Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/06/2002, n. 8271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8271 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
082 7-1/02 OGGETTO IN NOM DEL POPOLE IRPEG/ILOR: rettifica;
esenzione parziale;
✓ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE deducibilità di costi SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 12658/98 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 22729 Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere Ud. 26.2.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12658 R.G. 1998, proposto da GINO POMPEII S.r.I., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura speciale autenticata dal Notaio Fuccillo il 30 aprile 1998 (rep. n. 63449), dall'avv. Nicola RASTELLO, domiciliatario in Roma alla via Tembien 15 ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 3 1 3 0 1 Regionale del Lazio in data 8 maggio 1997, depositata col n. 132- 37-97 il 22 maggio 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2002: il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Rastello per la ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi, assorbiti i restanti. Svolgimento del processo L'Ufficio delle imposte dirette di Formia rettificò il reddito dichiarato dalla S.r.l. Gino Pompeii per il 1984, riprendendo a tassazione, in i.r.pe.g., lire 36.226.000 per poste passive ritenute non deducibili, ed elevando l'imponibile, in i.lo.r., di lire 393.920.000, avendo quantificato l'esenzione 'ex' art. 26 del d.P.R. 601/1973, in ragione del 45,95% - in luogo del 90% richiesto dalla contribuente -; liquidò le maggiori imposte, con relativi accessori, ed irrogò le sanzioni corrispondenti. L'impugnativa della Società fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Latina, limitatamente ad alcune riprese a tassazione. Gravata la decisione, in via principale dalla contribuente ed incidentale dall'Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto - esclusa una posta condonata - l'appello incidentale. Per la cassazione ricorre la contribuente, con sei motivi illustrati da memoria, mentre l'Amministrazione non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 2 La Società ricorrente denunzia, in ordine successivo: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per l'omessa pronuncia sull'appello (principale) della stessa contribuente, nonché su una mernoria aggiunta - depositata il 17 aprile 1997 -, con particolare riguardo all'esenzione i.lo.r., frattanto riconosciuta dalla Commissione di primo grado, giusta decisione prodotta in giudizio;
2) violazione degli artt. 132, n. 4, e 360, n. 5, c.p.c., poiché dalla sentenza non emergono le ragioni che hanno fatto ritenere fondata la rettifica, né vengono in essa prese in esame le censure mosse dalla contribuente;
3) violazione dell'art. 60 del d.P.R. 597/1973, “perché le spese di rappresentanza non possono essere equiparate alle spese per erogazioni liberali"; 4) violazione dell'art. 55, comma 3, lett. b), del d.P.R. 597/1973, che non vieta la parziale utilizzazione del fondo I.V.A. a fini di l'incremento del capitale;
5) violazione dell'art. 6 della legge 904/1977, non essendo soggetta a condizioni la detrazione dell'i.lo.r. dall'imponibile i.r.pe.g.; 6) violazione dell'art. 26 del d.P.R. 601/1973, in relazione al mancato riconoscimento delle esenzioni richieste. Il ricorso è fondato, nei termini appresso specificati. Si esaminano insieme i primi due motivi, complessivamente attinenti alle modalità di quantificazione del reddito-imponibile in i.r.pe.g. - prodotto dalla Società nel periodo in contestazione, ed, in ordine successivo, alla misura dell'esenzione spettante a fini i.lo.r. 3 Dall'epigrafe della sentenza emerge con chiarezza che la sentenza di primo grado ha costituito oggetto di appello (principale: depositato il 3 maggio 1991) della contribuente e di contrapposta impugnazione (incidentale: depositata il giorno 6 successivo) dell'Ufficio. Nella parte narrativa, la 'concisa esposizione dello svolgimento del processo' (art. 36, comma 2, n. 2, del d.lgs. 546/1992) è limitata alla menzione dell'appello formulato dall'Ufficio, "insistendo per la validità del proprio operato". La parte motiva, infine, previa esclusione della posta condonata, è di totale adesione allo stesso gravame (incidentale). In tale contesto, l'omissione di pronuncia sull'appello principale (primo motivo) può essere superata unicamente dalla considerazione del rigetto implicito delle censure della contribuente. Ma una simile conclusione - autorizzata dalla inconciliabilità delle tesi contrapposte - presuppone, a sua volta, l'autosufficienza della motivazione in ordine al gravame incidentale accolto. E quest'ultima manca del tutto nella sentenza impugnata (secondo motivo), giacché essa, sulla evidenziata carenza della parte espositiva, si limita ad affermare che "l'Ufficio ha motivato ampiamente le proprie ragioni fornendo tutti gli elementi necessari ed opportuni per convalidare il proprio operato”. Né a tale affermazione, in sé apodittica, segue una qualche argomentazione idonea a fondare la pretesa impositiva, per esaurirsi, le asserzioni successive, nella 'relatio' con l'avviso di accertamento e con identica prospettiva - nel rilievo dell'assenza di prova circa il (maggiore) 'quantum' dell'esenzione, pacificamente spettante. 4 Un siffatto modo di procedere non consente l'individuazione di un sillogismo giudiziale, in quanto il giudice del merito si è limitato ad una scelta, priva di riscontri espliciti, fra le tesi in contrasto, senza consentire alcun controllo sulla correttezza e la coerenza del percorso logico seguito. E, mentre tali riscontri sarebbero stati tanto più necessari per la presenza dei contrapposti gravami, dalla motivazione non emerge in alcun modo la ragione della modifica (parziale) della sentenza impugnata. L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento di quelli restanti, posto che, in mancanza di apprezzabili collegamenti tra fatto e diritto (n. 4 art. 36 cit.), non è dato approfondire le censure in ordine alle singole opzioni, operate dal giudice del merito. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, che, all'esito del nuovo esame, liquiderà anche le spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi, assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002. II Cons. estensore II Presidente Bruno Saccucci Enrico Papa - мио исчис Филько благо trico IL CANCELLIERE C1 C1 Oggi.
7.610.2014 Arnaldo Casano DEPOSITATO CANCE || CANCELLIESECT Awold Glees