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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
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Art. 65-bis. (Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche) 1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attivita' a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
(( 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformita' alle disposizioni dell'articolo 35-quater. )) (( 1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in retrocessione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di riassicurazione senza possibilita' di trasferimenti. )) 2. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita' di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
3. L'impresa di riassicurazione comunica all' ((IVASS)) la situazione delle attivita' risultante dal registro. L' ((IVASS)) determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
(( 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformita' alle disposizioni dell'articolo 35-quater. )) (( 1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in retrocessione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di riassicurazione senza possibilita' di trasferimenti. )) 2. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita' di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
3. L'impresa di riassicurazione comunica all' ((IVASS)) la situazione delle attivita' risultante dal registro. L' ((IVASS)) determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
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- 1. Circolare del 23/12/2020 n. 32 - Agenzia delle Entrate - Divisione ContribuentiAgenzia delle Entrate · 23 dicembre 2020 · 1.3932178
INDICE PREMESSA 1. Nozione di mercato regolamentato estero 1.1. Definizione di mercati esteri di strumenti finanziari ai fini del TUF 1.2. Definizione di mercati regolamentati esteri nel regolamento della Banca d\'Italia e nel Decreto 5 marzo 2015 1.3. Conclusioni 2. Riconducibilit\à dei sistemi multilaterali di negoziazione alla nozione di mercato regolamentato 2.1. Definizione di mercati regolamentati nel TUF 2.2. Definizione di multilateral trading facilities (MTF) 2.3. Conclusioni 3. Eccezioni: Casi particolari 4. Legittimo affidamento PREMESSA Ai fini della applicazione delle imposte sui redditi, il testo unico delle imposte sui redditi …
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Giurisprudenza • 37
- 1. TAR Torino, sez. II, sentenza 27/02/2025, n. 447Provvedimento: Pubblicato il 27/02/2025 N. 00447/2025 REG.PROV.COLL. N. 00198/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 198 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola -OMISSIS-, in origine rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Nicola e Enrico Rabino, cui è subentrato l'avvocato Alessandro Savarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Unione dei Comuni -OMISSIS- e Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
- tutela paesaggistica·
- plurimotivazione atto amministrativo·
- art. 10 bis L. 241/1990·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 65 bis N.t.a. strumento urbanistico·
- art. 35 N.t.a. strumento urbanistico·
- discrezionalità amministrativa·
- vincoli paesaggistici·
- procedimento amministrativo·
- tutela urbanistica