già argomentato con riferimento alla prima domanda CO riconvenzionale, risulta, circostanza non contestata specificamente, che la addirittura per più anni e in particolare negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 fino alla prima metà di gennaio ha continuato a definire e pagare transattivamente oltre 4.500 tra reclami e ricorsi ABF dei clienti rispetto a finanziamenti estinti anticipatamente anni prima -precisamente dal 2008 al 2017- mediante rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute ai clienti in sede di estinzione anticipata dei relativi finanziamenti e ciò quindi pur dopo l'asserita perdita di efficacia dell'CO.
Pertanto, sia la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta all'accertamento e dichiarazione che l'CO AD del 23 dicembre 2010 inter partes fa parte dei rapporti giuridici ceduti in blocco da a , con il contratto dell'11 ottobre 2016 Parte_1 CP_2 avente efficacia dal 14 marzo 2017, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 aprile
2017 in atti e che, pertanto, difetta in capo all'attrice la posizione soggettiva di parte dell'CO
AD del 23 dicembre 2010, per cui le obbligazioni da esso nascenti in capo a , per tale CP_2 ragione, non sono esigibili da parte di , sia la domanda riconvenzionale volta Parte_1
all'accertamento e dichiarazione che l'CO AD del 23 dicembre 2010 ha comunque perso efficacia, rispetto ai crediti di titolarità di oggetto della presente azione, ai Parte_1 sensi del suo articolo n. 21, essendo infondata, vanno rigettate.
Ne consegue che l'CO AD del 23.12.2010 è efficace con riferimento ai CO finanziamenti concessi da a -e non retrocessi a estinti anteriormente Pt_1 CP_2
al 14.3.2017.
In relazione a tali contratti, quindi, sono efficaci tutte le clausole previste dall'CO e le parti sono titolari di tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle stesse. CO Risultando la convenuta inadempiente alle obbligazioni previste da tale CO, che per sua ammissione ha ritenuto non più vincolante, la stessa va condannata, con riferimento ai finanziamenti concessi da a ed estinti COroparte_2 Pt_1
anteriormente al 14.3.2017 identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti, a: 1) gestire, pagina 22 di 29 con costi e spese a proprio carico, le controversie passive ovvero le contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento degli oneri non maturati e non pagati da all'atto dell'estinzione anticipata dei relativi CP_2
finanziamenti; 2) provvedere direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o CO dovuto ai mutuatari a titolo di oneri non maturati e non corrisposti da CP_2
all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti;
3) gestire, con costi e spese a proprio carico, le contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento e/o di restituzione di somme per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da 4) provvedere direttamente al pagamento di COroparte_2
quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da COroparte_2
Con riferimento alla domanda attorea di cui al punto n. 3 relativa alla manleva da parte CO di , ritiene il Tribunale che la stessa sia infondata. CO Ed invero le parti hanno pattuito all'art. 20 dell'CO AD che la si impegna a manlevare e tenere totalmente indenne la da qualsiasi costo, spesa, onere o Pt_1
danno che possa derivare da tutte le eventuali richieste, pretese, oneri danni e/o quant'altro avanzati da terzi a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento e “accertati giudizialmente con sentenza provvisoriamente esecutiva” come accoglibili in relazione ai crediti ceduti;
allo stesso modo e “sempre a seguito di sentenza provvisoriamente CO esecutiva”, si impegna altresì a manlevare e tenere totalmente indenne da Pt_1
qualsiasi costo, spesa, onere o danno che possa derivare da ogni eventuale mancato incasso non versato , da eventuali contestazioni da parte dei mutuatari relativamente ai conteggi dei rimborsi e/o da parte della compenti autorità di vigilanza.
L'attrice non ha, tuttavia, dapprima allegato -e poi provato- che vi sono delle somme in relazione al pagamento delle quali debba essere tenuta indenne dalla convenuta in quanto accertati giudizialmente con sentenza provvisoriamente esecutiva.
pagina 23 di 29 Essendo infondata, la domanda attorea di manleva deve essere, quindi, rigettata.
Con riferimento alla domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento delle CO somme corrisposte ex art. 7 dell'CO AD in sostituzione della cedente , che ne era obbligata contrattualmente, ai mutuatari in relazione alle richieste dei medesimi di CO pagamento degli oneri non maturati e non pagati da all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti, ceduti a ed estinti anteriormente al 14.3.2017 Pt_1
identificati al doc. n. 4 attoreo ed inoltre con riferimento alla domanda di condanna della stessa al pagamento di una somma a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la gestione delle controversie passive e in particolare per la gestione delle controversie di rimborso CO degli oneri non maturati e non pagati da all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti formulate dai mutuatari, è stata effettuata in corso di causa una consulenza tecnica affidata al dott. . Persona_2
In particolare, è stato affidato al CTU il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i c.t.p., o in difetto con i difensori: quantifichi il CTU le somme corrisposte da ai mutuatari in Pt_1
relazione alle richieste dei medesimi di pagamento degli oneri maturati e non pagati da CO
in occasione dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ed estinti anteriormente al 14.3.2017 ed inoltre quantifichi i costi sostenuti da per la Pt_1
gestione delle relative controversie passive;
esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti”.
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti di parte e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 16.4.2025 di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
pagina 24 di 29 Il consulente tecnico è giunto alle seguenti conclusioni:
“A. in riferimento al quesito “quantifichi il CTU le somme corrisposte da ai Pt_1
mutuatari in relazione alle richieste dei medesimi di pagamento degli oneri maturati e CO non pagati da in occasione dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ed estinti anteriormente al 14.3.2017”, il CTU – pur con le limitazioni meglio esposte ai paragrafi 6.1 e ss. – ha quantificato:
-in € 1.840.301,63.= gli importi che risulterebbero versati in favore dei mutuatari per reclami e ricorsi ABF, di cui € 1.764.524,93.= relativi a commissioni e commissioni + premi, ed € 75.776,70.= relativi a premi;
-€ 96.621,66.= gli importi che risulterebbero versati in favore dei mutuatari in relazione alle cause passive, di cui € 83.172,14.= relativi a capitale e capitale + spese, ed €
13.449,52.= relativi a spese.
Entrambi gli importi, pari a complessivi € 1.936.923,29.=, risulterebbero corrisposti da COr ad eccezione di € 330,25.= che, invece, risulterebbero corrisposti direttamente da
a titolo di rimborso premio assicurativo non goduto. Pt_1
Quanto alla differenza di € 1.936.593,04.= (€ 1.936.923,29 - € 330,25) che, pertanto, COr sarebbe stata anticipata da n qualità di mandataria, all'esito di quanto esposto nei precedenti paragrafi 6.3 e 6.7, il CTU non ha potuto accertare l'ammontare delle COr somme che avrebbe corrisposto a a titolo di rimborso degli importi che Pt_1
quest'ultima avrebbe corrisposto ai mutuatari in relazione alle COroversie Passive;
fatta salva ogni diversa valutazione del Giudice, anche alla luce degli altri documenti di COr causa, rispetto all'eventuale rilevanza probatoria di quanto dichiarato dalla stessa nell'atto ricognitivo del 9 luglio 2021 (già all. 26) ove dava atto di aver già incassato dall'Attrice l'importo di € 1.453.352,73.=.
B. in riferimento al quesito “quantifichi i costi sostenuti da per la gestione Pt_1
delle relative controversie passive”: a margine della mera regolarità aritmetica del calcolo, prodotto da Parte Attrice, dei costi (quantificati in € 126.642,50.=) che COr sarebbero stati sostenuti da per la gestione delle COroversie Passive, tenuto
pagina 25 di 29 conto: -dell'assenza di documentazione attestante l'avvenuto rimborso dei costi da parte di -di quanto indicato negli atti, nonché nella memoria del CTP dott. Pt_1 Per_3
del 7 ottobre 2024; il CTU ritiene che non abbia sostenuto costi per la gestione delle controversie Pt_1
passive.”.
Ritiene, anzitutto, il Tribunale che esattamente il CTU abbia quantificato come pari a zero i costi sostenuti dall'attrice per la gestione delle controversie passive ed invero la non ha fornito alcuna prova di aver effettivamente sostenuto tali costi ed anzi Pt_1
è la stessa attrice ad affermare nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. che l'importo di euro 126.642,50 “costituisce dunque un ulteriore costo per che Pt_1
COr dovrà rimborsare a in forza di quanto previsto nel Mandato”; ed anche il CTP di parte attrice nella propria memoria tecnica del 7 ottobre 2024 in punto di spese di gestione ha dato atto che “il suddetto importo di Euro 126.642,50 costituisce, dunque, COr un ulteriore costo che dovrà rimborsare a . Pt_1
Ne consegue che il rimborso non è stato, quindi, effettuato e non spetta all'attrice la restituzione di alcuna somma a tale titolo.
Con riferimento, invece, all'importo complessivo di euro 1.936.923,29 il CTU afferma che lo stesso risulta corrisposto ai mutuatari dalla mandataria dell'attrice ossia
[...]
ad eccezione dell'importo di euro 330,25 che, invece, risulta COroparte_6
corrisposto direttamente da a titolo di rimborso premio assicurativo non Pt_1
goduto.
