Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
L'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la fonte di prova illegittimamente indicata e utilizzata ha avuto una efficacia determinante nella formazione del convincimento del giudice del merito, nel senso che la scelta della soluzione adottata, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella fonte di prova (In motivazione, la Corte ha precisato che è inammissibile per genericità il motivo di ricorso in cui non sia indicata l'incidenza della prova ritenuta inutilizzabile sul convincimento del giudice di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2016, n. 18232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18232 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
18 2 32/ 1 6 32 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 634/2016 LUISA BIANCHI - Presidente - SENTENZA Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. CARLA MENICHETTI N. 48181/2015 Dott. PASQUALE GIANNITI Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO • ha pronunciato la seguente SENTENZA : sul ricorso proposto da: ER VI N. IL 21/08/1974 avverso l'ordinanza n. 501/2015 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 24/06/2015 į sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette sentite le conclusioni del PG Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Vdit i difensor Avv. . RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza in epigrafe ha confermato il provvedimento di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi in data 28/05/2015 nei confronti di ER DA, indagato per i delitti di cui agli artt. 110, 603 bis cod. pen. (capo A), 81, 110 cod. pen., 12, comma 5, 22, comma 12, d. Igs. 25 luglio 1998, n.286 (capo B) e 416, commi 1,2 e 3, cod. pen. (capo C), relativi ad un'associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di immigrazione clandestina e di truffa aggravata ai danni di enti pubblici.
2. DA ER propone ricorso per cassazione, censurando l'ordinanza impugnata per i seguenti motivi: a) violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) in relazione all'art.63, comma 2, cod.proc.pen. nonché contraddittorietà della motivazione con riferimento all'utilizzabilità dei verbali delle s.i.t. rese da IL UZ il 30 gennaio 2014 e da MM KE il 4 febbraio 2014 ai Carabinieri di Rosarno. Il ricorrente deduce che i due soggetti sono stati sottoposti ad esame quando erano già manifestamente indagabili nella loro qualità di autisti di due veicoli che quotidianamente trasportavano i lavoratori vittime del reato di cui all'art.603 bis cod. pen., desumendone l'inutilizzabilità patologica dei relativi verbali e la contraddittorietà della motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato analoga eccezione sollevata con la richiesta di riesame;
b) violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) e b) cod.proc.pen. in relazione agli artt.110 e 603 bis cod. pen. ed all'art.12 d. lgs. 286/98 per avere il Tribunale illogicamente desunto la gravità indiziaria per il reato di cui al capo a) ed al capo b) esclusivamente dalla consapevolezza, non collegata a specifici elementi, delle condotte ascrivibili al KE ed al UZ;
questi ultimi, si assume, avevano l'incarico di reclutare manodopera straniera giornaliera a basso costo, in assenza tuttavia di indizi relativi allo sfruttamento dei lavoratori, alla sistematica violazione della normativa concernente le garanzie per i lavoratori (orario di lavoro, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, tutela antinfortunistica), alle condizioni degradanti offerte, alla violenza e minaccia che l'intermediario deve perpetrare nei confronti dei sottoposti;
c) violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo c) dell'incolpazione difettando gli elementi indiziari dei reati-fine di cui all'art.603 bis cod. pen. e rinvenendosi elementi di segno contrario alla responsabilità del ricorrente;
d) illogicità della motivazione con riferimento all'art.274 cod.proc.pen., avendo ormai il ricorrente un lavoro stabile come agente di commercio e non avendo, pertanto, alcun titolo ed alcuna prerogativa nel settore imprenditoriale specifico ove le condotte delittuose potrebbero essere reiterate;
nel ricorso si deduce l'assenza di elementi pregnanti e concreti volti a supportare il giudizio di pericolo di inquinamento probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre prendere le mosse dagli atti d'indagine che hanno portato all'applicazione della misura cautelare nei confronti di DA ER. Secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, due informative di reato avevano 1 segnalato l'esistenza di un'attività di caporalato, svolta materialmente dagli indagati KE MM e UZ IL, che procedevano al reclutamento di manodopera offrendo ai lavoratori il servizio di trasporto da punti di ritrovo convenzionali sino ai fondi agricoli, per poi riportarli indietro la sera. Dai controlli sui terreni agricoli e da alcuni numeri di telefono rinvenuti si era risaliti agli imprenditori che si avvalevano di tale attività di intermediazione, ossia ZO CO e DA ER. L'attività di intercettazione telefonica aveva, poi, confermato il diretto coinvolgimento di questi ultimi, oltre che dei caporali, nell'attività d'impiego di manodopera, con significativo apporto delle testimonianze dei braccianti stranieri, ritenute concordanti e concrete, nella descrizione delle condizioni inumane di lavoro. Tali dichiarazioni risultavano riscontrate dalle operazioni di perquisizione e sequestro eseguite nei confronti del KE e del UZ, i quali erano in possesso di fogli manoscritti, quaderni ed appunti riportanti i nominativi di soggetti stranieri con l'indicazione di cifre, numeri e addizioni, nonché i nominativi di soggetti italiani, tra i quali vi erano DA e Peppe>.
