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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 51-ter. (( (Nozione di impresa di assicurazione locale) )) (( 1. L'impresa di assicurazione italiana e' qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa non supera euro 5.000.000;
b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo non supera euro 25.000.000;
c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, non supera euro 25.000.000;
d) nelle attivita' dell'impresa non rientrano attivita' assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilita', credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori;
e) nelle attivita' dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo.
2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non e' qualificata impresa di assicurazione locale quando:
a) esercita l'attivita' assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri; o
b) in esito alla sua richiesta e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 13; o
c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, e' prevedibile che superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1. ))
a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa non supera euro 5.000.000;
b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo non supera euro 25.000.000;
c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, non supera euro 25.000.000;
d) nelle attivita' dell'impresa non rientrano attivita' assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilita', credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori;
e) nelle attivita' dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo.
2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non e' qualificata impresa di assicurazione locale quando:
a) esercita l'attivita' assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri; o
b) in esito alla sua richiesta e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 13; o
c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, e' prevedibile che superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1. ))
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