Rileva il Tribunale in primo luogo che nella comparsa di costituzione e risposta la convenuta, a fronte della documentazione prodotta da parte attrice, non ha svolto alcuna eccezione con riferimento alla stessa e all'efficacia probatoria, svolgendo invece dette eccezioni solo in sede di consulenza e quindi tardivamente;
ci si riferisce in particolare all'idoneità degli screenshot, alla stampa in pdf delle e-mail di , Parte_4
all'assenza di firme valide sulle richieste di esecuzione bonifici, sulle pro forma avvocato e sulle fatture avvocato.
pagina 26 di 29 CO D'altro canto, nella comparsa di costituzione e risposta la convenuta non ha ancor prima contestato in modo specifico sia l'avvenuto pagamento di tali somme da parte della mandataria ai mutuatari sia il rimborso di tali somme COroparte_6
da parte dell'attrice alla mandataria . Pt_1 COroparte_6
Il CTU ha accertato che dalla copiosa documentazione in atti emerge che la mandataria ha versato ai mutuatari la somma complessiva di euro COroparte_6
1.936.923,29.
Ciò che il CTU non riesce a poter dire è se tale importo sia poi stato rimborsato COr dall'attrice alla mandataria posto che i tre bonifici cumulativi per la Pt_1
COr somma complessiva di euro 11.217.898,56, intervenuti tra e con causale Pt_1
generica, non consentono di affermare con certezza che nell'ambito dei medesimi siano COr ricompresi gli importi che afferma di aver rimborsato a in relazione alle Pt_1
domande proposte dall'attrice nel presente giudizio.
Ritiene il Tribunale che, a fronte della mancata contestazione specifica degli avvenuti pagamenti nella comparsa di costituzione e risposta e trattandosi di pagamenti effettuati a terzi e non tra le parti dell'CO AD in causa, gli stessi possono essere provati anche per presunzioni.
E' stato prodotto in causa dalla (v. doc. n. 21 attrice) l'atto ricognitivo in data Pt_1
COr
9.7.2021 intervenuto tra essa e la mandataria in cui tale terzo fa una Pt_1
dichiarazione a sé sfavorevole affermando che alla data dell'atto la ha già Pt_1
COr rimborsato a 'importo di euro 1.453.352,73 con riferimento a reclami, ricorsi ABF
e contenziosi promossi dai clienti.
Ritiene il Tribunale, per quanto sopra detto, che dalla ricostruzione degli importi COr effettuata dal CTU, dai tre bonifici fatti da a dal predetto atto ricognitivo Pt_1
emerga la prova del pagamento da parte dell'attrice alla mandataria dell'importo di euro euro 1.453.352,73 con riferimento a reclami, ricorsi ABF e contenziosi promossi dai clienti e quindi ai sensi dell'art. 7 dell'CO AD, importo di cui la stessa ha CO diritto di addebitare il costo alla e quindi di ottenerne la restituzione.
pagina 27 di 29 Ne consegue che la convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma di euro
1.453.352,73.
Su tale somma spettano gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla domanda al saldo.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 614 bis c.p.c., trattandosi di condanna al pagamento di una somma di denaro.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto della soccombenza reciproca (v. Cass. n. 3438/16 e Cass. n. 26918/18) sussistono motivi per compensarle nella misura di un quarto e la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice la restante parte come liquidata in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande riconvenzionali proposte da COroparte_1
-rigetta la domanda di manleva proposta da;
Parte_1
-dichiara che l'CO AD del 23.12.2010 stipulato tra Parte_1
CO e è efficace con riferimento ai finanziamenti concessi da a COroparte_1
-e non retrocessi a al 14.3.2017; Pt_1 COroparte_7
-condanna, con riferimento ai finanziamenti concessi da a COroparte_2
ed estinti anteriormente al 14.3.2017 identificati nell'elenco di Parte_1
cui al doc. attoreo n. 4, a: 1) gestire, con costi e spese a proprio carico, COroparte_2
le controversie passive ovvero le contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento degli oneri non maturati e non pagati da CP_2
pagina 28 di 29 all'atto dell'estinzione anticipata dei relativi finanziamenti;
2) provvedere direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari a titolo di oneri non maturati e CO non corrisposti da all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti;
CP_2
3) gestire, con costi e spese a proprio carico, le contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento e/o di restituzione di somme per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da 4) provvedere COroparte_2
direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da COroparte_2
-condanna a pagare a la somma di euro COroparte_1 Parte_1
1.453.352,73, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di 1/4 e, per l'effetto,
-condanna a rimborsare a la restante COroparte_1 Parte_1
parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di euro 29.014,50, di cui euro
27.750,00 per compenso ed euro 1.264,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate in COroparte_1
corso di causa.
Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 31704/2021, promossa con atto di citazione notificato in data 14.7.2021
DA
(1026167), in persona di un procuratore speciale, Parte_1
elettivamente domiciliata in Milano Piazza Filippo Meda n. 3 presso l'avv. Francesco
Maruffi, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, COroparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano Via Fontana n. 11 presso l'avv. Luisa Maresca, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti,
CONVENUTA
pagina 1 di 29 OGGETTO: cessione crediti
L'attrice ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria, istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previa ogni occorrenda declaratoria, così GIUDICARE A. Nel merito: 1) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'inadempimento di COroparte_2
ex art. 1218 e 1453 e ss. cod. civ. alle obbligazioni a suo carico derivanti
[...] dall'CO AD del 23.12.2010; conseguentemente, condannare COroparte_2 a prestare l'esatto adempimento delle seguenti obbligazioni:
[...] i) gestire, con costi e spese a proprio carico, le COroversie Passive ovvero le contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento degli oneri non maturati e non pagati da
[...] all'atto dell'estinzione anticipata dei relativi finanziamenti
COroparte_2 ciò rispetto a tutti quei finanziamenti concessi da
COroparte_2 estinti anteriormente al 14.03.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
(ii) provvedere direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari a titolo di oneri non maturati e non corrisposti da all'atto
COroparte_2 dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi da
COroparte_2 ed estinti anteriormente al 14.03.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
(iii) gestire, con costi e spese a proprio carico, le contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento e/o di restituzione di somme per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da inclusi tra quelli identificati
COroparte_2 nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
(iv) provvedere direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da
COroparte_2 inclusi tra quelli identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti. 2) In accoglimento della domanda di cui al capo 1) condannare
COroparte_2
per i motivi di cui in atti, al pagamento in favore di ex art. 614-bis,
[...] Parte_1 c.p.c. di una somma non inferiore ad Euro 90.000,00 per ogni mese di ritardo nell'adempimento di quanto disposto dall'emananda sentenza ovvero condannarla per il medesimo titolo al pagamento di quella diversa somma che sarà ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale adito. 3) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'inadempimento di COroparte_2 ex artt. 1218 e 1453 e ss. cod. civ. alle obbligazioni a suo carico derivanti
[...] Con dall'CO AD del 23.12.2010 e, conseguentemente, dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne da qualsiasi costo, spesa o danno derivanti da e/o connessi con: Pt_1 (i) la gestione delle COroversie Passive ovverosia con la gestione delle contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenzioso giudiziario ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento degli oneri non maturati e non pagati da
[...] all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi da COroparte_2 [...] ed estinti anteriormente al 14.03.2017 ed identificati COroparte_2 nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
pagina 2 di 29 (ii) il pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari a titolo di oneri non maturati e non corrisposti da all'atto dell'estinzione anticipata dei COroparte_2 finanziamenti concessi da ed estinti anteriormente al COroparte_2 14.03.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
(iii) la gestione delle contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento e/o di restituzione di somme per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da
[...] inclusi tra quelli identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
COroparte_2 (iv) il pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da inclusi tra quelli identificati
COroparte_2 nell'elenco di cui al doc. 4 in atti. 4) Condannare per i motivi di cui in atti, al
COroparte_2 risarcimento dei danni subiti e subendi da in conseguenza dell'inadempimento di Pt_1 [...] quantificabili alla data odierna come segue e, segnatamente al
COroparte_2 pagamento di: (i) Euro 1.922.326,24 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso delle somme corrisposte da ai mutuatari alla data del 15.01.2022, a seguito delle azioni dai medesimi Pt_1 proposte a mezzo di reclami/ricorsi ABF/cause e/o delle richieste di rimborso/restituzione degli oneri non maturati e non pagati da all'atto dell'estinzione
COroparte_2 anticipata dei finanziamenti concessi da ed estinti COroparte_3 anteriormente al 14.03.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti, ovvero condannare
[...] al pagamento di quella diversa, anche maggiore, somma
COroparte_2 quantificata in corso di causa, il tutto, in entrambi i casi, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma, c.p.c.; (ii) Euro 126.642,50, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti da (e corrisposti al provider Finance Evolution S.r.l.) per la gestione delle Pt_1 COroversie Passive, cioè per la gestione delle richieste di rimborso formulate dai mutuatari degli oneri non maturati e non pagati da all'atto
COroparte_2 dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi da
COroparte_2 ed estinti anteriormente al 14.03.2017 ed estinti anteriormente al 14.03.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti ovvero condannare al
COroparte_2 pagamento di quella diversa, anche maggiore somma, quantificata in corso di causa, il tutto, in entrambi i casi, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma, c.p.c.. 5) Condannare per i motivi di cui in atti:
COroparte_2
(i) a rimborsare a tutte quelle somme che sarà tenuta a corrispondere ai mutuatari Pt_1 Pt_1 in relazione ai n. 35490 finanziamenti estinti anticipatamente rispetto ai quali gli stessi mutuatari proporranno, con ragionevole certezza, reclamo/ricorso o causa avanti l'autorità giudiziaria, con un costo totale stimato per di Euro 71.383.521,30. Pt_1 (ii) a rimborsare a tutte le somme che la stessa dovrà corrispondere Finance Evolution per la Pt_1 gestione degli ulteriori reclami/ricorsi che, con ragionevole certezza, saranno proposti dai mutuatari in relazione ai n. 35490 finanziamenti estinti anticipatamente.
