Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, con particolare riguardo alla applicazione con modalità meno gravose per l'interessato o alla sostituzione con altra meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2006, n. 39531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39531 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 17/10/2006
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - N. 1178
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI ISa - Consigliere - N. 009058/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE OS RE AR MANUEL, N. IL 27/12/1957;
avverso ORDINANZA del 26/01/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO Gherardo;
sentite le conclusioni del P.G. Dott D'AMBROSIO Vito, che aha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
RZ NU De LO ES propone, tramite difensore, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 2, ricorso contro l'ordinanza custodiale 26.1.2006 della Corte d'appello di Milano e contestualmente contro l'ordinanza del GIP di Milano del 2.6.98 (ulteriore ricorso contro la stessa ordinanza della Corte d'appello è stato a suo tempo separato e trasmesso per competenza alla prima sezione di questa Corte).
Il primo motivo lamenta l'inosservanza dell'art. 143 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p. Il ricorrente, latitante durante il processo, è stato arrestato in Spagna in forza di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale di Milano a seguito di sentenza irrevocabile pronunziata nei suoi confronti il 6.3.03 dalla Corte d'appello di Milano. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello ha ripristinato la misura cautelare del GIP, imponendo la notifica dell'originario provvedimento coercitivo, mai conosciuto in precedenza dall'imputato. Infatti, De LO ES è stato arrestato in Spagna in base all'ordine di carcerazione, emesso a seguito della sentenza irrevocabile della Corte stessa del 6 marzo 2003. Al momento di entrare in Italia (10 novembre 2005) a seguito di estradizione gli è stato notificato esclusivamente l'ordine di carcerazione, ma non l'ordinanza cautelare emessa dal GIP il 2 giugno 1998. All'imputato, a seguito della decisione della Corte d'appello, è stata notificata sia l'ordinanza del GIP che quella della stessa Corte, che ha disposto il ripristino della custodia, entrambe in lingua italiana.
Ciò, secondo il ricorrente, viola l'art. 143 c.p.p. e viola il diritto di difesa. In base alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia (sui diritti dell'uomo del 4.11.50 e sui diritti civili e politici del 19.12.66), il diritto ad essere immediatamente informato delle accuse mossegli è un diritto soggettivo perfetto dell'imputato, non permettendogli la sua violazione di comprendere l'accusa e di partecipare al procedimento consapevolmente. Per evitare tutto ciò l'art. 143 c.p.p. deve essere interpretato estensivamente, in modo da includervi anche l'obbligo di traduzione degli atti, ed in particolare dell'ordinanza di custodia e di quella che la custodia ripristina, che in caso contrario sono mille (Cass., S.U. 9.2.04, n. 5052 e precedenti). Il secondo motivo lamenta la mancata notifica dell'ordinanza del GIP del 2.6.98, della quale è stato consegnato esclusivamente un estratto (mancante delle complete indicazioni delle contestazioni, della valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, dell'esposizione delle esigenze che rendevano inadeguata altra misura) all'atto della notifica disposta dalla Corte d'appello, generandosi con ciò una nullità insanabile ai sensi dell'art.292 c.p.p., comma 2. Il terzo motivo lamenta che l'ordinanza del GIP, perlomeno nella limitata parte notificata all'imputato, non contiene indicazioni degli elementi attraverso i quali si è ritenuto di individuare nell'imputato la persona coinvolta nella vicenda, e cioè di come si sia giunti alla sua identificazione come partecipe ai fatti, così omettendo di indicare gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti (art. 273 c.p.p., è citata ampia giurisprudenza sul punto).
Il quarto motivo eccepisce che l'ordinanza della Corte d'appello si sia limitata a ripristinare l'ordinanza del GIP, omettendo completamente ogni valutazione circa la persistenza di esigenze cautelari nonostante il passaggio di otto anni dalla precedente misura e di dieci dai fatti (artt. 274 e 275 c.p.p.). L'ordinanza della Corte impugnata, per la parte che qui interessa:
- accoglie l'istanza di rimessione in termini per impugnare la sentenza della Corte, tenuto conto del giorno della consegna del condannato per l'estradizione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2, (non risultando che egli abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e della sentenza di condanna, ne' che abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre ricorso);
- afferma che la restituzione in termini ripristina l'OCC emessa dal GIP il 2.6.98, la quale costituisce titolo di detenzione, da notificarsi immediatamente, contestualmente all'ordinanza della Corte;
- rileva che il tempo trascorso dal momento dell'arresto a seguito dell'ordine di carcerazione non consente alcuna rimessione in libertà, stante la condanna in due gradi di giudizio anche per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
- Dispone la notifica immediata di ordinanza propria e di quella del GIP del 2.6.98.
