Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2016, n. 18232
CASS
Sentenza 12 aprile 2016

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L'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la fonte di prova illegittimamente indicata e utilizzata ha avuto una efficacia determinante nella formazione del convincimento del giudice del merito, nel senso che la scelta della soluzione adottata, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella fonte di prova (In motivazione, la Corte ha precisato che è inammissibile per genericità il motivo di ricorso in cui non sia indicata l'incidenza della prova ritenuta inutilizzabile sul convincimento del giudice di merito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2016, n. 18232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18232
    Data del deposito : 12 aprile 2016

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