6) In ogni caso respingere integralmente, tutte le avversarie domande, con ogni conseguente pronuncia.
7) In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo da Parte_1 a COroparte_2
8) In ogni caso, condannare in persona del suo legale COroparte_2 rappresentante pro tempore, pagamento di spese e compensi professionali di avvocato come per legge, oltre IVA, CPA e spese forfetarie nella misura del 15%, contributo unificato e imposta di registro, costi di CTU e CTP.” pagina 3 di 29 La convenuta ha così concluso:
“
1. In via principale, per i motivi di cui in atti, 1.1. accertato e dichiarato:
1.1.1. che l'CO AD del 23 dicembre 2010 inter partes fa parte dei rapporti giuridici ceduti in blocco da a , con il contratto dell'11 ottobre 2016 avente efficacia dal Parte_1 CP_2 14 marzo 2017, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 aprile 2017 in atti e che, pertanto, difetta in capo all'attrice la posizione soggettiva di parte dell'CO AD del 23 dicembre 2010, per cui le obbligazioni da esso nascenti in capo a , per tale ragione, non CP_2 sono esigibili da parte di;
Parte_1 1.1.2. che l'CO AD del 23 dicembre 2010 ha comunque perso efficacia, rispetto ai crediti di titolarità di oggetto della presente azione, ai sensi del suo articolo n. 21; Parte_1
1.1.3. che, in ogni caso, nel corso del giudizio, parte attrice non ha dato prova del danno asseritamente subito e della sua entità;
1.2. rigettare, per i motivi esposti in atti, tutte le domande di parte attrice, infondate e temerarie.
2. In via subordinata per il caso, non creduto, in cui nonostante le evidenze documentali in atti, il Tribunale volesse ritenere ancora pendente tra le Parti l'CO AD del 23 dicembre 2010, rigettare, comunque, per i motivi esposti in atti, tutte le domande di parte attrice, infondate e temerarie, non trovando fondamento alcuna di esse nelle previsioni dell'CO AD del 23 dicembre 2010, dal quale sono totalmente avulse ed essendo, comunque, mancata la prova del danno e della sua entità.
3. In ogni caso, 3.1. condannare parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura equitativamente determinata dal Tribunale ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c., per avere agito in giudizio in mala fede o, quantomeno, con colpa grave, attese le inequivocabili pattuizioni contrattuali, sia dell'CO AD del 23 dicembre 2010 (art. 21) che del COratto dell'11 ottobre 2016 avente efficacia dal 14 marzo 2017 (allegato 6, Sezione 3) come rese pubbliche nella G.U. del 15 aprile 2017. Tale danno, in ragione della complessità della causa e della mole di documenti versata in atti dei quali la stragrande maggioranza prodotta allo scopo di provare il danno e la sua entità, è totalmente inconferente a tale scopo, ben potrebbe essere liquidato nella misura di € 100.000,00, pari a poco meno del 5% del valore della domanda;
3.2. condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di lite ivi incluso il costo della C.T.U. e il rimborso delle spese generali nella misura di legge e gli oneri fiscali.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.7.2021 ha Parte_1
convenuto in giudizio , COroparte_2
esponendo in particolare che:
-in data 23.12.2010 ha sottoscritto, in qualità di cessionaria, con la convenuta, in qualità di cedente, il contratto denominato “CO quadro di cessione crediti pro-soluto” in base al quale l'attrice concedeva un'opzione di cessione pro soluto dei crediti derivanti pagina 4 di 29 da finanziamenti erogati dalla convenuta contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
-l'opzione di cessione aveva una durata di 12 mesi, salvo rinnovo, dalla data di efficacia del predetto accordo quadro;
-le parti stabilivano dei volumi delle cessioni di un importo massimo di euro
250.000.000,00 annui;
-contestualmente le parti hanno stipulato un accordo denominato “Mandato all'incasso dei crediti ceduti nell'ambito dell'CO AD di cessione pro soluto di credito CO derivanti a contratti di finanziamento CQS”, con il quale si conferiva alla il mandato di incassare i crediti ceduti, di rimettere alla cessionaria i relativi incassi, di predisporre la rendicontazione nonché di svolgere tutte le ulteriori attività elencate sia nel mandato sia nell'accordo quadro;
-il predetto accordo quadro non implicava alcuna cessione dei contratti di finanziamento conclusi dalla banca convenuta, ma solo la cessione dei crediti sorti in capo alla stessa per effetto di tali contratti;
CO aveva già acquistato da un portafoglio di crediti, in forza di un CP_4
precedente accordo quadro in data 30.5.2008 e che anche tale portafoglio doveva essere disciplinato dalle disposizioni dell'CO AD e dal Mandato all'Incasso del 2010; CO
-in esecuzione di quanto convenuto con l'CO AD, la cedeva alla i Pt_1
crediti - derivanti da finanziamenti contro cessione del quinto - e quest'ultima provvedeva a versare alla convenuta il corrispettivo di cessione pattuito;
CO
-l'CO AD prevedeva lo svolgimento da parte di anche di altre attività, alcune delle quali afferenti il lato attivo del rapporto e altre afferenti il lato passivo del rapporto, vale a dire quelle aventi ad oggetto la gestione dei reclami, dei ricorsi all'
Arbitro Bancario Finanziario e, più in generale, dei contenziosi, promossi dai mutuatari con riferimento ai contratti di finanziamento, i cui crediti erano stati oggetto di cessione alla Pt_1
--data l'importanza del tema dei predetti rimborsi, anche rispetto ai possibili esiti pagina 5 di 29 CO contenziosi ad essi inerenti, con l'CO AD la cedente assumeva ulteriori specifiche obbligazioni verso la cessionaria e in particolare gli artt. 5, 10 e 20 dell'accordo quadro prevedono, in capo alla convenuta, precisi obblighi di garanzia
(l'impegno della convenuta a rimborsare ai mutuatari gli oneri non ancora maturati in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di possedere un modello organizzativo di implementazione dei rimborsi conforme alla normativa primaria, secondaria ed alle raccomandazioni della Banca d'Italia e del rispetto dei tassi soglia di volta in volta vigenti), di informazione (ossia, l'invio all'esponente, di un'informativa con cadenza trimestrale dell'andamento dei reclami e ricorsi all'ABF) e di gestione (ossia, costituirsi nei procedimenti innanzi all'ABF ovvero all'Autorità giudiziaria in relazione ai quali doveva anche provvedere al pagamento delle somme dovute all'esito delle predette controversie);
-l'art. 20 dell'accordo quadro prevede, inoltre, l'impegno della convenuta a manlevare e tenere totalmente indenne la cessionaria da qualsiasi costo, spesa, onere o danno ivi inclusi quelli derivanti da contestazioni da parte dei mutuatari in relazione ai rimborsi ad essi spettanti in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti;
-l'CO AD definisce i Rimborsi ai Mutuatari -sui quali non vi è completa chiarezza né a livello normativo né a livello giurisprudenziale in riferimento sia all'identificazione degli oneri sia all'entità degli stessi sia al criterio di calcolo- come i rimborsi effettuati dalla cedente ai mutuatari relativi agli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata dei finanziamenti, vale a dire commissioni, spese, costi, oneri o provvigioni, applicati e trattenuti della cedente al mutuatario al momento dell'erogazione del finanziamento;
-nonostante la convenuta garantiva e dichiarava nel predetto accordo che il TAEG dei contratti di finanziamento fosse calcolato nel rispetto delle relative norme, l'attrice ha ricevuto contestazioni dai mutuatari di pretesa usurarietà dei tassi applicati dalla stessa convenuta;
quest'ultima, essendo responsabile, deve essere condannata a risarcire e tenere indenne l'attrice da ogni costo o danno che ne potrebbe derivare;
pagina 6 di 29 -il portafoglio di crediti che rileva ai fini del presente giudizio è più ristretto di quello CO originariamente ceduto dalla alla e ciò sia per effetto della retrocessione Pt_1
CO dalla alla di talune posizioni, relative a crediti c.d. incedibili ai sensi Pt_1
CO dell'CO AD, sia per effetto del riacquisto da parte della , alla data di efficacia della c.d. Operazione di tutti quei crediti che a tale data erano ancora esistenti in Pt_2
quanto relativi a finanziamenti che non erano stati estinti dai mutuatari;
assumeva, ai sensi dell'CO AD, l'obbligo di trasmettere a con CP_2 Pt_1
facoltà di trattenerne copia, tutta la documentazione relativa ai crediti ceduti, che
Pt_1
avrebbe potuto archiviare presso di sé ovvero presso una società specializzata di suo gradimento con costi e spese a carico di stessa;
Pt_1
-al fine di archiviare tutta la documentazione relativa ai finanziamenti, l'attrice si è rivolta alla società specializzata Bucap s.p.a. che, in ottemperanza all'art. 17.3 dell'accordo quadro, ha fornito alla convenuta le credenziali di accesso al sistema di archiviazione elettronica;
-con e-mail del 20.12.2019 la responsabile dell'ufficio reclami e servizio legale della convenuta ha lamentato l'impossibilità di accedere ai documenti archiviati elettronicamente;
-nella stessa data ha risposto il servizio IT dell'esponente, che ha riferito che le utenze erano state temporaneamente disattivate poiché è stata riscontrata l'assenza di un CO account associato alle utenze , la quale è stata altresì invitata a mettersi in Pt_1
contatto con il referente al fine di consentire la creazione di tale account;
Pt_1
-successivamente ad ulteriori contatti, con la mail del 23.1.2020 la convenuta ha inviato l'elenco dei reclami e dei ricorsi gestiti negli anni dal 2017 al 2020 comprensivo di quelli definiti, di quelli in corso di definizione e di quelli in relazione ai quali ai quali era stata sottoposta una proposta transattiva non ancora accettata;
