Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Altro
    Omessa notifica degli atti prodromici

    Il giudice non si è pronunciato su questo motivo in quanto ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Altro
    Decadenza e prescrizione dei tributi

    Il giudice non si è pronunciato su questo motivo in quanto ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Altro
    Mancata allegazione degli atti prodromici

    Il giudice non si è pronunciato su questo motivo in quanto ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Altro
    Violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/2000

    Il giudice non si è pronunciato su questo motivo in quanto ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Accolto
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è inammissibile perché presentato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 dalla data di notificazione dell'atto impugnato, avvenuta in data 21.02.2025, mentre il ricorso è stato notificato in data 03.05.2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como
    Numero : 6
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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