Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erratamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano", è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito, con la conseguenza che, in attuazione del principio di conservazione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. pen., il ricorso deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2009, n. 37134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37134 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 26/05/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 821
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 07868/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BANCA NUOVA S.P.A.;
nei confronti di:
2) UN TR N. IL 18/11/1946;
3) AGENZIA DEL DEMANIO;
avverso il DECRETO del 21/07/2008 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 16 ottobre 2008 il Tribunale di Palermo, investito dell'incidente di esecuzione proposto dalla società Banca Nuova s.p.a. a seguito del decreto emesso il 18 luglio 2005, con il quale lo stesso Tribunale aveva disposto la confisca, ai sensi delle disposizioni antimafia, di alcuni beni immobili di proprietà di ET RU, ha dichiarato l'inefficacia delle ipoteche iscritte sugli stessi beni a favore della creditrice istante, nonché l'inopponibilità all'Erario delle relative iscrizioni. Nel proporre l'incidente di esecuzione la Banca Nuova s.p.a. aveva sostenuto la propria buona fede, protestandosi estranea ai fatti contestati al RU, che avevano condotto all'adozione della misura di prevenzione nei di lui confronti.
Il Tribunale, sentite le parti in camera di consiglio, ha ritenuto che la buona fede non fosse concretamente invocabile, sussistendo elementi idonei a far ritenere che la linea di credito fosse stata concessa per favorire attività illecite del RU, o comunque nella colpevole ignoranza della situazione di costui. Ha proposto "atto di impugnazione" alla Corte d'Appello di Palermo la Banca Nuova s.p.a., contestando che dagli atti processuali possa trarsi la prova della propria consapevolezza circa le modalità mafiose di gestione dell'impresa del debitore. La Corte adita, sul presupposto della qualificazione del gravame come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte Suprema. In via del tutto preliminare va rilevato che gli incidenti di esecuzione riguardanti la confisca delle cose sequestrate sono soggetti alla procedura di cui all'art. 667 c.p.p., in virtù del richiamo fattovi dal successivo art. 676 c.p.p.; conseguentemente la decisione sull'istanza della Banca Nuova s.p.a. avrebbe dovuto essere assunta dal giudice dell'esecuzione con ordinanza senza formalità (ergo senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio), soggetta ad opposizione davanti allo stesso giudice, da trattarsi - questa si - con procedimento camerale.
Nel caso portato all'esame di questa Corte il giudice dell'esecuzione non si è attenuto alla scansione procedimentale or ora descritta, ma ha deciso sull'incidente dopo aver sentito le parti in camera di consiglio, attuando cioè in via anticipata le forme previste per il giudizio di opposizione. Si pone dunque il problema di stabilire se il provvedimento scaturitone debba intendersi soggetto, ciò nonostante, ad opposizione, ovvero direttamente ricorribile per cassazione.
Il contrasto giurisprudenziale rilevato, sul punto, dal Procuratore Generale è soltanto apparente: sono infatti minoritari e in massima parte risalenti gli arresti favorevoli alla immediata esperibilità del ricorso per cassazione (Cass. 24 febbraio 1995 a 1146; Cass. 2 dicembre 2006 a 6387), con la sola eccezione della più recente Cass.25 ottobre 2007 n. 45326; mentre negli ultimi anni si è consolidato il contrario indirizzo, con una nutrita serie di enunciazioni costantemente orientate a ravvisare quale unico rimedio esperibile l'opposizione davanti allo stesso giudice, e a riscontrare gli estremi di applicabilità dell'art. 568 c.p.p., comma 5 (v. ex multis Cass. 10 luglio 2007 a 28045; Cass. 27 settembre 2007 n. 39919; Cass.16 gennaio 2008 n. 4120; Cass. 29 gennaio 2008 a 15149; Cass. 21 aprile 2008 a 25615; Cass. 5 giugno 2008 a 23606; Cass. 16 ottobre 2008 a 41078; Cass. 23 novembre 2008 a 1008). Da ultimo vale la pena di menzionare la recentissima sentenza a 5044 in data 20 gennaio 2009, non massimata, riguardante una fattispecie del tutto analoga a quella qui rassegnata;
nella motivazione è precisato che "tale soluzione è dovuta anche qualora si tratti di confisca emessa ai sensi delle disposizioni speciali antimafia".
Non si ravvisa, pertanto, la necessità di sottoporre la questione all'attenzione delle Sezioni Unite, apparendo ormai del tutto prevalente - e comunque senz'altro condivisibile, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito - l'orientamento che identifica nell'opposizione il gravame esperibile contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione erratamente emesso nelle forme dell'art. 666 c.p.p., anziché de plano.
Ne consegue che, in attuazione del già menzionato principio di conservazione di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, l'impugnazione va qualificata come opposizione e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Palermo, quale giudice competente a provvedere in merito.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2009