-da detta comunicazione emergono alcuni rilevanti elementi: in primo luogo, la pagina 7 di 29 convenuta ha gestito le controversie passive nel corso degli anni dal 2017 al 2020; in secondo luogo, nel periodo di riferimento, l'esponente non ha ricevuto le comunicazioni trimestrali di aggiornamento ed in terzo luogo, con riferimento alle citate controversie, vi è l'assenza di qualsiasi contestazione e/o pretesa di rimborso inviata dalla convenuta;
-successivamente in data 2.4.2020 essa ha comunicato alla convenuta l'assenza di alcun obbligo di gestione delle controversie poiché tale onere era invece a carico di quest'ultima;
-con e-mail del 2.7.2020, stante il persistente rifiuto di proseguire nella gestione delle controversie passive, ha comunicato alla convenuta che, al solo fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle posizioni dei clienti, avrebbe provveduto in via provvisoria alla gestione dei reclami individuati nel file allegato alla e-mail stessa;
-in data 3.7.2020 la convenuta, persistendo nella propria posizione, ha continuato a richiedere il pagamento di quanto aveva già rimborsato ai mutuatari per la passata gestione delle controversie, senza tuttavia quantificare l'importo;
-con e-mail del 30.7.2020 la convenuta è stata intimata a comunicare il nominativo e l'indirizzo e-mail della persona designata al fine di creare l'accesso all'archivio Bucap;
di riprendere con effetto immediato la gestione dei reclami (indicati nel file allegato alla e-mail); di astenersi dal trasmettere all'esponente reclami, ricorsi all'ABF o atti relativi a controversie giudiziali;
di proseguire la gestione delle controversie con spese ed oneri a carico di essa convenuta e, infine, di corrispondere all'esponente l'importo di euro
266.586,14 a titolo di rimborso di quanto la stessa aveva dovuto corrispondere ai mutuatari in forza dei reclami di cui all'elenco ivi allegato nonché di ogni successivo importo che sarà corrisposto ai mutuatari a causa del persistente inadempimento di
[...]
CP_1
CO
-con lettera in data 10.9.2020 negava l'esistenza di obbligazioni a suo carico non solo per la gestione futura della COroversie Passive, ma, addirittura, per la gestione pregressa vale a dire fino al gennaio 2020, reclamando il pagamento di quanto dalla stessa rimborsato ai mutuatari per complessivi euro 4.741.495,22; in particolare, la pagina 8 di 29 convenuta faceva riferimento ad un contratto dell'11.10.2016 con il quale Pt_1
CO aveva trasferito a con effetti giuridici dal 14.03.2017 - nel contesto di una più ampia operazione - un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco
(l'"Operazione Zodiac"); -per quanto riguarda i crediti trasferiti in tale contesto si CO trattava di una parte degli stessi crediti che aveva trasferito in precedenza a Pt_1
nell'ambito dell , ma rispetto ai quali i finanziamenti sottostanti non Parte_3
erano ancora stati estinti dai mutuatari;
CO
-la convenuta allegava che per effetto di tale operazione sarebbe stato trasferito a CO anche l'CO AD (di cui la stessa era già parte) e che, pertanto, a decorrere CO dal 14.3.2017 tutte le obbligazioni in capo ad derivanti dall'CO AD si sarebbero estinte per confusione, con la conseguenza che, a decorrere dal 14.3.2017, la gestione delle COroversie Passive sorte dopo tale data e relative a finanziamenti estinti prima del 14.3.2017 sarebbe dovuta ricadere su Pt_1
-la pretesa estinzione per confusione delle obbligazioni non ha giuridicamente senso, atteso che essa parte del contratto fin dall'origine e che la stessa convenuta aveva confermato la piena efficacia dell'CO AD anche successivamente all'entrata in vigore dell'operazione Zodiac avvenuta in data 14.3.2017 poiché negli anni dal 2017 al
2020 ha continuato a gestire ininterrottamente le controversie passive, senza tuttavia mai inviare i report trimestrali di aggiornamento previsti a carico di COroparte_2
Pertanto, sulla base di quanto esposto, la banca attrice chiede di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta ex artt. 1218 e 1453 c.c. alle obbligazioni a suo carico derivanti dall'CO AD del 23.12.2010 e, per l'effetto, di condannarla a prestare l'esatto adempimento delle seguenti obbligazioni: a) gestione, con costi e spese a proprio carico, delle controversie passive ricevute nella forma dei reclami e/o ricorsi all'ABF ovvero del contezioso giudiziale relativi all'estinzione anticipata dei finanziamenti avvenuta anteriormente al 14.3.2017 e conseguentemente di provvedere direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari a titolo di oneri non maturati e non corrisposti da all'atto dell'estinzione COroparte_2
pagina 9 di 29 anticipata;
b) gestione, con costi e spese a proprio carico, delle contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF ovvero contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste di pagamento e/o di restituzione di somme per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento inclusi tra quelli identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti e conseguentemente provvedere direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto.
In accoglimento della precedente domanda, chiede inoltre di condannare la convenuta al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. di una somma non inferiore ad euro 90.000,00 per ogni mese di ritardo nell'adempimento di quanto disposto dall'emananda sentenza.
Chiede, altresì, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, di dichiarare la convenuta tenuta a manlevare e tenere indenne parte attrice da qualsiasi costo, onere, spesa o danno derivante o connesso con le obbligazioni di cui alla prima domanda di condanna.
Chiede, ancora, la condanna della convenuta al pagamento delle somme così come quantificate nell'atto di citazione: a) euro 1.453.352,73, oltre interessi, a titolo di rimborso delle somme corrisposte da ai mutuatari in relazione alle richieste dei Pt_1
medesimi di pagamento degli oneri non maturati e non pagati dalla convenuta all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti avvenuti anteriormente al 14.3.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti;
b) euro 94.243,00, oltre interessi, a titolo di rimborso dei costi sostenuti da per la gestione delle COroversie Passive, cioè Pt_1
per la gestione delle richieste di rimborso formulate dai mutuatari degli oneri non maturati e non pagati dalla convenuta all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti avvenuti anteriormente al 14.3.2017 ed identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti.
Infine, chiede la declaratoria che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo da Parte_1
a
[...] COroparte_2
Si è costituita in giudizio la convenuta COroparte_2
, la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede, in via principale,
[...]
di accertare che l'CO AD del 23.12.2010 fa parte dei rapporti giuridici ceduti in pagina 10 di 29 blocco da parte attrice alla convenuta con contratto dell'11.10.2016 avente efficacia dal
14.3.2017 e, pertanto, difetta in capo all'attrice la posizione soggettiva di parte del predetto CO, rendendo inesigibili le obbligazioni nascenti dallo stesso in capo alla convenuta;
chiede, inoltre, di accertare che tale CO AD ha comunque perso efficacia ai sensi del suo art. 21; per l'effetto chiede il rigetto di tutte le domande attoree.
In via subordinata, chiede il rigetto delle domande formulate da controparte in quanto infondate e temerarie per essere incoerenti con le previsioni del medesimo CO
AD e, in ogni caso, chiede di condannare l'attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio in mala fede, attese le inequivocabili pattuizioni contrattuali.
Parte convenuta espone che:
-nel 2016 le parti hanno deciso di interrompere il rapporto contrattuale di cui all'CO AD del 23 dicembre 2010 con retrocessione alla cedente dei CP_2
crediti relativi a contratti di finanziamento ancora pendenti e dei rapporti giuridici e delle garanzie a essi connessi;
tale retrocessione è avvenuta nella forma prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) con il contratto dell'11 ottobre 2016 (contratto
“ ); Pt_2
-la predetta “Operazione Zodiac” ha segnato la fine delle attività oggetto dell'CO
AD;
-è pacifico tra le parti che la data di efficacia della cessione dei crediti e dei rapporti giuridici è stata convenzionalmente fissata al 14.3.2017; CO
-la conclusione dell'Operazione richiedeva il passaggio di consegne da a Pt_2
per la gestione del contenzioso relativo ai contratti i cui crediti erano estinti che Pt_1
CO rimanevano nella titolarità di e per i quali cessava per l'obbligazione della Pt_1
relativa gestione e veniva meno la manleva concessa con l'CO AD del 23 dicembre 2010; tale passaggio di consegne richiedeva tempo e, pur senza averne alcun CO obbligo, ha continuato temporaneamente a gestire il contenzioso in attesa che fosse in grado di provvedervi direttamente;
Pt_1
pagina 11 di 29 -tra i soggetti vigilati, soprattutto quando sono stati parti di un contratto, è d'uso, almeno in Italia, collaborare per evitare conseguenze pregiudizievoli in corrispondenza di operazioni come quella relativa alla cessione dei crediti, anche in blocco, e per evitare disagi ai clienti e sanzioni da parte della vigilanza, anche alla luce del principio generale di buona fede e correttezza;
per permettere questa gestione temporanea, fino al Pt_1
CO 20 novembre 2019, ha mantenuto attivo l'accesso di all'archivio Bucap.
