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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2025, n. 6207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6207 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli ha concluso, con requisitoria scritta per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 marzo 2024 la Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per il reato di "tentata rapina" - così riqualificata la condotta dal Tribunale - ed infliggeva allo stesso la pena di un anno di reclusione ed euro duecento di multa, previo giudizio di equivalenza tra l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen. e la recidiva reiterata. Si contestava allo stesso di avere sottratto una confezione di pancetta dai banchi Penale Sent. Sez. 2 Num. 6207 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 29/01/2025 di un supermercato, di avere superato le casse senza pagare il corrispettivo, e di essere stato bloccato dall'addetto alla vigilanza, contro il quale reagiva minacciandolo e afferrandolo per il collo, così cagionandogli lesioni guaribili in cinque giorni. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la Corte costituzionale, con sentenza n. 86 del 2024, sopravvenuta alla pronuncia della sentenza impugnata, ha introdotto la possibilità di riconoscere la "lieve entità della condotta" per il reato di rapina, consentendo una ulteriore riduzione della pena per azioni particolarmente lievi. La pronuncia della Corte costituzionale è intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, il che imporrebbe il suo annullamento per consentire una rinnovata valutazione, con specifico riguardo alla lieve entità della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1.La Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Nel corpo della motivazione è stato affermato che «l'esigenza dell'attenuante in questione - in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell'art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. - trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa», dato che «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022); «"l'individualizzazione" della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto più possibile "personale" la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022)». I giudici della Consulta hanno anche affermato che «il principio della finalità rieducativa della pena è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990)». E che, pertanto, «in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli 2 elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.). Si tratta di un intervento chiaramente diretto a consentire la migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, tenuto conto che per le azioni "minime", la forbice edittale prevista dal legislatore è stata ritenuta sproporzionata ed irragionevole e, pertanto contraria progetto rieducativo indicato come necessario dall'art. 27 della Carta Fondamentale. 1.2. Tale pronuncia, se sopravvenuta alla condanna in grado di appello può legittimare la richiesta di annullamento della sentenza di secondo grado, sempre che, con il ricorso, si indichino specifici argomenti a sostegno della necessità di un rinnovato vaglio, nel merito, della capacità dimostrativa delle prove, diretto (a) alla verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità della condotta;
(b) all'applicazione, in concreto, della diminuzione (che è discrezionale in quanto possibile "fino ad un terzo"), ove tali condizioni siano considerate sussistenti. 1.3.Nel caso in esame la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 628 cod. pen. è intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, che risale al 15 marzo 2024. Dunque, il ricorrente, aveva il diritto di invocare l'annullamento della sentenza di condanna per ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni per applicare la diminuente introdotta dalla Corte costituzionale (la rilevazione delle condizioni che legittimano la necessità di valutare, nel merito, la sussistenza delle condizioni per riconoscere l'attenuante è possibile anche ex officio: Sez. 2, n. 19938 del 15/05/2024, Ghbar Sine, Rv. 286432). Ed, in concreto, lo ha esercitato indicando specificamente le ragioni a sostegno della pretesa, ovvero la modesta entità del fatto, sia con riguardo al danno cagionato, che alle modalità dell'azione predatoria. 