CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MANCINI MARCO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003475407000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003475407000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003475407000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 298/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 5/5/2025, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento
03320249003475407000 e la sottesa cartella di pagamento 03320120001632819000, chiedendo dichiarne la nullità per i seguenti motivi:
1. omessa notifica degli atti prodromici all'odierna ricorrente quali sono la cartella di pagamento e l'avviso di accertamento indicati e riportati nell'intimazione di pagamento n. 03320249003475407;
2. intervenuta decadenza e prescrizione dei tributi riportati nell'intimazione di pagamento n.
03320249003475407;
3. mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 241/90, e dell'art. 7 L 212/2000;
4. per violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/2000, per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso nonché omessa indicazione dei tributi da pagare e del termine per proporre l'impugnazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo la tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, avvenuta il 21/2/2025.
Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Anche l'Agenzia Entrate di Como si è costituita formulando le medesime difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perchè presentato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Nella specie, infatti, l'intimazione di pagamento n. 03320249003475407 risulta essere stata notificata all'odierno ricorrente in data 21.02.2025, mentre il ricorso è stato notificato in data 03.05.2025, ben oltre il termine di 60 giorni previsti a pena di inammissibilità dalla legge.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza di legge e vanno rifuse in favore di ciascun ente costituito.
P.Q.M.
La CGT in composizione monocratica così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite liquidate in euro 300,00 per ciascun ente costituito.
Como, 24.11.2025
Il Giudice
OT MA IN
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MANCINI MARCO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003475407000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003475407000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003475407000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 298/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 5/5/2025, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento
03320249003475407000 e la sottesa cartella di pagamento 03320120001632819000, chiedendo dichiarne la nullità per i seguenti motivi:
1. omessa notifica degli atti prodromici all'odierna ricorrente quali sono la cartella di pagamento e l'avviso di accertamento indicati e riportati nell'intimazione di pagamento n. 03320249003475407;
2. intervenuta decadenza e prescrizione dei tributi riportati nell'intimazione di pagamento n.
03320249003475407;
3. mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 241/90, e dell'art. 7 L 212/2000;
4. per violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/2000, per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso nonché omessa indicazione dei tributi da pagare e del termine per proporre l'impugnazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo la tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, avvenuta il 21/2/2025.
Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Anche l'Agenzia Entrate di Como si è costituita formulando le medesime difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perchè presentato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Nella specie, infatti, l'intimazione di pagamento n. 03320249003475407 risulta essere stata notificata all'odierno ricorrente in data 21.02.2025, mentre il ricorso è stato notificato in data 03.05.2025, ben oltre il termine di 60 giorni previsti a pena di inammissibilità dalla legge.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza di legge e vanno rifuse in favore di ciascun ente costituito.
P.Q.M.
La CGT in composizione monocratica così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite liquidate in euro 300,00 per ciascun ente costituito.
Como, 24.11.2025
Il Giudice
OT MA IN