Parte convenuta deduce, in particolare, che:
-il titolo giuridico sul quale l'attrice fonda le proprie pretese è l'CO quadro del
23.10.2020 del quale, tuttavia, l'attrice stessa non è più parte dal 14.3.2017, data di entrata in vigore della c.d. operazione Pt_2
-tale operazione ha ad oggetto un accordo per la vendita di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco, tra i quali vi è ricompreso anche l'CO quadro citato;
ciò risulta inoppugnabile poiché l'operazione è stata resa nota al pubblico ed al mercato attraverso la Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15.4.2017 e nel contratto in data
11.10.2016 si legge: “Ai sensi dell'SPA [Sale and Purchase Agreement, acronimo con il quale ci si riferisce al contratto il Venditore ha altresì trasferito all'Acquirente i Pt_2
seguenti contratti connessi ai Finanziamenti: (i) l'accordo quadro per la cessione di crediti pro soluto sottoscritto tra e Parte_1 COroparte_2
il 23 dicembre 2010, unitamente ai relativi rapporti giuridici, pretese monetarie,
[...]
diritti ed obbligazioni dallo stesso derivanti;
(…)”;
-l'art. 21.1 del citato CO quadro stabilisce che l'accordo avrà durata e le relative obbligazioni sottostanti saranno efficaci fino alla data in cui termina il periodo di ammortamento dell'ultimo credito ceduto ed è l'attrice stessa che conferma, circostanza pertanto pacifica, che i crediti oggetto della presente controversia sono quelli rimasti di titolarità dell'attrice stessa a seguito dell'operazione e, pertanto, già estinti;
Pt_2
-se i crediti rimasti nella titolarità di parte attrice sono estinti, il relativo piano di ammortamento è terminato;
-a prescindere dalla cessione alla convenuta dell'accordo quadro, le obbligazioni da esso pagina 12 di 29 nascenti sono comunque venute meno nel momento stesso in cui è diventata efficace l'Operazione Pt_2
-in applicazione dell'art. 12 dell'CO quadro, l'attrice aveva aperto un conto corrente, denominato conto della riserva, sul quale l'esponente ha accantonato una quota del prezzo incassato dalla cessione dei crediti all'attrice con la finalità di costituirlo in pegno in favore dell'attrice stessa in modo tale che quest'ultima, unico soggetto legittimato ad operare sul conto, avrebbe potuto ristorarsi di eventuali inadempimenti dell'esponente prelevando le somme necessarie;
-tale conto è stato chiuso dall'attrice, la quale ha versato il saldo su un altro conto corrente dell'esponente; se la volontà delle parti fosse stata quella di far sopravvivere tale contratto all'operazione mai l'attrice avrebbe rinunciato alla garanzia Pt_2
costituita da fondo della riserva;
pertanto, sono infondate le ragioni dell'attrice poiché il contratto è stato ceduto con l'operazione o comunque è giunto al termine per Pt_2
effetto dell'art. 21 citato;
-è errata la ricostruzione dei fatti ed in particolare riguardo l'asserito rifiuto della deducente di contattare l'attrice per riattivare l'account Bucap;
-è errata anche la circostanza secondo la quale l'attrice avrebbe temporaneamente assunto la gestione del contenzioso, difatti con la e-mail del 20.2.2020 Per_1
dipendente dell'attrice, ha inviato a diversi indirizzi e-mail dell'esponente il
[...]
testo della “comunicazione da trasmettere ai reclamanti di competenza , che è Pt_1
totalmente inconciliabile con le dichiarazioni contenute nelle successive comunicazioni;
-la clausola n. 10 non prevede alcun obbligo di rimborso ai mutuatari in capo alla cedente, per le transazioni, siano esse concluse a seguito di reclamo o nel corso di un giudizio, ma solo per il pagamento di quanto disposto da decisioni ABF o da sentenze di condanna che avessero accertato un'obbligazione in capo alla cedente;
per tali oneri,
l'attrice, in ipotesi di inadempimento della convenuta, avrebbe potuto sostituirsi ad essa utilizzando i fondi presenti sul c.d. conto della riserva;
-la manleva contenuta nella clausola n. 20 è concessa solo per gli oneri e le spese pagina 13 di 29 derivanti da sentenze;
-la clausola n. 7 prevede l'onere dell'esponente di rimborsare ai mutuatari, al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quanto di loro spettanza in base al conteggio estintivo redatto nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e che, qualora tanto non fosse avvenuto, l'attrice avrebbe avuto, anche in questo caso, la facoltà di sostituirsi a essa utilizzando i fondi accantonati e costituiti in pegno a suo favore;
tale obbligo è stato regolarmente assolto e non risultano eccezioni o irregolarità di sorta;
-relativamente all'usura, la cedente con la clausola n.
5.13 ha dichiarato e garantito il rispetto della normativa di riferimento nella determinazione del TAEG ed inoltre,
l'CO AD non prevede alcuna manleva per tale tipo di contestazione;
-con riferimento al quantum delle domande attoree e in particolare riguardo alla somma di euro 1.453.352,73 chiesta a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai mutuatari, i reclami e le cause passive sono fondati sulla pretesa di ottenere il rimborso degli importi che, invece, non maturano in ragione del tempo di durata del finanziamento ma che vanno a coprire attività preliminari alla concessione del finanziamento ed in relazione a tali importi, l'accordo quadro non prevede l'onere di manlevare l'attrice da costi ed oneri derivanti dalle transazioni;
-in relazione a tali costi, nulla sarebbe comunque dovuto all'attrice anche nel caso in cui l'CO quadro fosse ancora vigente;
-la debenza dell'importo di euro 94.243,00 chiesto a titolo risarcitorio per costi di gestione del contenzioso è frutto di accordi intercorsi senza il coinvolgimento della convenuta e comunque non è stata fornita la prova della congruità di tale importo in relazione all'attività espletata;
-per il caso in cui tale somma dovesse essere ritenuta come dovuta, l'importo dovrà essere ricalcolato tenendo conto del periodo dal 20.11.2019 al 30.7.2020 durante il quale l'attrice ha volutamente impedito l'accesso della convenuta all'archivio Bucap;
pagina 14 di 29 -con riferimento alle somme richieste a titolo di astreinte, la convenuta è un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia e, quindi, mai si sottrarrebbe all'esecuzione di un provvedimento giudiziario.
Orbene, il Tribunale ritiene che le domande svolte da parte attrice siano fondate nei limiti che seguono.
Preliminarmente rileva in primo luogo il Tribunale che non vengono esaminate e decise ex art. 189 c.p.c. le domande formulate da parte attrice per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e ribadite negli scritti conclusivi, poiché le stesse non sono conformi a quelle svolte negli atti introduttivi (e neppure nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) e quindi costituiscono domande nuove, inammissibili in quanto tardive.
Rileva in particolare il Tribunale che sono domande nuove la domanda attorea di condanna di a rimborsare a tutte quelle somme che sarà CP_2 Pt_1 Pt_1
tenuta a corrispondere ai mutuatari in relazione ai n. 35490 finanziamenti estinti anticipatamente rispetto ai quali gli stessi mutuatari proporranno, con ragionevole certezza, reclamo/ricorso o causa avanti l'autorità giudiziaria, con un costo totale stimato per di euro 71.383.521,30 e la domanda di condanna della medesima a Pt_1
rimborsare a tutte le somme che la stessa dovrà corrispondere Finance Pt_1
Evolution per la gestione degli ulteriori reclami/ricorsi che, con ragionevole certezza, saranno proposti dai mutuatari in relazione ai n. 35490 finanziamenti estinti anticipatamente. Tali domande sono state formulate nelle “conclusioni” per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in data 9.1.23 (v. nota di trattazione scritta) e poi ribadite in sede di successiva precisazione delle conclusioni in data 16.7.25
(v. nota di trattazione scritta) e tuttavia le stesse non compaiano nelle conclusioni rassegnate dettagliatamente dall'attrice nell'atto di citazione (e neppure, comunque, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
pagina 15 di 29 Tali domande sono inammissibili in quanto tardive poiché formulate oltre la scadenza del termine perentorio per le preclusioni assertive e, peraltro, non conseguenti a domande svolte dalla controparte.
Osserva in secondo luogo il Tribunale che, in base al condivisibile insegnamento della
Suprema Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4
c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Passando al merito della controversia, rileva il Tribunale che parte attrice ha Pt_1
proposto delle domande aventi ad oggetto l'adempimento, o meno, da parte della convenuta alle obbligazioni pattuite nell'CO AD di cessione di crediti pro soluto -e nel coevo Mandato all'incasso dei crediti ceduti nell'ambito dell'CO CO AD- stipulati con la convenuta in data 23.12.2010 (v. doc. nn. 1 e 2 attrice).
