Sentenza 13 marzo 2014
Massime • 1
Nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide "de plano", non essendo prevista la celebrazione dell'udienza camerale, con la conseguenza che non possono essere esaminate, in sede di legittimità, censure afferenti alla congruenza della motivazione del decreto o all'inammissibilità dell'opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il decreto impugnato che, pur senza dare espressamente atto dell'opposizione, aveva articolato una motivazione la quale teneva conto delle questioni proposte dalla persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2014, n. 18861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18861 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 13/03/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 329
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 23835/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AL N. IL 09/06/1948 parte offesa;
nel procedimento c/:
AR FO N. IL 16/01/1952;
avverso il decreto n. 69/2013 GIUDICE DI PACE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, del 05/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SABEONE GERARDO;
lette le conclusioni del PG Dott. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 5 aprile 2013, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice di pace di S. Angelo dei Lombardi ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di LZ FO, indagato per il delitto di ingiurie in danno, tra gli altri, di OS SO.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa OS, a mezzo del suo procuratore, evidenziandone la nullità, per non essere stato effettuato il contraddittorio a seguito di proposizione della opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Risulta, altresì, pervenuta memoria nell'interesse dell'indagato LZ che si oppone all'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 6, il decreto d'archiviazione può essere oggetto di ricorso per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5, e quindi per la mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio o per il mancato avviso ai soggetti interessati;
nonché quando l'arbitraria dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione si risolva in violazione del diritto al contraddittorio (v. Cass. Sez. Un. 14 febbraio 1996 n. 2). Non possono invece essere oggetto di gravame le questioni afferenti al merito ed alla congruenza della motivazione.
Tale disciplina è parzialmente derogata nel procedimento davanti al Giudice di pace.
Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 17, come ripetutamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. 5^ 23 novembre 2005 n. 45952 e Sez. 4^ 8 aprile 2008 n. 22297) non è prevista, a differenza di quanto disposto dall'art. 410 c.p.p., la celebrazione di un'udienza camerale, in quanto l'opposizione consente unicamente la costituzione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il Giudice, se aderisce alla richiesta del pubblico ministero, decide de plano. In conseguenza, nell'ambito considerato, non possono essere esaminate le deduzioni afferenti alla congruenza della motivazione del decreto e sono pure irrilevanti le problematiche inerenti all'inammissibilità dell'opposizione, che sono invece pertinenti nel procedimento davanti al Tribunale, ove la stessa inammissibilità esonera il Giudice dalla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, che non è invece prevista nel procedimento davanti al Giudice di pace.
Nella specie, come condivisibilmente affermato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, il Giudice di pace pur non avendo espressamente dato atto dell'opposizione della parte offesa ha articolato una motivazione dalla quale si evince che abbia avuto conoscenza della opposizione avendo dato contezza delle questioni proposte con l'opposizione.
3. Dal rigetto del ricorso deriva, in conclusione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2014