Versione
9 ottobre 2010
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15 agosto 2012
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Art. 582. Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate 1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190 mila unita' dell'organico delle Forze armate, a esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, sono determinati nei seguenti importi in euro:
a) per l'anno 2009: 412.358.865,24; b) per l'anno 2010: 431.674.353,27; c) per l'anno 2011: 451.428.829,66; d) per l'anno 2012: ((403.330.620,21)) ; e) per l'anno 2013: 467.671.399,13; f) per l'anno 2014: 474.695.212,96; g) per l'anno 2015: 482.597.003,52; h) per l'anno 2016: 488.742.840,62; i) per l'anno 2017: 495.327.666,08; l) per l'anno 2018: 503.229.456,64; m) per l'anno 2019: 509.814.282,10; n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19. 2. Fino all'anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la legge di stabilita' quantifica, ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.
a) per l'anno 2009: 412.358.865,24; b) per l'anno 2010: 431.674.353,27; c) per l'anno 2011: 451.428.829,66; d) per l'anno 2012: ((403.330.620,21)) ; e) per l'anno 2013: 467.671.399,13; f) per l'anno 2014: 474.695.212,96; g) per l'anno 2015: 482.597.003,52; h) per l'anno 2016: 488.742.840,62; i) per l'anno 2017: 495.327.666,08; l) per l'anno 2018: 503.229.456,64; m) per l'anno 2019: 509.814.282,10; n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19. 2. Fino all'anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la legge di stabilita' quantifica, ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.
Commentari • 32
- 1. CAPO VI - IMPUGNAZIONIWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. 2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito …
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Giurisprudenza • 12
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 05/05/2014, n. 234Provvedimento: […] 3. - Il terzo motivo concerne il giudizio medico legale in data 26 marzo 2013 che qualifica il ricorrente “idoneo declassato PS4 cod.mal. 05- D. 5/12/05 DGSM- permanentemente non idoneo a mente dell'art. 582 COM 66/2010 T.U. 90/2010”, deducendone la contraddittorietà intrinseca nella misura in cui non ravvisa, in capo al ricorrente, elementi psicopatologici in atto, pur ritenendolo permanentemente inidoneo psichicamente ai sensi dell'art. 582 del codice dell'ordinamento militare, ed estrinseca, in quanto difforme dalle ragioni sottese al proscioglimento dalla ferma.Leggi di più...
- proscioglimento dalla ferma·
- art. 582 ordinamento militare·
- catena di custodia·
- idoneità psichica·
- declassamento sanitario·
- art. 957 ordinamento militare·
- erronea applicazione di norme tecniche·
- uso di sostanze stupefacenti·
- compensazione delle spese di giudizio·
- test tossicologici·
- travisamento dei fatti·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- accertamenti tossicologici·
- screening e test di conferma