Parte attrice, evidentemente tenuto conto dei comportamenti e della corrispondenza con la convenuta anteriori al presente giudizio e in particolare della e-mail in data 10.9.2020
(v. doc. n. 9 attrice), già nell'atto di citazione ha affermato in modo chiaro (v. pp. 10 e
11 citazione) che: Con
“46. Con lettera in data 10.09.2020, negava l'esistenza di obbligazioni a suo carico non solo per la gestione futura della COroversie Passive, ma, addirittura, per la gestione pregressa vale a dire fino al gennaio 2020, reclamando il pagamento di quanto dalla stessa rimborsato ai mutuatari per complessivi Euro 4.741.495,22 (doc. 13). Con
“47. In particolare, faceva riferimento ad un contratto in data 11.10.2016 con il quale Pt_1
Con aveva trasferito a , con effetti giuridici dal 14.03.2017, - nel contesto di una più ampia operazione - un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ex art. 58 d.lgs. 385/1993 relativi a Con finanziamenti CQS erogati, tra gli altri, anche da (l'"Operazione Zodiac"). Per quanto riguarda i Con crediti trasferiti in tale contesto da a va detto che si trattava di una parte degli stessi Pt_1
pagina 16 di 29 Con crediti che aveva trasferito in precedenza a nell'ambito dell'CO AD, ma rispetto Pt_1 ai quali i finanziamenti sottostanti non erano ancora stati estinti dai mutuatari.
Con Con 48. , quindi, allegava che per effetto di tale operazione sarebbe stato trasferito a anche
Con l'CO AD (di cui la stessa era già parte!) e che, pertanto, a decorrere dal 14.03.2017 tutte
Con le obbligazioni in capo ad derivanti dall'CO AD si sarebbero estinte per confusione, con la conseguenza che, a decorrere dal 14.03.2017, la gestione delle COroversie Passive sorte dopo tale data e relative a finanziamenti estinti prima del 14.03.2017 - cioè relative a crediti non (ri)trasferiti a
Con
- sarebbe dovuta ricadere su Pt_1
Con 49. Quanto alla pretesa estinzione per confusione delle obbligazioni a carico di basti dire che
l'obiezione circa il cosiddetto trasferimento dell'CO AD citato da controparte non abbia giuridicamente alcun senso. Del resto, è evidente come non si possa seriamente sostenere che si Con sarebbe perfezionato un trasferimento - rectius, una cessione - a dell'CO AD, essendo Con
stessa già parte ab initio di tale contratto! Con 50. D'altra parte è stata poi stessa a confermare la piena efficacia dell'CO AD - nel rapporto con - e di tutte le obbligazioni a suo carico ivi contenute anche successivamente Pt_1
Con all'Operazione posto che anche successivamente al 14.03.2017, ha continuato a gestire Pt_2 ininterrottamente le COroversie Passive negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 (2), senza che peraltro Con Con abbia mai ricevuto da i report trimestrali di aggiornamento previsti a carico di Pt_1 dall'CO AD.”
Pertanto, l'attrice ha sin dall'inizio della causa affermato che con la cd. Pt_1
Operazione Zodiac intervenuta nel 2016 non vi sia stata anche la cessione dell'CO
AD e che le obbligazioni ivi previste non si siano comunque estinte o non sia decorso il termine della loro efficacia.
La convenuta, pur affermando nella comparsa di costituzione e risposta (v. p. 3) che “Nel
2016 le Parti decisero di interrompere il rapporto contrattuale di cui all'CO AD del 23 dicembre 2010 con la retrocessione alla cedente dei crediti relativi a contratti di CP_2 finanziamento ancora pendenti e dei rapporti giuridici e delle garanzie a essi connessi. Tale retrocessione avvenne nella forma prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) con il contratto dell'11 ottobre 2016 (di seguito anche contratto “ ) avente a oggetto “un accordo per Pt_2
la vendita di un portafoglio di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco (il “Portafoglio”) relativi a finanziamenti assistiti da cessione del quinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
Testo Unico Bancario, (…)”. La complessa operazione di cessione di crediti e rapporti giuridici in pagina 17 di 29 blocco, conclusa con tale contratto, venne denominata dalle Parti “Operazione Zodiac”. Essa ha segnato la fine dell'attività oggetto dell'CO AD del 23 dicembre 2010, fino al quel momento intercorrente inter partes.”, e pur avendo proposto quale domanda riconvenzionale di accertare e dichiarare “che l'CO AD del 23 dicembre 2010 inter partes fa parte dei rapporti giuridici ceduti in blocco da a , con il contratto dell'11 ottobre Parte_1 CP_2
2016 avente efficacia dal 14 marzo 2017, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 aprile 2017 in atti e che, pertanto, difetta in capo all'attrice la posizione soggettiva di parte dell'CO AD del 23 dicembre 2010, per cui le obbligazioni da esso nascenti in capo a
[...]
per tale ragione, non sono esigibili da parte di;
”, non ha tuttavia CP_2 Parte_1
prodotto in causa il contratto di cessione in data 11.10.2016 ai sensi del quale sarebbe CO anche stato trasferito da a l'CO AD del 23.12.2010, e del quale Pt_1
cita (v. p. 22) addirittura testualmente parte dell'Allegato 6 al medesimo;
si è limitata a produrre la copia della Gazzetta Ufficiale in data 15.4.2017 (v. doc. n. 18 convenuta) in cui è pubblicizzato l'Avviso della cessione, trattandosi di una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
L'attrice ha poi di nuovo affermato nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. (v. pp. 1 e 2) che “Il teorema difensivo avversario - se così lo si può definire - muove in primis dall'assunto, peraltro del tutto infondato, che con la c.d. Operazione da un Pt_2 Pt_1
Con lato e, dall'altro, avrebbero inteso porre fine all'CO AD del 23 dicembre 2010 (di seguito
l'"CO AD 2010"), che controparte con terminologia imprecisa definisce "rapporto di collaborazione" (cfr. avv. comparsa, pag. 3, § A.1), ove, invece, trattasi, più propriamente, di un complesso contratto che regolamenta termini e condizioni per la cessione a titolo oneroso di crediti Con pro-soluto da a come meglio spiegato al capitolo II.1 dell'atto di citazione cui Pt_1 Pt_1 si rinvia per brevità. Con 3. In primo luogo, non è affatto vero, come pretende di sostenere - che "nel 2016 le Parti decisero di interrompere il rapporto contrattuale di cui all'CO AD del 23 dicembre 2010 con la retrocessione alla cedente dei crediti relativi a contratti di finanziamento ancora pendenti e CP_2 dei rapporti giuridici e delle garanzie a essi connessi" (cfr. avv. comparsa, pag. 3, § A.3) attraverso la
c.d. Operazione e che "Essa ha segnato la fine dell'attività oggetto dell'CO AD del 23 Pt_2 dicembre 2010, fino al quel momento intercorrente inter partes" (cfr. avv. comparsa, pag. 4, § A.3).
pagina 18 di 29
4. Diversamente da ciò che controparte vorrebbe far credere (cfr. avv. comparsa, pagg. 3 e 4, §§ A.3 e Con A.6), l'Operazione - che ha avuto ad oggetto, inter alia, la retrocessione da a dei Pt_2 Pt_1
Con soli crediti (peraltro già ceduti da a con l'CO AD 2010) relativi a finanziamenti Pt_1 non ancora estinti alla data del 14 marzo 2017 - non ha affatto comportato il venir meno dell'CO Con AD 2010 rispetto ai crediti non oggetto di (retro)cessione a nell'ambito dell'Operazione
né tantomeno il venir meno dell'obbligazione di gestione dei contenziosi relativi ai contratti Pt_2 afferenti tali crediti, con assunzione dei connessi costi ed oneri, né ha comportato il venir meno delle obbligazioni di indennizzo e di manleva previste dell'CO AD 2010 (cfr. doc. 1, artt. 5.11, 7,
10, 15.5 e 20).”
A fronte di tali contestazioni ribadite da parte attrice con riferimento alla predetta domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nella comparsa di costituzione e CO risposta, era preciso onere di quello produrre in causa il contratto di cessione di cessione in data 11.10.2016 al fine di verificare se l'CO AD del 2010 fosse stato realmente ceduto -e in ogni caso tale asserita cessione di contratto, che giuridicamente è un accordo tra tre soggetti, non avrebbe senso con riferimento CO all'CO AD de quo posto che era già parte di tale contratto asseritamente ceduto- modificato o sciolto per mutuo consenso delle parti o per altre cause.
Ciò, invece, non è stato fatto.
D'altro canto, a fronte delle contestazioni avversarie, non è sufficiente in alcun modo la mera produzione (v. doc. n. 18 convenuta) dell'avviso della cessione nella Gazzetta
Ufficiale ex art. 58 T.U.B., pubblicazione che di per sé è volta ad altri fini.
Peraltro, emergono dei comportamenti sia attivi sia omissivi della convenuta che inducono a ritenere che l'CO AD de quo non si sia sciolto nel 2016 a seguito della cd. Operazione Zodiac e in particolare risulta, circostanza non contestata specificamente, che la IBL addirittura per più anni e in particolare negli anni 2017,
2018, 2019 e 2020 fino alla prima metà di gennaio ha continuato a definire e pagare transattivamente oltre 4.500 tra reclami e ricorsi ABF dei clienti rispetto a finanziamenti estinti anticipatamente anni prima -precisamente dal 2008 al 2017- mediante rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute ai clienti in sede di estinzione anticipata pagina 19 di 29 CO dei relativi finanziamenti. Ciò risulta anche dalla e-mail della convenuta in data
23.1.2020 (v. doc. n. 8 attrice) con la quale essa ha trasmesso a l'elenco di Pt_1
CO migliaia di reclami e di ricorsi per rimborsi ai mutuatari gestiti, transatti e pagati da CO pur dopo la cd. Operazione e afferenti, per stessa ammissione della , a Pt_2
finanziamenti estinti prima del 18.3.2017, non rientranti quindi nel perimetro CO dell'Operazione cioè non oggetto di retrocessione a . Pt_2
E', quindi, del tutto priva di pregio la difesa della convenuta secondo cui essa ha continuato temporaneamente, pur senza averne alcun obbligo, a gestire il contenzioso in attesa che fosse in grado di provvedervi direttamente poiché il passaggio di Pt_1
consegne richiedeva del tempo.