1.4.Resta da verificare se l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale possa essere riconosciuta anche nel caso in cui, come quello in esame, sia già stata concessa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen. Il percorso motivazionale che caratterizza la sentenza n. 86 del 2024 indica con chiarezza che l'intento del Giudice delle leggi era quello di introdurre uno strumento "ulteriore" rispetto a quelli già disponibili - e dunque anche rispetto all'attenuante comune prevista dall'art. 62, n.4) cod. pen. - per adeguare la sanzione al fatto. La Corte costituzionale ha, cioè, ritenuto che, quando il fatto si configura come "estremamente 3 modesto", gli strumenti codicistici per temperare la sanzione sono insufficienti per garantire la proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa. Tale approdo ermeneutico trova ulteriore conferma nel fatto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale riguarda proprio in un caso in cui era stata "già" ritenuta sussistente l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. Tanto premesso deve essere rilevato che i parametri da considerare per applicare l'attenuante speciale sono - in larga misura - sovrapponibili a quelli individuati per applicare l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen.: infatti, mentre per ritenere sussistente l'attenuante di matrice costituzionale è necessario valutare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», in modo del tutto sincrono, per concedere l'attenuante codicistica occorre valutare il «danno patrimoniale di speciale tenuità», ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, «il lucro di speciale tenuità», sempre che «l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità». La omogeneità dei parametri, tuttavia, tenuto conto della ratio della sentenza additiva, non osta alla necessità di una loro "rivalutazione", ai fini dell'ulteriore abbattimento della sanzione da infliggere in concreto. 1.5. In conclusione, il collegio afferma che l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 costituisce uno strumento "ulteriore" rispetto a quelli già disponibili - e dunque anche rispetto all'attenuante comune prevista dall'art. 62, n.4) cod. pen. - per adeguare la sanzione al fatto. Pertanto, quando le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di "offensività minima", che legittima il riconoscimento dell'attenuante, il fatto che sia già stata riconosciuta l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen. non osta alla rivalutazione delle caratteristiche della condotta e della entità del danno, allo specifico fine di concedere l'ulteriore attenuante. 1.6.Nel caso in esame, il ricorrente ha correttamente evidenziato alcune caratteristiche sia della condotta, caratterizzata da impulsività non coerente con un dolo intenso e da un comportamento remissivo (il ricorrente non si era dato alla fuga, ma si era diretto vero i bagni del supermercato), sia del danno, estremamente modesto, che consentono di ritenere fondata la richiesta di annullamento. 1.7.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che valuterà la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della diminuente e, in caso positivo, determinerà l'incidenza del suo riconoscimento sulla definizione della sanzione (nei limiti del terzo della pena come già determinata).
P.Q.M.
4 Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso, il giorno 29 gennaio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli ha concluso, con requisitoria scritta per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 marzo 2024 la Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per il reato di "tentata rapina" - così riqualificata la condotta dal Tribunale - ed infliggeva allo stesso la pena di un anno di reclusione ed euro duecento di multa, previo giudizio di equivalenza tra l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen. e la recidiva reiterata. Si contestava allo stesso di avere sottratto una confezione di pancetta dai banchi Penale Sent. Sez. 2 Num. 6207 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 29/01/2025 di un supermercato, di avere superato le casse senza pagare il corrispettivo, e di essere stato bloccato dall'addetto alla vigilanza, contro il quale reagiva minacciandolo e afferrandolo per il collo, così cagionandogli lesioni guaribili in cinque giorni. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la Corte costituzionale, con sentenza n. 86 del 2024, sopravvenuta alla pronuncia della sentenza impugnata, ha introdotto la possibilità di riconoscere la "lieve entità della condotta" per il reato di rapina, consentendo una ulteriore riduzione della pena per azioni particolarmente lievi. La pronuncia della Corte costituzionale è intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, il che imporrebbe il suo annullamento per consentire una rinnovata valutazione, con specifico riguardo alla lieve entità della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1.La Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Nel corpo della motivazione è stato affermato che «l'esigenza dell'attenuante in questione - in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell'art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. - trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa», dato che «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022); «"l'individualizzazione" della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto più possibile "personale" la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022)». I giudici della Consulta hanno anche affermato che «il principio della finalità rieducativa della pena è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990)». E che, pertanto, «in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli 2 elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.). Si tratta di un intervento chiaramente diretto a consentire la migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, tenuto conto che per le azioni "minime", la forbice edittale prevista dal legislatore è stata ritenuta sproporzionata ed irragionevole e, pertanto contraria progetto rieducativo indicato come necessario dall'art. 27 della Carta Fondamentale. 1.2. Tale pronuncia, se sopravvenuta alla condanna in grado di appello può legittimare la richiesta di annullamento della sentenza di secondo grado, sempre che, con il ricorso, si indichino specifici argomenti a sostegno della necessità di un rinnovato vaglio, nel merito, della capacità dimostrativa delle prove, diretto (a) alla verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità della condotta;
