CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2023, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI MA IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione NICOLA LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le repliche scritte alle conclusioni del Sostituto procuratore generale, del difensore di fiducia, avv. DOMENICO IOPPOLO per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 9 febbraio 2022, la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 19 maggio 2018 dal Tribunale di Vibo Valentia, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo A), in precedenza riqualificato nella meno grave ipotesi della bancarotta semplice, rideterminando le pene principali e accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare in anni uno, confermandola nel resto. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4560 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 13/01/2023 La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice distrattiva, nella sua qualità di legale rappresentante sino alla data del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 3 febbraio 2011 . 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando il motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata. La Corte ha ritenuto che l'assenza di gran parte della documentazione abbia avuto il preciso scopo di far disperdere le tracce dell'attività di impresa a danno dei creditori ravvisandosi in siffatta condotta anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo. In realtà, lamenta il ricorrente, la Corte ha motivato sulla sussistenza dell'elemento oggettivo ma non sulla sussistenza del dolo specifico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado. 1.1.Con riguardo alla doglianza circa l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sia nella forma del dolo generico che del dolo specifico, la sentenza ha illustrato con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto. 1.2. La sentenza impugnata nel suo percorso motivazionale ha indicato puntualmente gli elementi da cui ricavare non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato consistito nella omessa tenuta delle scritture contabili negli 2 ultimi tre anni, ma anche il dolo specifico espressamente contestato: il ricorrente ha presentato l'ultima dichiarazione dei redditi nell'anno 2005 e da quell'anno ha consapevolmente omesso ogni forma di contabilità (non ha tenuto le scritture contabili obbligatorie quali il libro giornale e il libro degli inventari) proprio perché consapevole che se la documentazione fosse stata redatta e successivamente acquisita dal curatore fallimentare, avrebbe sicuramente permesso di ricostruire le vicende societarie, consentendo in tal modo ai creditori di aggredire l'attivo residuo. Peraltro, la sentenza in maniera esaustiva, logica e non contraddittoria ha anche risposto alla specifica censura relativa al furto nell'anno 2009 della valigetta contenente le fatture relative all'attività commerciale, qualificando siffatto prospettato elemento di fatto quale strumentale dal momento che la denunzia è stata sporta proprio con l'interruzione dell'attività di impresa e la irreversibilità dello stato di dissesto. Siffatte argomentazioni hanno consentito alla sentenza impugnata di concludere che: "[..]la predetta denuncia unitamente alla omessa dichiarazione dei redditi a partire dall'anno 2006 sono indicative della volontà dell'imputato di impedire od ostacolare la ricostruzione degli affari e del patrimonio della ditta e di recare pregiudizio ai creditori[..]." La sentenza ha operato una corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte in tema di elemento soggettivo nelle due diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta a dolo generico e a dolo specifico e in base ai quali: "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell'approvazione, da parte del liquidatore della società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili). (Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in 3 considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022 Il Consiglie stensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione NICOLA LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le repliche scritte alle conclusioni del Sostituto procuratore generale, del difensore di fiducia, avv. DOMENICO IOPPOLO per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 9 febbraio 2022, la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 19 maggio 2018 dal Tribunale di Vibo Valentia, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo A), in precedenza riqualificato nella meno grave ipotesi della bancarotta semplice, rideterminando le pene principali e accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare in anni uno, confermandola nel resto. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4560 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 13/01/2023 La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice distrattiva, nella sua qualità di legale rappresentante sino alla data del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 3 febbraio 2011 . 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando il motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata. La Corte ha ritenuto che l'assenza di gran parte della documentazione abbia avuto il preciso scopo di far disperdere le tracce dell'attività di impresa a danno dei creditori ravvisandosi in siffatta condotta anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo. In realtà, lamenta il ricorrente, la Corte ha motivato sulla sussistenza dell'elemento oggettivo ma non sulla sussistenza del dolo specifico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado. 1.1.Con riguardo alla doglianza circa l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sia nella forma del dolo generico che del dolo specifico, la sentenza ha illustrato con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto. 1.2. La sentenza impugnata nel suo percorso motivazionale ha indicato puntualmente gli elementi da cui ricavare non solo la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato consistito nella omessa tenuta delle scritture contabili negli 2 ultimi tre anni, ma anche il dolo specifico espressamente contestato: il ricorrente ha presentato l'ultima dichiarazione dei redditi nell'anno 2005 e da quell'anno ha consapevolmente omesso ogni forma di contabilità (non ha tenuto le scritture contabili obbligatorie quali il libro giornale e il libro degli inventari) proprio perché consapevole che se la documentazione fosse stata redatta e successivamente acquisita dal curatore fallimentare, avrebbe sicuramente permesso di ricostruire le vicende societarie, consentendo in tal modo ai creditori di aggredire l'attivo residuo. Peraltro, la sentenza in maniera esaustiva, logica e non contraddittoria ha anche risposto alla specifica censura relativa al furto nell'anno 2009 della valigetta contenente le fatture relative all'attività commerciale, qualificando siffatto prospettato elemento di fatto quale strumentale dal momento che la denunzia è stata sporta proprio con l'interruzione dell'attività di impresa e la irreversibilità dello stato di dissesto. Siffatte argomentazioni hanno consentito alla sentenza impugnata di concludere che: "[..]la predetta denuncia unitamente alla omessa dichiarazione dei redditi a partire dall'anno 2006 sono indicative della volontà dell'imputato di impedire od ostacolare la ricostruzione degli affari e del patrimonio della ditta e di recare pregiudizio ai creditori[..]." La sentenza ha operato una corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte in tema di elemento soggettivo nelle due diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta a dolo generico e a dolo specifico e in base ai quali: "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell'approvazione, da parte del liquidatore della società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili). (Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in 3 considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022 Il Consiglie stensore Il Presidente