Assume, inoltre, un significato pregante la circostanza che la convenuta, con riferimento all'effettuata gestione del contenzioso asseritamente non dovuta su base contrattuale, non abbia poi avanzato alcuna pretesa economica nei confronti di Pt_1
Ritiene, del pari, il Tribunale che sia infondata la domanda volta a dichiarare che l'CO AD del 23 dicembre 2010 ha comunque perso efficacia, rispetto ai crediti di titolarità di ai sensi dell'art. 21 del medesimo. Pt_1
In tale clausola, denominata “Durata dell'accordo”, le parti hanno pattuito che l'CO avrà durata e le relative obbligazioni sottostanti saranno efficaci fino alla data in cui termina il periodo di ammortamento -ossia il piano di rimborso delle rate- dell'ultimo credito che sia stato ceduto ai sensi dell'accordo.
E' ben chiara la clausola nello stabilire la data finale di efficacia dell'accordo in quella dell'ultima rata come da piano di rimborso dell'ultimo credito che sia stato oggetto di cessione.
Parte convenuta aveva l'onere di indicare -e provare- quale fosse l'ultimo credito che sia stato oggetto di cessione tra le parti ai sensi dell'CO AD, ovvero l'ultimo finanziamento ceduto con relativo piano di ammortamento.
Tale onere è rimasto inadempiuto, cosicché non è possibile verificare il piano di rimborso del medesimo e, di conseguenza, il termine finale dell'CO AD.
pagina 20 di 29 Peraltro, la clausola di cui all'art. 21 non prevede una riduzione di tale termine rispetto alla durata del piano di ammortamento dell'ultimo credito ceduto se per evenienza il finanziamento venga estinto anticipatamente.
Peraltro, tale disposizione sulla durata dell'CO AD, se ha senso rispetto a talune CO obbligazioni di quale quella relativa alla gestione ed amministrazione degli incassi, non può, invece, ritenersi applicabile rispetto ad altre obbligazioni destinate a perdurare ben oltre la scadenza dei relativi piani di ammortamento dei crediti ceduti e ciò per far fronte a pretese dei mutuatari che ben avrebbero potuto manifestarsi anche successivamente a tale data. D'altro canto, proprio in tema di estinzione anticipata e di oneri rimborsabili, i mutuatari anche a distanza di anni dall'estinzione anticipata del finanziamento possono proporre reclamo, ricorso ABF ovvero una causa innanzi all'Autorità giudiziaria per ottenere il rimborso delle commissioni non integralmente CO rimborsate dalla cedente in sede di estinzione anticipata. CO In tal caso le obbligazioni di relative alla gestione delle controversie passive di cui si parla nell'art. 10, che fa riferimento ad un'obbligazione della cedente accertata da sentenza di primo grado o da pronuncia ABF ovvero quelle relative alla manleva prevista dall'art. 20, che fa riferimento a sentenza provvisoriamente esecutiva, non possono che avere efficacia -in base all'interpretazione complessiva ex art. 1363 c.c. delle clausole dell'CO AD, per cui le stesse si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascun il senso che risulta dal complesso dell'atto- oltre la scadenza del piano di ammortamento dell'ultimo credito ceduto in base all'CO
AD.
D'altro canto, l'art. 17.3 dell'CO stabilisce che "la Cessionaria si obbliga a dare accesso
a favore della Cedente alla documentazione originale in qualsiasi tempo e momento e sino al termine di prescrizione legale e ove richiesto, a rilasciare copie autenticate della stessa documentazione che si rendessero necessarie": ed invero, posto che i mutuatari potrebbero avanzare pretese in punto rimborsi entro il termine decennale di prescrizione decorrente dall'anticipata estinzione del finanziamento, le parti hanno previsto che, benché possa essere cessata pagina 21 di 29 l'efficacia dell'CO AD, la cessionaria è obbligata a dare accesso al Pt_1
CO
alla documentazione originale sino al termine di prescrizione.
D'altro canto, come già argomentato con riferimento alla prima domanda CO riconvenzionale, risulta, circostanza non contestata specificamente, che la addirittura per più anni e in particolare negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 fino alla prima metà di gennaio ha continuato a definire e pagare transattivamente oltre 4.500 tra reclami e ricorsi ABF dei clienti rispetto a finanziamenti estinti anticipatamente anni prima -precisamente dal 2008 al 2017- mediante rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute ai clienti in sede di estinzione anticipata dei relativi finanziamenti e ciò quindi pur dopo l'asserita perdita di efficacia dell'CO.
Pertanto, sia la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta all'accertamento e dichiarazione che l'CO AD del 23 dicembre 2010 inter partes fa parte dei rapporti giuridici ceduti in blocco da a , con il contratto dell'11 ottobre 2016 Parte_1 CP_2 avente efficacia dal 14 marzo 2017, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 aprile
2017 in atti e che, pertanto, difetta in capo all'attrice la posizione soggettiva di parte dell'CO
AD del 23 dicembre 2010, per cui le obbligazioni da esso nascenti in capo a , per tale CP_2 ragione, non sono esigibili da parte di , sia la domanda riconvenzionale volta Parte_1
all'accertamento e dichiarazione che l'CO AD del 23 dicembre 2010 ha comunque perso efficacia, rispetto ai crediti di titolarità di oggetto della presente azione, ai Parte_1 sensi del suo articolo n. 21, essendo infondata, vanno rigettate.
Ne consegue che l'CO AD del 23.12.2010 è efficace con riferimento ai CO finanziamenti concessi da a -e non retrocessi a estinti anteriormente Pt_1 CP_2
al 14.3.2017.
In relazione a tali contratti, quindi, sono efficaci tutte le clausole previste dall'CO e le parti sono titolari di tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle stesse. CO Risultando la convenuta inadempiente alle obbligazioni previste da tale CO, che per sua ammissione ha ritenuto non più vincolante, la stessa va condannata, con riferimento ai finanziamenti concessi da a ed estinti COroparte_2 Pt_1
anteriormente al 14.3.2017 identificati nell'elenco di cui al doc. 4 in atti, a: 1) gestire, pagina 22 di 29 con costi e spese a proprio carico, le controversie passive ovvero le contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento degli oneri non maturati e non pagati da all'atto dell'estinzione anticipata dei relativi CP_2
finanziamenti; 2) provvedere direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o CO dovuto ai mutuatari a titolo di oneri non maturati e non corrisposti da CP_2
all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti;
3) gestire, con costi e spese a proprio carico, le contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento e/o di restituzione di somme per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da 4) provvedere direttamente al pagamento di COroparte_2
quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da COroparte_2
Con riferimento alla domanda attorea di cui al punto n. 3 relativa alla manleva da parte CO di , ritiene il Tribunale che la stessa sia infondata. CO Ed invero le parti hanno pattuito all'art. 20 dell'CO AD che la si impegna a manlevare e tenere totalmente indenne la da qualsiasi costo, spesa, onere o Pt_1
danno che possa derivare da tutte le eventuali richieste, pretese, oneri danni e/o quant'altro avanzati da terzi a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento e “accertati giudizialmente con sentenza provvisoriamente esecutiva” come accoglibili in relazione ai crediti ceduti;
allo stesso modo e “sempre a seguito di sentenza provvisoriamente CO esecutiva”, si impegna altresì a manlevare e tenere totalmente indenne da Pt_1
qualsiasi costo, spesa, onere o danno che possa derivare da ogni eventuale mancato incasso non versato , da eventuali contestazioni da parte dei mutuatari relativamente ai conteggi dei rimborsi e/o da parte della compenti autorità di vigilanza.
L'attrice non ha, tuttavia, dapprima allegato -e poi provato- che vi sono delle somme in relazione al pagamento delle quali debba essere tenuta indenne dalla convenuta in quanto accertati giudizialmente con sentenza provvisoriamente esecutiva.
pagina 23 di 29 Essendo infondata, la domanda attorea di manleva deve essere, quindi, rigettata.
Con riferimento alla domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento delle CO somme corrisposte ex art. 7 dell'CO AD in sostituzione della cedente , che ne era obbligata contrattualmente, ai mutuatari in relazione alle richieste dei medesimi di CO pagamento degli oneri non maturati e non pagati da all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti, ceduti a ed estinti anteriormente al 14.3.2017 Pt_1
identificati al doc. n. 4 attoreo ed inoltre con riferimento alla domanda di condanna della stessa al pagamento di una somma a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la gestione delle controversie passive e in particolare per la gestione delle controversie di rimborso CO degli oneri non maturati e non pagati da all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti formulate dai mutuatari, è stata effettuata in corso di causa una consulenza tecnica affidata al dott. . Persona_2
In particolare, è stato affidato al CTU il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i c.t.p., o in difetto con i difensori: quantifichi il CTU le somme corrisposte da ai mutuatari in Pt_1
relazione alle richieste dei medesimi di pagamento degli oneri maturati e non pagati da CO
in occasione dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ed estinti anteriormente al 14.3.2017 ed inoltre quantifichi i costi sostenuti da per la Pt_1
gestione delle relative controversie passive;
esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti”.
