CASS
Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2023, n. 39135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39135 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE IC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. Mauro Dello Iacono, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39135 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2022, il Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'infondatezza dell'istanza avanzata da IC RE per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza che, assolvendolo per non aver commesso il fatto dai reati urbanistici contestati, aveva condannato per gli stessi i coimputati AE LE e CA TA, disponendo la demolizione delle opere abusive edificate sul suolo di proprietà del ricorrente. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, IC RE ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per aver il giudice ritenuto che si trattasse della mera riproposizione di una questione già dedotta in sede esecutiva e respinta con provvedimento del 23 novembre 2020, divenuto definitivo. Allegando che in quell'incidente di esecuzione erano state dedotte questioni diverse da quella qui sollevata, in ricorso si sottolinea come ciò che nella specie rileva è l'assenza di prova dell'intervenuta notificazione al ricorrente, rimasto contumace nel procedimento di cognizione, della sentenza conclusiva del processo, che egli avrebbe potuto impugnare con riguardo alla statuizione, per lui pregiudizievole, dell'ordine di demolizione. Doveva ritenersi erronea l'affermazione del provvedimento qui impugnato circa il fatto che vi sarebbe prova certa dell'intervenuta notifica al ricorrente dell'estratto contumaciale della sentenza di cognizione in forza dell'attestazione apposta dal cancelliere sul frontespizio della stessa: essendo stato smarrito il relativo fascicolo processuale - si allega - quella circostanza non può dirsi provata. Con memoria contenente motivi nuovi depositata lo scorso 26 giugno, il ricorrente ha allegato documentazione da cui si evincerebbe l'erronea indicazione dell'indirizzo presso il quale egli avrebbe eletto domicilio nel processo di cognizione secondo quanto attestato nella sentenza conclusiva, ciò che spiegherebbe le ragioni del dedotto difetto di notificazione dell'estratto contumaciale. 3. Va premesso che i motivi nuovi contenuti nella memoria di cui si è appena detto non possono essere presi in considerazione, non essendo stato rispettato il termine di deposito (almeno quindici giorni prima dell'udienza) previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., anche nella versione oggi vigente quale modificata dall'art. 35 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. E' consolidato, infatti, il principio giusta il quale l'inosservanza del suddetto termine 2 esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame le nuove deduzioni (Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-06), trattandosi di termine funzionale alle esigenze di effettività ed adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414). Trattasi, del resto, di richiesta di valutazione, nel merito, di documenti, incompatibile con le caratteristiche ed i limiti del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri Anton, Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390; Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801). 3.1. Quanto al ricorso, lo stesso è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza concernente la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e, comunque, per intervenuta preclusione. Per un verso - sul piano squisitamente processuale - va rilevato che detta disposizione non viene menzionata nel provvedimento impugnato e non risulta essere stata applicata, posto che il provvedimento è stato reso all'esito di udienza camerale e non con provvedimento de plano. Quanto al piano sostanziale, il giudice dell'esecuzione non ha dichiarato inammissibile l'istanza, ma l'ha reputata infondata nel merito, non illogicamente osservando, con giudizio di fatto in questa sede non altrimenti sindacabile, che sul frontespizio della sentenza di cognizione di primo grado è annotata, con certificazione del cancelliere, l'avvenuta notificazione anche al ricorrente dell'estratto contumaciale della sentenza in data 11 dicembre 1997. In ogni caso, come il giudice parimenti attesta e come emerge dall'ordinanza del 23 novembre 2020, richiamata da quella qui impugnata e allegata al ricorso, diversamente quanto opina il ricorrente, la questione sulla non definitività del titolo è stata in effetti affrontata e risolta nel senso dell'infondatezza dell'eccezione già in un precedente incidente di esecuzione, conclusosi con provvedimento divenuto definitivo, sicché in questa sede non può essere nuovamente trattata, non essendo stati al proposito dedotti elementi nuovi. Ed invero, in tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). 