Sentenza 25 gennaio 2000
Massime • 1
Il bene tutelato dal reato ex art. 485 cod. pen., è costituito dalla fiducia che i consociati ripongono nella sicurezza della circolazione dei documenti e nella protezione degli specifici interessi connessi con la loro genuinità ed integrità; ne consegue che la consumazione del reato prescinde dal verificarsi di un pregiudizio di natura patrimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2000, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 25.1.2000
1. Dott. P. Marini Consigliere SENTENZA
2. " A. Amato " N.188
3. " A. Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " A. Nappi " N.32564/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VI ON, n. CZ 23.12.61 avverso la sentenza 2.6.99 corte app. Bologna Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. G. Veneziano che ha concluso per il rigetto.
Motivi della decisione
VI ON ricorre avverso la sentenza della corte d'appello di Bologna confermativa di quella del pretore di Reggio Emilia, con la quale è stato condannato per il delitto ex art. 485 cp, per avere alterato la scrittura stipulata tra lui e ON ER in data 10.6.91, aggiungendovi la frase: "Si intende, altresì, da oggi revocata la confessione di debito stipulata alla data del 26.9.89 tra le parti", producendola in un giudizio civile. Il ricorrente deduce la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, eseguita ex art. 161, 4^ cpp, senza che ne ricorresse il presupposto. Egli lamenta pure violazione di legge, poiché la tutela della fede pubblica non può in ogni caso prescindere dalla concreta lesione del bene giuridico, che non è dato riscontrare nella specie, dal momento che la revoca della confessione del debito compiuta fuori dei casi indicati dall'art. 2732 c.c. (errore di fatto o violenza) non ha valore probatorio. Alla stessa conclusione dovrebbe pervenirsi ove, in virtù del principio di conversione del negozio (srt. 1424 c.c.), la detta revoca valesse come remissione del debito, poiché la ON è estranea al rapporto patrimoniale sottostante, che riguarda esclusivamente il di lei coniuge LL ON, cui la confessione di debito fu a suo tempo fatta.
Il ricorso è infondato.
- Non ha ragion d'essere l'eccezione di nullità, posto che - come diffusamente chiarito dalla corte felsinea - la notifica presso il domicilio legalmente determinato ex art. 161, 2^ c. cpp è risultata impossibile, poiché l'imputato, secondo quanto acclarato dai Carabinieri, si allontanò dallo stesso, senza dare contezza del nuovo domicilio.
- Quanto all'ulteriore doglianza, costituente il nucleo del ricorso, il bene tutelato dalla norma che ne occupa, costituito dalla fiducia che i consociati ripongono nella sicurezza della circolazione dei documenti e nella protezione degli specifici interessi connessi con la loro generalità ed integrità, può essere vulnerato a prescindere dal verificarsi di un pregiudizio di natura patrimoniale. La nullità o l'annullabilità dell'atto cui la falsità afferisce, poi, (diversamente dall'inesistenza) non esclude la punibilità, poiché un'invalidità "sub iudice", pur se rilevabile, non scongiura la possibilità della "deceptio", denotando la pericolosità della condotta criminosa posta in essere.
Esula, dunque, dal caso in esame l'ipotesi del reato impossibile, prospettata dal ricorrente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con le conseguenze di legge.
P. T. M.
Rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2000.
Depositato in cancelleria il 16 marzo 2000