Sentenza 11 ottobre 2017
Massime • 1
Non è configurabile il reato di violazione di domicilio nella condotta del locatario che, pur avendo subìto un provvedimento di sfratto emesso dal giudice civile, si introduce nell'immobile prima che il locatore venga reimmesso effettivamente nel possesso, spontaneamente o in seguito ad un procedimento di esecuzione forzata per rilascio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, in tal caso, non risulta ancora attuale e, pertanto, meritevole di tutela, il diritto del proprietario-locatore di svolgere nell'immobile attività della propria vita privata).
Commentari • 4
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Rassegna di giurisprudenza L'art. 614 comma 1 equipara l'introduzione nell'altrui abitazione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, sicché integra violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente (Sez. 5, 16721/2016). In tema di violazione di domicilio, l'art. 14 della Costituzione tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la …
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Sussiste violazione di domicilio quando il proprietario entra in casa degli inquilini morosi senza loro consenso: l'occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello "ius excludendi". Corte di Cassazione sez. V penale, ud. 23 settembre 2022 (dep. 20 ottobre 2022), n. 39809 Presidente Palla - Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata del 1 marzo 2022, la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Savona del 20 novembre 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di S.E. e F.C. per il delitto di violazione di domicilio aggravata, oltre statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2017, n. 52749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52749 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2017 |
Testo completo
52749-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 11/10/2017 STEFANO PALLA - Presidente - Sent. n. sez. 2161/2017 GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.47901/2016 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI -Rel. Consigliere - GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TS IN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/05/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale, dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'inammissibilità Udito l'Avv. Umberto Rossi, in sostituzione dell'Avv. Vittorio Rossi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 06/05/2016, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato NA KO e CO NI alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili del reato di cui agli art. 56, 614 cod. pen. (capo 2), per avere compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco ad introdursi nei locali di proprietà della MF3 s.r.l., previa effrazione della serratura con un trapano, e la sola KO anche del reato di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen. (capo 3), non oggetto del ricorso per cassazione. La Corte territoriale ha rilevato: a) che, in data 03/12/2008, personale della Guardia di Finanza aveva provveduto a dare esecuzione ad un provvedimento del G.i.p. presso il Tribunale di Modena che aveva disposto la restituzione alla KO di beni in sequestro;
b) che il provvedimento aveva riguardato i beni e non i locali nei quali i primi erano custoditi, come dimostrato dall'apposizione dei sigilli sulla porta di ingresso;
c) che, pertanto, non potevano gli imputati sentirsi legittimati ad entrare nei locali stessi, forzando la porta;
d) che, in data 12/11/2008, era stata pronunciata la risoluzione del contratto per morosità e, alla data del fatto (10/12/2008), era stato notificato il provvedimento di sfratto, "per cui i prevenuti sapevano di non essere in alcun modo autorizzati a fare ingresso nel locale"; e) che, in data 03/12/2008, i beni presenti nel magazzino erano nuovamente stati sottoposti a sequestro, con provvedimento del giudice civile, reso noto agli imputati dall'avv. Bonetti;
f) che era, del pari, sussistente la contestata aggravante della violenza sulle cose, in quanto la forzatura era strumentale ad un'operazione non consentita;
g) che l'inconsapevolezza dello NI, quanto alla illegittimità della condotta, era smentita dal fatto che le parti lese e, in particolare, il Mustone, avevano riferito di avere trattato quasi sempre con il primo, anche se poi il contratto era stato intestato alla KO.
2. Nell'interesse degli imputati stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, esclusivamente concernenti il reato di cui al capo 2).
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, rilevando: a) che, a seguito della risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda, intercorso tra la MF3 s.r.l. e la KO, la società aveva intrapreso una procedura di sfratto per morosità, al fine di rientrare nel possesso dei locali commerciali nei quali si era svolta l'attività imprenditoriale;
b) che la risoluzione del contratto di locazione era stata dichiarata dal Tribunale di Modena con sentenza del 12/11/2008; c) che il tentativo di introduzione nei locali era avvenuto il 10/12/2008, quando ancora non era stata attivata la procedura di esecuzione della sentenza e non si era provveduto ad eseguire il rilascio dell'immobile; d) che le considerazioni svolte dalla Corte d'appello erano prive di rilievo, dal 1 momento che i locali del negozio e del magazzino non erano mai stati sottoposti a sequestro penale e i sigilli erano stati apposti in relazione al vincolo avente ad oggetto i beni presenti in tali locali;
