Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10391 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO HALI11 h 39 1/ REPUBBLICA ITALIANA 01 LA CORTE SUPREM A SSAZIONE Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANO Presidente R.G.N. 13895/98 Dott. Angelo Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron. 23007 Rep. 3435 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 18/05/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE : sul ricorso proposto da: per diritti L.
3-0 LUG. 2001 IMPRESA RO DI ARTURO RO & C SAS, in persona del il YL CANCELLIERE suo legale rappresentante, Sig. NZ LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO IMPERIALE, difesa dall'avvocato PAOLO DI MARTINO, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente -
contro
MI EP, elettivamente domiciliato in ROMA CANC. CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LIBERO 2001 GRILLO con studio in 80055 PORTICI (NA) CORSO GARIBALDI 966 185, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PASQUALE SCOGNAMIGLIO, giusta procura speciale per AR NI AN di Napoli del 15/07/98 rep. n. 89430;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 4529/97 del Tribunale di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 09/04/97 e depositata il 19/05/97 (R.G. 3681/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. SE CI, con atto di citazione del 21 gennaio 1994, ha proposto opposizione ad un decreto del pretore di Napoli con il quale gli era stato in- giunto di pagare alla s.a.s. RE LA di RO LA la somma di oltre lire 3 milioni a titolo di ca- noni di locazione per il godimento di un posto auto nella autorimessa collettiva esistente nello stabile in S. Giorgio a Cremano, via Papini n.
8. Il CI con l'opposizione ha dichiarato, per quanto è ancora rilevante, che l'autorimessa non era di proprietà della RE LA, la quale, come costrut- 2 trice dell'immobile, non aveva riservato agli aventi diritto gli spazi necessari al parcheggio nell'area a ciò destinata.
2. La domanda è stata accolta dal pretore, che ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato 1'Im- presa LA a restituire al CI i canoni perce- piti per l'uso del posto auto. Il pretore ha ritenuto che l'RE LA non aveva trasferito al CI, acquirente di un immo- bile nello stabile dove esisteva l'autorimessa, una quota di questa о un posto auto e che, con l'inosser- vanza dell'obbligo, si era costituito in favore del- l'acquirente un diritto reale di uso sull'autorimessa.
3. La decisione è stata impugnata dalla RE Ca- rola. L'RE, nei motivi di appello, ha dedotto che nella costruzione dell'autorimessa aveva rispettato la legislazione vigente, offrendo in vendita anche il po- sto auto, ma il CI non lo aveva acquistato e non aveva chiesto di acquistarlo successivamente. Di conseguenza, si era verificata "una ingiusta locupleta- zione a danno del costruttore forzosamente proprietario del bene invenduto".
4. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 19 mag- gio 1997, ha rigettato l'appello. 3 La decisione de tribunale ha richiamato l'art. 41 sexies della legge urbanistica, secondo il quale nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura proporzionale ai volumi costruiti ed ha ritenuto che la norma esclude che que- sti spazi possano formare oggetto di atti o rapporti separati. E poiché dal regolamento condominiale risul- tava che il costruttore aveva escluso quegli spazi dai beni condominiali si doveva ritenere che essi fossero di proprietà dei condomini, tra i quali il CI, il quale nulla doveva per il godimento.
5. L'RE LA ha proposto ricorso conto la decisione e ne ha chiesto la cassazione. SE CI resiste con controricorso. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza do- po che, con ordinanza dell'11 gennaio 2001, è stato ri- tenuto che non ricorrevano i presupposti per la deci- sione in camera di consiglio sulla eccezione del con- troricorrente e la richiesta del P.M. di inammissibili- tà del ricorso perché tardivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è ammissibile. La sentenza impugnata è stata resa il 19 maggio 1997 ed il ricorso per cassazione è stato notificato il successivo 4 luglio 1998, che era l'ultimo giorno uti- 4 le. Infatti, sia il termine di un anno dalla pronuncia della decisione impugnata per la proposizione del ri- corso per cassazione sia quello di quarantasei giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo fe- riale indicato nell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, si calcolano ex nominatione dierum ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ.
2. Con il primo motivo del ricorso sono denunciate violazione dell'art. 1325 cod. civ. e difetto di moti- vazione. La ricorrente rivendica la validità e l'efficacia del contratto di locazione: a) perché il mancato paga- mento del prezzo dell'indennizzo dell'occupazione giustificava l'instaurazione di un contratto di loca- zione ed il pagamento di un canone mensile o dell'in- dennizzo dovuto;
b) perché non era stata data la prova che lo spazio oggetto della locazione corrispondeva a quello che si era trasferito ope legis con la vendita dell'appartamento. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che non ricorrevano le condizioni per l'esperimento del- l'azione di ripetizione dell'indebito da parte del ven- ditore, che era indicata dal tribunale. I due motivi, che possono essere esaminati insieme, 5 sono in parte infondati ed in altra parte inammissibi- li.
2.1. Il punto centrale della decisione impugnata è dato dall'affermazione che in favore del CI (e degli altri condomini) si era costituito un diritto reale di uso dell'autorimessa e che l'esistenza di tale diritto era incompatibile con il rapporto di locazione fatto valere dall'RE LA. Questo punto non censurato con il ricorso per cassazione. Infatti, con il primo motivo di questo, si ripete che il rapporto di locazione trovava la sua giustifica- zione nel godimento senza corrispettivo di una parte dell'autorimessa e non si tiene conto del fatto che il godimento è stato riconosciuto al CI come ef- dell'appartamento esi- fetto ulteriore dell'acquisto stente nello stabile. La mancata impugnazione del capo sul quale si regge la sentenza impugnata, cioè, esclude di per sé la pos- sibilità della costituzione di un rapporto obbligatorio aggiuntivo all'avvenuto acquisto. Il richiamo al fatto che non fosse stata data la prova che lo spazio oggetto della locazione corrispon- deva a quello che era stato trasferito con la vendita dell'appartamento introduce un tema estraneo al giudi- 6 zio per come si è svolto nei gradi di merito e non può essere considerato in questa sede.
2.2. Egualmente nuovo è l'argomento che non ricor- revano le condizioni per l'esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito. Questo è un tema non affrontato dall'RE LA nell'atto di appello, come si ricava dalla lettura di questo atto. Il fatto che se ne parli nella sentenza impugnata è un obiter dictum della decisione, non rilevante ai fini della decisione resa.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio gravano sulla ricorren- in base alla regola della soccombenza e sono liqui- te, date in base al valore della somma richiesta con il de- creto ingiuntivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in lire. 124.000, oltre onorari liquidati in lire 1 milione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, dal 18 MAGGIO gennaio 2001. 7 Luigi Francesco Di Nanni, Est. hy Nevillen Il Presidente Арь Проши IL CANCELLIERE CT Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li 30 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 109T 250.000} 456T 10000need 290000 TOT 1087 128, 18 4567 20.66 8067 12.00 161,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 23 8. 2011 delle Entrate di Roma 2 Serie 4 al n. 42032 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 8