CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29513 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/09/2022, la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 23/04/2019 del Tribunale di Pescara, eliminava la somma liquidata da tale Tribunale a titolo di risarcimento del danno, rimettendone la liquidazione al giudice civile, e confermava la condanna di AR RU alla pena di tre mesi di reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato all'imputato «perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di conduttore dell'immobile già ammobiliato sito in Pescara via S. Donato n. 108 di proprietà di SI NO, anche abusando di tale qualità e della Penale Sent. Sez. 2 Num. 29513 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 04/04/2023 fiducia scaturente dal rapporto locativo, si appropriava di alcuni arredi e mobili dell'appartamento e, segnatamente, di un forno nuovo di marca SMEG, di una camera da letto matrimoniale e di una tenda di proprietà del predetto SI NO e di cui aveva la disponibilità in quanto a lui concessi in godimento contestualmente alla locazione dell'immobile, asportandoli dall'appartamento e non restituendoli mai al proprietario neppure dopo il rilascio dell'immobile conseguente a sfratto per morosità [...]. Con La recidiva specifica. In Pescara, in epoca anteriore prossima al 19.11.2013». 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, AR RU, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte d'appello di L'Aquila abbia escluso che, già prima della pronuncia della sentenza di appello, fosse intervenuta la prescrizione del reato. Il ricorrente premette che: a) il reato di appropriazione indebita gli era stato contestato come commesso in data anteriore e prossima al 19 novembre 2013; b) risultando degli atti interruttivi della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere lo stesso reato è di sette anni e sei mesi;
c) il corso della prescrizione era rimasto sospeso per la durata dei rinvii delle udienze, disposti dal giudice su accordo delle parti, dall'udienza del 21 marzo 2018 all'udienza del 21 novembre 2018 (per 243 giorni) e dall'udienza del 13 marzo 2019 all'udienza del 23 aprile 2019 (per 41 gorni). Sulla base di tali premesse, il ricorrente asserisce che il reato a lui attribuito si è prescritto il 19 marzo 2021, quindi prima della pronuncia della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge per non avere la Corte d'appello di L'Aquila ritenuto l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione «sempre in relazione all'art. 131 bis c.p.». Nel richiamare i principi affermati da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, il ricorrente sostiene: a) la sussistenza delle condizioni per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, evidenziando, in particolare, come nel caso in esame verrebbe in rilievo «l'appropriazione di una cosa mobile altrui che [...] risulta essere un bene, ovvero una camera da letto "usata" e, pertanto di ben poco valore commerciale anche nel mercato del mobilio già da tempo utilizzato»; b) la contraddittorietà della motivazione con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha negato che il fatto attribuitogli fosse di particolare tenuità, contraddizione 2 dimostrata dal fatto che la stessa Corte ha ritenuto la parziale fondatezza della doglianza del RU in ordine all'eccessività della somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno per la ragione che «non [si] pote[va] utilizzare a tal fine il preventivo della camera da letto, prodotto dalla parte civile, in quanto relativo ad arredi nuovi redatto quasi ad un anno e mezzo di distanza dall'ingresso del RU nell'appartamento della parte civile». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il secondo motivo. Esso non è fondato. L'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., stabilisce che la punibilità è esclusa (attualmente, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena) quando l'offesa è di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma», cod. pen. Tale richiamato primo comma dell'art. 133 cod. pen., al n. 2), fa riferimento al danno o al pericolo «cagionato alla persona offesa dal reato». Nel caso in esame, la Corte d'appello di L'Aquila ha motivato come il valore degli arredi e dei mobili dei quali il RU si era indebitamente appropriato - e, quindi, il danno che era stato cagionato alla persona offesa da tale appropriazione - non si potesse ritenere esiguo e ha quindi conseguentemente logicamente escluso che il fatto attribuito allo stesso RU si potesse ritenere di particolare tenuità nei termini che sono richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. Tale motivazione, a fronte della quale il ricorrente sostanzialmente reitera le censure che aveva già prospettato con il proprio atto di appello, appare, pertanto, del tutto logica, oltre che rispettosa della norma di cui al menzionato art. 131-bis cod. pen., sicché si sottrae alle censure del ricorrente. 2. Il primo motivo è fondato, atteso che, come con lo stesso è stato dedotto, prima della pronuncia della sentenza di appello, è maturata, 1'11 maggio 2022, la prescrizione del reato di appropriazione indebita attribuito all'imputato. Ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere tale reato (che è punito con la reclusione da due a cinque anni) è di sei anni. Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi. 3 Poiché il reato di appropriazione indebita ascritto al RU è stato consumato il 19 novembre 2013, il predetto termine di sette anni e sei mesi sarebbe scaduto il 19 maggio 2021. Il corso della prescrizione è però rimasto sospeso dal 21 marzo 2018 al 21 novembre 2018 per un rinvio dell'udienza su richiesta del difensore dell'imputato e dal 21 novembre 2018 al 13 marzo 2019 per l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali e, quindi, complessivamente dal 21 marzo 2018 al 13 marzo 2019, per un totale di 357 giorni. È opportuno precisare che non ha comportato la sospensione del corso della prescrizione il rinvio dell'udienza dall'8 luglio 2016 al 22 febbraio 2017 in quanto esso era motivato dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220509-01. Successivamente: Sez. 7, n. 9466 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262670-01). Considerate le ricordate sospensioni del termine di prescrizione, il reato di appropriazione indebita ascritto al RU si è quindi prescritto 1'11 maggio 2022, cioè prima della pronuncia, il 12 settembre 2022, dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila. 2. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Le statuizioni civili devono invece essere confermate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso il 04/04/2023.
