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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1911/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 930/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230168835871000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 623/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma in data 12.12.2024, depositato in Corte il 11.1.2025, la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria la cartella di pagamento n. 097 2023 0168835871000 relativa al ruolo n. 2023/252967 intestata alla soc. Società_1 srl di € 132,69, notificata il 15.11.2024, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto la mancata qualità di liquidatore della soc. Società_1 srl, risultando la società chiusa l'11.6.2021 e conseguentemente la nullità della cartella per inesistenza del soggetto passivo, nonchè la mancata notifica dell'esito dell'accertamento dei controlli automatizzati.
Si è costituita in giudizio il 7.2.2025 l'Agenzia delle Entrate resistente contestando la fondatezza del proposto gravame di cui chiedeva il rigetto. Rilevava che la ricorrente era stata amministratrice e socio unico della soc. Società_1 srl, la cui sede coincideva con quella della ricorrente e che la società era stata chiusa per mancato deposito per tre anni del bilancio di esercizio in fase di liquidazione, e che ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D. Lgs. n. 175/2014 "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese", con conseguente validità e regolarità dell'accertamento e della cartella notificata al liquidatore.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve in conseguenza essere disatteso.
Invero, come rilevato dall'Agenzia resistente, la cancellazione della società non rileva ai fini fiscali se non decorso il termine quinquennale dalla stessa.
Invero, se dal punto di vista civilistico, la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese produce l'estinzione della società stessa come soggetto giuridico, in ambito fiscale esiste una disciplina peculiare che modifica temporaneamente gli effetti dell'estinzione della società. La normativa introdotta dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 prevede una sorta di “sopravvivenza fiscale” dell'ente estinto: ai soli fini tributari (accertamento, riscossione, contenzioso, ecc.), l'estinzione della società ha efficacia differita a cinque anni dalla cancellazione. In altri termini, fino a cinque anni dopo la domanda di cancellazione,
l'Amministrazione finanziaria pertanto può continuare ad agire come se la società fosse ancora esistente per emettere e notificare atti fiscali.
Trattasi di disposizione introdotta per evitare che il Fisco si trovi impossibilitato a recuperare imposte dovute solo perché la società si è estinta, sicchè l'Agenzia delle Entrate può comunque notificare avvisi di accertamento o altri atti intestati alla società (ormai estinta) entro cinque anni dalla cancellazione.
Analogamente, l'Agente della Riscossione può notificare cartelle di pagamento o intimazioni entro lo stesso periodo.
Ne consegue in primo luogo la persistenza della legittimazione sostanziale e processuale del liquidatore, posto che in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso. ( cass Sez. 5 - , Sentenza n. 36892 del 16/12/2022).
In secondo luogo di tali tributi non versati restano responsabili i socie e l'amministratore e il liquidatore che hanno operato secondo mala gestio. Nella specie la ricorrente riveste tutte le predette le qualità, ed ha sicuramente operato in modo non corretto quale liquidatore non avendo presentato neppure il bilancio di esercizio in fase di liquidazione, con conseguente diretta responsabilità
Invero, quanto alla qualità di socio la Suprema Corte ha rilevato che nel caso di estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente successione dei soci partecipanti alla compagine societaria, detto fenomeno successorio comporta, quanto alle obbligazioni tributarie già sorte in capo alla società poi estinta, il subentro dei soli soci che rivestono tale qualità al momento della cancellazione della società. ( cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 24135 del 28/08/2025 )
L'estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delle imprese, integra un fenomeno successorio sui generis, connesso al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, ma nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all'art. 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria. (cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 23341 del 29/08/2024)
Quanto alla qualità di amministratore va rilevato che in tema di riscossione, gli amministratori di società di capitali, estinte per cancellazione dal registro delle imprese, sono responsabili, ai sensi dell'art. 36, comma
4, del d.P.R. n. 602 del 1973, per le obbligazioni tributarie della società, ove abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o di occultamento di attività sociali, non solo mediante omissioni nella contabilità, ma anche presentando dichiarazioni fiscali infedeli ovvero omettendo di presentarle. ( cass Sez. 5 - , Sentenza n. 9236 del
04/04/2023).
Quanto alla qualità di liquidatore l'articolo 28 del D.L. n. 175/14 non si è solo limitato a disciplinare gli effetti fiscali e contributivi dell'estinzione delle società. Questi è anche intervenuto modificando l'articolo 36, DPR
n. 602/73 (disciplinante la responsabilità fiscale dei liquidatori, dei soci e degli amministratori) in senso, favorevole all'Amministrazione finanziaria, prevedendo che “I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari”.
I liquidatori pertanto rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.
Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. La medesima disposizione si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente, qualora non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'agenzia delle entrate resistente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 380 oltre accessori se dovuti.