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti di parte e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 16.4.2025 di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
pagina 24 di 29 Il consulente tecnico è giunto alle seguenti conclusioni:
“A. in riferimento al quesito “quantifichi il CTU le somme corrisposte da ai Pt_1
mutuatari in relazione alle richieste dei medesimi di pagamento degli oneri maturati e CO non pagati da in occasione dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ed estinti anteriormente al 14.3.2017”, il CTU – pur con le limitazioni meglio esposte ai paragrafi 6.1 e ss. – ha quantificato:
-in € 1.840.301,63.= gli importi che risulterebbero versati in favore dei mutuatari per reclami e ricorsi ABF, di cui € 1.764.524,93.= relativi a commissioni e commissioni + premi, ed € 75.776,70.= relativi a premi;
-€ 96.621,66.= gli importi che risulterebbero versati in favore dei mutuatari in relazione alle cause passive, di cui € 83.172,14.= relativi a capitale e capitale + spese, ed €
13.449,52.= relativi a spese.
Entrambi gli importi, pari a complessivi € 1.936.923,29.=, risulterebbero corrisposti da COr ad eccezione di € 330,25.= che, invece, risulterebbero corrisposti direttamente da
a titolo di rimborso premio assicurativo non goduto. Pt_1
Quanto alla differenza di € 1.936.593,04.= (€ 1.936.923,29 - € 330,25) che, pertanto, COr sarebbe stata anticipata da n qualità di mandataria, all'esito di quanto esposto nei precedenti paragrafi 6.3 e 6.7, il CTU non ha potuto accertare l'ammontare delle COr somme che avrebbe corrisposto a a titolo di rimborso degli importi che Pt_1
quest'ultima avrebbe corrisposto ai mutuatari in relazione alle COroversie Passive;
fatta salva ogni diversa valutazione del Giudice, anche alla luce degli altri documenti di COr causa, rispetto all'eventuale rilevanza probatoria di quanto dichiarato dalla stessa nell'atto ricognitivo del 9 luglio 2021 (già all. 26) ove dava atto di aver già incassato dall'Attrice l'importo di € 1.453.352,73.=.
B. in riferimento al quesito “quantifichi i costi sostenuti da per la gestione Pt_1
delle relative controversie passive”: a margine della mera regolarità aritmetica del calcolo, prodotto da Parte Attrice, dei costi (quantificati in € 126.642,50.=) che COr sarebbero stati sostenuti da per la gestione delle COroversie Passive, tenuto
pagina 25 di 29 conto: -dell'assenza di documentazione attestante l'avvenuto rimborso dei costi da parte di -di quanto indicato negli atti, nonché nella memoria del CTP dott. Pt_1 Per_3
del 7 ottobre 2024; il CTU ritiene che non abbia sostenuto costi per la gestione delle controversie Pt_1
passive.”.
Ritiene, anzitutto, il Tribunale che esattamente il CTU abbia quantificato come pari a zero i costi sostenuti dall'attrice per la gestione delle controversie passive ed invero la non ha fornito alcuna prova di aver effettivamente sostenuto tali costi ed anzi Pt_1
è la stessa attrice ad affermare nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. che l'importo di euro 126.642,50 “costituisce dunque un ulteriore costo per che Pt_1
COr dovrà rimborsare a in forza di quanto previsto nel Mandato”; ed anche il CTP di parte attrice nella propria memoria tecnica del 7 ottobre 2024 in punto di spese di gestione ha dato atto che “il suddetto importo di Euro 126.642,50 costituisce, dunque, COr un ulteriore costo che dovrà rimborsare a . Pt_1
Ne consegue che il rimborso non è stato, quindi, effettuato e non spetta all'attrice la restituzione di alcuna somma a tale titolo.
Con riferimento, invece, all'importo complessivo di euro 1.936.923,29 il CTU afferma che lo stesso risulta corrisposto ai mutuatari dalla mandataria dell'attrice ossia
[...]
ad eccezione dell'importo di euro 330,25 che, invece, risulta COroparte_6
corrisposto direttamente da a titolo di rimborso premio assicurativo non Pt_1
goduto.
Rileva il Tribunale in primo luogo che nella comparsa di costituzione e risposta la convenuta, a fronte della documentazione prodotta da parte attrice, non ha svolto alcuna eccezione con riferimento alla stessa e all'efficacia probatoria, svolgendo invece dette eccezioni solo in sede di consulenza e quindi tardivamente;
ci si riferisce in particolare all'idoneità degli screenshot, alla stampa in pdf delle e-mail di , Parte_4
all'assenza di firme valide sulle richieste di esecuzione bonifici, sulle pro forma avvocato e sulle fatture avvocato.
pagina 26 di 29 CO D'altro canto, nella comparsa di costituzione e risposta la convenuta non ha ancor prima contestato in modo specifico sia l'avvenuto pagamento di tali somme da parte della mandataria ai mutuatari sia il rimborso di tali somme COroparte_6
da parte dell'attrice alla mandataria . Pt_1 COroparte_6
Il CTU ha accertato che dalla copiosa documentazione in atti emerge che la mandataria ha versato ai mutuatari la somma complessiva di euro COroparte_6
1.936.923,29.
Ciò che il CTU non riesce a poter dire è se tale importo sia poi stato rimborsato COr dall'attrice alla mandataria posto che i tre bonifici cumulativi per la Pt_1
COr somma complessiva di euro 11.217.898,56, intervenuti tra e con causale Pt_1
generica, non consentono di affermare con certezza che nell'ambito dei medesimi siano COr ricompresi gli importi che afferma di aver rimborsato a in relazione alle Pt_1
domande proposte dall'attrice nel presente giudizio.
Ritiene il Tribunale che, a fronte della mancata contestazione specifica degli avvenuti pagamenti nella comparsa di costituzione e risposta e trattandosi di pagamenti effettuati a terzi e non tra le parti dell'CO AD in causa, gli stessi possono essere provati anche per presunzioni.
E' stato prodotto in causa dalla (v. doc. n. 21 attrice) l'atto ricognitivo in data Pt_1
COr
9.7.2021 intervenuto tra essa e la mandataria in cui tale terzo fa una Pt_1
dichiarazione a sé sfavorevole affermando che alla data dell'atto la ha già Pt_1
COr rimborsato a 'importo di euro 1.453.352,73 con riferimento a reclami, ricorsi ABF
e contenziosi promossi dai clienti.
Ritiene il Tribunale, per quanto sopra detto, che dalla ricostruzione degli importi COr effettuata dal CTU, dai tre bonifici fatti da a dal predetto atto ricognitivo Pt_1
emerga la prova del pagamento da parte dell'attrice alla mandataria dell'importo di euro euro 1.453.352,73 con riferimento a reclami, ricorsi ABF e contenziosi promossi dai clienti e quindi ai sensi dell'art. 7 dell'CO AD, importo di cui la stessa ha CO diritto di addebitare il costo alla e quindi di ottenerne la restituzione.
pagina 27 di 29 Ne consegue che la convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma di euro
1.453.352,73.
Su tale somma spettano gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla domanda al saldo.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 614 bis c.p.c., trattandosi di condanna al pagamento di una somma di denaro.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto della soccombenza reciproca (v. Cass. n. 3438/16 e Cass. n. 26918/18) sussistono motivi per compensarle nella misura di un quarto e la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice la restante parte come liquidata in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande riconvenzionali proposte da COroparte_1
-rigetta la domanda di manleva proposta da;
Parte_1
-dichiara che l'CO AD del 23.12.2010 stipulato tra Parte_1
CO e è efficace con riferimento ai finanziamenti concessi da a COroparte_1
-e non retrocessi a al 14.3.2017; Pt_1 COroparte_7
-condanna, con riferimento ai finanziamenti concessi da a COroparte_2
ed estinti anteriormente al 14.3.2017 identificati nell'elenco di Parte_1
cui al doc. attoreo n. 4, a: 1) gestire, con costi e spese a proprio carico, COroparte_2
le controversie passive ovvero le contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento degli oneri non maturati e non pagati da CP_2
pagina 28 di 29 all'atto dell'estinzione anticipata dei relativi finanziamenti;
2) provvedere direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari a titolo di oneri non maturati e CO non corrisposti da all'atto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti;
CP_2
3) gestire, con costi e spese a proprio carico, le contestazioni dei mutuatari avanzate nella forma di reclami e/o ricorsi ABF e/o contenziosi giudiziari ed aventi ad oggetto le richieste dei medesimi mutuatari di pagamento e/o di restituzione di somme per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da 4) provvedere COroparte_2
direttamente al pagamento di quanto richiesto da e/o dovuto ai mutuatari per asserita usurarietà dei contratti di finanziamento stipulati da COroparte_2
-condanna a pagare a la somma di euro COroparte_1 Parte_1
1.453.352,73, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di 1/4 e, per l'effetto,
-condanna a rimborsare a la restante COroparte_1 Parte_1
parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di euro 29.014,50, di cui euro
27.750,00 per compenso ed euro 1.264,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate in COroparte_1
corso di causa.
Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 29 di 29