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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/11/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 2262/2025 promossa da
(C.F. assistita dall'avv. Parte_1 C.F._1
FA FF
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(P.IVA Controparte_1
P.IVA_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: retribuzione 1. parte ricorrente ha dedotto in giudizio l'esistenza di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato non interamente regolarizzato intercorso con la convenuta al Controparte_1
4 settembre 2023 al 11 settembre 2024 nell'ambito del quale ha svolto mansioni di segretaria amministrativa riconducibili al IV livello CCNL agenzie immobiliari lavorando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 19 e di essere stata regolarizzata soltanto dal 16 aprile 2024 per 20 ore settimanali;
2. lamentando l'insufficienza della retribuzione percepita (€ 800 mensili nel periodo non regolarizzato e poi l'importo delle buste paga), la ricorrente ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo lordo di € 15.232,95 oltre accessori e spese;
3. l'esistenza e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (buste paga da aprile a settembre 2024, lettera di assunzione sebbene non formata, modulo di recesso inviato dal patronato CP_2 da cui risulta senza incertezze che è stata dipendente della Parte_1
n qualità di Controparte_1
1 impiegata amministrativa inquadrata nel IV livello CCNL Agenzie Immobiliari dal 17 aprile 2024 al 10 settembre 2024; 4. la valutazione congiunta delle deposizioni testimoniali acquisite (testi Tes_1
e ) e della mancata comparizione di parte convenuta a rendere Tes_2
l'interrogatorio formale nonostante regolare notifica a mani proprie del legale rappresentante del verbale ammissivo dello stesso (in base alla quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova presenti in atti, i fatti dedotti da parte ricorrente possono ritenersi ammessi) consentono di ritenere provata anche le altre allegazioni della ricorrente;
5. entrambi i testi, infatti, hanno dato atto di aver lavorato assieme alla ricorrente presso l'agenzia della convenuta in un periodo anteriore alla formale assunzione di aprile 2024 e precisamente, , da novembre 2023 a gennaio 2024 e, Tes_2
da febbraio a marzo 2024 e che la stessa al lavoro arrivo risultava già in Tes_1 servizio e lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì sia il mattino dalle 9 alle 12,30, sia il pomeriggio dalle 15 alle 19 occupandosi di tutte le attività di ufficio tra cui in particolare la gestione dei clienti, del sito Internet e degli annunci pubblicitari;
6. facendo anche applicazione dell'art. 232 c.p.c. in relazione ai pochi aspetti che i testi non hanno saputo riferire, ciò consente di ritenere provato che la ricorrente ha lavorato continuativamente sin dal 4 settembre 2023, ha sempre svolto mansioni corrispondenti al livello che le è stato poi attribuito e ha sempre rispettato un orario di lavoro quasi corrispondente al tempo pieno;
7. le rivendicazioni della ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia;
8. il conteggio allegato al ricorso appare correttamente redatto in base all'applicazione all'orario di lavoro accertato (corrispondente ad un part time al 93,75%) della retribuzione oraria di cui alle buste in atti nonché conforme alla normativa del settore applicabile;
esso peraltro non è stato contestato da parte convenuta, rimasta contumace nonostante ne abbia avuta effettiva consegna in occasione della notifica del ricorso;
9. detto conteggio può pertanto essere utilizzato per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente in relazione all'intero rapporto di lavoro che risultano ammontare specificamente ad € 25.914,40 di cui € 1.549,55 a titolo di TFR;
10. parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., e dunque può ritenersi già pagato soltanto ciò che parte ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto - correttamente decurtato al netto per la parte percepita “in nero”, per la quale il datore di lavoro, non operando come sostituto d'imposta, ha corrisposto l'intera retribuzione comprensiva della parte di essa corrispondente alle tasse che la lavoratrice deve riversare al fisco - e cioè l'importo netto complessivo di € 10.231 già detratto nel conteggio citato con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento dell'intero importo di €
2 15.232,95 che in detto conteggio risulta ancora dovuto, di cui € 1.549,55 a titolo di TFR, a cui debbono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dal giorno di maturazione delle singole mensilità al saldo e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
11. la decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con liquidazione prossima ai valori minimi, vista la semplicità della controversia con la richiesta distrazione;
12. l'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato in considerazione della concreta utilità delle stesse nella misura del 15% (link ai documenti);
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna n Controparte_1 persona del suo legale rappresentante a pagare a la Parte_1 somma lorda di € 15.232,95 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 3.000, oltre 15% ai sensi dell'art.4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Torino, 13 novembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
