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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 15885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15885 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO NI, nato a [...] il [...], av- verso il decreto del 28/11/2025 della Corte d'appello di Palermo;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Bertolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Palermo, in parziale ri- forma del decreto in data 13/6/2025 del locale Tribunale, ha ridotto a due anni e sei mesi la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pub- blica sicurezza applicata a NO IC. 2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il difensore denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 14, c. 2 ter d.lgs. 159/2011 con riguardo al riconoscimento, da parte del provvedimento impugnato, dell’attualità della pericolosità sociale. La Corte d’Appello ha infatti de- dotto tale elemento dalla condanna definitiva per il reato di associazione mafiosa, dal ruolo rivestito dal NO in seno ad essa, dal suo ritorno nel contesto territo- riale di provenienza dopo l’espiazione della pena, dall’assenza di segni di dissocia- Penale Sent. Sez. 5 Num. 15885 Anno 2026 Presidente: CA IC IO AO Relatore: NE IC Data Udienza: 01/04/2026 2 zione e dall’attuale, oggettiva persistenza dell’organizzazione criminale “Cosa No- stra”. Tuttavia, il decreto impugnato ha omesso di valorizzare il lungo periodo di detenzione patito dal NO e il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila aveva revocato la misura di sicurezza delle libertà vigilata proprio per il venir meno del requisito della pericolosità sociale;
inoltre, nel decreto oggetto di impugnazione si è attribuito un peso decisivo all’assenza di collaborazione sull’er- roneo presupposto che questo consenta di presumere la persistenza dell’apparte- nenza all’associazione mafiosa, ignorando la giurisprudenza di legittimità e costi- tuzionale che impone l’ineludibilità di un concreto accertamento sull’attualità della pericolosità sociale. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. La Corte d’Appello, per giungere ad affermare la persistenza della perico- losità sociale, si è dettagliatamente soffermata sul rilevante livello qualitativo del contributo del NO all’associazione mafiosa, deducendolo da una nutrita serie di elementi: la partecipazione a numerosi episodi estorsivi e la notevole esperienza acquisita dal ricorrente in tale settore criminale;
l’assistenza materiale fornita ad un mafioso latitante;
la sistematica presenza alle riunioni del clan di Palazzo Adriano, nel corso delle quali si pianificavano le attività di estorsione e si discuteva dell’amministrazione della cassa comune;
il ruolo di uomo di fiducia di Di CO NO e di “snodo” nei rapporti fra questi e le vittime delle estorsioni;
la fun- zione di mediatore svolta in occasione di incontri con le famiglie mafiose dei terri- tori circostanti;
il ritorno nel territorio di provenienza dopo l’espiazione della pena;
la mancata ammissione di responsabilità per il reato associativo;
la condanna per quest’ultimo reato e per vari reati-fine ad una pena complessiva di oltre undici anni di reclusione. Valorizzando tali molteplici e specifici elementi, dunque, la Corte d’Appello, al pari del Tribunale che aveva emesso la misura di prevenzione, ne ha tratto la conclusione, a sua volta fondata sulla motivazione della sentenza defini- tiva di condanna, che il NO è tutt’ora stabilmente inserito nel clan mafioso in questione con un ruolo di livello tutt’altro che secondario e che tale circostanza assume importanza decisiva ai fini del giudizio di persistente pericolosità sociale, anche tenuto conto della totale (e non contestata) assenza di collaborazione con le autorità e, in particolare, di concreti segnali di dissociazione dal contesto crimi- nale di riferimento (al quale anzi, a dispetto della condanna prima citata, il ricor- rente ha sempre negato di appartenere). A fronte di tale ricco e articolato quadro 3 indiziario, quindi, la Corte d’Appello ha ritenuto che non assumessero alcuna ef- fettiva valenza né la pur significativa durata della detenzione carceraria né l’avve- nuta revoca della libertà vigilata da parte del Magistrato di Sorveglianza dell’Aquila, anche tenuto conto dell’oggettiva eterogeneità di struttura, finalità e presupposti che separa la categoria delle misure di sicurezza da quella delle misure di prevenzione. Si noti che il ricorrente non prende posizione sulle argomentazioni della Corte d’Appello se non in modo parziale e generico, omettendo in particolare di “attaccare” o anche solo di citare la maggior parte delle convergenti e puntuali circostanze di fatto prima richiamate. Stando così le cose, non è ravvisabile nel provvedimento impugnato alcuna violazione di legge, neanche sub specie di vizio di motivazione. Quest’ultima censura, che a ben vedere è l’unica fatta valere dal ricorrente, rileva in questa sede, come è noto, solo nei limiti in cui ricorra un caso di motivazione tout court assente ovvero puramente apparente;
ma, per le ragioni sopra indicate, di tutto questo non vi è traccia nel decreto impugnato, che appare anzi sorretto da un apparato argomentativo razionale, organico e, si ripete, so- stanzialmente non intaccato dai motivi di ricorso. 2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 01/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IC NE IC IO AO CA