L'ordinanza del GIP dedica all'esposizione della posizione del ricorrente le pagine 175-177. Vi si afferma che in particolare dalle intercettazioni telefoniche e alle osservazioni di polizia giudiziaria il ricorrente appare uno dei fornitori di cocaina del gruppo di FI e AS, con il quale è in contatto inizialmente tramite ON NI e poi direttamente. Lavora in società con un argentino e con un italiano residente in Spagna. È chiamato per telefono NO, emerge per la prima volta nel novembre del 1996, quando, insieme ad uno sconosciuto, si reca a Milano e si incontra con FI e AS;
torna a Milano il 26 novembre e propone ai due un lavoro, chiedendo denaro per precedenti forniture. Il 1^ dicembre si reca a Milano con PR e assicura ad FI e AS una imminente fornitura. Il GIP fa riferimento, oltre che a una serie di telefonate intercettate, ad una relazione di servizio del 12 novembre 1996 ed ad una del 4 dicembre 1996. Successivamente O" si sente con FI lasciando intendere che si sta recando a Milano con un carico di stupefacente;
a fine dicembre fa comprendere telefonicamente ad FI di essersi staccato da PR e gli chiede cosa questi gli abbia mandato di stupefacente. In occasione dell'arresto dell'amico OS contatta FI chiedendo notizie del primo e dicendosi estraneo alle forniture effettuate da questo. A fine dicembre concorda con FI un incontro a Nizza per definire una fornitura di cocaina, l'incontro si verifica e la fornitura viene inviata ai primi di gennaio, quando il viaggio viene effettuato da FI, NI e Di NA che portano a Milano tre chili e mezzo di cocaina. Il 22 gennaio 1997 si accorda con FI per una nuova fornitura, e nei giorni successivi FI realizza un nuovo acquisto a Nizza;
il 28 gennaio sollecita FI a raggiungerlo in Spagna per accordarsi su nuove forniture e il 1^ febbraio si reca a Milano per prendere accordi con AS.
Di NO parlano ampiamente FI e AS, collocandolo organicamente nello stesso gruppo costituito da CO, OS e NI. È stato oggetto di indagine da parte della polizia di Barcellona che l'ha associato al CO. AS dice di averlo conosciuto tramite NI come uomo di fiducia di CO. Dichiara di avere da lui ricevuto, tramite di Eni, vari quantitativi di cocaina (il totale supera i 20 kg). Altre dichiarazioni di AS e FI che lo riguardano e lo collegano al traffico di cocaina sono riportate nel dettaglio dall'ordinanza.
A proposito del viaggio del 1^ dicembre in altra parte dell'ordinanza (pag. 100) si precisa che De LO ES RZ NU detto O" "e PR IS detto E" sono a Milano e si incontrano con FI, come rilevato dai c.c. attraverso un accertamento presso l'hotel Puccini di corso Buenos Aires e come riferito da FI ad AS durante una conversazione telefonica intercettata tra i due il 01/12/96 alle ore 14.29 sull'utenza cellulare 0335/6341591 di FI... Si comprende in tal guisa che NO e AL sono due fornitori di stupefacente di FI e AS". Rileva ancora l'ordinanza che "in data 04/12/96 dalla P.G. operante viene rilevata la presenza di O" in Milano...".
Risulta dagli atti che l'ordinanza della Corte d'appello e l'estratto dell'ordinanza del GIP sono state notificate il 2.2.06;
che l'ordinanza integrale del GIP è stata notificata il 6.2.06. Nella lettera di trasmissione dalla cancelleria della Corte d'appello al carcere di Saluzzo, ove era rinchiuso il ricorrente, si precisa: "si trasmette per quanto di competenza e per la notifica all'imputato, estratto dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Trib. MI il 2/6/1998. Seguirà copia integrale per posta in quanto voluminosa. Si trasmette altresì copia della ordinanza del 26/1/06 della III sez. pen. C.A. da notificare l'imputato successivamente all'ordinanza di custodia cautelare sopra indicata".