Roma 21/1/2026 il relatore
RI ON
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 930/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230168835871000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 623/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma in data 12.12.2024, depositato in Corte il 11.1.2025, la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria la cartella di pagamento n. 097 2023 0168835871000 relativa al ruolo n. 2023/252967 intestata alla soc. Società_1 srl di € 132,69, notificata il 15.11.2024, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto la mancata qualità di liquidatore della soc. Società_1 srl, risultando la società chiusa l'11.6.2021 e conseguentemente la nullità della cartella per inesistenza del soggetto passivo, nonchè la mancata notifica dell'esito dell'accertamento dei controlli automatizzati.
Si è costituita in giudizio il 7.2.2025 l'Agenzia delle Entrate resistente contestando la fondatezza del proposto gravame di cui chiedeva il rigetto. Rilevava che la ricorrente era stata amministratrice e socio unico della soc. Società_1 srl, la cui sede coincideva con quella della ricorrente e che la società era stata chiusa per mancato deposito per tre anni del bilancio di esercizio in fase di liquidazione, e che ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D. Lgs. n. 175/2014 "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese", con conseguente validità e regolarità dell'accertamento e della cartella notificata al liquidatore.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve in conseguenza essere disatteso.
Invero, come rilevato dall'Agenzia resistente, la cancellazione della società non rileva ai fini fiscali se non decorso il termine quinquennale dalla stessa.
Invero, se dal punto di vista civilistico, la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese produce l'estinzione della società stessa come soggetto giuridico, in ambito fiscale esiste una disciplina peculiare che modifica temporaneamente gli effetti dell'estinzione della società. La normativa introdotta dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 prevede una sorta di “sopravvivenza fiscale” dell'ente estinto: ai soli fini tributari (accertamento, riscossione, contenzioso, ecc.), l'estinzione della società ha efficacia differita a cinque anni dalla cancellazione. In altri termini, fino a cinque anni dopo la domanda di cancellazione,
l'Amministrazione finanziaria pertanto può continuare ad agire come se la società fosse ancora esistente per emettere e notificare atti fiscali.
Trattasi di disposizione introdotta per evitare che il Fisco si trovi impossibilitato a recuperare imposte dovute solo perché la società si è estinta, sicchè l'Agenzia delle Entrate può comunque notificare avvisi di accertamento o altri atti intestati alla società (ormai estinta) entro cinque anni dalla cancellazione.
Analogamente, l'Agente della Riscossione può notificare cartelle di pagamento o intimazioni entro lo stesso periodo.
Ne consegue in primo luogo la persistenza della legittimazione sostanziale e processuale del liquidatore, posto che in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso. ( cass Sez. 5 - , Sentenza n. 36892 del 16/12/2022).
In secondo luogo di tali tributi non versati restano responsabili i socie e l'amministratore e il liquidatore che hanno operato secondo mala gestio. Nella specie la ricorrente riveste tutte le predette le qualità, ed ha sicuramente operato in modo non corretto quale liquidatore non avendo presentato neppure il bilancio di esercizio in fase di liquidazione, con conseguente diretta responsabilità
Invero, quanto alla qualità di socio la Suprema Corte ha rilevato che nel caso di estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente successione dei soci partecipanti alla compagine societaria, detto fenomeno successorio comporta, quanto alle obbligazioni tributarie già sorte in capo alla società poi estinta, il subentro dei soli soci che rivestono tale qualità al momento della cancellazione della società. ( cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 24135 del 28/08/2025 )
L'estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delle imprese, integra un fenomeno successorio sui generis, connesso al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, ma nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all'art. 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria. (cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 23341 del 29/08/2024)
Quanto alla qualità di amministratore va rilevato che in tema di riscossione, gli amministratori di società di capitali, estinte per cancellazione dal registro delle imprese, sono responsabili, ai sensi dell'art. 36, comma
4, del d.P.R. n. 602 del 1973, per le obbligazioni tributarie della società, ove abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o di occultamento di attività sociali, non solo mediante omissioni nella contabilità, ma anche presentando dichiarazioni fiscali infedeli ovvero omettendo di presentarle. ( cass Sez. 5 - , Sentenza n. 9236 del
04/04/2023).
Quanto alla qualità di liquidatore l'articolo 28 del D.L. n. 175/14 non si è solo limitato a disciplinare gli effetti fiscali e contributivi dell'estinzione delle società. Questi è anche intervenuto modificando l'articolo 36, DPR
n. 602/73 (disciplinante la responsabilità fiscale dei liquidatori, dei soci e degli amministratori) in senso, favorevole all'Amministrazione finanziaria, prevedendo che “I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari”.
I liquidatori pertanto rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.
Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. La medesima disposizione si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente, qualora non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'agenzia delle entrate resistente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 380 oltre accessori se dovuti.
Roma 21/1/2026 il relatore
RI ON