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Bertolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Palermo, in parziale ri- forma del decreto in data 13/6/2025 del locale Tribunale, ha ridotto a due anni e sei mesi la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pub- blica sicurezza applicata a NO IC. 2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il difensore denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 14, c. 2 ter d.lgs. 159/2011 con riguardo al riconoscimento, da parte del provvedimento impugnato, dell’attualità della pericolosità sociale. La Corte d’Appello ha infatti de- dotto tale elemento dalla condanna definitiva per il reato di associazione mafiosa, dal ruolo rivestito dal NO in seno ad essa, dal suo ritorno nel contesto territo- riale di provenienza dopo l’espiazione della pena, dall’assenza di segni di dissocia- Penale Sent. Sez. 5 Num. 15885 Anno 2026 Presidente: CA IC IO AO Relatore: NE IC Data Udienza: 01/04/2026 2 zione e dall’attuale, oggettiva persistenza dell’organizzazione criminale “Cosa No- stra”. Tuttavia, il decreto impugnato ha omesso di valorizzare il lungo periodo di detenzione patito dal NO e il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila aveva revocato la misura di sicurezza delle libertà vigilata proprio per il venir meno del requisito della pericolosità sociale;
inoltre, nel decreto oggetto di impugnazione si è attribuito un peso decisivo all’assenza di collaborazione sull’er- roneo presupposto che questo consenta di presumere la persistenza dell’apparte- nenza all’associazione mafiosa, ignorando la giurisprudenza di legittimità e costi- tuzionale che impone l’ineludibilità di un concreto accertamento sull’attualità della pericolosità sociale. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. La Corte d’Appello, per giungere ad affermare la persistenza della perico- losità sociale, si è dettagliatamente soffermata sul rilevante livello qualitativo del contributo del NO all’associazione mafiosa, deducendolo da una nutrita serie di elementi: la partecipazione a numerosi episodi estorsivi e la notevole esperienza acquisita dal ricorrente in tale settore criminale;
l’assistenza materiale fornita ad un mafioso latitante;
la sistematica presenza alle riunioni del clan di Palazzo Adriano, nel corso delle quali si pianificavano le attività di estorsione e si discuteva dell’amministrazione della cassa comune;
il ruolo di uomo di fiducia di Di CO NO e di “snodo” nei rapporti fra questi e le vittime delle estorsioni;
la fun- zione di mediatore svolta in occasione di incontri con le famiglie mafiose dei terri- tori circostanti;
il ritorno nel territorio di provenienza dopo l’espiazione della pena;
la mancata ammissione di responsabilità per il reato associativo;
la condanna per quest’ultimo reato e per vari reati-fine ad una pena complessiva di oltre undici anni di reclusione. Valorizzando tali molteplici e specifici elementi, dunque, la Corte d’Appello, al pari del Tribunale che aveva emesso la misura di prevenzione, ne ha tratto la conclusione, a sua volta fondata sulla motivazione della sentenza defini- tiva di condanna, che il NO è tutt’ora stabilmente inserito nel clan mafioso in questione con un ruolo di livello tutt’altro che secondario e che tale circostanza assume importanza decisiva ai fini del giudizio di persistente pericolosità sociale, anche tenuto conto della totale (e non contestata) assenza di collaborazione con le autorità e, in particolare, di concreti segnali di dissociazione dal contesto crimi- nale di riferimento (al quale anzi, a dispetto della condanna prima citata, il ricor- rente ha sempre negato di appartenere). A fronte di tale ricco e articolato quadro 3 indiziario, quindi, la Corte d’Appello ha ritenuto che non assumessero alcuna ef- fettiva valenza né la pur significativa durata della detenzione carceraria né l’avve- nuta revoca della libertà vigilata da parte del Magistrato di Sorveglianza dell’Aquila, anche tenuto conto dell’oggettiva eterogeneità di struttura, finalità e presupposti che separa la categoria delle misure di sicurezza da quella delle misure di prevenzione. Si noti che il ricorrente non prende posizione sulle argomentazioni della Corte d’Appello se non in modo parziale e generico, omettendo in particolare di “attaccare” o anche solo di citare la maggior parte delle convergenti e puntuali circostanze di fatto prima richiamate. Stando così le cose, non è ravvisabile nel provvedimento impugnato alcuna violazione di legge, neanche sub specie di vizio di motivazione. Quest’ultima censura, che a ben vedere è l’unica fatta valere dal ricorrente, rileva in questa sede, come è noto, solo nei limiti in cui ricorra un caso di motivazione tout court assente ovvero puramente apparente;
ma, per le ragioni sopra indicate, di tutto questo non vi è traccia nel decreto impugnato, che appare anzi sorretto da un apparato argomentativo razionale, organico e, si ripete, so- stanzialmente non intaccato dai motivi di ricorso. 2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 01/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IC NE IC IO AO CA