Sentenza 4 agosto 1999
Massime • 1
Il conflitto di competenza previsto dall'art. 45 cod. proc. civ. postula che a seguito della pronuncia di incompetenza da parte del primo giudice la causa venga riassunta nel termine di cui al successivo art. 50 stesso codice davanti al giudice indicato come competente, con la conseguenza che, in mancanza di tale riassunzione non attuandosi la "translatio iudicii" e non essendo quindi configurabile il conflitto, il nuovo giudice deve decidere autonomamente sulla competenza senza poter proporre regolamento d'ufficio che, se chiesto, deve essere dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/1999, n. 8418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8418 |
| Data del deposito : | 4 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, con ordinanza del 22/04/98, nella causa vertente tra
ASL/3 SA DI VALLO DELLA LUCANIA;
- non costituito in questa fase-
e
MA CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell'avvocato M. SEGNALINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ELIO POLITO, giusta delega in atti;
- costituito in questa fase -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/4/99 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di regolamento, con le conseguenze di legge. ORDINANZA
Ritenuto che, con ordinanza del 22 aprile 1998, il Tribunale di Vallo della Lucania rilevava che il giudizio, instaurato a seguito del deposito del ricorso introduttivo avvenuto il 28/9/1996, rappresentava la riassunzione del giudizio instaurato - a seguito di cassazione con rinvio disposta dalla Suprema Corte in accoglimento del ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 21/10/1991 - innanzi al Tribunale di Sala Consolina, dichiaratosi incompetente a conoscere della presente controversia con sentenza n. 67 del 1996 - 14/2/1996;
che il tribunale rimettente rilevava che la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto avverso la sentenza di appello n. 1308/91 del Tribunale di Salerno, emessa tra la USL 58 di Roccadaspide e MA IN, aveva enunciato il principio di diritto al quale il giudice di rinvio avrebbe dovuto uniformarsi, individuando altresì - quale giudice di rinvio per la controversia - il Tribunale di Sala Consilina.
che rilevava altresì che il Tribunale di Sala Consilina, sull'erroneo convincimento che il giudice di rinvio ai sensi dell'art. 383 c.p.c. fosse il Tribunale di Vallo della Lucania, dichiarava, con sentenza n. 67/96 del 14/2/96, la propria incompetenza a conoscere della presente controversia. che, ciò posto, richiamava l'inderogabilità della competenza del giudice di rinvio, espressa in maniera univoca dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che ha rimarcato che "la designazione del giudice di rinvio non può essere modificata ne' dal giudice di rinvio stesso con declinatoria di competenza, ne' dalla medesima Corte di Cassazione la quale può intervenire sulla propria decisione solo con ordinanza per correggere un evidente errore materiale sul tipo o sul luogo del giudice designato" (Cass. 25 marzo 1935 n. 2119). che sollevava quindi conflitto di competenza, perché fosse affermata la competenza del tribunale di Sala Consilina.
che il P.M. rilevava che: a) la sentenza del Tribunale di Sala Consilina dichiarativa dell'incompetenza è stata comunicata in data 18 marzo 1996; b) il ricorso in riassunzione è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vallo della Lucania in data 28 settembre 1996; c) al procedimento in esame, relativo a una controversia in materia di lavoro, non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale;
che, ritenuto che il Tribunale di Vallo della Lucania avrebbe dovuto eventualmente dichiararsi incompetente, ma non richiedere d'ufficio il regolamento, ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiarasse inammissibile la richiesta di regolamento, con le conseguenze di legge.
Considerato che il sollevato conflitto di competenza si fonda sull'allegata violazione della competenza del giudice di rinvio fissata con sentenza n. 5581 del 1995 di questa Corte;
che va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità del regolamento di competenza sollevata dal Pubblico Ministero;
che in diritto può richiamarsi - e qui ribadirsi - l'orientamento secondo cui il conflitto di competenza previsto dall'art. 45 c.p.c. postula che, a seguito della pronuncia di incompetenza da parte del primo giudice, la causa venga riassunta, nel termine di cui al successivo art. 50, dinanzi al giudice indicato come competente, con la conseguenza che, in mancanza di tale riassunzione, non attuandosi la translatio iudicii e non essendo, quindi, configurabile il conflitto, il nuovo giudice deve decidere autonomamente sulla competenza, senza poter proporre il regolamento di ufficio che, se richiesto, deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 26 febbraio 1987, n. 2043; successivamente conf. Cass. 11 settembre 1997, n. 8968);
che nella specie risulta - come ha puntualmente rilevato il P.M. - che: a) la sentenza del Tribunale di Sala Consilina dichiarativa dell'incompetenza è stata comunicata in data 18 marzo 1996; b) il ricorso in riassunzione è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vallo della Lucania in data 28 settembre 1996; c) al procedimento in esame, relativo a una controversia in materia di lavoro, non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale.
che pertanto - considerato che l'art. 46 c.p.c. richiede, perché possa sollevarsi conflitto di competenza, che, dopo la sentenza dichiarativa di incompetenza, la causa sia riassunta nel termine fissato dalla sentenza stessa ed in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa - il Tribunale di Vallo della Lucania, verificato il superato di tale termine e quindi la mancata ricorrenza di un presupposto per sollevare conflitto, avrebbe dovuto eventualmente dichiararsi incompetente, ma non richiedere d'ufficio il regolamento.
che quindi la richiesta di regolamento di competenza va dichiarata inammissibile (senza pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio: Cass. 7 settembre 1984 n. 4784).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1999