Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1911
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata qualità di liquidatore

    Il giudice rileva che la cancellazione della società dal registro delle imprese non ha effetto immediato ai fini fiscali, ma solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione, come previsto dall'art. 28, comma 4 del D.Lgs. 175/2014. Pertanto, la società è ancora considerata esistente ai fini fiscali e la cartella è stata validamente notificata.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'esito dell'accertamento

    La sentenza non affronta specificamente questo punto, concentrandosi sulla validità della notifica della cartella di pagamento in relazione alla sopravvivenza fiscale della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1911
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1911
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo