CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2023, n. 28324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28324 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON MM NA, nata a [...], il [...]; avverso la sentenza del 28 settembre 2022, della Corte d'appello Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OL NO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2022, la Corte d'appello di Milano, rile- vando la tardività dell'impugnazione, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato e ha confermato la condanna pronunciata in primo grado. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato propone ricorso per cassazione, artico- lando un unico motivo d'impugnazione, con il quale censura, appunto, la dichia- razione d'inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello. Secondo la difesa, infatti, il computo del termine per appellare la sentenza di primo grado avrebbe dovuto calcolarsi sommando ai 90 giorni stabiliti dall'art. 544, comma 3, cod. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28324 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/04/2023 proc. pen., il periodo di sospensione dei termini processuali di 64 giorni previsto dalla legislazione emergenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La sentenza di primo grado è stata emessa il 31 gennaio 2020, e il giudice ha fissato, per il deposito della motivazione, il termine di 90 giorni. Tale termine sarebbe dovuto scadere il 30 aprile 2020, ma, in forza dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (così come successivamente modificato dall'art. 36 del d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020), esplicitamente applicabile anche ai termini per il deposito della motivazione dei provvedimenti giudiziali ("dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei pro- cedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedi- menti giudiziari e per il deposito della loro motivazione") doveva intendersi pro- rogato al 3 luglio 2020, con conseguente differimento del dies a quo stabilito dal secondo comma dell'art. 585 cod. proc, pen., esso stesso ricollegato alla scaden- za del termine di deposito che il giudice si è assegnato nel dispositivo ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., a nulla rilevando che, in concreto, la motivazione sia stata depositata anticipatamente ed al di fuori del periodo emergenziale (Sez. 6, n. 663 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284163). Cosicché, in applicazione del richiamato art. 585 cod. proc. pen., l'appello poteva essere proposto, conside- rando il periodo di sospensione feriale, fino al 17 settembre 2020 e l'appello, proposto il 16 settembre 2020, doveva considerarsi tempestivo. Dato atto della fondatezza del motivo, si impone, tuttavia, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuto decorso della prescri- zione. Ed invero, sotto tale profilo, non essendo stata ritenuta la sussistenza del- la pur contestata recidiva ed essendo irrilevante l'omessa relativa pronuncia nel dispositivo della sentenza (dovendosi, in questo caso, alla luce della chiara de- terminazione del trattamento sanzionatorio, dare prevalenza all'esplicita statui- zione contenuta nella motivazione: Sez. 4, n. 27976 del 24/06/2008, Rv. 240379), la prescrizione è maturata il 2 giugno 2020.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso 1'11 aprile 2023 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OL NO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2022, la Corte d'appello di Milano, rile- vando la tardività dell'impugnazione, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato e ha confermato la condanna pronunciata in primo grado. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato propone ricorso per cassazione, artico- lando un unico motivo d'impugnazione, con il quale censura, appunto, la dichia- razione d'inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello. Secondo la difesa, infatti, il computo del termine per appellare la sentenza di primo grado avrebbe dovuto calcolarsi sommando ai 90 giorni stabiliti dall'art. 544, comma 3, cod. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28324 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/04/2023 proc. pen., il periodo di sospensione dei termini processuali di 64 giorni previsto dalla legislazione emergenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La sentenza di primo grado è stata emessa il 31 gennaio 2020, e il giudice ha fissato, per il deposito della motivazione, il termine di 90 giorni. Tale termine sarebbe dovuto scadere il 30 aprile 2020, ma, in forza dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (così come successivamente modificato dall'art. 36 del d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020), esplicitamente applicabile anche ai termini per il deposito della motivazione dei provvedimenti giudiziali ("dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei pro- cedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedi- menti giudiziari e per il deposito della loro motivazione") doveva intendersi pro- rogato al 3 luglio 2020, con conseguente differimento del dies a quo stabilito dal secondo comma dell'art. 585 cod. proc, pen., esso stesso ricollegato alla scaden- za del termine di deposito che il giudice si è assegnato nel dispositivo ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., a nulla rilevando che, in concreto, la motivazione sia stata depositata anticipatamente ed al di fuori del periodo emergenziale (Sez. 6, n. 663 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284163). Cosicché, in applicazione del richiamato art. 585 cod. proc. pen., l'appello poteva essere proposto, conside- rando il periodo di sospensione feriale, fino al 17 settembre 2020 e l'appello, proposto il 16 settembre 2020, doveva considerarsi tempestivo. Dato atto della fondatezza del motivo, si impone, tuttavia, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuto decorso della prescri- zione. Ed invero, sotto tale profilo, non essendo stata ritenuta la sussistenza del- la pur contestata recidiva ed essendo irrilevante l'omessa relativa pronuncia nel dispositivo della sentenza (dovendosi, in questo caso, alla luce della chiara de- terminazione del trattamento sanzionatorio, dare prevalenza all'esplicita statui- zione contenuta nella motivazione: Sez. 4, n. 27976 del 24/06/2008, Rv. 240379), la prescrizione è maturata il 2 giugno 2020.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso 1'11 aprile 2023 Il Presidente