Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 59136 E N IO 6 8 Z 9 1 A / R /4 T 5 IS 6 R.G.N. 6297/98 . 2 N G . .R E . R .P B D . A LL L D W 0 2 240 0 2 E A A D E . I I R T R S A N N Ud. 4/6/2001 T E E R S S A 1 F E I I 3 Cron. 5425 T : A R E IN OME EL POLO ITALIANO N T A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE TRIBUTARIA CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE composta dai signori: CAMPIONE CIVILE FINOCCHIARO presidente dott. Alfio 59136 MARZIALE cons. relatore dott. Giuseppe dott. Eugenio AMARI consigliere dott. Salvatore DI PALMA consigliere consigliere dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente: INVIM / Vendita forzata /Applicabilità/ Art. 1, d.p.r. n. 688/74/Natura SENTENZA interpretativa sul ricorso proposto da: SERGIO, MARIO, AR CONSIGLIO, AR PIA GAMBARDELLA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Toscana n. 10, presso l'avv. Romolo Persiani, che con gli avv.ti Mario e Sergio Gambardella li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi Giuseppe AR 1 8 7 3 1 n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale n. 430/97 dep 18 febbraio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 2001 dal relatore cons. Giuseppe AR;
Uditi, per le parti l'avv. Sergio Gambardella e l'avvocato dello Stato Gentili;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso. Ritenuto in fatto che con atto registrato il 29 aprile 1974 si procedette alla vendita coattiva, ai pubblici incanti, di un fabbricato sito in Minori, di proprietà, tra gli altri, dei signori DO, EO, FO, AR Consiglio Gambardella, per il prezzo di L. 201.000.000; che non venne presentata denunzia ai fini INVIM;
che l'Ufficio del registro di Salerno, con atto notificato il 17 gennaio 1977, accertò quale valore finale, L. 600.000.000 e, Giuseppe AR 2 quale valore iniziale, L. 100; che i proprietari proponevano ricorso, deducendo che, secondo le norme in vigore al momento dell'aggiudicazione, trasferimenti attuati mediante vendite forzate non erano assoggettati ad INVIM e che, comunque, i valori che l'ufficio aveva ritenuto di accertate erano palesemente errati;
che la Commissione di primo grado, senza pronunciarsi sulla questione pregiudiziale, annullava l'avviso di accertamento, riconoscendo la fondatezza degli altri rilievi formulati dai ricorrenti;
che l'appello proposto dall'Ufficio era respinto dalla Commissione di secondo grado che, dopo aver rilevato che il gravame non prospettava "alcun [nuovo] elemento di valutazione", affermava che l'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 688 (che riformulando l'art. 2, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643, espressamente applicabile l'imposta ai aveva dichiarato trasferimenti attuati mediante vendita forzata), non poteva essere invocato nel caso di specie, essendo entrato in vigore in epoca successiva al verbale di aggiudicazione;
che tale decisione era però riformata dalla Commissione tributaria centrale che, affermando la natura interpretativa del Giuseppe AR 3 citato art. 1, d.p.r. n. 688/74, accoglieva il ricorso dell'Ufficio e annullava la decisione impugnata e quella di primo grado da essa confermata;
che i contribuenti chiedono la riforma di tale pronunzia con un unico, articolato motivo di ricorso, illustrato con memoria;
che l'Amministrazione finanziaria resiste. Considerato in diritto che i ricorrenti - denunziando violazione degli artt. 19 bis, 22 e 37, d.p.r. 636/72, in relazione all'art. 342 c.p.c., nonché assenza ed illogicità della motivazione -assumono: che la decisione, dichiarando l'applicabilità della nuova - norma, sarebbe intervenuta su questione ormai coperta da giudicato e sarebbe conseguentemente priva di rilievo giuridico;
che detta decisione sarebbe censurabile, anche sotto altro aspetto, per aver esteso la pronuncia di annullamento all'intero decisum della decisione impugnata (e, quindi, anche nella parte concernente la conferma di quella di primo grado che aveva giudicato incongrui i valori accertati) ed aver conseguentemente annullato anche quest'ultima decisione;
che la censura è, sotto il primo profilo, infondata, perché la Giuse AR 4 decisione di primo grado (che aveva pronunciato nel merito annullando l'avviso di accertamento, senza affrontare la questione pregiudiziale) era stata impugnata dall'Amministrazione finanziaria e che doveva quindi escludersi che sulla questione pregiudiziale si fosse formato il giudicato, sia pure implicito (Cass. 8 marzo 1999, n. 1981); che la doglianza è invece fondata sotto l'altro profilo, essendo inibita alla Commissione tributaria centrale la valutazione di estimatio questioni di carattere amministrativo- (art. 29, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636) e dovendo, per tale motivo, il giudizio essere rimesso alla Commissione di secondo grado (la cui decisione, confermandola, aveva sostituito quella di primo grado), come del resto era stato chiesto esplicitamente dall'Ufficio con il proprio ricorso;
che, entro tali limiti, il ricorso deve essere quindi accolto con conseguente rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Giuseppe M 5 Commissione tributaria regionale della Campania. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2001. alf for Il Presidente forstensore их шли IL CANCELLIERE 61 Arteabl hArnaldo Casano DEPOSITATO IN 15 FEB. 2002 Oggi Amaido Gas moFuseWe IL CANCELLIESE OT REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 . 5 . N A B ALL. RIA DK TA FAR 9 96 IBU 131 TR Giuseppe AR