e) che la notifica del provvedimento di sfratto non aveva definito la procedura esecutiva, con la conseguenza che il conduttore era ancora legittimato ad accedere agli immobili locati, come dimostrato dal fatto che la KO era ancora in possesso delle chiavi, destinate ad essere consegnate all'ufficiale giudiziario, al momento del rilascio, ai sensi dell'art. 608 cod. proc. civ.; f) che il rilascio era avvenuto, infatti, solo in data 17/03/2009. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato del quale si discute, alla luce del fatto che, in data 03/12/2008, erano stati rimossi i sigilli, ma i beni erano rimasti all'interno dell'esercizio commerciale.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla posizione del solo NI, giacché, si osserva, non emerge la prova che quest'ultimo fosse consapevole dell'avvenuta intimazione di sfratto e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Considerato in diritto 1. Sebbene il reato di cui al capo 2) unico illecito al quale, come detto, si riferiscano le doglianze proposte nell'interesse degli imputati - sia ormai estinto per prescrizione, vanno comunque esaminate le critiche di cui al primo motivo, prima ancora che per la presenza nel processo delle parti civili, in quanto esse prospettano una causa evidente di insussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Tali rilievi sono fondati. Anche ammesso che i locali dei quali si discute possano essere qualificati come abitazione o comunque come luogo di privata dimora - questione implicante accertamenti fattuali non censurati dal ricorso resta il rilievo che, secondo - quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure con riferimento all'ambito applicativo dell'art. 624-bis cod. pen., la nozione di privata dimora richiede, oltre che l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne, anche una durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). Siffatto requisito spiega la necessità di accertare l'attualità dell'uso, ancorché esso non si identifichi nella sua continuità e non venga meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto (v., ad es., Sez. 5, n. 48528 del 06/10/2011, B., Rv. 252116). Già sotto tale profilo, deve escludersi che il locatore, prima di avere conseguito nuovamente la disponibilità dell'immobile, attraverso la consegna da parte del conduttore o l'immissione in possesso con la quale si attua l'esecuzione per rilascio, possa essere individuato come portatore dell'interesse alla esplicazione, in tale immobile, di quelle attività della vita privata che giustificano la protezione penalistica del domicilio. Tali puntualizzazioni non escludono, all'evidenza, l'illecito civile del conduttore, che, ormai privo di titolo, continui a trattenersi nell'immobile, ma solo che, in tali ipotesi, possa configurarsi, come detto, una violazione del (non ancora attuale) diritto del proprietario - locatore di svolgere in quel luogo la propria vita privata. Né, peraltro, in tal modo si sminuisce la portata esecutiva della decisione adottata dal giudice civile in sede di cognizione, che, invece, va colta proprio nella sua attitudine a consentire il rituale procedimento di esecuzione forzata. È la contraria opinione che, al contrario, rende la tutela esecutiva priva di senso, come necessario strumento di attuazione del comando della legge, quale attualizzato ed espresso dalla pronuncia dell'autorità giurisdizionale. Siffatte conclusioni, non contrastano con l'orientamento espresso da questa Corte, secondo cui, come anche di recente ricordato da Sez. 5, n. 42806 del 26/05/2014, Zamponi, Rv. 260769, la tutela predisposta dall'art. 614 cod. pen. presuppone la legittimità del titolo in virtù del quale si instaura il rapporto di relazione tra un soggetto e la sua abitazione o altro luogo ad essa equiparabile. Secondo questa linea interpretativa, pertanto, le vicende del titolo che giustifica la proprietà, il possesso o la detenzione dell'immobile incidono sul diritto all'inviolabilità del domicilio, che non può mai essere invocato ogniqualvolta sia venuto meno legittimamente il titolo che giustifica la relazione instaurata tra il soggetto e la res (Sez. 5, n. 2257 del 11/05/1999, Pucci Rv. 213771). In realtà, quest'ultima decisione si riferisce ad una ipotesi nella quale il proprietario lamentava l'immissione in possesso avvenuta in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza dell'immobile, nell'ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità, ossia proprio per effetto dell'esecuzione del provvedimento amministrativo che autorizzava, con l'esecutorietà tipica di tali atti, l'apprensione del bene. Ne discende che, a ben vedere, il tema della legittimità del titolo che giustifica la disponibilità dell'immobile e lo svolgimento in tale luogo delle attività della vita privata può assumere rilievo nel caso in cui siffatta disponibilità sia stata creata ab initio con un atto costituente illecito, giacché, in tali ipotesi, può dirsi insussistente il requisito della stabilità che presuppone un affidamento fondato 3 appunto sulla legittimità del titolo o, in altri termini, la stessa configurabilità del domicilio, che, per essere esclusivo e idoneo ad escludere terzi, non può radicarsi dove altri abbia il proprio domicilio, non compatibile col primo. Nel caso di specie, al contrario, viene in rilievo la situazione in cui l'iniziale efficacia del titolo della detenzione è successivamente venuta meno. Laddove manchi lo spontaneo adeguamento della realtà fattuale a quella giuridica, non può negarsi che l'originario detentore conservi in loco il proprio domicilio, pur rimanendo esposto alle conseguenze civilistiche del suo operato. Del resto, diversamente opinando, dovrebbe giungersi alla singolare conclusione che, prima dell'esecuzione per rilascio, il conduttore si renda responsabile di violazione di domicilio non solo se intenda far rientro nell'immobile dal quale è occasionalmente uscito, ma anche per il mero fatto di trattenersi in esso (evidentemente contro la volontà del proprietario: art. 614, secondo comma, cod. pen.). Poiché, nella specie, il rilascio è avvenuto in data 17/03/2009, ossia in epoca successiva a quella in cui si è svolto il fatto contestato, deve pertanto concludersi per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato del quale si discute, perché il fatto non sussiste. Restano, in conseguenza, assorbiti i restanti due motivi. Tale decisione, oltre a travolgere le relative statuizioni civili, comporta per la sola KO, condannata anche per il reato di cui all'art. 388, sesto comma, cod. pen., la necessaria rideterminazione della pena condizionalmente sospesa dalla - sentenza impugnata -, che, tenuto conto delle concesse circostanze attenuanti generiche, può essere contenuta in un mese di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste. Ridetermina per KO NA la pena, per il reato di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., con le già concesse attenuanti generiche, in un mese di reclusione;
revoca le statuizioni civili nei confronti di NI CO, nonché nei confronti di KO NA, in relazione al reato di cui al capo 2). Così deciso il 11/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Palla Jans Giuseppe De Marzosiuseppe HMise DEPOZITATA 20 NOV 2017 Funzionario Giudicart Carmela LANZUISE, Borgun