3
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 2262/2025 promossa da
(C.F. assistita dall'avv. Parte_1 C.F._1
FA FF
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(P.IVA Controparte_1
P.IVA_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: retribuzione 1. parte ricorrente ha dedotto in giudizio l'esistenza di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato non interamente regolarizzato intercorso con la convenuta al Controparte_1
4 settembre 2023 al 11 settembre 2024 nell'ambito del quale ha svolto mansioni di segretaria amministrativa riconducibili al IV livello CCNL agenzie immobiliari lavorando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 19 e di essere stata regolarizzata soltanto dal 16 aprile 2024 per 20 ore settimanali;
2. lamentando l'insufficienza della retribuzione percepita (€ 800 mensili nel periodo non regolarizzato e poi l'importo delle buste paga), la ricorrente ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo lordo di € 15.232,95 oltre accessori e spese;
3. l'esistenza e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (buste paga da aprile a settembre 2024, lettera di assunzione sebbene non formata, modulo di recesso inviato dal patronato CP_2 da cui risulta senza incertezze che è stata dipendente della Parte_1
n qualità di Controparte_1
1 impiegata amministrativa inquadrata nel IV livello CCNL Agenzie Immobiliari dal 17 aprile 2024 al 10 settembre 2024; 4. la valutazione congiunta delle deposizioni testimoniali acquisite (testi Tes_1
e ) e della mancata comparizione di parte convenuta a rendere Tes_2
l'interrogatorio formale nonostante regolare notifica a mani proprie del legale rappresentante del verbale ammissivo dello stesso (in base alla quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova presenti in atti, i fatti dedotti da parte ricorrente possono ritenersi ammessi) consentono di ritenere provata anche le altre allegazioni della ricorrente;
5. entrambi i testi, infatti, hanno dato atto di aver lavorato assieme alla ricorrente presso l'agenzia della convenuta in un periodo anteriore alla formale assunzione di aprile 2024 e precisamente, , da novembre 2023 a gennaio 2024 e, Tes_2
da febbraio a marzo 2024 e che la stessa al lavoro arrivo risultava già in Tes_1 servizio e lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì sia il mattino dalle 9 alle 12,30, sia il pomeriggio dalle 15 alle 19 occupandosi di tutte le attività di ufficio tra cui in particolare la gestione dei clienti, del sito Internet e degli annunci pubblicitari;
6. facendo anche applicazione dell'art. 232 c.p.c. in relazione ai pochi aspetti che i testi non hanno saputo riferire, ciò consente di ritenere provato che la ricorrente ha lavorato continuativamente sin dal 4 settembre 2023, ha sempre svolto mansioni corrispondenti al livello che le è stato poi attribuito e ha sempre rispettato un orario di lavoro quasi corrispondente al tempo pieno;
7. le rivendicazioni della ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia;
8. il conteggio allegato al ricorso appare correttamente redatto in base all'applicazione all'orario di lavoro accertato (corrispondente ad un part time al 93,75%) della retribuzione oraria di cui alle buste in atti nonché conforme alla normativa del settore applicabile;
esso peraltro non è stato contestato da parte convenuta, rimasta contumace nonostante ne abbia avuta effettiva consegna in occasione della notifica del ricorso;
9. detto conteggio può pertanto essere utilizzato per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente in relazione all'intero rapporto di lavoro che risultano ammontare specificamente ad € 25.914,40 di cui € 1.549,55 a titolo di TFR;
10. parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., e dunque può ritenersi già pagato soltanto ciò che parte ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto - correttamente decurtato al netto per la parte percepita “in nero”, per la quale il datore di lavoro, non operando come sostituto d'imposta, ha corrisposto l'intera retribuzione comprensiva della parte di essa corrispondente alle tasse che la lavoratrice deve riversare al fisco - e cioè l'importo netto complessivo di € 10.231 già detratto nel conteggio citato con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento dell'intero importo di €
2 15.232,95 che in detto conteggio risulta ancora dovuto, di cui € 1.549,55 a titolo di TFR, a cui debbono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dal giorno di maturazione delle singole mensilità al saldo e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
11. la decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con liquidazione prossima ai valori minimi, vista la semplicità della controversia con la richiesta distrazione;
12. l'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato in considerazione della concreta utilità delle stesse nella misura del 15% (link ai documenti);
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna n Controparte_1 persona del suo legale rappresentante a pagare a la Parte_1 somma lorda di € 15.232,95 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 3.000, oltre 15% ai sensi dell'art.4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Torino, 13 novembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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