c) il corso della prescrizione era rimasto sospeso per la durata dei rinvii delle udienze, disposti dal giudice su accordo delle parti, dall'udienza del 21 marzo 2018 all'udienza del 21 novembre 2018 (per 243 giorni) e dall'udienza del 13 marzo 2019 all'udienza del 23 aprile 2019 (per 41 gorni). Sulla base di tali premesse, il ricorrente asserisce che il reato a lui attribuito si è prescritto il 19 marzo 2021, quindi prima della pronuncia della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge per non avere la Corte d'appello di L'Aquila ritenuto l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione «sempre in relazione all'art. 131 bis c.p.». Nel richiamare i principi affermati da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, il ricorrente sostiene: a) la sussistenza delle condizioni per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, evidenziando, in particolare, come nel caso in esame verrebbe in rilievo «l'appropriazione di una cosa mobile altrui che [...] risulta essere un bene, ovvero una camera da letto "usata" e, pertanto di ben poco valore commerciale anche nel mercato del mobilio già da tempo utilizzato»; b) la contraddittorietà della motivazione con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha negato che il fatto attribuitogli fosse di particolare tenuità, contraddizione 2 dimostrata dal fatto che la stessa Corte ha ritenuto la parziale fondatezza della doglianza del RU in ordine all'eccessività della somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno per la ragione che «non [si] pote[va] utilizzare a tal fine il preventivo della camera da letto, prodotto dalla parte civile, in quanto relativo ad arredi nuovi redatto quasi ad un anno e mezzo di distanza dall'ingresso del RU nell'appartamento della parte civile». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il secondo motivo. Esso non è fondato. L'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., stabilisce che la punibilità è esclusa (attualmente, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena) quando l'offesa è di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma», cod. pen. Tale richiamato primo comma dell'art. 133 cod. pen., al n. 2), fa riferimento al danno o al pericolo «cagionato alla persona offesa dal reato». Nel caso in esame, la Corte d'appello di L'Aquila ha motivato come il valore degli arredi e dei mobili dei quali il RU si era indebitamente appropriato - e, quindi, il danno che era stato cagionato alla persona offesa da tale appropriazione - non si potesse ritenere esiguo e ha quindi conseguentemente logicamente escluso che il fatto attribuito allo stesso RU si potesse ritenere di particolare tenuità nei termini che sono richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. Tale motivazione, a fronte della quale il ricorrente sostanzialmente reitera le censure che aveva già prospettato con il proprio atto di appello, appare, pertanto, del tutto logica, oltre che rispettosa della norma di cui al menzionato art. 131-bis cod. pen., sicché si sottrae alle censure del ricorrente. 2. Il primo motivo è fondato, atteso che, come con lo stesso è stato dedotto, prima della pronuncia della sentenza di appello, è maturata, 1'11 maggio 2022, la prescrizione del reato di appropriazione indebita attribuito all'imputato. Ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere tale reato (che è punito con la reclusione da due a cinque anni) è di sei anni. Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi. 3 Poiché il reato di appropriazione indebita ascritto al RU è stato consumato il 19 novembre 2013, il predetto termine di sette anni e sei mesi sarebbe scaduto il 19 maggio 2021. Il corso della prescrizione è però rimasto sospeso dal 21 marzo 2018 al 21 novembre 2018 per un rinvio dell'udienza su richiesta del difensore dell'imputato e dal 21 novembre 2018 al 13 marzo 2019 per l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali e, quindi, complessivamente dal 21 marzo 2018 al 13 marzo 2019, per un totale di 357 giorni. È opportuno precisare che non ha comportato la sospensione del corso della prescrizione il rinvio dell'udienza dall'8 luglio 2016 al 22 febbraio 2017 in quanto esso era motivato dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220509-01. Successivamente: Sez. 7, n. 9466 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262670-01). Considerate le ricordate sospensioni del termine di prescrizione, il reato di appropriazione indebita ascritto al RU si è quindi prescritto 1'11 maggio 2022, cioè prima della pronuncia, il 12 settembre 2022, dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila. 2. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Le statuizioni civili devono invece essere confermate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso il 04/04/2023.