2.1. In merito all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal KE e dal UZ alla polizia giudiziaria, il Tribunale ha escluso l'applicabilità della regola dettata dall'art.63 cod.proc.pen. che impone le garanzie difensive perché, all'epoca, costoro non avevano ancora assunto la qualità di indagati, né vi erano concreti indizi di reità a loro carico, sorti solo a seguito delle dichiarazioni rese dai lavoratori. 3 2.2. Elementi posti a conferma del giudizio di gravità indiziaria erano, pertanto, le sommarie informazioni rese dai lavoratori stranieri, l'intervento sulle vetture dei caporali> e le intercettazioni telefoniche, che avevano fornito riscontro ai servizi di osservazione eseguiti dalla polizia giudiziaria.
3. Il primo motivo di ricorso concerne l'eccezione d'inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata, secondo il divieto posto dall'art.63, comma 2, cod.proc.pen.; si tratta di censura inammissibile per genericità. Non è, infatti, desumibile dal contesto del provvedimento impugnato, ma soprattutto dal ricorso, quale incidenza abbiano avuto tali dichiarazioni sul convincimento del giudice in merito alla gravità indiziaria, con evidenza fondato su un'ampia e diversificata congerie di atti investigativi diversi da esse. E' sufficiente richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo interpretativo della Corte regolatrice in base al quale L'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la fonte di prova illegittimamente indicata e utilizzata ha avuto una determinante efficacia nella formazione del convincimento del giudice del merito, nel senso che la scelta della soluzione adottata, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella fonte di prova> (Sez. 6, n. 33300 del 13/07/2001, Calcagno D, Rv. 220733).
4. Con riguardo al secondo ed al terzo motivo di ricorso, va ricordato che, in materia di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Pertanto, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzioneź 4 dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Sez.4, n.31283 del 14/07/2015, Viale;
Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).
4.1. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze inerenti all'assenza di gravità indiziaria sono di fatto, perché mirano essenzialmente a proporre una diversa lettura degli elementi valorizzati dal Tribunale per riscontrare i fatti oggetto d'incolpazione e fondare il compendio indiziario sulla sussistenza delle condotte ascritte all'indagato. Tale lettura alternativa non può essere proposta al giudice di Cassazione, che non può certo procedere a riesaminare gli atti attraverso una rinnovata disamina delle emergenze investigative.
4.2. A tali considerazioni va aggiunto il rilievo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la gravità indiziaria è stata riscontrata con riferimento a tutti gli elementi costitutivi dei reati che formano oggetto dell'ipotesi accusatoria. Risulta evidente, dalla enunciazione delle ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della pronuncia di rigetto, che la gravità indiziaria è stata desunta sulla base di un analitico esame del compendio investigativo (pagg.12-25), senza omettere di indicare gli elementi di reciproco riscontro tra i numerosi indizi esaminati, non spettando alla Corte di Cassazione, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, compito diverso da quello di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
4.4. Ad ulteriore specificazione, non si ravvisano le dedotte carenze motivazionali anche in considerazione del fatto che, con riguardo alla determinazione dei parametri che devono orientare l'interprete nella materia regolata dall'art.273 cod.proc.pen. ai fini dell'emissione di ordinanze che dispongono misure coercitive, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione (Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, n. 37878 del 6/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475; Sez. V, n.36079 del 5/06/2012, Fracassi, Rv. 253511), posto che l'art. 273, comma 1-bis, cod.proc.pen. richiama : espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art. 192, ma non anche il : 5 . secondo comma (che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi). Ai fini della legittima emissione di una misura cautelare deve, dunque, ritenersi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli> (Sez. 2, n.26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6, n.7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053). Il diverso regime trova evidente giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).
5. Il quarto motivo di ricorso, attinente all'analisi delle esigenze cautelari, è infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non sono infatti riscontrabili vizi di motivazione sul punto relativo alle esigenze cautelari. Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha espressamente affrontato il tema delle esigenze cautelari e, pur tenendo presente la prospettazione difensiva inerente alla nuova attività lavorativa svolta dal ER, ha ritenuto persistenti sulla base di concreti elementi le esigenze cautelari, sia sotto il profilo delle possibili pressioni che gli associati sono in grado di esercitare, come già accertato nel corso delle indagini, sui braccianti extracomunitari, ed in relazione all'abilità già manifestata dagli indagati nello studiare e seguire le modalità più . . opportune per ostacolare le attività d'indagine, sia sotto il profilo del rischio di recidiva, ancorato con argomentazione che non risulta manifestamente illogica alla rete di cointeressenze che il ricorrente ha saputo sfruttare per reclutare gli stranieri da avviare al lavoro nei campi della piana di Gioia Tauro, 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso il 12/04/2016 SUPREM CORTE Il Presidente Il Consigliere estensore Lysa Bianc d' E Eugenia Serrao N O I Z A S 1 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 MAG. 2016 L FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dr. Odina O. Galliano) II Funzionario Giudiziario Patrizia Ciora : 1.