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, va rilevato che il dovere della traduzione dell'ordinanza cautelare sorge quando sia dimostrato che lo straniero che ne sia destinatario non conosce la lingua italiana. (Cass., VI, n. 14588 del 20/03/2006 Rv. 234036) e non sia quindi in grado di conoscerne il contenuto (Cass., IV, n. 6684 del 12/11/2004 Rv. 233360). La prova della non conoscenza dell'italiano non esiste, ed anzi esistono elementi per ritenere assai probabile il contrario, considerato che, secondo quanto emerge dall'ordinanza cautelare del GIP, il ricorrente ha effettuato vari viaggi a Milano nel corso degli anni 96 e 97, interloquendo con persone di nazionalità non spagnola a Milano dimoranti;
e che al momento della notifica delle due ordinanze si trovava ormai in Italia, detenuto, da quasi tre mesi. In tale quadro diventa significativa anche la circostanza che elezione di domicilio datata 15.6.05 e nomina dei difensori di fiducia e contestuale incarico ai medesimi di proporre incidente di esecuzione sono redatti in lingua italiana.
In ordine al secondo motivo, va rilevato che il testo integrale dell'ordinanza cautelare del GIP è stata notificata al ricorrente il 6 febbraio 2006, il che rende addirittura superflua la circostanza che dell'estratto facessero parte i capi di imputazione e le pagine 175-177 riguardanti gli indizi a suo carico (e pure rende superflua l'osservazione che comunque l'incompleta notifica l'ordinanza applicativa della misura non si riflette su validità ed efficacia del provvedimento applicativo, come affermato per esempio da Cass., IV, n. 1176 del 19/03/1997 Rv. 209318 e Cass., IV, n. 29300 del 30/04/2003 Rv. 225042). Quanto al terzo motivo, l'esposizione da parte del GIP dei gravi indizi di colpevolezza, nonché delle attività attraverso le quali si è pervenuti alla individuazione del ricorrente, escludono con certezza la sua fondatezza. Il ricorrente viene notato a Milano il 4 dicembre 1996 dalla polizia giudiziaria, che tre giorni prima aveva rilevato come lo stesso si fosse, insieme a PR, incontrato con FI sempre a Milano. L'ordinanza richiama una serie di intercettazioni telefoniche, delle quali riporta in parte il contenuto, da cui risultano vari contatti con altri personaggi coinvolti e l'oggetto di tali contatti;
riporta il contenuto delle dichiarazioni accusatorie di FI e AS. Anche il quarto motivo è infondato. Si legge infatti nella ordinanza del 26 gennaio 2006 della Corte d'appello di Milano che "il tempo trascorso da quando" De LO ES "è stato tratto in arresto in Spagna a causa dell'ordine di carcerazione della Procura generale di Milano, decorrente dal maggio del 2004, non consente in alcun modo per lui alcuna rimessione in libertà, stante il più grave reato contestato al medesimo, vale a dire l'associazione a delinquere allo scopo di commettere reati in materia di traffico di sostanza stupefacente, e per il quale è anche intervenuta una doppia condanna conforme all'esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, di talché non risultano decorsi i termini massimi di carcerazione ex art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c, pur conteggiato il periodo detentivo sofferto a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza della C.A. di Milano", e la giurisprudenza ritiene condivisibilmente che il solo passaggio del tempo, senza la presenza di ulteriori specifici elementi, non sia motivo sufficiente per riesaminare l'esistenza delle esigenze cautelari (v. p. es. Cass., VI, n. 47819 del 24/11/2003 Rv. 227430: "in tema di misure cautelari personali, con particolare riguardo alla applicazione con modalità meno gravose per l'interessato o alla sostituzione con altra meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare"). Riesame al quale peraltro la Corte d'appello ha proceduto, riferendosi alla gravità del maggior reato contestato al ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. n. 332 del 1995, art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006