CASS
Sentenza 9 maggio 2026
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2026, n. 13482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13482 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8690/2017 R.G. proposto da: LA TERMOPLASTIC F.B.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ivo Caraccioli, Francesco TE e FA D'Anna; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 763/2017, depositata il 27/2/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026 dal Consigliere LU La AG;
udito il Sostituto procuratore generale dott. HE Di Mauro;
uditi, per la parte ricorrente, l’avv. FA D’Anna, e per l’Agenzia delle Entrate controricorrente l’avv. dello Stato Fabrizio Urbani Neri. Civile Sent. Sez. 5 Num. 13482 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI Data pubblicazione: 09/05/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. La società Termoplastic F.B.M. s.r.l. propose opposizione avverso l’avviso di accertamento n. T9303TB00952/2015, relativo al periodo d’imposta 2010, con il quale le erano stati contestati maggiori ricavi per € 962.800,81, in relazione a vendite infra-gruppo di prodotti finiti, nonché la non deducibilità dei canoni relativi a cinque contratti di leasing di durata inferiore a quella minima prevista ai sensi dell’art. 102, comma 7, TUIR. 2. La CTP di Varese accolse il ricorso limitatamente alla prima ripresa fiscale, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse provato che la remunerazione dei beni o servizi scambiati tra la ricorrente e le due società del gruppo (brasiliana e messicana) si fosse discostata dai valori di mercato. 3. La sentenza di primo grado fu impugnata da entrambe le parti. La CTR della Lombardia, quanto ai canoni di leasing, osservò che, non rientrando l’attività svolta dalla Termoplastic in nessuno dei settori merceologici di cui al d.m. del 31/12/1988, si doveva applicare la disciplina generale di cui all’art. 102, comma 7, TUIR, e poiché “dal libro cespiti della Società (…) risulta[va] che il coefficiente di ammortamento applicato ai fini dell’ammortamento dei macchinari costituiti da presse utilizzate per la produzione [era] pari al 12,5%, corrispondente a quello fissato dal D.M. 31.12.1988 per i beni mobili strumentali impiegati nell’esercizio dell’attività strumentale”, “correttamente l’Agenzia, in applicazione della legge (art. 102, comma 2, D.P.R. n. 917/1986), [aveva] rettificato le aliquote, riconducendole al Gruppo merceologico in cui la Società opera, cioè il Gruppo XIV” (pag. 6 della sentenza impugnata). La CTR accolse, invece, la richiesta subordinata di annullamento delle sanzioni “in forza del principio del favor rei (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3), ritenendo sussistere l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della norma” (ibidem). Relativamente al profilo delle operazioni commerciali della contribuente con le società estere facenti parte del 3 medesimo gruppo, i giudici di secondo grado accolsero l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che “gli investimenti sostenuti nel tempo per sviluppare il know-how per la diffusione del marchio e delle politiche industriali non [erano] stati giustamente remunerati”, posto che dai bilanci esibiti dalla contribuente “le remunerazioni [erano] risultate non coerenti con i rischi sopportati dalla casa madre per le società produttrici, che sfruttano gli intangible assets della casa madre, [c’erano] state remunerazioni eccessivamente elevate” (pag. 9 s. della sentenza impugnata). In sostanza, la Termoplastic non aveva dimostrato che le transazioni erano in linea con i valori normali di mercato, mentre l’Amministrazione finanziaria aveva correttamente utilizzato il transnactional net margin method (T.N.M.M.), confrontando il margine utile della Termoplastic con quello di altre società distributrici, per concludere che, mentre “il margine netto di un distributore indipendente va dal 6,04% al 17,19%, quello della consociata brasiliana è del 20,77% [e] quello della messicana è del 24,04%” (pag. 17 della sentenza impugnata). 4. La Termoplastic F.B.M. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La trattazione della causa è stata fissata per l’udienza del 18/2/2026. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale HE Di Mauro, ha depositato conclusioni scritte - ribadite in udienza -, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la Termoplastic deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché degli artt. 115 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992. I Giudici di secondo grado - a dire della ricorrente - avrebbero fondato la propria decisione sul presupposto dell’avvenuta pattuizione, tra le società del 4 gruppo, di un corrispettivo inferiore al valore di mercato, laddove la contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate era sempre stata basata sull’omessa remunerazione dei beni immateriali dei quali la società ricorrente è titolare. Inoltre, la CTR non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 “per insufficiente o mancata esposizione dei motivi specifici dell’impugnazione della sentenza dei giudici di primo grado” (pag. 23 e s. del ricorso per cassazione). Il motivo è infondato. Si è fuori, anzitutto, dal paradigma della violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione” (Cass., n. 13602/2019). Cass., n. 644/2025 - puntualmente richiamata dal Procuratore generale - ha affermato, in argomento, che “il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto 5 (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”. Nel caso di specie, una volta dedotta in giudizio, quale causa petendi dell’appello incidentale, la fattispecie del cd. transfer pricing, la CTR ne ha compiutamente vagliato i presupposti, prendendo in esame il profilo dedotto dall’Amministrazione (vale a dire l’inadeguata remunerazione dei cd. intangible assets), senza che l’utilizzo dell’espressione “pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato” possa essere interpretato come introduttivo di un fatto costitutivo nuovo, alludendo - all’evidenza - niente più che all’ordinaria genesi dell’assetto contrattuale oggetto di verifica, dall’angolo visuale in discorso. Non è coerente con il merito della censura (con la quale la ricorrente si duole della mancata presa in considerazione, da parte del giudice di merito, delle risultanze della propria analisi di comparabilità dei prezzi) neppure l’evocazione della violazione dell’art. 115 c.p.c., atteso che può essere dedotta, con ricorso per cassazione, “la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza” 6 (Cass., n. 12971/2022). Nel caso di specie la ricorrente mira, invece, in definitiva, ad infirmare le (insindacabili) conclusioni di merito della CTR. Quanto, infine, all’art. 53, è perspicua l’osservazione del Procuratore generale, che si richiama all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass., n. 24155/2017). Orbene, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge la piena intelligenza, da parte della CTR, dei motivi del gravame incidentale svolto dall’Agenzia, anche tenuto conto che “nel processo tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado” (Cass., n. 25191/2024)”. Si può, allora, richiamare il principio di diritto secondo cui, “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (Cass., n. 10422/2019). 7 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 102, commi 2 e 7, TUIR e del d.m. 31/12/1988, per avere la CTR individuato il coefficiente di ammortamento da applicare alle rate di leasing sulla base del criterio formalistico dell’appartenenza dei beni al XIV gruppo merceologico di cui al d.m. 31/12/1988, “piuttosto che sulla base della concreta utilizzazione dei macchinari e delle caratteristiche dei macchinari medesimi (…) e sul periodo di deperimento e consumo degli stessi nel settore produttivo di riferimento” (pag. 28 del ricorso per cassazione). Il motivo è infondato, dovendosi applicare il principio di diritto alla cui stregua, “in tema di accertamento del reddito di impresa ed ai fini dell’applicazione delle corrette deduzioni permesse – secondo i fondamentali principi di strumentalità e inerenza – dall’art. 102, comma 7 del d.p.r. 917/1986, nel testo ratione temporis qui applicabile, quanto ai beni condotti in leasing, la natura dell’attività prevalentemente esercitata così come accertata dal giudice del merito non possa essere rimessa in discussione in sede di legittimità, ove detto accertamento in fatto appaia congruamente motivato” (Cass., n. 28874/2024). Del resto, la ricorrente non nega propriamente la riconducibilità dei beni al Gruppo XIV, sostenendo piuttosto che le concrete caratteristiche di essi li renderebbero riconducibili “anche al settore della metallurgia e della meccanica” (pag. 28 del ricorso), in tal modo limitandosi, peraltro, a contrapporre la propria diversa valutazione, senza neppure esplicitare gli elementi già valorizzati nel giudizio di merito per perorare la propria tesi. La riconducibilità a una determinata categoria taglia fuori, quindi, la possibile applicazione analogica dei coefficienti propri di un’altra, fermo restando quanto rimarcato da Cass., n. 17913/2014 (e recentemente ripreso da Cass., n. 35331/2024), secondo cui “in tema di reddito d'impresa, ai fini dell'individuazione dell'aliquota di ammortamento degli stampi, in mancanza di uno specifico riferimento a tali beni strumentali nella tabella 8 del d.m. 31 dicembre 1998, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in virtù della quale è possibile dedurre una parte del costo del bene in relazione ai coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei, sicché non può ricorrersi analogicamente alla disciplina concernente altre categorie di imprese, diverse da quella del contribuente”. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 102, commi 2 e 7, TUIR e dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997, ritenendo che la previsione dell’assoluta indeducibilità del costo dei canoni di leasing, nelle ipotesi in cui la durata del contratto fosse inferiore a quella minima fiscale, integrasse una sanzione impropria, con la conseguenza che, a seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 16/2012 (che soppresse il suddetto presupposto), la nuova disciplina dovrebbe applicarsi anche per il passato, in virtù del principio del favor rei di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472/1997. Conseguentemente, “i giudici d’appello avrebbero dovuto consentire il recupero a tassazione della sola quota ritenuta indeducibile in base alla durata minima fiscale, ma consentire la quota deducibile in applicazione dell’art. 102, comma 7, del TUIR” (pag. 33 del ricorso per cassazione). Il motivo è infondato, imperniandosi sull’errato presupposto per cui l’art. 102, comma 7, TUIR delineerebbe una cd. sanzione impropria. In realtà, al cospetto di una specifica disposizione di diritto intertemporale (che prevede che la novella sia applicabile ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge sopra indicato), il trattamento fiscale pregresso non può acquisire, ex post, valenza punitiva per il sol fatto che pro futuro ne venga introdotto uno migliore, potendosi esportare alla presente fattispecie (mutatis mutandis) la statuizione fatta propria dalle Sezioni unite nella sentenza n. 2060/2011, secondo cui “la perdita della agevolazione fiscale non sempre ha natura sanzionatoria. Nella specie, venendo meno il presupposto per l'applicazione di un 9 trattamento agevolato (conduzione diretta del fondo per un periodo minimo), non si applica, per questo, un trattamento fiscale punitivo. Si applica il trattamento fiscale ordinario, collegato al presupposto "normale" della compravendita immobiliare, essendo venute meno le ragioni che giustificavano la deroga al principio della par condicio fiscale. La situazione che ne deriva è di ripristino della parità e non di repressione di un comportamento deviante”. TI si mostra anche Cass., n. 13970/2024, alla cui stregua “la decadenza da un'agevolazione fiscale per l'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, comportando il riespandersi del regime fiscale ordinario nei confronti del regime fiscale speciale, non costituisce una sanzione, nemmeno impropria, con la conseguenza che l'abolizione di tale onere quale elemento costitutivo dell'agevolazione non configura una norma sanzionatoria più favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, tale da sottrarre il contribuente alla decadenza già verificatasi prima della sua entrata in vigore (nella fattispecie, in tema di associazione senza scopo di lucro soggetta al regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991, la S.C. ha stabilito che l'abolizione, da parte dell'art. 19 della legge n. 158 del 2015, della causa di decadenza dall'agevolazione rappresentata dall'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, non abrogando una norma sanzionatoria, non si applica retroattivamente alle fattispecie decadenziali verificatesi prima della sua entrata in vigore)”. 4. Il quarto motivo di ricorso censura la “omessa, apparente, contraddittori[a] e/o insufficiente motivazione circa l’applicabilità del principio del favor rei alle sanzioni improprie per effetto della modifica di cui all’art.
4-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, la disapplicazione delle sanzioni improprie e la conseguente deducibilità dei canoni di leasing indipendentemente dalla durata del contratto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”, per avere la sentenza di secondo grado impropriamente richiamato il principio del favor rei a fondamento 10 dell’annullamento delle sanzioni amministrative, invece di valorizzarlo ai fini della “disapplicazione delle sanzioni improprie”, conseguentemente consentendo la deducibilità dei canoni indipendentemente dalla “durata minima fiscale” del contratto di leasing. Il motivo è assorbito dal rigetto del precedente. 5. Con il quinto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., e degli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, TUIR, per avere la CTR attribuito al contribuente l’onere di provare che il corrispettivo pattuito nelle vendite infragruppo fosse conforme al valore normale di cui all’art. 9, comma 3, TUIR, nonostante a venire in questione fossero componenti positivi di reddito (ovvero ricavi), in relazione ai quali la prova della relativa discrasia sarebbe spettata all’Amministrazione finanziaria. Inoltre, i giudici di secondo grado non avrebbero “individuato gli elementi gravi, precisi e concordanti dello scostamento con il valore normale, atteso che non vi sono elementi di fatto dai quali emerga in modo attendibile tale scostamento né l’Ufficio ha provato di fatto l’esistenza di tale scostamento, nemmeno per presunzioni” (pag. 43 del ricorso per cassazione). Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, “in tema di transfer pricing, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, non integrando una disciplina antielusiva in senso proprio, ma avendo lo scopo di reprimere i fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un'altra giurisdizione, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore di mercato normale, da valutarsi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del cit. d.P.R., facendo riferimento sia ai listini o alle tariffe del fornitore dei beni, sia alle linee guida OCSE, adottando il metodo più appropriato al caso concreto, senza alcun criterio gerarchico, e potendo il contribuente, a sua volta, fornire la prova del contrario, evidenziando 11 altresì i costi eventualmente aggiunti, gli sconti riconosciuti e le complessive condizioni economiche praticate” (Cass., n. 19512/2024, richiamata anche da Cass., n. 15101/2025 e Cass., n. 29089/2025). Con la pronuncia in questa sede impugnata, la CTR non ha, invero, indebitamente modificato tale distribuzione degli oneri probatori, spiegando (a pag. 11 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali doveva ritenersi raggiunta (a favore dell’Amministrazione) la prova dello scostamento dai valori di mercato e quelle per le quali non potesse, invece, ritenersi che la società contribuente avesse utilmente fornito la prova contraria su di essa spettante. La censura relativa alla prova presuntiva è inammissibile, mantenendosi su un piano di assoluta genericità (la ricorrente si limita ad asserire che “i giudici di secondo grado non hanno individuato gli elementi, gravi, precisi e concordanti dello scostamento con il valore normale, atteso che non vi sono elementi di fatto dai quali emerge in modo attendibile tale scostamento né l’Ufficio ha provato di fatto l’esistenza di tale scostamento, nemmeno per presunzioni”: pag. 43 del ricorso), tenuto conto che “in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del 12 molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma” (Cass., n. 9054/2022). 6. Il sesto motivo di ricorso censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, TUIR, con riguardo alla metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento ai fini della identificazione del valore normale ex art. 9, comma 3, citato, “in quanto in realtà la differenza di marginalità delle società sudamericane con la media ponderata dei margini netti delle società selezionate come comparabili non potrebbe essere utilizzata per dimostrare lo scostamento con il valore normale, poiché tale valore non è rappresentativo del valore di mercato dato che il mercato di riferimento preso a confronto è quello sudamericano e non quello nazionale del venditore” (pag. 50 del ricorso per cassazione). Inoltre - prosegue la ricorrente - “la rettifica dei ricavi andrebbe effettuata al massimo solo con riferimento alle transazioni infragruppo ritenute non determinate secondo il valore normale, mentre l’Ufficio ha ripreso a tassazione in Italia imputandolo alla società ricorrente la differenza di margine netto delle società sudamericane, rispetto al valore di mercato calcolato dall’Ufficio, in rapporto ai costi conseguiti dalle società sudamericane, come se tutti i costi delle società sudamericane derivassero da acquisti intercompany” (pag. 52). 13 Il motivo è infondato, atteso che (come risultante dall’articolata motivazione di Cass., n. 29089/2025, cui si rimanda) il sistema TNMM non solo è astrattamente plausibile, ma è financo “particolarmente affidabile quando l'analisi funzionale mostra l'esistenza di una parte (parte testata o tested party) della transazione controllata che svolge funzioni più semplici ed assume i rischi limitati rispetto all'altra parte della transazione (par. 2.64 e ss. OECD), e che si focalizza sulla redditività della parte testata nella transazione controllata”. Ed è quanto, in fatto, accertato dai giudici di secondo grado, che hanno puntualmente evidenziato che “la Termoplastic è una società produttrice con funzioni di ricerca e sviluppo, nonché titolare di immobilizzazioni immateriali, mentre le società brasiliana e messicana svolgono la fase produttiva, non svolgono attività di ricerca e di sviluppo e non posseggono beni intangibili (…) svolgono le funzioni più semplici, non detenendo alcun know-how di prodotto o asset di marketing e quindi sono più facilmente comparabili a società di operatori indipendenti, come risulta dal capitolo A.
3.3. Choise of the tested party delle Guidelines OCSE” (pag. 16 della sentenza impugnata). Non appare conseguentemente censurabile, in questa sede, la scelta del metodo adottato. 7. Con il settimo motivo, la società ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., evidenziando, in primo luogo, “una omessa o apparente e contraddittoria motivazione” per avere dapprima evocato il criterio del confronto del prezzo nelle cessioni infragruppo e successivamente adottato, invece, il criterio del TNMM, e per non aver preso in considerazione “l’analisi di comparabilità e la determinazione del valore normale predisposti dalla società ricorrente già forniti in sede di memoria al Processo Verbale di Constatazione, e in seguito nel giudizio di primo grado e nel successivo giudizio di appello” (pag. 59 del ricorso per cassazione), dalla quale era emersa la corretta 14 parametrazione dei prezzi, da parte della ricorrente, secondo una logica di mercato. Il motivo è inammissibile, siccome evidentemente preordinato a censurare la valutazione dei presupposti della fattispecie di merito, compiuta dalla CTR sulla scorta della scelta del criterio sopra illustrato, laddove “la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito” (Cass., n.20553/2021). 8. In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 10.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della 15 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/2/2026. Il Consigliere est. LU La AG La Presidente ER IT
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 763/2017, depositata il 27/2/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026 dal Consigliere LU La AG;
udito il Sostituto procuratore generale dott. HE Di Mauro;
uditi, per la parte ricorrente, l’avv. FA D’Anna, e per l’Agenzia delle Entrate controricorrente l’avv. dello Stato Fabrizio Urbani Neri. Civile Sent. Sez. 5 Num. 13482 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI Data pubblicazione: 09/05/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. La società Termoplastic F.B.M. s.r.l. propose opposizione avverso l’avviso di accertamento n. T9303TB00952/2015, relativo al periodo d’imposta 2010, con il quale le erano stati contestati maggiori ricavi per € 962.800,81, in relazione a vendite infra-gruppo di prodotti finiti, nonché la non deducibilità dei canoni relativi a cinque contratti di leasing di durata inferiore a quella minima prevista ai sensi dell’art. 102, comma 7, TUIR. 2. La CTP di Varese accolse il ricorso limitatamente alla prima ripresa fiscale, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse provato che la remunerazione dei beni o servizi scambiati tra la ricorrente e le due società del gruppo (brasiliana e messicana) si fosse discostata dai valori di mercato. 3. La sentenza di primo grado fu impugnata da entrambe le parti. La CTR della Lombardia, quanto ai canoni di leasing, osservò che, non rientrando l’attività svolta dalla Termoplastic in nessuno dei settori merceologici di cui al d.m. del 31/12/1988, si doveva applicare la disciplina generale di cui all’art. 102, comma 7, TUIR, e poiché “dal libro cespiti della Società (…) risulta[va] che il coefficiente di ammortamento applicato ai fini dell’ammortamento dei macchinari costituiti da presse utilizzate per la produzione [era] pari al 12,5%, corrispondente a quello fissato dal D.M. 31.12.1988 per i beni mobili strumentali impiegati nell’esercizio dell’attività strumentale”, “correttamente l’Agenzia, in applicazione della legge (art. 102, comma 2, D.P.R. n. 917/1986), [aveva] rettificato le aliquote, riconducendole al Gruppo merceologico in cui la Società opera, cioè il Gruppo XIV” (pag. 6 della sentenza impugnata). La CTR accolse, invece, la richiesta subordinata di annullamento delle sanzioni “in forza del principio del favor rei (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3), ritenendo sussistere l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della norma” (ibidem). Relativamente al profilo delle operazioni commerciali della contribuente con le società estere facenti parte del 3 medesimo gruppo, i giudici di secondo grado accolsero l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che “gli investimenti sostenuti nel tempo per sviluppare il know-how per la diffusione del marchio e delle politiche industriali non [erano] stati giustamente remunerati”, posto che dai bilanci esibiti dalla contribuente “le remunerazioni [erano] risultate non coerenti con i rischi sopportati dalla casa madre per le società produttrici, che sfruttano gli intangible assets della casa madre, [c’erano] state remunerazioni eccessivamente elevate” (pag. 9 s. della sentenza impugnata). In sostanza, la Termoplastic non aveva dimostrato che le transazioni erano in linea con i valori normali di mercato, mentre l’Amministrazione finanziaria aveva correttamente utilizzato il transnactional net margin method (T.N.M.M.), confrontando il margine utile della Termoplastic con quello di altre società distributrici, per concludere che, mentre “il margine netto di un distributore indipendente va dal 6,04% al 17,19%, quello della consociata brasiliana è del 20,77% [e] quello della messicana è del 24,04%” (pag. 17 della sentenza impugnata). 4. La Termoplastic F.B.M. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La trattazione della causa è stata fissata per l’udienza del 18/2/2026. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale HE Di Mauro, ha depositato conclusioni scritte - ribadite in udienza -, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la Termoplastic deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché degli artt. 115 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992. I Giudici di secondo grado - a dire della ricorrente - avrebbero fondato la propria decisione sul presupposto dell’avvenuta pattuizione, tra le società del 4 gruppo, di un corrispettivo inferiore al valore di mercato, laddove la contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate era sempre stata basata sull’omessa remunerazione dei beni immateriali dei quali la società ricorrente è titolare. Inoltre, la CTR non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 “per insufficiente o mancata esposizione dei motivi specifici dell’impugnazione della sentenza dei giudici di primo grado” (pag. 23 e s. del ricorso per cassazione). Il motivo è infondato. Si è fuori, anzitutto, dal paradigma della violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione” (Cass., n. 13602/2019). Cass., n. 644/2025 - puntualmente richiamata dal Procuratore generale - ha affermato, in argomento, che “il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto 5 (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”. Nel caso di specie, una volta dedotta in giudizio, quale causa petendi dell’appello incidentale, la fattispecie del cd. transfer pricing, la CTR ne ha compiutamente vagliato i presupposti, prendendo in esame il profilo dedotto dall’Amministrazione (vale a dire l’inadeguata remunerazione dei cd. intangible assets), senza che l’utilizzo dell’espressione “pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato” possa essere interpretato come introduttivo di un fatto costitutivo nuovo, alludendo - all’evidenza - niente più che all’ordinaria genesi dell’assetto contrattuale oggetto di verifica, dall’angolo visuale in discorso. Non è coerente con il merito della censura (con la quale la ricorrente si duole della mancata presa in considerazione, da parte del giudice di merito, delle risultanze della propria analisi di comparabilità dei prezzi) neppure l’evocazione della violazione dell’art. 115 c.p.c., atteso che può essere dedotta, con ricorso per cassazione, “la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza” 6 (Cass., n. 12971/2022). Nel caso di specie la ricorrente mira, invece, in definitiva, ad infirmare le (insindacabili) conclusioni di merito della CTR. Quanto, infine, all’art. 53, è perspicua l’osservazione del Procuratore generale, che si richiama all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass., n. 24155/2017). Orbene, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge la piena intelligenza, da parte della CTR, dei motivi del gravame incidentale svolto dall’Agenzia, anche tenuto conto che “nel processo tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado” (Cass., n. 25191/2024)”. Si può, allora, richiamare il principio di diritto secondo cui, “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (Cass., n. 10422/2019). 7 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 102, commi 2 e 7, TUIR e del d.m. 31/12/1988, per avere la CTR individuato il coefficiente di ammortamento da applicare alle rate di leasing sulla base del criterio formalistico dell’appartenenza dei beni al XIV gruppo merceologico di cui al d.m. 31/12/1988, “piuttosto che sulla base della concreta utilizzazione dei macchinari e delle caratteristiche dei macchinari medesimi (…) e sul periodo di deperimento e consumo degli stessi nel settore produttivo di riferimento” (pag. 28 del ricorso per cassazione). Il motivo è infondato, dovendosi applicare il principio di diritto alla cui stregua, “in tema di accertamento del reddito di impresa ed ai fini dell’applicazione delle corrette deduzioni permesse – secondo i fondamentali principi di strumentalità e inerenza – dall’art. 102, comma 7 del d.p.r. 917/1986, nel testo ratione temporis qui applicabile, quanto ai beni condotti in leasing, la natura dell’attività prevalentemente esercitata così come accertata dal giudice del merito non possa essere rimessa in discussione in sede di legittimità, ove detto accertamento in fatto appaia congruamente motivato” (Cass., n. 28874/2024). Del resto, la ricorrente non nega propriamente la riconducibilità dei beni al Gruppo XIV, sostenendo piuttosto che le concrete caratteristiche di essi li renderebbero riconducibili “anche al settore della metallurgia e della meccanica” (pag. 28 del ricorso), in tal modo limitandosi, peraltro, a contrapporre la propria diversa valutazione, senza neppure esplicitare gli elementi già valorizzati nel giudizio di merito per perorare la propria tesi. La riconducibilità a una determinata categoria taglia fuori, quindi, la possibile applicazione analogica dei coefficienti propri di un’altra, fermo restando quanto rimarcato da Cass., n. 17913/2014 (e recentemente ripreso da Cass., n. 35331/2024), secondo cui “in tema di reddito d'impresa, ai fini dell'individuazione dell'aliquota di ammortamento degli stampi, in mancanza di uno specifico riferimento a tali beni strumentali nella tabella 8 del d.m. 31 dicembre 1998, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in virtù della quale è possibile dedurre una parte del costo del bene in relazione ai coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei, sicché non può ricorrersi analogicamente alla disciplina concernente altre categorie di imprese, diverse da quella del contribuente”. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 102, commi 2 e 7, TUIR e dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997, ritenendo che la previsione dell’assoluta indeducibilità del costo dei canoni di leasing, nelle ipotesi in cui la durata del contratto fosse inferiore a quella minima fiscale, integrasse una sanzione impropria, con la conseguenza che, a seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 16/2012 (che soppresse il suddetto presupposto), la nuova disciplina dovrebbe applicarsi anche per il passato, in virtù del principio del favor rei di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472/1997. Conseguentemente, “i giudici d’appello avrebbero dovuto consentire il recupero a tassazione della sola quota ritenuta indeducibile in base alla durata minima fiscale, ma consentire la quota deducibile in applicazione dell’art. 102, comma 7, del TUIR” (pag. 33 del ricorso per cassazione). Il motivo è infondato, imperniandosi sull’errato presupposto per cui l’art. 102, comma 7, TUIR delineerebbe una cd. sanzione impropria. In realtà, al cospetto di una specifica disposizione di diritto intertemporale (che prevede che la novella sia applicabile ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge sopra indicato), il trattamento fiscale pregresso non può acquisire, ex post, valenza punitiva per il sol fatto che pro futuro ne venga introdotto uno migliore, potendosi esportare alla presente fattispecie (mutatis mutandis) la statuizione fatta propria dalle Sezioni unite nella sentenza n. 2060/2011, secondo cui “la perdita della agevolazione fiscale non sempre ha natura sanzionatoria. Nella specie, venendo meno il presupposto per l'applicazione di un 9 trattamento agevolato (conduzione diretta del fondo per un periodo minimo), non si applica, per questo, un trattamento fiscale punitivo. Si applica il trattamento fiscale ordinario, collegato al presupposto "normale" della compravendita immobiliare, essendo venute meno le ragioni che giustificavano la deroga al principio della par condicio fiscale. La situazione che ne deriva è di ripristino della parità e non di repressione di un comportamento deviante”. TI si mostra anche Cass., n. 13970/2024, alla cui stregua “la decadenza da un'agevolazione fiscale per l'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, comportando il riespandersi del regime fiscale ordinario nei confronti del regime fiscale speciale, non costituisce una sanzione, nemmeno impropria, con la conseguenza che l'abolizione di tale onere quale elemento costitutivo dell'agevolazione non configura una norma sanzionatoria più favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, tale da sottrarre il contribuente alla decadenza già verificatasi prima della sua entrata in vigore (nella fattispecie, in tema di associazione senza scopo di lucro soggetta al regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991, la S.C. ha stabilito che l'abolizione, da parte dell'art. 19 della legge n. 158 del 2015, della causa di decadenza dall'agevolazione rappresentata dall'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, non abrogando una norma sanzionatoria, non si applica retroattivamente alle fattispecie decadenziali verificatesi prima della sua entrata in vigore)”. 4. Il quarto motivo di ricorso censura la “omessa, apparente, contraddittori[a] e/o insufficiente motivazione circa l’applicabilità del principio del favor rei alle sanzioni improprie per effetto della modifica di cui all’art.
4-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, la disapplicazione delle sanzioni improprie e la conseguente deducibilità dei canoni di leasing indipendentemente dalla durata del contratto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”, per avere la sentenza di secondo grado impropriamente richiamato il principio del favor rei a fondamento 10 dell’annullamento delle sanzioni amministrative, invece di valorizzarlo ai fini della “disapplicazione delle sanzioni improprie”, conseguentemente consentendo la deducibilità dei canoni indipendentemente dalla “durata minima fiscale” del contratto di leasing. Il motivo è assorbito dal rigetto del precedente. 5. Con il quinto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., e degli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, TUIR, per avere la CTR attribuito al contribuente l’onere di provare che il corrispettivo pattuito nelle vendite infragruppo fosse conforme al valore normale di cui all’art. 9, comma 3, TUIR, nonostante a venire in questione fossero componenti positivi di reddito (ovvero ricavi), in relazione ai quali la prova della relativa discrasia sarebbe spettata all’Amministrazione finanziaria. Inoltre, i giudici di secondo grado non avrebbero “individuato gli elementi gravi, precisi e concordanti dello scostamento con il valore normale, atteso che non vi sono elementi di fatto dai quali emerga in modo attendibile tale scostamento né l’Ufficio ha provato di fatto l’esistenza di tale scostamento, nemmeno per presunzioni” (pag. 43 del ricorso per cassazione). Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, “in tema di transfer pricing, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, non integrando una disciplina antielusiva in senso proprio, ma avendo lo scopo di reprimere i fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un'altra giurisdizione, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore di mercato normale, da valutarsi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del cit. d.P.R., facendo riferimento sia ai listini o alle tariffe del fornitore dei beni, sia alle linee guida OCSE, adottando il metodo più appropriato al caso concreto, senza alcun criterio gerarchico, e potendo il contribuente, a sua volta, fornire la prova del contrario, evidenziando 11 altresì i costi eventualmente aggiunti, gli sconti riconosciuti e le complessive condizioni economiche praticate” (Cass., n. 19512/2024, richiamata anche da Cass., n. 15101/2025 e Cass., n. 29089/2025). Con la pronuncia in questa sede impugnata, la CTR non ha, invero, indebitamente modificato tale distribuzione degli oneri probatori, spiegando (a pag. 11 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali doveva ritenersi raggiunta (a favore dell’Amministrazione) la prova dello scostamento dai valori di mercato e quelle per le quali non potesse, invece, ritenersi che la società contribuente avesse utilmente fornito la prova contraria su di essa spettante. La censura relativa alla prova presuntiva è inammissibile, mantenendosi su un piano di assoluta genericità (la ricorrente si limita ad asserire che “i giudici di secondo grado non hanno individuato gli elementi, gravi, precisi e concordanti dello scostamento con il valore normale, atteso che non vi sono elementi di fatto dai quali emerge in modo attendibile tale scostamento né l’Ufficio ha provato di fatto l’esistenza di tale scostamento, nemmeno per presunzioni”: pag. 43 del ricorso), tenuto conto che “in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del 12 molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma” (Cass., n. 9054/2022). 6. Il sesto motivo di ricorso censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, TUIR, con riguardo alla metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento ai fini della identificazione del valore normale ex art. 9, comma 3, citato, “in quanto in realtà la differenza di marginalità delle società sudamericane con la media ponderata dei margini netti delle società selezionate come comparabili non potrebbe essere utilizzata per dimostrare lo scostamento con il valore normale, poiché tale valore non è rappresentativo del valore di mercato dato che il mercato di riferimento preso a confronto è quello sudamericano e non quello nazionale del venditore” (pag. 50 del ricorso per cassazione). Inoltre - prosegue la ricorrente - “la rettifica dei ricavi andrebbe effettuata al massimo solo con riferimento alle transazioni infragruppo ritenute non determinate secondo il valore normale, mentre l’Ufficio ha ripreso a tassazione in Italia imputandolo alla società ricorrente la differenza di margine netto delle società sudamericane, rispetto al valore di mercato calcolato dall’Ufficio, in rapporto ai costi conseguiti dalle società sudamericane, come se tutti i costi delle società sudamericane derivassero da acquisti intercompany” (pag. 52). 13 Il motivo è infondato, atteso che (come risultante dall’articolata motivazione di Cass., n. 29089/2025, cui si rimanda) il sistema TNMM non solo è astrattamente plausibile, ma è financo “particolarmente affidabile quando l'analisi funzionale mostra l'esistenza di una parte (parte testata o tested party) della transazione controllata che svolge funzioni più semplici ed assume i rischi limitati rispetto all'altra parte della transazione (par. 2.64 e ss. OECD), e che si focalizza sulla redditività della parte testata nella transazione controllata”. Ed è quanto, in fatto, accertato dai giudici di secondo grado, che hanno puntualmente evidenziato che “la Termoplastic è una società produttrice con funzioni di ricerca e sviluppo, nonché titolare di immobilizzazioni immateriali, mentre le società brasiliana e messicana svolgono la fase produttiva, non svolgono attività di ricerca e di sviluppo e non posseggono beni intangibili (…) svolgono le funzioni più semplici, non detenendo alcun know-how di prodotto o asset di marketing e quindi sono più facilmente comparabili a società di operatori indipendenti, come risulta dal capitolo A.
3.3. Choise of the tested party delle Guidelines OCSE” (pag. 16 della sentenza impugnata). Non appare conseguentemente censurabile, in questa sede, la scelta del metodo adottato. 7. Con il settimo motivo, la società ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., evidenziando, in primo luogo, “una omessa o apparente e contraddittoria motivazione” per avere dapprima evocato il criterio del confronto del prezzo nelle cessioni infragruppo e successivamente adottato, invece, il criterio del TNMM, e per non aver preso in considerazione “l’analisi di comparabilità e la determinazione del valore normale predisposti dalla società ricorrente già forniti in sede di memoria al Processo Verbale di Constatazione, e in seguito nel giudizio di primo grado e nel successivo giudizio di appello” (pag. 59 del ricorso per cassazione), dalla quale era emersa la corretta 14 parametrazione dei prezzi, da parte della ricorrente, secondo una logica di mercato. Il motivo è inammissibile, siccome evidentemente preordinato a censurare la valutazione dei presupposti della fattispecie di merito, compiuta dalla CTR sulla scorta della scelta del criterio sopra illustrato, laddove “la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito” (Cass., n.20553/2021). 8. In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 10.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della 15 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/2/2026. Il Consigliere est. LU La AG La Presidente ER IT