(b) all'applicazione, in concreto, della diminuzione (che è discrezionale in quanto possibile "fino ad un terzo"), ove tali condizioni siano considerate sussistenti. 1.3.Nel caso in esame la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 628 cod. pen. è intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, che risale al 15 marzo 2024. Dunque, il ricorrente, aveva il diritto di invocare l'annullamento della sentenza di condanna per ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni per applicare la diminuente introdotta dalla Corte costituzionale (la rilevazione delle condizioni che legittimano la necessità di valutare, nel merito, la sussistenza delle condizioni per riconoscere l'attenuante è possibile anche ex officio: Sez. 2, n. 19938 del 15/05/2024, Ghbar Sine, Rv. 286432). Ed, in concreto, lo ha esercitato indicando specificamente le ragioni a sostegno della pretesa, ovvero la modesta entità del fatto, sia con riguardo al danno cagionato, che alle modalità dell'azione predatoria. 1.4.Resta da verificare se l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale possa essere riconosciuta anche nel caso in cui, come quello in esame, sia già stata concessa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen. Il percorso motivazionale che caratterizza la sentenza n. 86 del 2024 indica con chiarezza che l'intento del Giudice delle leggi era quello di introdurre uno strumento "ulteriore" rispetto a quelli già disponibili - e dunque anche rispetto all'attenuante comune prevista dall'art. 62, n.4) cod. pen. - per adeguare la sanzione al fatto. La Corte costituzionale ha, cioè, ritenuto che, quando il fatto si configura come "estremamente 3 modesto", gli strumenti codicistici per temperare la sanzione sono insufficienti per garantire la proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa. Tale approdo ermeneutico trova ulteriore conferma nel fatto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale riguarda proprio in un caso in cui era stata "già" ritenuta sussistente l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. Tanto premesso deve essere rilevato che i parametri da considerare per applicare l'attenuante speciale sono - in larga misura - sovrapponibili a quelli individuati per applicare l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen.: infatti, mentre per ritenere sussistente l'attenuante di matrice costituzionale è necessario valutare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», in modo del tutto sincrono, per concedere l'attenuante codicistica occorre valutare il «danno patrimoniale di speciale tenuità», ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, «il lucro di speciale tenuità», sempre che «l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità». La omogeneità dei parametri, tuttavia, tenuto conto della ratio della sentenza additiva, non osta alla necessità di una loro "rivalutazione", ai fini dell'ulteriore abbattimento della sanzione da infliggere in concreto. 1.5. In conclusione, il collegio afferma che l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 costituisce uno strumento "ulteriore" rispetto a quelli già disponibili - e dunque anche rispetto all'attenuante comune prevista dall'art. 62, n.4) cod. pen. - per adeguare la sanzione al fatto. Pertanto, quando le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di "offensività minima", che legittima il riconoscimento dell'attenuante, il fatto che sia già stata riconosciuta l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen. non osta alla rivalutazione delle caratteristiche della condotta e della entità del danno, allo specifico fine di concedere l'ulteriore attenuante. 1.6.Nel caso in esame, il ricorrente ha correttamente evidenziato alcune caratteristiche sia della condotta, caratterizzata da impulsività non coerente con un dolo intenso e da un comportamento remissivo (il ricorrente non si era dato alla fuga, ma si era diretto vero i bagni del supermercato), sia del danno, estremamente modesto, che consentono di ritenere fondata la richiesta di annullamento. 1.7.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che valuterà la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della diminuente e, in caso positivo, determinerà l'incidenza del suo riconoscimento sulla definizione della sanzione (nei limiti del terzo della pena come già determinata).
P.Q.M.
4 Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso, il giorno 29 gennaio 2025.