Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/1999, n. 8418
CASS
Sentenza 4 agosto 1999

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Il conflitto di competenza previsto dall'art. 45 cod. proc. civ. postula che a seguito della pronuncia di incompetenza da parte del primo giudice la causa venga riassunta nel termine di cui al successivo art. 50 stesso codice davanti al giudice indicato come competente, con la conseguenza che, in mancanza di tale riassunzione non attuandosi la "translatio iudicii" e non essendo quindi configurabile il conflitto, il nuovo giudice deve decidere autonomamente sulla competenza senza poter proporre regolamento d'ufficio che, se chiesto, deve essere dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/1999, n. 8418
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8418
    Data del deposito : 4 agosto 1999

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