3 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. Mauro Dello Iacono, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39135 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2022, il Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'infondatezza dell'istanza avanzata da IC RE per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza che, assolvendolo per non aver commesso il fatto dai reati urbanistici contestati, aveva condannato per gli stessi i coimputati AE LE e CA TA, disponendo la demolizione delle opere abusive edificate sul suolo di proprietà del ricorrente. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, IC RE ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per aver il giudice ritenuto che si trattasse della mera riproposizione di una questione già dedotta in sede esecutiva e respinta con provvedimento del 23 novembre 2020, divenuto definitivo. Allegando che in quell'incidente di esecuzione erano state dedotte questioni diverse da quella qui sollevata, in ricorso si sottolinea come ciò che nella specie rileva è l'assenza di prova dell'intervenuta notificazione al ricorrente, rimasto contumace nel procedimento di cognizione, della sentenza conclusiva del processo, che egli avrebbe potuto impugnare con riguardo alla statuizione, per lui pregiudizievole, dell'ordine di demolizione. Doveva ritenersi erronea l'affermazione del provvedimento qui impugnato circa il fatto che vi sarebbe prova certa dell'intervenuta notifica al ricorrente dell'estratto contumaciale della sentenza di cognizione in forza dell'attestazione apposta dal cancelliere sul frontespizio della stessa: essendo stato smarrito il relativo fascicolo processuale - si allega - quella circostanza non può dirsi provata. Con memoria contenente motivi nuovi depositata lo scorso 26 giugno, il ricorrente ha allegato documentazione da cui si evincerebbe l'erronea indicazione dell'indirizzo presso il quale egli avrebbe eletto domicilio nel processo di cognizione secondo quanto attestato nella sentenza conclusiva, ciò che spiegherebbe le ragioni del dedotto difetto di notificazione dell'estratto contumaciale. 3. Va premesso che i motivi nuovi contenuti nella memoria di cui si è appena detto non possono essere presi in considerazione, non essendo stato rispettato il termine di deposito (almeno quindici giorni prima dell'udienza) previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., anche nella versione oggi vigente quale modificata dall'art. 35 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. E' consolidato, infatti, il principio giusta il quale l'inosservanza del suddetto termine 2 esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame le nuove deduzioni (Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-06), trattandosi di termine funzionale alle esigenze di effettività ed adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414). Trattasi, del resto, di richiesta di valutazione, nel merito, di documenti, incompatibile con le caratteristiche ed i limiti del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri Anton, Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390; Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801). 3.1. Quanto al ricorso, lo stesso è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza concernente la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e, comunque, per intervenuta preclusione. Per un verso - sul piano squisitamente processuale - va rilevato che detta disposizione non viene menzionata nel provvedimento impugnato e non risulta essere stata applicata, posto che il provvedimento è stato reso all'esito di udienza camerale e non con provvedimento de plano. Quanto al piano sostanziale, il giudice dell'esecuzione non ha dichiarato inammissibile l'istanza, ma l'ha reputata infondata nel merito, non illogicamente osservando, con giudizio di fatto in questa sede non altrimenti sindacabile, che sul frontespizio della sentenza di cognizione di primo grado è annotata, con certificazione del cancelliere, l'avvenuta notificazione anche al ricorrente dell'estratto contumaciale della sentenza in data 11 dicembre 1997. In ogni caso, come il giudice parimenti attesta e come emerge dall'ordinanza del 23 novembre 2020, richiamata da quella qui impugnata e allegata al ricorso, diversamente quanto opina il ricorrente, la questione sulla non definitività del titolo è stata in effetti affrontata e risolta nel senso dell'infondatezza dell'eccezione già in un precedente incidente di esecuzione, conclusosi con provvedimento divenuto definitivo, sicché in questa sede non può essere nuovamente trattata, non essendo stati al proposito dedotti elementi nuovi. Ed invero, in tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). 3 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.