Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2026, n. 13482
CASS
Sentenza 9 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione principio corrispondenza tra chiesto e pronunciato e artt. 115 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non sia vincolato dalle espressioni usate dalla parte e che la CTR abbia vagliato compiutamente il transfer pricing. Inoltre, ha affermato che l'omessa pronuncia non sussiste se la decisione adottata implica il rigetto della pretesa, anche implicitamente.

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione art. 102, commi 2 e 7, TUIR e d.m. 31/12/1988

    La Corte ha confermato l'applicabilità del coefficiente basato sulla categoria merceologica, ritenendo che l'accertamento in fatto sulla natura dell'attività non sia sindacabile in Cassazione e che non si possa ricorrere a categorie diverse da quella del contribuente.

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione art. 102, commi 2 e 7, TUIR e art. 3 d.lgs. n. 472/1997

    La Corte ha respinto l'argomentazione, affermando che l'art. 102, comma 7, TUIR non configura una sanzione impropria e che il trattamento fiscale pregresso non acquisisce valenza punitiva per il solo fatto che in futuro venga introdotto un regime più favorevole. Ha richiamato il principio di diritto secondo cui la perdita di un'agevolazione fiscale per venir meno del presupposto non ha natura sanzionatoria.

  • Rigettato
    Omessa, apparente, contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa applicabilità principio favor rei a sanzioni improprie

    Il motivo è assorbito dal rigetto del precedente motivo relativo alla natura sanzionatoria impropria dell'indeducibilità dei canoni di leasing.

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione artt. 2697 e 2729 c.c., e artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, TUIR

    La Corte ha confermato la corretta distribuzione degli oneri probatori, affermando che l'Amministrazione ha l'onere di provare il prezzo inferiore al valore di mercato, ma il contribuente può fornire la prova contraria. La censura sulla prova presuntiva è stata ritenuta inammissibile per genericità.

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, TUIR riguardo alla metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento

    La Corte ha ritenuto il metodo TNMM astrattamente plausibile e affidabile nel caso concreto, dato che la società testata (Termoplastic) svolgeva funzioni più semplici rispetto alle consociate estere. La scelta del metodo adottato non è stata censurata.

  • Inammissibile
    Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile poiché preordinato a censurare la valutazione dei presupposti di fatto operata dalla CTR, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2026, n. 13482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13482
    Data del deposito : 9 maggio 2026

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